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Risoluzione Agenzia Entrate n. 66/E del 13.11.2025
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RISOLUZIONE N. 66Divisione ContribuentiDirezione Centrale Persone fisiche, lavoratoriautonomi ed enti non commercialiRoma, 13/11/2025OGGETTO: Interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici – Articolo 119,comma 8–ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77– Ulteriori chiarimenti.Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguenteQUESITOL'Istante rappresenta che:- è coniuge convivente dell'usufruttuaria e comproprietaria di un'unitàimmobiliare, a destinazione abitativa, che - a seguito del terremoto del 13 giugno 2013 - èstata dichiarata parzialmente inagibile e che il «nesso di causalità con l'evento calamitosoè stato attestato dalla scheda AeDES (esito C) con relativa Ordinanza Sindacale diInagibilità»?- «il suddetto immobile non è prima casa [...] e ad oggi [...] è tutt'ora inagibile»?Pagina 2 di 10- «non è mai stato possibile richiedere alcun contributo pubblico, come dispostodalla norma primaria D.L. 189/2016, non essendo mai esistita l'effettiva concretapossibilità di richiedere e/o rinunciare al contributo per la ricostruzione: pertanto, nél'Istante o le comproprietarie hanno mai usufruito di tale contributo»?- «le proprietarie hanno inoltrato, tramite proprio tecnico incaricato,comunicazione a mezzo PEC contenente ''dichiarazione di rinuncia al contributo infavore del Superbonus Sisma bonus 110%''»?- «è interesse della proprietà eseguire gli interventi di riparazione dei dannicausati dall'evento sismico del 13 giugno 2013 (con miglioramento della classesismica) finalizzati anche alla sicurezza statica e antisismica al su indicato fabbricatod'abitazione, e di poter usufruire degli incentivi previsti dai commi 8-ter e 4-quaterdell'art. 119 del D.L. 34/2020».Ciò premesso, l'Istante chiede se, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legge 19maggio 2020, n. 34, possa fruire della detrazione ivi disciplinata (c.d. Superbonus) conl'aliquota del 110 per cento prevista dal comma 8-ter, a determinate condizioni, per lespese sostenute fino al 31 dicembre 2025.Chiede, inoltre, se tale detrazione spetti, nella misura sopra indicata, anche sela comunicazione di inizio lavori di cui al comma 13 del medesimo articolo 119 (c.d.CILAS) è intestata al coniuge.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTEL'Istante ritiene che «poiché la normativa, prevista dall'art. 119 comma 4-quaterdove recita che gli incentivi spettano per l'importo eccedente il contributo, determinaPagina 3 di 10solo in che modo calcolare la dimensione dell'importo delle detrazioni spettanti, si ha,pertanto, la possibilità della fruizione della detrazione di imposta nella misura del 110%in ragione del D.L. 34/2020, fino al 31 dicembre 2025 laddove ricorrano, come nelpresente interpello, i seguenti requisiti:-ubicazione dell'immobile in un comune dei territori colpiti da eventi sismiciverificatasi a far data dal 1° aprile 2009?---dichiarazione dello stato di emergenza del Comune [...]?ordinanza [...] del Comune [...] di inagibilità dell'immobile de quo?scheda AeDES [...] (esito C), che certifica il danno con nesso causale diretto».Pertanto, sussistendone i presupposti nel caso di specie, è dell'avviso di poter«usufruire, sostenendone le spese in qualità di coniuge convivente della usufruttuariae comproprietaria, degli incentivi previsti dai commi 8-ter e 4-quater dell'art. 119 delD.L. 34/2020 (fruizione della proroga della detrazione d'imposta nella misura del 110%fino al 31/12/2025)».PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATEIl comma 8-ter dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, (c.d.decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,stabilisce che «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventisismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato diemergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quaterspetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31dicembre 2025, nella misura del 110 per cento [...]».Pagina 4 di 10In sostanza, la citata disposizione stabilisce che, a determinate condizioni, ladetrazione di cui al citato articolo 119 del decreto Rilancio (c.d. Superbonus), continuaad applicarsi nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre2025, per gli interventi indicati nel medesimo articolo 119.Il predetto comma 8-ter fa espresso riferimento ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quaterdel medesimo articolo 119 (che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributiprevisti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici), iquali prevedono, rispettivamente, che:- «1-ter. Nei comuni de territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo di cui alcomma 1 spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione»?- «4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali ecobonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sonoaumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiatidal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito,con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al d.l. 28 aprile 2009,n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché neicomuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia statodichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributoper la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricatidanneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degliimmobili destinati alle attività produttive»?Pagina 5 di 10- «4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far datadal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui alcomma 4 spettano per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».Con riferimento all'applicazione del Superbonus e alle modalità alternative difruizione della detrazione di cui all' articolo 121 del decreto Rilancio sono stati fornitichiarimenti, tra l'altro, con la circolare dell'8 agosto 2020, n. 24/E, con la risoluzionedel 28 settembre 2020, n. 60/E, con la circolare del 22 dicembre 2020, n. 30/E, con larisoluzione 15 febbraio 2022, n. 8/E, con la circolare del 23 giugno 2022, n. 23/E, con lacircolare del 13 giugno 2023, n. 13/E e con la circolare del 26 giugno 2023, n. 17/E, a cuisi rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativain esame.Peraltro, in relazione alle questioni interpretative poste dai contribuenti in materiadi Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze d'interpello consultabilinell'apposita area tematica presente sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.In ordine all'applicazione del Superbonus relativamente alle spese sostenute pergli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici neiterritori ivi indicati e, in particolare, all'applicazione delle disposizioni di cui al citatocomma 8-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio sono stati forniti specifici chiarimenticon la citata risoluzione n. 8/E del 2022.In tale documento di prassi è stato, tra l'altro, precisato che «ai fini della fruizionedei contributi per la ricostruzione, è necessario che sia stata accertata la sussistenzadel nesso di causalità danno-evento, vale a dire la connessione tra l'evento sismico eil danno dell'immobile, e che sia attestato il livello del danno. L'attestazione del livelloPagina 6 di 10di danno è resa tramite il rilascio della scheda AeDES o documento analogo, con esitodi inagibilità B, C ed E, che certifichi la diretta consequenzialità del danno rispettoall'evento sismico, nonché la consistenza del danno tale da determinare l'inagibilità delfabbricato. [...]». Pertanto, «il predetto comma 8-ter del citato articolo 119 del decretoRilancio non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati neiComuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia,subìto danni derivanti da tali eventi».In sintesi, dunque, «le disposizioni di cui al citato comma 8-ter dell'articolo 119del decreto Rilancio si applicano agli interventi ammessi al Superbonus effettuati suedifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa per i quali sia statoaccertato - mediante scheda AeDES o documento analogo - il nesso causale tra dannodell'immobile ed evento sismico, situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessateda eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza».Con specifico riferimento ai commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decretoRilancio che disciplinano il calcolo, rispettivamente, della detrazione per interventi diefficientamento energetico e di quella per interventi antisismici (regolate, in via generale,dal comma 1 e dal comma 4) in presenza di contributi per la ricostruzione, con la citatacircolare n. 23/E del 2022 è stato ribadito che le predette disposizioni sanciscono «ilprincipio, già affermato in via interpretativa (cfr., in particolare, la circolare n. 24/Edel 2020), che è possibile fruire della detrazione sulle spese effettivamente sostenute erimaste a carico. Ne consegue che la detrazione non spetta se le spese sono rimborsatee il rimborso non ha concorso al reddito? eventuali contributi ricevuti dal contribuentedevono, dunque, essere sottratti dall'ammontare su cui applicare la detrazione. Pertanto,Pagina 7 di 10ad esempio, qualora il contribuente persona fisica a fronte delle spese agevolabili ricevei contributi in periodi di imposta successivi a quelli in cui ha beneficiato della detrazione,tali contributi devono essere assoggettati a tassazione separata ai sensi dell'articolo 17,comma 1, lettera n-bis), del TUIR. Si considerano, invece, rimaste a carico le speserimborsate per effetto di contributi che hanno concorso a formare il reddito in capoal contribuente. Pertanto, nel caso di erogazione di contributi commissariali per laricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici, il Superbonus spetta perla parte delle spese eccedente il predetto contributo. Ciò risulta coerente con quantogeneralmente previsto in materia di oneri deducibili o che danno diritto alla detrazionedall'imposta lorda, laddove la deduzione o la detrazione spetta per le spese sostenuteed effettivamente rimaste a carico».Tali disposizioni normative sono state, dunque, introdotte per escludere lacumulabilità dei benefici (agevolazione fiscale ed erogazione di contributi per laricostruzione) e confermare l'applicazione, anche al caso di specie, di un principio didiritto generale valevole per le detrazioni ossia la possibilità di fruire del Superbonuslimitatamente alla quota di spesa rimasta a carico del contribuente senza, tuttavia,condizionarne l'applicazione all'effettiva spettanza e/o all'erogazione in concreto delcontributo né, tanto meno, alla sua rinuncia. Tale condizione, infatti, è normativamenteprevista solo nell'ambito del comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio, cheprevede l'aumento del 50 per cento del limite di spesa ammesso al Superbonus pergli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismicinei territori ivi indicati. Ciò in quanto, diversamente dai menzionati commi 1-ter e4-quater, il comma 4-ter consente l'applicazione del Superbonus in misura più elevataPagina 8 di 10in via ''alternativa'' al contributo per la ricostruzione. In tal caso, poiché la ratio delladisposizione di cui al comma 4-ter consiste nell'offrire una ''compensazione'' in favoredel contribuente che rinunci al contributo per la ricostruzione, è necessario che sussistae che sia attestato il diritto soggettivo del contribuente al contributo medesimo, affinchéquesti possa disporne e, dunque, rinunciarvi (cfr. la citata circolare n. 23/E del 2022 cherichiama la Guida ''Ricostruzione post sisma Italia centrale e Superbonus 110%'').Per tale motivo, dunque, solo con riferimento all'applicazione del citato comma4-ter è stato affermato che il raddoppio dei limiti di spesa è subordinato alla esplicitarinuncia al contributo (essendo, come precisato, una misura ''alternativa'' ai contributi) e,dunque, è necessario che il contribuente richieda i contributi, la struttura commissarialene valuti la possibile erogazione ed il contribuente, formalmente, vi rinunci.Diversamente, tenuto conto della ratio delle disposizioni contenute nei commi1-ter e 4-quater (volte, come precisato, a ribadire il principio che le detrazioni spettanosolo per la quota di spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico dei contribuenti), aifini dell'applicazione delle predette disposizioni non è necessaria la rinuncia ai contributicommissariali.È possibile, pertanto, beneficiare del Superbonus con aliquota del 110 per centocon riferimento alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, ai sensi del citato comma8-ter, indipendentemente dall'effettiva spettanza dei contributi per la ricostruzione edalla circostanza che, in concreto, gli stessi siano stati erogati. Il diritto ai contributie la eventuale rinuncia agli stessi è, come sopra precisato, funzionale esclusivamenteal raddoppio dei limiti di spesa quale misura ''compensativa'' alla rinuncia ai contributiprevista dal solo comma 4-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio.Pagina 9 di 10Con riferimento, infine, all'intestazione della CILAS al coniuge proprietario e nonal familiare convivente ai fini della fruizione del Superbonus, con la citata circolaren. 17/E del 2023 (i cui principi sono stati confermati, da ultimo, nella Guida ''Tuttele agevolazioni della dichiarazione 2025''), in merito alla detrazione per interventi direcupero del patrimonio edilizio prevista dall'articolo 16-bis del testo unico delle impostesui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,n. 917, è stato precisato che «ferme restando le altre condizioni, la detrazione spettaanche se le abilitazioni comunali all'esecuzione dei lavori sono intestate al proprietariodell'immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione».Tali chiarimenti, come enunciato nello stesso documento di prassi, «devonointendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Superbonus».Ciò posto, nel caso di specie, nel presupposto del rispetto di ogni altro requisitoprevisto dalla normativa di riferimento (non oggetto della presente istanza di interpello),l'Istante, in base a quanto dichiarato (ed ivi assunto acriticamente), potrà fruire delSuperbonus con l'aliquota del 110 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre2025 in qualità di coniuge convivente della usufruttuaria e comproprietaria dell'immobiledanneggiato dagli eventi sismici, ai sensi del comma 8-ter dell'articolo 119 del decretoRilancio.Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzionifornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioniprovinciali e dagli Uffici dipendenti.Pagina 10 di 10IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM(firmato digitalmente)