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Risoluzione Agenzia Entrate n. 67/E del 20.11.2025
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RISOLUZIONE N. 67Divisione Contribuenti____________________________Direzione Centrale Piccole e medie impreseSettore ConsulenzaRoma, 20 novembre 2025OGGETTO: Concordato preventivo biennale – Provvigioni di ingressoriconosciute al consulente finanziario in caso di cambio dipreponente – determinazione del reddito concordato – articolo 16del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13Sono pervenute alla scrivente richieste di chiarimenti con riferimento all’istituto delconcordato preventivo biennale (di seguito, “CPB”), disciplinato dal decreto legislativo 12febbraio 2024, n. 13 (come, da ultimo, modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81),e in particolare, in merito all’interpretazione dell’articolo 16 del medesimo decreto, relativo alreddito d’impresa oggetto di concordato, nei confronti dei consulenti finanziari.Il quesito sollevato attiene alla rilevanza ai fini del reddito d’impresa oggetto di CPBdelle cd. provvigioni di ingresso riconosciute ai consulenti finanziari, nel caso in cui cambinopreponente, dal nuovo preponente, in aggiunta alle provvigioni ordinarie loro spettanti.Pagina 2 di 7Le provvigioni di ingresso remunerano l’incremento straordinario della raccolta nettaderivante dal trasferimento (a favore del nuovo preponente) da parte degli investitori delportafoglio di attività finanziarie (di seguito, “Provvigioni di ingresso”).Al riguardo, viene chiesto se tali Provvigioni di ingresso possano essere considerateassimilabili alle fattispecie di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo 16 del citato decretolegislativo n. 13 del 2024 secondo cui: “[i]l reddito d'impresa, rilevante ai fini delle imposte suiredditi, proposto al contribuente ai fini del concordato, è individuato [...] senza considerare ivalori relativi a:a) plusvalenze realizzate di cui agli articoli 58, 86 e 87 e sopravvenienze attive di cuiall'articolo 88, nonché minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101 del predettotesto unico delle imposte sui redditi;[...].2. Il saldo netto tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e lesopravvenienze passive [...] determinano una corrispondente variazione del reddito concordatosecondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili”.Con la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024, è stato evidenziato, in merito allasuddetta disposizione, che “la logica seguita dal legislatore appare la medesima giàprecedentemente illustrata, di escludere dalla proposta le componenti reddituali non direttamentecorrelabili all'esercizio dell'attività tipica dell'impresa cui viene presentata tale proposta”.Attraverso l'articolo 16 del decreto legislativo n. 13 del 2024, dunque, il legislatore haindividuato, le specifiche componenti reddituali, positive e negative, il cui saldo netto determinaPagina 3 di 7una corrispondente variazione del reddito concordato, secondo i meccanismi previsti dalle singoledisposizioni applicabili alle componenti ivi richiamate.Al riguardo, va rilevato - come già sottolineato nelle risposte alle FAQ (frequently askedquestions) n. 12 dell'8 ottobre 2024 e n. 10 del 25 ottobre 2024 pubblicate sul sito istituzionaledell'Agenzia e trasposte nella circolare n. 9/E del 24 giugno 2025 - che le variazioni, in aumento ein diminuzione, indicate nel citato articolo 16, che possono essere apportate al reddito concordato,“sono tassative”.Tanto premesso, va evidenziato che i consulenti finanziari costituiscono una specificafigura di agenti abilitati all’offerta fuori sede di prodotti finanziari, servizi e attività di investimentoin forma individuale nell’interesse esclusivo di un solo preponente, come individuati dall’articolo31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cd. Testo Unico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria).Nello svolgimento della loro attività, i consulenti instaurano uno stabile rapporto congli investitori formulando loro proposte d’investimento e disinvestimento, prestando in manieracontinuativa attività di assistenza e consulenza in relazione al portafoglio di attività finanziarie,dopo che gli investitori hanno concluso i relativi contratti con i preponenti. Tuttavia, va evidenziatoche il consulente non è legato da alcuna relazione giuridica con il cliente, ma quest’ultima sussistetra cliente-investitore e intermediario finanziario.Va poi evidenziato, sotto il profilo fiscale, che il consulente finanziario produce redditod’impresa ed è equiparato ad un imprenditore individuale.Pagina 4 di 7In merito alla remunerazione del consulente finanziario, si osserva che, sulla base dellacircolare della Banca d’Italia n. 285 del 2013, questa si compone di due componenti: una“ricorrente” e una “non ricorrente”.La componente “ricorrente” è normalmente costituita da provvigioni determinate inpercentuale del valore degli affari che i consulenti finanziari procurano, comunemente quantificatosulla base delle somme investite dai clienti. Inoltre, le loro provvigioni ordinarie sono determinatein percentuale sia dei nuovi investimenti effettuati dai clienti (cd. commissioni di sottoscrizione),sia del totale degli investimenti che la clientela continua a detenere presso l’Istituto di credito ol’intermediario finanziario (cd. commissioni di mantenimento). Essa rappresenta l’elemento piùstabile e ordinario della remunerazione.La componente “non ricorrente”, invece, ha una valenza incentivante legata allarealizzazione di un obiettivo commerciale, quale ad esempio “l’incremento dei volumi dellaraccolta netta” o “il lancio di nuovi prodotti”. Essa è equiparata alla remunerazione più variabiledel personale.Per quanto qui d’interesse, il dubbio interpretativo sollevato alla scrivente attiene allaqualificazione delle Provvigioni di ingresso riconosciute al consulente finanziario, al cambio dipreponente, dal nuovo preponente.Si tratta, dunque, di provvigioni “non ordinarie” in quanto legate a un eventostraordinario quale è il cambio di preponente da parte del consulente finanziario. Invero, taliprovvigioni sono riconosciute in percentuali fisse ovvero crescenti tenuto conto del volume dellanuova raccolta netta procurata dai consulenti finanziari entro un periodo temporale predefinito.Pagina 5 di 7Le percentuali stabilite, nel caso in cui alle scadenze periodiche non risulti raggiunto ilrelativo volume netto di raccolta prestabilita, possono essere ridotte o anche azzerate.Dunque, le Provvigioni di ingresso sono riconosciute al consulente finanziario, alcambio di preponente, solo se effettivamente il nuovo preponente consegua un incremento dellaraccolta netta e sempre che il consulente sia in grado di mantenere tale raccolta nel tempo.Le Provvigioni di ingresso, pur trovando fonte in un evento eccezionale e quindi dinatura “straordinaria”, rientrano pur sempre nell’attività ordinaria e tipica del consulentefinanziario.Infatti, si tratta di un bonus, al pari di altri riconosciuti dal preponente, legato allaraccolta netta che il consulente sarà in grado di apportare a favore del nuovo preponente. Lapeculiarità di una Provvigione di ingresso risiede nel fatto che si tratta di un bonus:(i) a formazione pluriennale (viene preso in riferimento un arco temporale che di regolava dai 6 ai 36 mesi);(ii) di importo non certo, in quanto legato all’incremento effettivo della raccolta netta afavore del nuovo preponente e sempre che il consulente riesca a raggiungere i target prestabilitidal contratto con il preponente.Pertanto, le Provvigioni di ingresso hanno comunque natura giuridica di provvigione inquanto relative ad attività rientranti nell’ambito di quelle tipiche del consulente finanziario, seppurquale componente “non ricorrente” della relativa retribuzione.Tale posizione trova riscontro, sotto il profilo civilistico, in quanto le Provvigioni diingresso sono qualificabili quali ricavi di esercizio (cfr. articolo 2425-bis del codice civile). In talsenso si è già espressa la scrivente Agenzia nelle osservazioni formulate in sede di evoluzionePagina 6 di 7dell’ISA BG91U relativo al periodo d’imposta 2020, in merito al tema dei “bonus” legati alraggiungimento di determinati obiettivi, per i quali si chiedeva un trattamento “separato” rispettoai ricavi cd. “da congruità” in quanto ritenuti “non ricorrenti”.In quell’occasione, la scrivente Agenzia aveva chiarito che «[…] si conferma quantogià evidenziato dall’Associazione in relazione alla natura del bonus quale componente positivo direddito strettamente correlato alla gestione caratteristica dell’impresa. Tanto premesso, ai finidell’indicazione di tale tipologia di provento nel modello di rilevazione dei dati per l’applicazionedegli ISA, si evidenzia che, come riportato nelle istruzioni alla compilazione […] deve essereindicato “l’ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell’art. 85 del TUIR e quindidei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cuiscambio è diretta l’attività dell’impresa”, ivi compresi i c.d. “bonus”».In conclusione, alla luce delle considerazioni sopra esposte, ai fini dell’applicazionedella disciplina del CPB, le Provvigioni di ingresso in parola erogate a favore dei consulentifinanziari non costituiscono, per questi ultimi, una componente reddituale riconducibile a una dellefattispecie richiamate nell'articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 13 del 2024 e,conseguentemente, il loro ammontare non comporta alcuna variazione del reddito concordatosecondo il meccanismo previsto dal successivo comma 2, stante la tassatività di dette fattispecie.Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite conla presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Ufficidipendenti.Pagina 7 di 7IL DIRETTORE CENTRALE(firmato digitalmente)