• Risoluzione Agenzia Entrate n. 63/E del 10.11.2025

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  • RISOLUZIONE N. 63/E

    Divisione Servizi

    ______________

    Direzione Centrale Servizi

    Istituzionali e di Riscossione

    Roma, 10 novembre 2025

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per i versamenti, tramite modello F24,

    in materia di imposizione minima globale di cui al Titolo II del

    decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

    Il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 (nel seguito solo “decreto”),

    al Titolo II (articoli da 8 a 60), introduce la normativa sull’imposizione minima

    globale dei grandi gruppi multinazionali e nazionali di imprese, in attuazione della

    legge delega 9 agosto 2023, n. 111. Il decreto recepisce la Direttiva (UE)

    2022/2523, che a sua volta recepisce nel mercato unico il nucleo principale

    dell’accordo globale sul c.d. Secondo Pilastro (“Pillar 2”) raggiunto in sede

    OCSE/G20, che mira ad introdurre una tassazione minima effettiva delle imprese

    multinazionali a livello globale (“global minimum tax”).

    In particolare, il decreto, all’articolo 9, comma 1, prevede una imposizione

    integrativa che viene prelevata, in Italia, attraverso:

    a) l’imposta minima integrativa di cui agli articoli 13, 14 e 15 del decreto;

    b) l’imposta minima suppletiva di cui agli articoli 19, 20 e 21 del decreto;

    c) l’imposta minima nazionale di cui all’articolo 18 del decreto.

    Nello specifico, gli obblighi di versamento sono disciplinati dall’articolo

    53, comma 2, del decreto e le relative disposizioni attuative sono previste

    dall’articolo 6 del decreto 7 novembre 2025 del Ministero dell’Economia e delle

    Finanze.

    L’imposta minima integrativa, l’imposta minima suppletiva e l’imposta

    minima nazionale dovute in Italia sono versate in euro con le modalità di cui

    all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di

    compensazione.

    Il versamento delle imposte avviene in due rate: il 90 per cento dell’importo

    dovuto entro l’undicesimo mese successivo all’ultimo giorno dell’esercizio al

    quale l’imposta si riferisce e l’importo residuo entro l’ultimo giorno del mese

    successivo al termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a

    tale esercizio.

    In tale ambito, la relazione illustrativa al decreto chiarisce che, per i soggetti

    con esercizio coincidente con l’anno solare, il primo versamento per l’imposizione

    integrativa dovuta in relazione al 2024 dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno

    di novembre 2025 e la seconda rata dell’imposta dovuta per il 2024 dovrà essere

    versata entro luglio 2026. A partire dall’esercizio successivo a quello transitorio

    (come definito dall’articolo 54 del decreto), per i soggetti con esercizio coincidente

    con l’anno solare, la seconda rata per l’imposta dovuta nel 2025 dovrà essere

    versata entro il mese di aprile 2027 (con prima rata da versare entro novembre

    2026).

    Tanto premesso, al fine di consentire il versamento delle imposte in parola

    mediante il modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    •

    •

    •

    “2730” denominato “Imposta minima integrativa - articoli 13, 14 e 15

    del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;

    “2731” denominato “Imposta minima suppletiva - articoli 19, 20 e 21 del

    decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;

    “2732” denominato “Imposta minima nazionale - articolo 18 del decreto

    legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono

    esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella

    colonna “importi a debito versati” con l’indicazione, quale “anno di riferimento”,

    dell’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”.

    Il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.”, per il versamento delle due

    rate previste dalla norma, è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN”

    rappresenta il numero della rata in pagamento, indicata con 01 o 02, e “RR” il

    numero complessivo delle rate, indicando sempre 02.

    Per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli interessi

    dovuti in caso di ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18

    dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    •

    “2733” denominato “Sanzione da ravvedimento - Imposta minima

    integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decreto

    legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”;

    •

    “2734” denominato Interessi da ravvedimento - Imposta minima

    integrativa, suppletiva o nazionale - articoli 13 e seguenti del decreto

    legislativo 27 dicembre 2023, n. 209”.

    In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici

    tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle

    somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, specificando nel campo

    “anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato

    “AAAA”.

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