-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 57/E del 17.10.2025
-
RISOLUZIONE N. 57/EDivisione Servizi______________Direzione Centrale ServiziIstituzionali e di RiscossioneRoma, 17 ottobre 2025OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante modelloF24 ed F24EP, dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi dell’articolo1, commi da 436 a 444 della legge 30 dicembre 2024, n. 207L’articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 haintrodotto, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2024, una riduzione di quattro punti percentuali dell’aliquota dell’imposta sulreddito delle società (IRES) di cui all’articolo 77 del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, per i soggetti e alle condizioni ivi indicate.Con decreto 8 agosto 2025 del Ministero dell’Economia e delle finanzesono state adottate le disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 436 a444, della citata legge n. 207 del 2024. In particolare, l’articolo 12, comma 2, haprevisto che ai fini del monitoraggio di cui all’articolo 17, comma 12, della legge30 dicembre 2009, n. 196, l’Agenzia delle entrate istituisce appositi codici tributoper i versamenti dell’IRES ridotta.Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24,dell’IRES con aliquota ridotta ai sensi della normativa in argomento, si istituisconoi seguenti codici tributo:• “2048” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione”;• “2049” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo”.In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo sono esposti nellasezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importia debito versati”, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’annod’imposta per cui si effettua il versamento, nel formato “AAAA”.Per il codice tributo “2049”, in caso di versamento in forma rateale, ilcampo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”,dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numerocomplessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, i suddetticampi sono valorizzati con “0101”.***Per consentire il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP),dell’imposta in argomento, sono istituiti i seguenti codici tributo:• “204E” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge30 dicembre 2024, n. 207 - Acconto seconda rata o in unica soluzione”;• “205E” denominato “IRES - articolo 1, commi da 436 a 444, della legge30 dicembre 2024, n. 207 - Saldo”.In sede di compilazione del modello “F24EP”, i suddetti codici tributo sonoesposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicatenella colonna “importi a debito versati”, con indicazione nel campo:-“riferimento A”, per il codice tributo “205E”, le informazioni relativeall’eventuale rateazione del pagamento, nel formato “NNRR”, dove“NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica ilnumero complessivo delle rate; in caso di pagamento in un’unicasoluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”. Per il codicetributo “204E”, nessun valore”;- nel campo “riferimento B”, l’anno d’imposta cui si riferisce ilversamento, nel formato “AAAA”:- i campi “codice” ed “estremi identificativi” non devono esserevalorizzati.IL DIRETTORE CENTRALEFirmato digitalmente