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Risoluzione Agenzia Entrate n. 63/E del 10.11.2025
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RISOLUZIONE N. 63/EDivisione Servizi______________Direzione Centrale ServiziIstituzionali e di RiscossioneRoma, 10 novembre 2025OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24,in materia di imposizione minima globale di cui al Titolo II deldecreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (nel seguito solo “decreto”),al Titolo II (articoli da 8 a 60), introduce la normativa sull’imposizione minimaglobale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese, in attuazione dellalegge delega 9 agosto 2023, n. 111. Il decreto recepisce la Direttiva (UE)2022/2523, che a sua volta recepisce nel mercato unico il nucleo principaledell’accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (“Pillar 2”) raggiunto in sedeOCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle impresemultinazionali a livello globale (“global minimum tax”).In particolare, il decreto, all’articolo 9, comma 1, prevede una imposizioneintegrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso:a) l’imposta minima integrativa di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto;b) l’imposta minima suppletiva di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto;c) l’imposta minima nazionale di cui all’articolo 18 del decreto.Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo53, comma 2, del decreto e le relative disposizioni attuative sono previstedall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del Ministero dell’Economia e delleFinanze.L’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’impostaminima nazionale dovute in Italia sono versate in euro con le modalità di cuiall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità dicompensazione.Il versamento delle imposte avviene in due rate: il 90 per cento dell’importodovuto entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio alquale l’imposta si riferisce e l’importo residuo entro l’ultimo giorno del mesesuccessivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa atale esercizio.In tale ambito, la relazione illustrativa al decreto chiarisce che, per i soggetticon esercizio coincidente con l’anno solare, il primo versamento per l’imposizioneintegrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l’ultimo giornodi novembre 2025 e la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essereversata entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio(come definito dall’articolo 54 del decreto), per i soggetti con esercizio coincidentecon l’anno solare, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essereversata entro il mese di aprile 2027 (con prima rata da versare entro novembre2026).Tanto premesso, al fine di consentire il versamento delle imposte in parolamediante il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:•••“2730” denominato “Imposta minima integrativa - articoli 13, 14 e 15del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;“2731” denominato “Imposta minima suppletiva - articoli 19, 20 e 21 deldecreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;“2732” denominato “Imposta minima nazionale - articolo 18 del decretolegislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sonoesposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nellacolonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”,dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, per il versamento delle duerate previste dalla norma, è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN”rappresenta il numero della rata in pagamento, indicata con 01 o 02, e “RR” ilnumero complessivo delle rate, indicando sempre 02.Per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessidovuti in caso di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo:•“2733” denominato “Sanzione da ravvedimento - Imposta minimaintegrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decretolegislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;•“2734” denominato Interessi da ravvedimento - Imposta minimaintegrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decretolegislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codicitributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente dellesomme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo“anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato“AAAA”.IL DIRETTORE CENTRALEFirmato digitalmente