-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 56/E del 13.10.2025
-
RISOLUZIONE N. 56Divisione Contribuenti______________Direzione Centrale Persone Fisiche, LavoratoriAutonomi ed Enti non CommercialiRoma, 13 ottobre 2025OGGETTO:Tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione diimmobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta diregistro - Determinazione della sanzione - Articolo 69 del Testounico delle disposizioni concernenti l’imposta di registroPremessaCon la presente risoluzione si forniscono alcuni chiarimenti alla luce delrecente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sullamodalità di determinazione della sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione deicontratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale,soggetti a imposta di registro.La questione riguarda le modalità di applicazione dell’articolo 69 del Testounico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato condecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e, in particolare, sela sanzione per tardiva registrazione ivi prevista debba essere commisurataall’imposta di registro calcolata sull’ammontare dei corrispettivi pattuiti perl’intera durata del contratto ovvero a quella calcolata sul canone annuale.21. Normativa e prassi di riferimentoL’articolo 69 (rubricato “Omissione della richiesta di registrazione e dellapresentazione della denuncia”) del TUR, come modificato, da ultimo, dall’articoloomette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai finidell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previstedall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi percento dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta diregistrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica lasanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell’ammontare delleAl fine di determinare l’“imposta dovuta” alla quale parametrare lasanzione, si osserva che, per i contratti di locazione e di affitto, l’articolo 43(rubricato “Base imponibile”), comma 1, del TUR stabilisce che «La baseimponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:[…] h) per icontratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggettoprestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro1 In vigore dal 13 giugno 2025.2 Si precisa che l’articolo 69 del TUR - prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 81 del 2025 - è statomodificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, e che, ai sensidel successivo articolo 5 del medesimo decreto, le relative modifiche «si applicano alle violazionicommesse a partire dal 1° settembre 2024» (alle violazioni commesse prima di tale data - anche se oggettodi contestazione o ravvedimento successivamente al 1° settembre 2024 - si applicano, invece, le sanzionipreviste dall’articolo 69 nella versione previgente alle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 87 del 2024).Si rammenta, inoltre, che, secondo quanto disposto dagli articoli 101, comma 1, lettera m), e 102 del Testounico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 5 novembre 2024,n. 173, l’articolo 69 del TUR è abrogato dal 1° gennaio 2026; le relative disposizioni confluiscononell’articolo 41 del predetto Testo unico, come da ultimo modificato dall’articolo 20, comma 2, del d.lgs.n. 81 del 2025.3 Si rammenta che, secondo quanto disposto dagli articoli 204, comma 1, lettera f), e 205 del Testo unicodelle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, approvato condecreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, l’articolo 43, comma 1, lettera h), del TUR è abrogato dal 1°gennaio 2026; le relative disposizioni confluiscono nell’articolo 47, comma 1, lettera g), del predetto Testounico.3della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR dispone che, con riferimento ai predettiInoltre, l’articolo 17 (rubricato “Cessioni, risoluzioni e proroghe anchetacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili”) del TUR, prevede,al comma 1, che «L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazionee affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni,risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraentied assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo […]».Con particolare riferimento ai “contratti di locazione e sublocazione diprevede, altresì, che «l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito perl’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canonerelativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto ilcontribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’interadurata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualitàsuccessive a quella in corso. L’imposta relativa alle annualità successive allaprima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, devePertanto, per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani didurata pluriennale, l’imposta può essere assolta:- annualmente, assumendo come base imponibile l’ammontare del canonerelativo a ciascun anno;4 Si rammenta che, secondo quanto disposto dagli articoli 204, comma 1, lettera f), e 205 del citato Testounico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, l’articolo 5,comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR è abrogato dal 1° gennaio 2026; le relativedisposizioni confluiscono nell’articolo 5, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte I, di cui all’Allegato 1 alpredetto Testo unico.5 Cfr. legge 27 luglio 1978, n. 392, avente ad oggetto la “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”.6 Cfr. articolo 21, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha sostituito l’articolo 17 del TUR,prevedendo, tra l’altro, la possibilità di assolvere anticipatamente l’imposta per l’intera durata del contrattoe, in tale ipotesi, il diritto al rimborso del tributo per le annualità successive a quella in corso in caso dirisoluzione anticipata del contratto.7 Si rammenta che, secondo quanto disposto dagli articoli 204, comma 1, lettera f), e 205 del citato Testounico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, l’articolo 17del TUR è abrogato dal 1° gennaio 2026; le relative disposizioni confluiscono nell’articolo 21 del predettoTesto unico.4- in unica soluzione, avendo riguardo all’ammontare dei corrispettivi pattuitiper l’intera durata del contratto; a tal proposito, si evidenzia che la Nota I)al citato articolo 5 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR stabilisce che«Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di duratapluriennale, l’imposta, se corrisposta per l’intera durata del contratto, siriduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legalemoltiplicato per il numero delle annualità […]».La circolare 1° giugno 2011, n. 26/E, che ha fornito chiarimenti in meritoalla cedolare secca sugli affitti ex articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011,n. 23, precisando, al paragrafo 9.1, che, in caso di omessa o tardiva registrazione,«le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzionicommisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito perl’intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effettodell’opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca», ha indirettamenteaffermato che anche nelle ipotesi in cui il contratto è soggetto al regime fiscaledell’imposta di registro, ai fini del trattamento sanzionatorio previsto dal citatoarticolo 69 del TUR, non assume rilievo la modalità di assolvimento dell’imposta(annuale o in unica soluzione), con la conseguenza che la sanzione deve essere, inogni caso, determinata assumendo come base imponibile - ai fini del calcolodell’imposta cui commisurare la sanzione - l’ammontare dei corrispettivi pattuitiper l’intera durata del contratto di locazione.2. Orientamento della giurisprudenza di legittimitàCon particolare riferimento alla determinazione della sanzione da applicarein caso di tardiva registrazione del contratto di locazione e sublocazione diimmobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la Corte diCassazione, con le ordinanze interlocutorie della Sezione VI, 21 marzo 2022, n.9084, 3 maggio 2022, n. 13893, 15 luglio 2022, n. 22433, 30 novembre 2022, n.35165, 28 dicembre 2022, n. 37867, 1° febbraio 2023, n. 2954, e della Sezione V,30 novembre 2023, n. 33440, ha evidenziato la particolare rilevanza della5questione, rinviando la trattazione delle singole cause alla Sezione V della Cortemedesima.Successivamente, la sezione V della Cassazione, con le pronunce 18gennaio 2024, n. 1981, 24 gennaio 2024, n. 2357, 29 gennaio 2024, nn. 2585 e2606, 18 aprile 2024, n. 10504, e 26 giugno 2024, n. 17657, ha consolidato ilproprio orientamento, precisando che, per i contratti di locazione di immobiliurbani di durata pluriennale, la sanzione per tardiva registrazione di cui all’articolo69 del TUR deve essere commisurata all’“imposta dovuta” sul canone pattuito perla prima annualità, qualora il contribuente decida di pagare annualmente l’imposta.In particolare, nella citata pronuncia n. 1981 del 2024, in linea con alcunitardiva registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo didurata pluriennale determina l’irrogazione della sanzione amministrativa, ex art.69 del d.P.R. n. 131 del 1986, da computarsi sul corrispettivo relativo alla primaannualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso, ex art. 17, comma 3,del d.P.R. cit., della facoltà del pagamento rateizzato dell’imposta».A tali conclusioni la Cassazione è pervenuta precisando che la «CorteCostituzionale (ord. n.461/06) [...] ha avuto occasione di rimarcare la naturaannuale dell’imposta di registro sui canoni di locazione, osservando in particolareche: «(…) tale disposizione non modifica il carattere annuale del tributo relativoalle indicate locazioni di immobili urbani, perché, come risulta dai lavoripreparatori della legge n. 449 del 1997, il legislatore ha introdotto l’opzione dipagamento in unica soluzione solo per consentire all’erario di incamerareanticipatamente gli importi dell’imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine,ha previsto un ‘meccanismo incentivante’ detta opzione, consistente nellariduzione del tributo stesso nella misura della ‘percentuale pari alla metà del tassodi interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (nota I - introdottaanch’essa dalla legge n. 449 del 1997 - all’art. 5 della Parte prima della tariffa8 Cfr. Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2021, n. 28403; 12 gennaio 2022, n. 717; 12 gennaio 2022, n. 741; 19gennaio 2022, n. 1543; 1° febbraio 2022, nn. 3007 e 3008; 1° settembre 2022, n. 25784.6allegata al d.P.R. n. 131 del 1986)», osservando inoltre che: «la norma censurata,subordinando il diritto al rimborso dell’imposta di registro alla duplicecondizione della risoluzione anticipata del contratto nonché del pagamento deltributo in unica soluzione, presuppone il carattere annuale di tale tributo».Ne deriva, in definitiva, una regola di imposizione anno per anno, mentreil versamento dell’imposta per l’intera durata contrattuale (quindi sull’interocorrispettivo) si pone come deroga (modifiche apportate al Tur dall’art. 21,comma 18, della Legge n. 449/1997) a questa regola, in funzionedell’anticipazione finanziaria dell’entrata pubblica, ed a fronte dell’incentivocostituito dalla riduzione tariffaria, con riguardo al tasso legale di interesse,dell’imposta dovuta (Nota I cit.)».Inoltre, con riguardo al profilo sanzionatorio, la medesima pronuncia haaffermato che la sanzione «deve essere necessariamente rapportata ad unaviolazione specificamente riguardata nelle modalità di manifestazionedell’illecito.La violazione sottesa all’applicazione della sanzione qui in esame muovedal fatto che il contribuente abbia ritardato la registrazione del contratto ed ilversamento dell’imposta dovuta, sennonché l’imposta dovuta, in caso di eserciziodella relativa opzione legale (art. 17.3), era appunto quella per la singolaannualità, e solo per questa. Nessun ritardo né omissione potrebbero concepirsicon riguardo ad annualità successive e non ancora scadute».Diversamente, «si finirebbe con l’applicare una sanzione commisurata aicorrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto, nonostante il diritto delcontribuente di versare, all’atto della registrazione e poi in occasione allesuccessive scadenze, unicamente l’imposta per la singola annualità; con ciògiungendo a scindere la relazione di causalità e proporzionalità che devenecessariamente sempre sussistere tra l’illecito e la sanzione».Inoltre, con la richiamata sentenza n. 17657 del 2024, la Cassazione harilevato che «la tesi secondo cui l’entità della sanzione finirebbe per dipendere dauna scelta discrezionale del contribuente circa la modalità di assolvimento7dell’imposta di registro venendo penalizzato il contribuente che abbia optato peril citato “meccanismo incentivante”, e ciò in spregio ai principi costituzionali diuguaglianza e ragionevolezza ed in palese violazione dell’art. 3 Cost. appare noncogliere nel segno.È chiaro che la normativa di settore offre al soggetto interessato che esegueil pagamento sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto lapossibilità di un risparmio nel pagamento dell’imposta; il contribuente, quindi,nell’esercizio della scelta discrezionale del pagamento una tantum, che gligarantisce un minor prelievo fiscale, dovrà tener conto, oltre che dell’immediatoesborso dell’intera imposta, decurtata nella misura della «percentuale pari allametà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità»,anche della eventualità di un maggior carico sanzionatorio nel caso di ritardonell’assolvimento dell’imposta» (così, Cass. Sez. T., 12 gennaio 2022, n. 717)».Del resto, prosegue la Corte, «la previsione dell’art. 17, comma 3, T.U.R.(nella versione novellata dall’art. 21, comma 18, lett. a), della legge 449/1997),nell’introdurre la facoltà di pagamento dell’imposta di registro sulle locazione(locazioni, n.d.r.) pluriennali di immobili urbani, in un’unica soluzione, sulcorrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto, in alternativa al (giàprevisto) pagamento annuale sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno,ha inciso, da un lato, sulle modalità di pagamento del tributo, ma anche sulladeterminazione della base imponibile, giacché, in un caso, l’imposta si misurasull’intero canone e nell’altro su quello annuale».3. Indicazioni di prassi e gestione dei procedimenti pendentiTenuto conto del recente e consolidato orientamento espresso dai giudici dilegittimità nelle pronunce sopra richiamate, a parziale superamento delleindicazioni fornite nella richiamata circolare n. 26/E del 2011, si ritiene che, incaso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione diimmobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzioneprevista dall’articolo 69 del TUR deve essere commisurata all’imposta di registro8calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canoneCon riferimento alle annualità successive alla prima trova, invece,applicazione la sanzione per tardivo versamento prevista dall’articolo 13 delResta ferma la possibilità per il contribuente, qualora ne ricorrano ipresupposti, di accedere al ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decretodalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni cheprecedono.****9 Inoltre, con riferimento al contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale,soggetto a cedolare secca, si osserva che l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, stabilisce che «Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applical’articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto delPresidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 […]» e che la relazione illustrativa al citato articolo 20del decreto legislativo n. 81 del 2025, che, come sopra evidenziato, ha modificato l’articolo 69 del TUR,ha chiarito che «la norma di cui al comma 1 modifica l’articolo 69 del Testo unico dell’imposta di registrodi cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al fine di introdurre una sanzioneminima per le ipotesi di omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazionedell’imposta di registro, ovvero di omessa o tardiva presentazione delle denunce, anche qualora, inmancanza di un’imposta dovuta, perché correttamente assolta, non sia possibile sanzionare, in viaproporzionale, un comportamento suscettibile, comunque, di pregiudicare l’attività di controllodell’Amministrazione finanziaria.Nello specifico, è prevista una sanzione in misura fissa pari a 250 euro per l’ipotesi di omessa laregistrazione dell’atto e pari a 150 euro per l’ipotesi di tardiva registrazione dell’atto. Le predette sanzionisi applicano anche nell’ipotesi in cui l’imposta non sia dovuta in conseguenza dell’applicazione di regimisostitutivi o agevolativi».Ne deriva che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobiliurbani di durata pluriennale, soggetto a cedolare secca, si applica la sanzione in misura fissa ex articolo 69del TUR.10 Si rammenta che, secondo quanto disposto dagli articoli 101, comma 1, lettera t), e 102 del Testo unicodelle sanzioni tributarie amministrative e penali, l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 èabrogato dal 1° gennaio 2026; le relative disposizioni confluiscono nell’articolo 38 del predetto Testo unico.11 Si rammenta che, secondo quanto disposto dagli articoli 101, comma 1, lettera u), e 102 del Testo unicodelle sanzioni tributarie amministrative e penali, l’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 èabrogato dal 1° gennaio 2026; le relative disposizioni confluiscono nell’articolo 14 del predetto Testo unico.12 Con le modalità di rito, tenendo conto - in caso di procedimento giurisdizionale - dello stato e del gradodi giudizio, avendo anche riguardo ad altre questioni eventualmente sostenibili.Qualora venga chiesta la declaratoria della cessazione della materia del contendere, occorre prenderemotivatamente posizione anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi che possanogiustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusionedelle spese di lite.9Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e leistruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalleDirezioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.IL DIRETTORE CENTRALE ad interim(firmato digitalmente)