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Provvedimento Agenzia Entrate del 20.10.2025 (390142/2025)
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Prot. n. 390142/2025Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento del contenutoconoscitivo del cassetto fiscale, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8gennaio 2024, n. 1. Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei datidelle Certificazioni Uniche (CU)IL DIRETTORE DELL’AGENZIAIn base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito delpresente provvedimentoDispone1. Modalità di richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delleCertificazioni UnicheIl presente provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 23, rubricato“Rafforzamento dei contenuti conoscitivi del cassetto fiscale” del decretolegislativo 8 gennaio 2024, n. 1, individua le modalità con le quali i soggettiincaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decretodel Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (di seguito, “intermediari”),possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle CertificazioniUniche (di seguito, “CU”) dei soggetti dai quali siano stati delegati.2. Richiesta dei dati2.1. Gli intermediari trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso ilservizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale del Ministero delleFinanze del 31 luglio 1998 (c.d. servizio Entratel), un file contenente la richiestadei dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati alla consultazionedel cassetto fiscale (di seguito, “file di richiesta”).2.2. In via sperimentale, dalla data di cui al successivo paragrafo 7.,l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli intermediari, con le modalità dicui al successivo paragrafo 4., le CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024.2.3. Nel file di richiesta sono indicati:• il codice fiscale dell’intermediario che effettua la richiesta (CAF,professionista abilitato o altro soggetto incaricato della trasmissionetelematica delle dichiarazioni);• l’elenco dei codici fiscali dei soggetti di cui si richiede lo scarico delleCU e l’anno di riferimento delle stesse.2.4. Il file di richiesta è predisposto tramite l’apposito software resodisponibile dall’Agenzia delle entrate oppure con altri strumenti purché siaconforme alle specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presenteprovvedimento. Il file così formato è verificato, utilizzando il software di controlloreso disponibile dall’Agenzia delle entrate, e successivamente trasmesso.Eventuali aggiornamenti alle citate specifiche tecniche saranno pubblicatinell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà datarelativa comunicazione.2.5. I dati di ciascuna CU richiesta sono forniti all’intermediario solo afronte della positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscaledel soggetto titolare della CU sia attiva alla data di acquisizione del file di richiesta.2.6. Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono statiresi disponibili i dati di cui al paragrafo 1 consultando il proprio cassetto fiscale,disponibile nella sua area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (diseguito, “area riservata”). Il contribuente è informato che è stata effettuata unarichiesta di acquisizione dei dati di cui al paragrafo 1 anche attraverso una notificatramite il punto di accesso telematico di cui all’articolo 64-bis del decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82 (App IO).23. Ricevute3.1. A fronte della ricezione di un file di richiesta il sistema telematicoassegna allo stesso un identificativo (di seguito, “protocollo telematico”) e fornisceun esito di avvenuta acquisizione ovvero di mancata acquisizione.3.2. Entro tre giorni dalla ricezione dell’esito di avvenuta acquisizione delfile di richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata, unfile di ricevuta, identificato dallo stesso protocollo telematico del file di richiesta,con l’esito dei controlli operati su ciascuna delle richieste in esso contenute.4. Disponibilità dei dati4.1. Per ciascun file di richiesta acquisito è predisposto un file di rispostacontenente i dati delle CU richiesti e relativi alle posizioni che abbiano superato icontrolli di cui al sottoparagrafo 3.2. Il file di risposta è reso disponibile nell’areariservata entro cinque giorni dalla data della richiesta, nelle modalità dettagliatenelle specifiche tecniche di cui all’Allegato B del presente provvedimento.Eventuali aggiornamenti alle citate specifiche tecniche saranno pubblicatinell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà datarelativa comunicazione.4.2. I file di risposta restano disponibili per dieci giorni dalla data dipubblicazione in area riservata.5. Trattamento dei dati personali5.1. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’articolo 6,paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo edel Consiglio (di seguito, “Regolamento”). La base giuridica del trattamento deidati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decretolegislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di riferimentoindicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 4,comma 6-sexies del d.P.R. n. 322 del 1998, nell’articolo 16, comma 1, lettera l),3della legge 9 agosto 2023, n. 111 e nell’articolo 23 del d.lgs. n. 1 del 2024.5.2. L’Agenzia delle entrate e gli intermediari, ciascuno per le propriefinalità, sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali. L’Agenzia delleentrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei S.p.A., alquale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, perquesto designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 delRegolamento.5.3. I dati personali oggetto di trattamento sono i dati delle CU deicontribuenti per i quali gli intermediari risultano delegati alla consultazione e alprelievo nel cassetto fiscale e verranno trattati esclusivamente ai fini degliadempimenti strettamente connessi alla gestione e all’utilizzo del servizio e degliobblighi legali correlati.5.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), i dati sono trattati in maniera da garantireun’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.5.5. L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzativerichieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza deltrattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di leggee al Regolamento.5.6. Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato èstata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensidell’articolo 35 del Regolamento.6. Sicurezza6.1. L’acquisizione, anche massiva, delle CU dei contribuenti deleganti ègarantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione,autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati al servizio di scarico.6.2. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi effettuatisui propri sistemi da parte di ciascun intermediario, con indicazione dei tempi edella tipologia di operazioni svolte, predisponendo appositi strumenti di4monitoraggio e analisi periodica degli accessi.7. DecorrenzaCon apposito avviso, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate,verrà resa nota la data di disponibilità delle funzionalità per l’invio della richiestae per l’acquisizione dei dati di cui al paragrafo 1.MotivazioniL’articolo 23 del d.lgs. n. 1 del 2024, recante l’ampliamento del contenutoconoscitivo del cassetto fiscale, stabilisce, al comma 2, che l’acquisizione di tuttii dati gestiti dall’Agenzia delle entrate e riguardanti i contribuenti-deleganti èeffettuata dagli intermediari anche attraverso servizi di trasferimento massivo.Il presente provvedimento, emanato in attuazione del successivo comma 3del medesimo articolo 23, definisce le regole tecniche e amministrative con le qualigli intermediari (CAF, professionisti abilitati o altri soggetti incaricati dellatrasmissione telematica delle dichiarazioni), possono richiedere e acquisire, anchemassivamente, i dati delle CU dei contribuenti per i quali risultano delegati allaconsultazione del relativo cassetto fiscale, nell’ottica di una graduale evoluzionedelle modalità di scarico ed in continuità con quanto già avviene nell’accesso alladichiarazione precompilata mediante invio di un file contenente uno o più codicifiscali dei soggetti per i quali si richiede la dichiarazione precompilata.In via sperimentale, per il primo anno sono messe a disposizione degliintermediari esclusivamente le CU 2025, relative all’anno d’imposta 2024.Il medesimo provvedimento rinvia ad un successivo avviso, da pubblicarsisul sito internet dell’Agenzia delle entrate, la comunicazione della data didisponibilità delle nuove funzionalità.5Riferimenti normativiAttribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrateDecreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni(articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo68, comma 1; articolo 71, comma 3);Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenziadelle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimomodificato con delibera del Comitato di gestione n. 15 del 2022 (articolo 2; articolo3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sulsito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazionetrasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.43 del 2025 (articolo 2, comma 1).Disciplina normativa di riferimentoDecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successivemodificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per lapresentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'impostaregionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensidell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;Decreto del Ministero delle Finanze del 31 luglio 1998, pubblicato inGazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187, e successive modificazioni, recante“Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contrattidi locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzionetelematica dei pagamenti”;Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni,avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recantedisposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo6alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei datipersonali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva95/46/CE”;Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante“Codice dell’amministrazione digitale”;Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10giugno 2009, recante “Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delleentrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui alProvvedimento 18 settembre 2008”;Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del Cassettofiscale delegato da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3, deldecreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”;Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e cheabroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);Legge 9 agosto 2023, n. 111, e successive modificazioni, recante “Delegaal Governo per la riforma fiscale”;Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, e successive modificazioni, recante“Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimentitributari”.La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenziadelle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensidell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.Roma, 20 ottobre 2025IL DIRETTORE DELL’AGENZIAVincenzo CarboneFirmato digitalmente7