• Provvedimento Agenzia Entrate del 09.10.2025 (369141/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 09.10.2025 (369141/2025)
  • Prot. 369141/2025

    Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.

    190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei

    confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze

    tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2023 e l’importo

    delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5

    agosto 2015, n. 127

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

    1.1. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti

    soggetti passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le

    informazioni derivanti dal confronto tra:

    a) i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti al

    punto 1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    prot. n. 433608 del 24 novembre 2022 e successive modificazioni)

    emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra

    soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato ai sensi

    dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e verso le

    Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214,

    della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

    b) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e

    trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo

    2 del d.lgs. n. 127 del 2015;

    c) i dati indicati nella dichiarazione annuale IVA, da cui risulterebbero

    delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta 2023.

    L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è

    riportato ai successivi punti 1.2. e 2.2., per una valutazione in ordine alla

    correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire

    elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la

    presunta anomalia.

    1.2. Dati e informazioni di cui al punto 1.1. contenuti nelle comunicazioni:

    a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

    b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

    c) codice atto;

    d) totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del d.lgs.

    n. 127 del 2015 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della l. n. 244 del

    2007 aventi le seguenti nature:

    i. imponibili;

    ii. con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge)

    di cui all’articolo 17, commi 5 e 6, e all’articolo 74, commi 7 e 8, del

    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di

    dettaglio relativi all’anomalia riscontrata;

    f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare

    all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla

    stessa non conosciuti;

    g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e

    beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni

    stesse di cui al successivo punto 5.1.

    2

    2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del

    contribuente gli elementi e le informazioni

    2.1. L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le

    informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli

    contribuenti comunicato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge

    29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

    2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

    convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

    2.2. La stessa comunicazione di cui al punto 2.1. e le relative informazioni

    di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area

    riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata “Cassetto

    fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:

    a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per

    il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano

    delle anomalie;

    b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):

    i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi

    VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni

    effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi),

    VE38 (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui

    all’articolo 17-ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti

    ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);

    ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse

    charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la

    somma algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6,

    VJ7, VJ8, VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;

    c) la somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del

    d.lgs. n. 127 del 2015 e dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della l. n.

    244 del 2007 aventi le seguenti nature:

    3

    i. attive imponibili;

    ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse

    charge) di cui all’articolo 17, commi 5 e 6, e all’articolo 74, commi

    7 e 8, del d.P.R. n. 633 del 1972;

    d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle

    operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge)

    che non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;

    e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice

    fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili;

    f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni

    imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti

    commerciali online” o “distributori carburanti”;

    g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e

    codice fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime

    di inversione contabile (reverse charge).

    3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o

    segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla

    stessa non conosciuti

    3.1. Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della

    trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni

    ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze

    dalla stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al

    punto 2.1.

    4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei

    contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

    4.1. I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla

    Guardia di finanza tramite strumenti informatici.

    4

    5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e

    beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    5.1. I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli

    elementi resi disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori

    o le omissioni eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo

    13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni,

    beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla

    commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla disposizione

    normativa citata.

    6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

    6.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle

    entrate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati

    personali e tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del

    Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia

    di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

    e successive modificazioni.

    6.2. Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli

    obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e, precisamente,

    dal d.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da

    209 a 213, della l. n. 244 del 2007 e dal d.lgs. n. 127 del 2015 - Trasmissione

    telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate

    attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d)

    e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), nonché per l’esecuzione di compiti

    istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici

    poteri di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, paragrafo 1, lettere c)

    ed e), del Regolamento (UE) 2016/679).

    6.3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1., l’Agenzia delle

    entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero

    processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si

    5

    avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione

    del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo

    Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento

    (UE) 2016/679.

    6.4. I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente

    provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie

    fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione

    delle comunicazioni.

    6.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

    5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate

    conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno

    successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino

    alla definizione di eventuali giudizi.

    6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che

    la trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite invio

    della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le relative

    informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente, all’interno

    dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata

    “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, al quale è

    possibile accedere nelle modalità previste dalla normativa in materia.

    6.7. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

    richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire

    la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità

    di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

    6.8. Le Informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli

    Interessati ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sono

    disponibili nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet

    istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
    6

    Motivazioni

    L’articolo 1, comma 636, della l. n. 190 del 2014 prevede che con

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le

    modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del

    medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di

    finanza.

    In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con

    le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza,

    anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal

    confronto tra le operazioni IVAtrasmesse telematicamente ai sensi del d.lgs. n. 127

    del 2015 e ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della l. n. 244 del 2007 e i

    dati della dichiarazione IVA da cui risulterebbero delle anomalie.

    Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2. e 2.2. del presente

    provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli

    eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui

    all’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 e successive modificazioni.

    Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla

    circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati

    accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i

    soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto

    di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento,

    nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del

    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del

    d.P.R. n. 633 del 1972 e degli esiti del controllo formale di cui all’articolo 36-ter

    del citato d.P.R. n. 600 del 1973.

    Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i

    contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle

    entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    7

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

    (articolo 57; articolo 62; articolo 64; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo

    68, comma 1; articolo 71, comma 3);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate nella sezione “Amministrazione trasparente”, come da ultimo

    modificato con delibera del Comitato di gestione n. 15/2022 (articolo 2; articolo

    3; articolo 4; articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato sul

    sito internet dell’Agenzia delle entrate nella sezione “Amministrazione

    trasparente”, come da ultimo modificato con delibera del Comitato di gestione n.

    43/2025 (articolo 2, comma 1).

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e

    successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

    aggiunto”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e

    successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di

    accertamento delle imposte sui redditi”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e

    successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui

    redditi”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 e

    successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per il

    riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e

    di imposte dirette”;

    Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni,

    recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli

    8

    scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale

    regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni,

    recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,

    di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3,

    comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni,

    recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

    violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23

    dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

    modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la

    presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui rediti, all’imposta

    regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi

    dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive

    modificazioni, recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle

    dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione,

    nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante

    “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni,

    avente ad oggetto “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

    disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE)

    n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

    alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

    personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

    95/46/CE”;

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante

    “Codice dell’amministrazione digitale”;

    9

    Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, recante

    “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

    (legge finanziaria 2008)” (articolo 1, commi da 209 a 214);

    Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, recante “Misure

    urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare

    in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10

    giugno 2009 e successive modificazioni, recante “Adeguamento dei servizi

    telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la

    protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre 2008”;

    Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, recante “Ulteriori

    misure urgenti per la crescita del Paese”;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 e

    successive modificazioni, recante: “Regolamento in materia di emissione,

    trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle

    amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

    Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, recante

    “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

    (legge di stabilità 2015)”;

    Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni,

    recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni

    di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,

    comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

    Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

    27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

    abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

    10

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del

    28 ottobre 2016 e successive modificazioni, recante “Definizione delle

    informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e

    dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati

    dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,

    del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio

    della relativa opzione”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 89757 del

    30 aprile 2018, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per

    l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le

    prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel

    territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di

    Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di

    cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle

    ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto

    legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 106701 del

    28 maggio 2018, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per la

    memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

    giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati

    come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2,

    comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 236086 del 4 luglio

    2019 e successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica dei dati dei

    corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto

    2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge

    30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 228685 del

    7 settembre 2021, recante “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia

    delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n.

    11

    99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30

    giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021, in

    tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei

    corrispettivi giornalieri”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 433608 del

    24 novembre 2022, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per

    l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le

    prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello

    Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché

    per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e

    prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni

    di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;

    Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni, recante

    “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti

    tributari”;

    Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87 e successive modificazioni,

    recante “Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20

    della legge 9 agosto 2023, n. 111”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 9 ottobre 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

    12

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