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Risoluzione Agenzia Entrate n. 68/E del 04.12.2025
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RISOLUZIONE N. 68Divisione Contribuenti______________Direzione Centrale Persone Fisiche, LavoratoriAutonomi ed Enti non CommercialiRoma, 4 dicembre 2025OGGETTO:Esenzione IRPEF prevista dall’articolo 1, comma 211, della legge11 dicembre 2016, n. 232 per i trattamenti pensionistici spettantia vittime del dovere, loro familiari superstiti e soggetti equiparatialle vittime del dovereCon la presente risoluzione, si forniscono chiarimenti alla luce delconsolidato indirizzo formatosi nella giurisprudenza di legittimità in tema diesenzione IRPEF applicabile ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime deldovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere.L’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 prevede che«A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamentipensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cuialla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all’articolo1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìcifiscali di cui all’articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, edell’articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzionedall’imposta sui redditi».In base alla sopra citata norma, a decorrere dal 1° gennaio 2017, alcunibenefici fiscali già previsti per le vittime del terrorismo, tra cui – ai fini che quirilevano - l’esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici disposta dall’articolo 3,comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 2061, sono stati estesi alle vittime deldovere, ai loro familiari superstiti e ai soggetti equiparati alle vittime del dovere.1Il citato articolo 3 della legge n. 206 del 2004 prevede, al comma 2, l’esenzione dall’IRPEF della«pensione maturata ai sensi del comma 1»; il richiamato comma 1 dispone che «A tutti coloro che hannoNello specifico, i soggetti beneficiari sono individuati attraverso il richiamoalle normative di settore.Il riferimento è alle leggi 13 agosto 1980, n. 466 (“Speciali elargizioni afavore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o diazioni terroristiche”) e 20 ottobre 1990, n. 302 (“Norme a favore delle vittime delterrorismo e della criminalità organizzata”), che hanno fornito una primadefinizione di “vittima del dovere” e dei loro “familiari superstiti”, poi ampliataanche attraverso l’individuazione della categoria dei soggetti “equiparati” ad operadell’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 2662.In relazione all’ambito oggettivo di applicazione della disciplina in esame,l’esenzione ha trovato applicazione limitatamente ai soli trattamenti pensionisticidi privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello statusdi vittima del dovere o soggetto equiparato (in tal senso, sono stati emanatidall’Inps i messaggi n. 1412 del 29 marzo 2017 e n. 3274 del 10 agosto 2017).La posizione restrittiva ha alimentato un filone di contenzioso, avente adoggetto l’impugnazione dei dinieghi opposti dagli Uffici dell’Agenzia in relazionead istanze presentate per il rimborso delle ritenute subìte sui trattamentipensionistici non correlati all’evento lesivo.Sulla questione si è pronunciata la Corte di cassazione in senso sfavorevoleall’Agenzia.subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti diterrorismo e dalle stragi di tale matrice, e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge edai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori, siano essi dipendenti pubblici o privati oautonomi, anche sui loro trattamenti diretti è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni diversamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l’anzianità pensionistica maturata, lamisura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente».2 Il citato comma 563 dell’articolo 1 della legge n. 266 del 2005 dispone che «Per vittime del dovere devonointendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altridipendenti pubblici deceduti o che abbiano subìto un’invalidità permanente in attività di servizio onell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventiverificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tuteladella pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiegointernazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità». Il successivo comma 564equipara alle vittime del dovere «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti oalle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentroe fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolaricondizioni ambientali od operative».2In particolare, con l’ordinanza n. 4873 del 25 febbraio 2025, la Corte haaffermato il seguente principio di diritto: «l’estensione, in favore delle vittime deldovere e dei soggetti equiparati, dell’esenzione dall’Irpef del trattamentopensionistico, di cui all’art. 3, comma 2, della l. n. 206/2004, operata dall’art. 1,comma 211, della l. 232/2006, […] non è applicabile ai soli trattamentipensionistici aventi causa dall’evento che ha dato luogo al riconoscimento dellostatus medesimo» (nello stesso senso, cfr. sentenze nn. 15023, 15056, 15115 e15121 del 29 maggio 2024).Più precisamente, i giudici di legittimità hanno rilevato che la letteradell’articolo 1, comma 211, della legge n. 232 del 2016 estende i benefici fiscali«a tutti i “trattamenti pensionistici”, senza indicare nessuna necessariacorrelazione della pensione con l’evento che ha determinato il riconoscimentodello status di vittima del dovere» e che la lettura dell’articolo 3, comma 2, dellalegge n. 206 del 2004 «depone nel senso che l’esenzione, anche per le vittime delterrorismo, concerna il trattamento pensionistico in quanto tale e neanche quelloconseguito a seguito dell’aumento figurativo di cui al comma 1. E tale conclusioneè avallata anche dai documenti di prassi. […] con la risoluzione 01/12/2008, n.453/E la stessa Agenzia, richiamando la Direttiva P.C.M. 27/07/2007, ebbe aritenere non solo che il beneficio spettasse sull'intero trattamento pensionistico enon sulla quota oggetto dell’aumento figurativo, ma anche che esso spettasse sututti i trattamenti pensionistici goduti, […]» (cfr. Cass n. 15121 del 2024 cit.).La Suprema Corte ha inoltre evidenziato la coerenza con la ratio legissottesa alla normativa di cui alla legge n. 206 del 2004, individuabile nell’intentodi garantire ai beneficiari «strumenti più adeguati di tutela e sostegno, in terminimorali ed economici, che non siano meramente simbolici».Il principio è stato ribadito, da ultimo, con l’ordinanza n. 7958 del 25 marzo2025, con cui i giudici di legittimità hanno riconosciuto, in favore di un familiaresuperstite di vittima del dovere, l’applicazione del beneficio anche sulla pensionedi reversibilità conseguente al decesso del proprio coniuge.3Preso atto del consolidato sfavorevole indirizzo espresso dallagiurisprudenza di legittimità, si deve ritenere che, in favore di chi abbia ottenutolo status di “vittima del dovere”, di “familiare superstite di vittima del dovere” odi “equiparato a vittima del dovere”, l’esenzione IRPEF si applichi su tutti itrattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di cui siatitolare, anche se non correlati all’evento che ha dato luogo allo status medesimo.Si evidenzia che il beneficio in questione si applica solo a partire dal 1°gennaio 2017, data di entrata in vigore del citato articolo 1, comma 211, della leggen. 232 del 2016.Su tale profilo, è costante l’orientamento della Corte di cassazione,favorevole all’Amministrazione, secondo cui la citata norma prevedeespressamente un preciso momento di decorrenza dell’equiparazione, che non puòquindi applicarsi retroattivamente (ex multis, Cassazione civile, sezione V, 10luglio 2025, n. 18863; 25 febbraio 2025, n. 4873 cit.; 25 ottobre 2023 n. 29549, 23ottobre 2023 n. 29330, 11 luglio 2023, n. 19789). Come osservato dalla SupremaCorte, «non vi è dubbio “circa il dichiarato intento legislativo di procedereall’equiparazione del regime giuridico delle vittime del dovere a quello dettato perle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, che ha pure trovatoconcreta espressione in una pluralità di provvedimenti normativi (cfr., ad es., L.n. 243 del 2006, art. 2; D.L. n. 159 del 2007, art. 34). Tuttavia il legislatore haespressamenteprevistochesisarebbeprocedutoall’equiparazioneprogressivamente, ed il dato non può essere trascurato” […]» (cfr. Cass. n. 29330del 2023 cit.).Gli Uffici sono invitati a riesaminare3 i procedimenti pendenti interessatidalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni cheprecedono.3 Con le modalità di rito, tenendo conto - in caso di procedimento giurisdizionale - dello stato e del gradodi giudizio, avendo anche riguardo ad altre questioni eventualmente sostenibili. Qualora venga chiesta ladeclaratoria della cessazione della materia del contendere, occorre prendere motivatamente posizioneanche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi che possano giustificare la compensazione,qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione delle spese di lite.4***Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e leistruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalleDirezioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.IL DIRETTORE CENTRALE ad interimFirmato digitalmente5