• Risoluzione Agenzia Entrate n. 66/E del 13.11.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 66/E del 13.11.2025
  • RISOLUZIONE N. 66

    Divisione Contribuenti

    Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori

    autonomi ed enti non commerciali

    Roma, 13/11/2025

    OGGETTO: Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119,

    comma 8–ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

    convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Ulteriori chiarimenti.

    Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

    QUESITO

    L'Istante rappresenta che:

    - è coniuge convivente dell'usufruttuaria e comproprietaria di un'unità

    immobiliare, a destinazione abitativa, che - a seguito del terremoto del 13 giugno 2013 - è

    stata dichiarata parzialmente inagibile e che il «nesso di causalità con l'evento calamitoso

    è stato attestato dalla scheda AeDES (esito C) con relativa Ordinanza Sindacale di

    Inagibilità»?

    - «il suddetto immobile non è prima casa [...] e ad oggi [...] è tutt'ora inagibile»?

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    - «non è mai stato possibile richiedere alcun contributo pubblico, come disposto

    dalla norma primaria D.L. 189/2016, non essendo mai esistita l'effettiva concreta

    possibilità di richiedere e/o rinunciare al contributo per la ricostruzione: pertanto, né

    l'Istante o le comproprietarie hanno mai usufruito di tale contributo»?

    - «le proprietarie hanno inoltrato, tramite proprio tecnico incaricato,

    comunicazione a mezzo PEC contenente ''dichiarazione di rinuncia al contributo in

    favore del Superbonus Sisma bonus 110%''»?

    - «è interesse della proprietà eseguire gli interventi di riparazione dei danni

    causati dall'evento sismico del 13 giugno 2013 (con miglioramento della classe

    sismica) finalizzati anche alla sicurezza statica e antisismica al su indicato fabbricato

    d'abitazione, e di poter usufruire degli incentivi previsti dai commi 8-ter e 4-quater

    dell'art. 119 del D.L. 34/2020».

    Ciò premesso, l'Istante chiede se, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legge 19

    maggio 2020, n. 34, possa fruire della detrazione ivi disciplinata (c.d. Superbonus) con

    l'aliquota del 110 per cento prevista dal comma 8-ter, a determinate condizioni, per le

    spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.

    Chiede, inoltre, se tale detrazione spetti, nella misura sopra indicata, anche se

    la comunicazione di inizio lavori di cui al comma 13 del medesimo articolo 119 (c.d.

    CILAS) è intestata al coniuge.

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

    L'Istante ritiene che «poiché la normativa, prevista dall'art. 119 comma 4-quater

    dove recita che gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo, determina

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    solo in che modo calcolare la dimensione dell'importo delle detrazioni spettanti, si ha,

    pertanto, la possibilità della fruizione della detrazione di imposta nella misura del 110%

    in ragione del D.L. 34/2020, fino al 31 dicembre 2025 laddove ricorrano, come nel

    presente interpello, i seguenti requisiti:

    -

    ubicazione dell'immobile in un comune dei territori colpiti da eventi sismici

    verificatasi a far data dal 1° aprile 2009?

    -

    -

    -

    dichiarazione dello stato di emergenza del Comune [...]?

    ordinanza [...] del Comune [...] di inagibilità dell'immobile de quo?

    scheda AeDES [...] (esito C), che certifica il danno con nesso causale diretto».

    Pertanto, sussistendone i presupposti nel caso di specie, è dell'avviso di poter

    «usufruire, sostenendone le spese in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria

    e comproprietaria, degli incentivi previsti dai commi 8-ter e 4-quater dell'art. 119 del

    D.L. 34/2020 (fruizione della proroga della detrazione d'imposta nella misura del 110%

    fino al 31/12/2025)».

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    Il comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d.

    decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

    stabilisce che «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi

    sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di

    emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater

    spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31

    dicembre 2025, nella misura del 110 per cento [...]».

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    In sostanza, la citata disposizione stabilisce che, a determinate condizioni, la

    detrazione di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio (c.d. Superbonus), continua

    ad applicarsi nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre

    2025, per gli interventi indicati nel medesimo articolo 119.

    Il predetto comma 8-ter fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater

    del medesimo articolo 119 (che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi

    previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici), i

    quali prevedono, rispettivamente, che:

    - «1-ter. Nei comuni de territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui al

    comma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»?

    - «4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco

    bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono

    aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati

    dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al d.l. 28 aprile 2009,

    n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché nei

    comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato

    dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo

    per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati

    danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli

    immobili destinati alle attività produttive»?

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    - «4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data

    dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al

    comma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».

    Con riferimento all'applicazione del Superbonus e alle modalità alternative di

    fruizione della detrazione di cui all' articolo 121 del decreto Rilancio sono stati forniti

    chiarimenti, tra l'altro, con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzione

    del 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, con la

    risoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E, con la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E, con la

    circolare del 13 giugno 2023, n. 13/E e con la circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, a cui

    si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa

    in esame.

    Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materia

    di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabili

    nell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.

    In ordine all'applicazione del Superbonus relativamente alle spese sostenute per

    gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici nei

    territori ivi indicati e, in particolare, all'applicazione delle disposizioni di cui al citato

    comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio sono stati forniti specifici chiarimenti

    con la citata risoluzione n. 8/E del 2022.

    In tale documento di prassi è stato, tra l'altro, precisato che «ai fini della fruizione

    dei contributi per la ricostruzione, è necessario che sia stata accertata la sussistenza

    del nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra l'evento sismico e

    il danno dell'immobile, e che sia attestato il livello del danno. L'attestazione del livello

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    di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esito

    di inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispetto

    all'evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l'inagibilità del

    fabbricato. [...]». Pertanto, «il predetto comma 8-ter del citato articolo 119 del decreto

    Rilancio non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei

    Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia,

    subìto danni derivanti da tali eventi».

    In sintesi, dunque, «le disposizioni di cui al citato comma 8-ter dell'articolo 119

    del decreto Rilancio si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati su

    edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia stato

    accertato - mediante scheda AeDES o documento analogo - il nesso causale tra danno

    dell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate

    da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza».

    Con specifico riferimento ai commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto

    Rilancio che disciplinano il calcolo, rispettivamente, della detrazione per interventi di

    efficientamento energetico e di quella per interventi antisismici (regolate, in via generale,

    dal comma 1 e dal comma 4) in presenza di contributi per la ricostruzione, con la citata

    circolare n. 23/E del 2022 è stato ribadito che le predette disposizioni sanciscono «il

    principio, già affermato in via interpretativa (cfr., in particolare, la circolare n. 24/E

    del 2020), che è possibile fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute e

    rimaste a carico. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsate

    e il rimborso non ha concorso al reddito? eventuali contributi ricevuti dal contribuente

    devono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione. Pertanto,

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    ad esempio, qualora il contribuente persona fisica a fronte delle spese agevolabili riceve

    i contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della detrazione,

    tali contributi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17,

    comma 1, lettera n-bis), del TUIR. Si considerano, invece, rimaste a carico le spese

    rimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capo

    al contribuente. Pertanto, nel caso di erogazione di contributi commissariali per la

    ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, il Superbonus spetta per

    la parte delle spese eccedente il predetto contributo. Ciò risulta coerente con quanto

    generalmente previsto in materia di oneri deducibili o che danno diritto alla detrazione

    dall'imposta lorda, laddove la deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenute

    ed effettivamente rimaste a carico».

    Tali disposizioni normative sono state, dunque, introdotte per escludere la

    cumulabilità dei benefici (agevolazione fiscale ed erogazione di contributi per la

    ricostruzione) e confermare l'applicazione, anche al caso di specie, di un principio di

    diritto generale valevole per le detrazioni ossia la possibilità di fruire del Superbonus

    limitatamente alla quota di spesa rimasta a carico del contribuente senza, tuttavia,

    condizionarne l'applicazione all'effettiva spettanza e/o all'erogazione in concreto del

    contributo né, tanto meno, alla sua rinuncia. Tale condizione, infatti, è normativamente

    prevista solo nell'ambito del comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio, che

    prevede l'aumento del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus per

    gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici

    nei territori ivi indicati. Ciò in quanto, diversamente dai menzionati commi 1-ter e

    4-quater, il comma 4-ter consente l'applicazione del Superbonus in misura più elevata

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    in via ''alternativa'' al contributo per la ricostruzione. In tal caso, poiché la ratio della

    disposizione di cui al comma 4-ter consiste nell'offrire una ''compensazione'' in favore

    del contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione, è necessario che sussista

    e che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinché

    questi possa disporne e, dunque, rinunciarvi (cfr. la citata circolare n. 23/E del 2022 che

    richiama la Guida ''Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%'').

    Per tale motivo, dunque, solo con riferimento all'applicazione del citato comma

    4-ter è stato affermato che il raddoppio dei limiti di spesa è subordinato alla esplicita

    rinuncia al contributo (essendo, come precisato, una misura ''alternativa'' ai contributi) e,

    dunque, è necessario che il contribuente richieda i contributi, la struttura commissariale

    ne valuti la possibile erogazione ed il contribuente, formalmente, vi rinunci.

    Diversamente, tenuto conto della ratio delle disposizioni contenute nei commi

    1-ter e 4-quater (volte, come precisato, a ribadire il principio che le detrazioni spettano

    solo per la quota di spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico dei contribuenti), ai

    fini dell'applicazione delle predette disposizioni non è necessaria la rinuncia ai contributi

    commissariali.

    È possibile, pertanto, beneficiare del Superbonus con aliquota del 110 per cento

    con riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ai sensi del citato comma

    8-ter, indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione e

    dalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati. Il diritto ai contributi

    e la eventuale rinuncia agli stessi è, come sopra precisato, funzionale esclusivamente

    al raddoppio dei limiti di spesa quale misura ''compensativa'' alla rinuncia ai contributi

    prevista dal solo comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio.

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    Con riferimento, infine, all'intestazione della CILAS al coniuge proprietario e non

    al familiare convivente ai fini della fruizione del Superbonus, con la citata circolare

    n. 17/E del 2023 (i cui principi sono stati confermati, da ultimo, nella Guida ''Tutte

    le agevolazioni della dichiarazione 2025''), in merito alla detrazione per interventi di

    recupero del patrimonio edilizio prevista dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte

    sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

    n. 917, è stato precisato che «ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta

    anche se le abilitazioni comunali all'esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario

    dell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione».

    Tali chiarimenti, come enunciato nello stesso documento di prassi, «devono

    intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus».

    Ciò posto, nel caso di specie, nel presupposto del rispetto di ogni altro requisito

    previsto dalla normativa di riferimento (non oggetto della presente istanza di interpello),

    l'Istante, in base a quanto dichiarato (ed ivi assunto acriticamente), potrà fruire del

    Superbonus con l'aliquota del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre

    2025 in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria dell'immobile

    danneggiato dagli eventi sismici, ai sensi del comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto

    Rilancio.

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni

    fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

    provinciali e dagli Uffici dipendenti.

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