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Risoluzione Agenzia Entrate n. 65/E del 10.11.2025
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RISOLUZIONE N. 65/EDivisione Servizi__________Direzione Centrale Servizi Catastali,Cartografici e di Pubblicità ImmobiliareRoma, 10 novembre 2025OGGETTO: Espropriazioni per pubblica utilità e diritto del soggettoconcessionario – Adempimenti di pubblicità immobiliare ed in ambito catastaleCon riferimento agli atti di espropriazione per pubblica utilità - nel caso dispecie effettuati per la realizzazione di strade pubbliche - è stata portataall’attenzione di questa Agenzia la possibilità che tali atti, trascritti nei registriimmobiliari per il diritto di proprietà a favore del Demanio pubblico dello StatoRamo strade, vengano trascritti anche, per il corrispondente “uso”, a favore delsoggetto individuato come concessionario/gestore dei beni espropriati a beneficioNella fattispecie rappresentata, in particolare, il richiedente - in qualità disoggetto, normativamente competente per la gestione e la manutenzione dellestrade di proprietà dello Stato, che provvede su base convenzionale/concessoria ai1 Si pensi al caso dell’ANAS s.p.a. che per legge provvede, tra l’altro, a “… gestire le strade e le autostradedi proprietà dello Stato nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria…” (cfr. l’articolo 7,comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recante “Interventi urgenti in materia tributaria, diprivatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle areesvantaggiate” convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in forza del quale “All’ANASSpa sono attribuiti con concessione … i compiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonchél), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143”) ed al quale, in attuazione delle previsioni normative,è stato conferito convenzionalmente il potere di esercitare gli atti espropriativi finalizzati alla realizzazionedi strade ed autostrade di interesse statale.relativi atti espropriativi - riterrebbe possibile richiedere ed ottenere la trascrizione,oltre che in favore del Demanio dello Stato per il diritto di proprietà, anche infavore dell’ente concessionario/gestore per il corrispondente diritto derivante dalrapporto di concessione.Per converso, la Conservatoria dei registri immobiliari destinataria dellarichiesta di trascrizione ritiene che il richiamato “uso del concessionario” possatrovare evidenza nelle intestazioni catastali, ma non anche nei registri immobiliarivertendosi in materia di diritto non reale.Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.* * *Per ciò che rileva ai fini della questione in esame, giova richiamare ledisposizioni che nell’ambito del procedimento di espropriazione prevedonoformalità pubblicitarie.In via generale, rileva il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno2001, n. 327 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materiadi espropriazione per pubblica utilità”, di seguito “Testo unico espropri”) epreliminarmente l’articolo 6 (“Regole generali sulla competenza”) ai sensi delquale sono soggetti competenti all’emanazione degli atti del procedimentoespropriativo le amministrazioni statali, le Regioni, le Province, i Comuni e glialtri enti pubblici (comma 2), inclusi i concessionari o contraenti generali cui ilpotere espropriativo è delegato da un ente pubblico o è riconosciuto per legge(comma 8).Nello specifico, occorre richiamare il successivo articolo 23 del Testo unicoespropri il quale prevede, al comma 2, che “Il decreto di esproprio è trascrittosenza indugio presso l’ufficio dei registri immobiliari” e chiarisce, al comma 4,che “Le operazioni di trascrizione e di voltura nel catasto e nei libri censuarihanno luogo senza indugio, a cura e a spese del beneficiario dell’esproprio”,2ossia, “il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto diLe norme sopra richiamate attribuiscono al soggetto beneficiario latrascrizione dell’esproprio, ma non individuano anche il soggetto, da indicare innota di trascrizione, a favore del quale il diritto di proprietà deve essere trascritto.In assenza di indicazioni esplicite, pertanto, quest’ultimo soggetto non può checoincidere con la parte (così denominata dall’articolo 2659 c.c. il quale indica glielementi della nota di trascrizione) che diviene titolare del diritto trasferito,ovverosia, nel caso di specie, il Demanio dello Stato in favore del quale si realizzal’acquisto della titolarità dell’immobile espropriato in forza del corrispondente attoablativo.Ciò posto, occorre verificare se anche la peculiare posizione giuridica (cd.“uso del concessionario”) del soggetto che agisce nel procedimento espropriativoin forza di un rapporto concessorio sia soggetta a trascrizione rendendo possibilela conseguente inclusione in nota del concessionario tra i soggetti a favore dei qualila formalità debba essere eseguita.Analizzando le norme codicistiche in materia di trascrizione, rileva quirichiamare l’articolo 2643 c.c. il quale elenca in modo tassativo gli atti soggetti atrascrizione, accomunandoli in relazione all’oggetto degli stessi, consistente neidiritti reali; al riguardo non può che rilevarsi che tra di essi non è ricompresa laInoltre, occorre evidenziare che il successivo articolo 2645 c.c. reca laprevisione per effetto della quale sono altresì soggetti a trascrizione, “agli effettiprevisti dall’articolo precedente” - cioè quelli di pubblicità dichiarativa di cui2 “Ai fini del presente testo unico:a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;b) per "autorità espropriante", si intende, l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e checura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in basead una norma;c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emessoil decreto di esproprio;d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiedel'espropriazione. […]”.3Tranne le ipotesi espressamente previste: si pensi alla locazione, se di durata ultranovennale,espressamente prevista dal n. 8) dell’articolo 2643 del codice civile.3all’art. 2644 c.c., per dirimere il contrasto tra più aventi causa dal medesimo dantecausa - gli atti o provvedimenti che producono “in relazione a beni immobili o adiritti immobiliari taluno degli effetti dei contratti menzionati nell’articolo 2643,salvo che dalla legge risulti che la trascrizione non è richiesta o è richiesta a effettidiversi”.Nel caso di specie, anche tale norma non sembra applicabile quale basenormativa per una presunta trascrizione in favore dell’ente concessionario inquanto non sarebbero soddisfatti i requisiti dalla stessa previsti. Infatti, anche avoler ammettere che gli effetti di uno dei diritti di godimento sulla cosa altruimenzionati nel citato articolo 2643 c.c. (come, per esempio, l’usufrutto o lalocazione) siano equiparabili all’uso per cui il richiedente effettua in concessionegli atti espropriativi sui beni immobili in favore dello Stato, nel caso delprovvedimento di esproprio la trascrizione è prevista per effetti diversi da quelli diquale base giuridica dell’invocata trascrizione.In tal senso, quindi, può concludersi che le norme codicistiche nondepongono per la possibilità di inserire nei registri immobiliari l’uso del soggettoconcessionario sui beni oggetto di esproprio.Passando poi ad analizzare il Testo unico espropri, con specifico riferimentoalla funzione della trascrizione in parola si evidenzia che dall’interpretazione delgià richiamato articolo 23 può evincersi che non è richiesta la trascrizione a favoredel concessionario e che, in ogni caso, la stessa sarebbe eseguita per fini diversi daquelli previsti per le ipotesi di cui all’articolo 2643 c.c., cioè di opponibilità ai terziper effetto della “priorità” della formalità.giurisprudenza della Corte di cassazione, fra gli atti soggetti a trascrizione, ai4Ai sensi dell’articolo 2644 c.c. (“Effetti della trascrizione”) “Gli atti enunciati nell'articolo precedentenon hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base aun atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti. Seguita la trascrizione, non può avereeffetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore,quantunque l'acquisto risalga a data anteriore”.5 Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 30 gennaio 2020, n. 776.4sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2643 ss. cod. civ., non si può ricomprendereil decreto di espropriazione per pubblica utilità, con riguardo al quale latrascrizione (o, nei territori in cui vige il sistema tavolare, l’iscrizione nel librofondiario) assolve ad una mera funzione di pubblicità-notizia del decretod’esproprio che, sul piano sostanziale, esplica un’efficacia erga omnes in forza dilegge, indipendentemente da qualsiasi iscrizione nei registri immobiliari (o nellibro fondiario) e, in quanto tale, è sempre opponibile agli eventuali successiviacquirenti dell’immobile espropriato (v., ex plurimis - con specifico riferimento alsistema della trascrizione, ma in parte qua estensibili anche al sistema tavolare -,Cass. civ., Sez. III, 23 aprile 2001, n. 5978; id., 4 agosto 2000, n. 10229)”.La natura traslativa del decreto d’esproprio, infatti, comporta iltrasferimento, a favore dell’ente promotore delle espropriazioni, a titolo originariodel diritto di proprietà, a prescindere dall’effettiva trascrizione dello stesso pressoLa trascrizione dell’atto ablativo della procedura espropriativa non ha,quindi, lo scopo di dirimere eventuali controversie che possono instaurarsi tra gliaventi diritto, proprio perché trattasi di acquisto a titolo originario svincolato dallevicende giuridiche che hanno interessato il bene e la sua titolarità.Peraltro, in materia di acquisti a titolo originario, sul tema della risoluzionedei conflitti tra acquirente a titolo derivativo ed acquirente a titolo originario (nelcaso di specie per usucapione), la Corte di Cassazione ha confermato il principiodella prevalenza dell’acquisto a titolo originario a prescindere dalla trascrizionedella sentenza di accertamento dell’usucapione o dalla sua anteriorità rispetto aquella dell’acquisto a titolo derivativo, precisando che il conflitto in questione nonpuò essere risolto ricorrendo al principio di priorità delle trascrizioni di cuiall’articolo 2644 c.c., in quanto trattasi di norma, non applicabile agli acquisti a6Cfr. in tal senso: Cass. civ., Sez. I, Sentenza 30 agosto 2007, n. 18314; Cass. civ., Sez. I, Sentenza 25maggio 2006, n. 12408.5titolo originario, dettata per la risoluzione dei conflitti tra due acquirenti a titoloTale principio può estendersi ad altri analoghi conflitti tra modi di acquistodella proprietà a titolo originario (diversi dall’usucapione, come l’esproprio) emodi di acquisto a titolo derivativo.Pertanto, tutto ciò posto, si ritiene che non sia possibile la trascrizione deiprovvedimenti di esproprio, oltre che in favore del nuovo proprietario (Demaniodello Stato), anche a favore del soggetto concessionario/gestore degli immobiliespropriati.Diversamente, invece, si configura la possibilità di specificare l’uso delconcessionario/gestore in ambito catastale, considerato peraltro che, come noto, inlinea di principio la pubblicità immobiliare e il catasto rappresentano due sistemi“complementari”, ma che perseguono finalità diverse. Il “sistema dellatrascrizione”, infatti, ha lo scopo principale di rendere opponibili ai terzi gli attirelativi ai diritti reali su beni immobili; quindi, i registri immobiliari hanno lafunzione sostanziale di dirimere i conflitti sulla titolarità di beni immobili, mentrel’intestazione catastale risponde all’esigenza inventariale di tenere aggiornate leintestazioni dell’immobile per finalità fiscali, così da consentire la correttaattribuzione delle imposte in base al possesso dei redditi.In coerenza con la richiamata funzione inventariale, peraltro, anche la “XIVIstruzione per la conservazione del Nuovo Catasto” approvata col decretoministeriale 20 gennaio 1936 e sostituita da quella annessa al decreto ministerialel0 marzo 1949, detta disposizioni specifiche sulle intestazioni catastali dei beni delDemanio pubblico e sulle modalità anche procedurali con cui ottenerel’integrazione di tali intestazioni catastali in favore di altri soggetti beneficiari diuna determinata situazione giuridica. In particolare, al paragrafo 41 si dispone che7 Cass. civ., Sez. II, ordinanza, 16/03/2022, n. 8590. (“In tema di trascrizione, il conflitto fra l'acquirente atitolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favoredel secondo, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione edall'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquistoa titolo derivativo, atteso che il principio della continuità delle trascrizioni, dettato dall'art. 2644 c.c., conriferimento agli atti indicati nell'art. 2643 c.c., non risolve il conflitto tra acquisto a titolo derivativo edacquisto a titolo originario, ma unicamente fra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa”).6“… I terreni espropriati per sede delle strade provinciali di serie, costruite a curadello Stato, col concorso nella spesa delle province interessate, devono esseretrasportati prima dalle ditte espropriate alla ditta « Demanio dello Stato » in baseal decreto prefettizio di espropriazione, poscia dal Demanio alla Provincia inconseguenza della formale consegna dell'opera costruita all'Amministrazioneprovinciale”; inoltre, al paragrafo 28 si dispone che “I beni di pubblico demanioaccordati in concessione precaria, si allibrano alla ditta Demanio pubblico delloStato (N. N. concessionario precario), quando trattasi di terreni ridotti a colturae censiti in conseguenza … . Ciò in via eccezionale, al solo scopo di mettere inevidenza i singoli concessionari onde facilitare l’esazione dell’impostadirettamente dai medesimi, e nell’intesa che per l’introduzione, il cambiamento ola cancellazione del nome del concessionario nelle ditte della prima specie, non sipotranno eseguire volture, ma semplici annotamenti (§ 114)”; ed il richiamatoparagrafo 114 rubricato “Scopo degli annotamenti e relative domande” precisa che“Gli annotamenti catastali, di cui al Capo IV del Titolo I del Regolamento, hannoper scopo di perfezionare le intestazioni catastali mediante: … l’introduzione, ilcambiamento o la cancellazione del nome dei concessionari precari di terrenicensiti appartenenti al Demanio pubblico dello Stato (§ 28)”. I “sempliciannotamenti” richiamati dal citato paragrafo 114 rinvengono peraltro la propriacopertura normativa negli articoli 41 e 42 del “Regolamento per la conservazionedel nuovo catasto dei terreni” (approvato con R.D. 8 dicembre 1938, n. 2153), iquali prevedono che le intestazioni catastali possano essere oggetto di annotamentonegli specifici casi ivi previsti.Sulla base dell’atto che ha formalizzato il rapporto concessorio instauratotra l’amministrazione statale e l’ente concessionario/gestore per la competenza ad8Si pensi al caso della convenzione trentennale n. 1009 del 19 dicembre 2002, approvata con decretoministeriale n. 1030 del 30 dicembre 2002, con cui è stata individuata ANAS s.p.a. quale soggettoconcessionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tra l’altro, per l’esecuzione delle procedureespropriative per la rete delle strade ed autostrade di interesse nazionale.9Con apposita istanza che contenga il riferimento al decreto di esproprio che funge da titolo per lavariazione dei diritti reali.7completamentodell’intestazionecatastaleinfavoredell’enteTale richiesta di completamento dell’intestazione non potrà, tuttavia, essereveicolata in sede di domanda di trascrizione del decreto di esproprio nel cuicontesto è prevista, allo stato attuale, la sola possibilità di richiedere la “volturacatastale” dell’atto da trascrivere nei confronti del soggetto beneficiario dellatrasferita titolarità del bene immobile.In sintesi, sulla base di quanto sopra rappresentato, si conclude nel sensoche non è possibile, per le ragioni analiticamente esposte, procedere allatrascrizione del provvedimento di esproprio, oltre che in favore del Demanio delloStato, anche in favore del soggetto concessionario degli immobili espropriati qualesoggetto titolare di un determinato uso su tali immobili.Per converso, si ritiene che vada data evidenza catastale alla posizione delconcessionario/gestore secondo le modalità rappresentate nella presenterisoluzione.* * *Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzionifornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioniprovinciali e dagli Uffici dipendenti.LA DIRETTRICE CENTRALEfirmato digitalmente10Il completamento dell’intestazione catastale in favore dell’ente concessionario/gestore avverrebbe, conle modalità concordate a suo tempo con l’Agenzia del Demanio, secondo le indicazioni fornite con notaprot. 194063 dell’11 novembre 2016 dalla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità Immobiliaredi questa Agenzia delle entrate alle proprie strutture periferiche e successivamente diramate ai vari ordiniprofessionali. In tale circostanza, infatti, nell’indicare i codici fiscali da utilizzare per le intestazioni catastalidei beni immobili di proprietà dello Stato, è stato altresì riportato “il dettaglio delle denominazioni deidiritti d’uso che … potranno essere utilizzate rispettivamente per specificare gli usi degli entiutilizzatori/gestori/concessionari dei beni del Demanio Pubblico dello Stato…”. Per quanto qui di interesse,tale nota - nulla prevedendo in materia di trascrizione - individua sotto il profilo esclusivamente catastalele modalità di indicazione nell’intestazione, rappresentando che, nei casi quale quello qui in esame, agli attidel catasto si opera una intestazione dei beni al “Demanio Pubblico dello Stato – Ramo Strade” per il“diritto di proprietà” ed all’Ente concessionario o gestore per il corrispondente diritto di “uso” che ne abbia,da specificarsi con le modalità indicate.8