-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 62/E del 30.10.2025
-
RISOLUZIONE N. 62Divisione ContribuentiDirezione Centrale Persone fisiche, lavoratoriautonomi ed enti non commercialiRoma, 30/10/2025OGGETTO: Plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile, ricevuto indonazione, oggetto di interventi edilizi che hanno dato diritto alladetrazione di cui all'articolo 119 del decreto legge n. 34 del 2020(c.d. Superbonus)– Articolo 67, comma 1, lettera b–bis) del testo unicodelle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguenteQUESITOL'Istante dichiara che:- nel 2012 ha ricevuto in donazione un'unità immobiliare dalla madre, proprietariadell'immobile per successione alla morte del coniuge?- ha fruito della detrazione (c.d. Superbonus) di cui all'articolo 119 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decreto Rilancio), relativamente alle spesePagina 2 di 6sostenute per taluni interventi edilizi eseguiti sull'immobile che, come precisato condocumentazione integrativa, sono terminati a dicembre 2024?- l'immobile non è stato adibito ad abitazione principale.Ciò premesso, avendo intenzione di cedere a titolo oneroso l'unità immobiliare,l'Istante chiede se, nel caso in esame, emerga una plusvalenza imponibile ai sensidell'articolo 67, comma 1, lett. b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) dicui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTEL'Istante ritiene che la plusvalenza non vada «assoggettata a tassazione perchéla donante ha ricevuto l'appartamento per successione».PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATEL'articolo 1, commi da 64 a 67, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (leggedi bilancio 2024), introduce e disciplina una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliareimponibile, relativa alle cessioni d'immobili che sono stati oggetto di interventi agevolatiai sensi dell'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito decretoRilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativamenteai quali spetta la detrazione ivi prevista (c.d. Superbonus). In particolare, l'articolo 67,comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal citato articolo 1, comma64, lett. a), n. 2), della legge di bilancio 2024, dispone che «Sono redditi diversi se noncostituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti ePagina 3 di 6professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomanditasemplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:[...]?b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beniimmobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gliinterventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi danon più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successionee quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiariper la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data diacquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, perla maggior parte di tale periodo».Nel definire i criteri di calcolo della plusvalenza, il successivo articolo 68 delTUIR, nel testo in vigore a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma 64,lett. b), nn. 1), 2) e 3), della citata legge di bilancio 2024, prevede che «le plusvalenze dicui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenzatra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo dicostruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.Per gli immobili di cui alle lettere b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 67 acquisiti perdonazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenutodal donante. Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67,ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene, nel caso in cui gli interventiagevolati ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si siano conclusi da non più diPagina 4 di 6cinque anni all'atto della cessione, non si tiene conto delle spese relative a tali interventi,qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per cento e siano state esercitatele opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge n. 34del 2020. Nel caso in cui gli interventi agevolati si siano conclusi da più di cinque anniall'atto della cessione, nella determinazione dei costi inerenti al bene si tiene conto del 50per cento di tali spese, qualora si sia fruito dell'incentivo nella misura del 110 per centoe siano state esercitate le opzioni di cui al periodo precedente. Per i medesimi immobilidi cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data dellacessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinatoai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzial consumo per le famiglie di operai e impiegati».Come chiarito con la circolare n. 13/E del 13 giugno 2024, con la quale sono statefornite istruzioni operative per l'applicazione delle citate disposizioni:- «la plusvalenza che origina dalla nuova fattispecie è realizzata, fatte salvele esclusioni, a seguito della cessione a titolo oneroso di beni immobili oggetto degliinterventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto Rilancio, che, all'atto dellacessione, si siano conclusi da non più di dieci anni»?- per espressa previsione sono escluse dall'ambito applicativo dell'articolo 67,comma 1, lett. b-bis), le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso degliimmobili «acquisiti per successione» e di quelli «che siano stati adibiti ad abitazioneprincipale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedentialla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorsoun periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo»?Pagina 5 di 6- «la plusvalenza disciplinata dall'articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIRriguarda la prima cessione d'immobili che sono stati interessati dagli interventi ammessial Superbonus, a prescindere dal soggetto che ha eseguito gli interventi (cedente o altriaventi diritto), dalla percentuale di detrazione spettante, dalla modalità di fruizione diquest'ultima e dalla tipologia d'intervento effettuato».In altri termini, se viene ceduto a titolo oneroso un immobile oggetto di interventiammessi al Superbonus prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione deglistessi, la plusvalenza derivante da tale cessione è, in linea di principio, imponibile trannenell'ipotesi in cui il cedente abbia acquisito l'immobile «per successione» oppure qualoral'immobile sia stato adibito ad abitazione principale (propria o di un suo familiare) peril periodo minimo indicato dalla norma.Ciò posto, nel caso in esame, non opera l'esclusione prevista dalla norma attesoche, in base a quanto dichiarato, l'immobile che l'Istante intende cedere non è statoacquisito «per successione», bensì per donazione, né è stato adibito ad abitazioneprincipale.Pertanto, qualora ceda a titolo oneroso il predetto immobile prima che sianodecorsi dieci anni dalla conclusione degli interventi ammessi al Superbonus, l'Istantedovrà assoggettare a tassazione la plusvalenza di cui al citato articolo 67, comma 1, lett.b-bis), del TUIR, derivante da tale cessione, da calcolare ai sensi del successivo articolo68.Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzionifornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioniprovinciali e dagli Uffici dipendenti.Pagina 6 di 6IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM(firmato digitalmente)