• Risoluzione Agenzia Entrate n. 58/E del 17.10.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 58/E del 17.10.2025
  • RISOLUZIONE N. 58/E

    Divisione Servizi

    ______________

    Direzione Centrale Servizi

    Istituzionali e di Riscossione

    Roma, 17 ottobre 2025

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello

    “F24 Accise”, dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione

    senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco,

    contenenti o meno nicotina, di cui all’articolo 62-quater.2, comma

    1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

    L’articolo 62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

    504, inserito dall’articolo 3, comma 3, lett. b), del decreto legislativo 26 settembre

    2024, n. 141, prevede, alle condizioni ivi indicate, che i prodotti da inalazione

    senza combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o

    meno nicotina, con esclusione di quelli autorizzati all'immissione in commercio

    come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono

    assoggettati a imposta di consumo.

    L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Accise ha chiesto

    l’istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello “F24

    Accise”, dell’imposta di consumo sui predetti prodotti, nonché dell’indennità di

    mora e degli interessi sul ritardato pagamento della citata imposta di consumo.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello “F24

    Accise”, delle somme in argomento, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “5515” denominato “Imposta di consumo sui prodotti da

    inalazione senza combustione, costituiti da sostanze solide

    diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina di cui all’articolo

    62-quater.2, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

    504”;

    • “5516” denominato “Indennità di mora sul ritardato pagamento

    dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza

    combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco,

    contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma

    1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”;

    • “5517” denominato “Interessi sul ritardato pagamento

    dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza

    combustione, costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco,

    contenenti o meno nicotina di cui all’articolo 62-quater.2, comma

    1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504”.

    In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, i suddetti codici tributo

    sono esposti nella “Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in

    compensazione” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a

    debito versati”, indicando:

    - nel campo “ente”, la lettera “M”;

    - nel campo “codice identificativo”, nessun valore;

    - nel campo “provincia”, la sigla della provincia di ubicazione della sede

    legale del fabbricante, depositario, rappresentante fiscale o importatore;

    - nel campo “rateazione”, nessun valore;

    - nel campo “mese” e nel campo “anno di riferimento”, il mese e l’anno di

    immissione in consumo dei prodotti da inalazione senza combustione

    costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, nel formato “MM” e

    “AAAA”.

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