• Risoluzione Agenzia Entrate n. 56/E del 13.10.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 56/E del 13.10.2025
  • RISOLUZIONE N. 56

    Divisione Contribuenti

    ______________

    Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori

    Autonomi ed Enti non Commerciali

    Roma, 13 ottobre 2025

    OGGETTO:Tardiva registrazione dei contratti di locazione e sublocazione di

    immobili urbani di durata pluriennale soggetti a imposta di

    registro - Determinazione della sanzione - Articolo 69 del Testo

    unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro

    Premessa

    Con la presente risoluzione si forniscono alcuni chiarimenti alla luce del

    recente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla

    modalità di determinazione della sanzione nelle ipotesi di tardiva registrazione dei

    contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale,

    soggetti a imposta di registro.

    La questione riguarda le modalità di applicazione dell’articolo 69 del Testo

    unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (TUR), approvato con

    decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e, in particolare, se

    la sanzione per tardiva registrazione ivi prevista debba essere commisurata

    all’imposta di registro calcolata sull’ammontare dei corrispettivi pattuiti per

    l’intera durata del contratto ovvero a quella calcolata sul canone annuale.

    2

    1. Normativa e prassi di riferimento

    L’articolo 69 (rubricato “Omissione della richiesta di registrazione e della

    presentazione della denuncia”) del TUR, come modificato, da ultimo, dall’articolo

    20, comma 1, del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81,1 prevede che «Chi

    omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini

    dell’applicazione dell’imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste

    dall’articolo 19 è punito con la sanzione amministrativa pari al centoventi per

    cento dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro. Se la richiesta di

    registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la

    sanzione amministrativa del quarantacinque per cento dell’ammontare delle

    imposte dovute, con un minimo di 150 euro».2
    Al fine di determinare l’“imposta dovuta” alla quale parametrare la

    sanzione, si osserva che, per i contratti di locazione e di affitto, l’articolo 43

    (rubricato “Base imponibile”), comma 1, del TUR stabilisce che «La base

    imponibile, salvo quanto disposto negli articoli seguenti, è costituita:[…] h) per i

    contratti diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, aventi per oggetto

    prestazioni a contenuto patrimoniale, dall’ammontare dei corrispettivi in denaro

    pattuiti per l’intera durata del contratto»3 e che l’articolo 5, comma 1, lettera b),

    1 In vigore dal 13 giugno 2025.

    2 Si precisa che l’articolo 69 del TUR - prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 81 del 2025 - è stato

    modificato dall’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, e che, ai sensi

    del successivo articolo 5 del medesimo decreto, le relative modifiche «si applicano alle violazioni

    commesse a partire dal 1° settembre 2024» (alle violazioni commesse prima di tale data - anche se oggetto

    di contestazione o ravvedimento successivamente al 1° settembre 2024 - si applicano, invece, le sanzioni

    previste dall’articolo 69 nella versione previgente alle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 87 del 2024).

    Si rammenta, inoltre, che, secondo quanto disposto dagli articoli 101, comma 1, lettera m), e 102 del Testo

    unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con decreto legislativo 5 novembre 2024,

    n. 173, l’articolo 69 del TUR è abrogato dal 1° gennaio 2026; le relative disposizioni confluiscono

    nell’articolo 41 del predetto Testo unico, come da ultimo modificato dall’articolo 20, comma 2, del d.lgs.

    n. 81 del 2025.

    3 Si rammenta che, secondo quanto disposto dagli articoli 204, comma 1, lettera f), e 205 del Testo unico

    delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, approvato con

    decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, l’articolo 43, comma 1, lettera h), del TUR è abrogato dal 1°

    gennaio 2026; le relative disposizioni confluiscono nell’articolo 47, comma 1, lettera g), del predetto Testo

    unico.

    3

    della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR dispone che, con riferimento ai predetti

    contratti, si applica l’aliquota del 2 per cento4.

    Inoltre, l’articolo 17 (rubricato “Cessioni, risoluzioni e proroghe anche

    tacite dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili”) del TUR, prevede,

    al comma 1, che «L’imposta dovuta per la registrazione dei contratti di locazione

    e affitto di beni immobili esistenti nel territorio dello Stato nonché per le cessioni,

    risoluzioni e proroghe anche tacite degli stessi, è liquidata dalle parti contraenti

    ed assolta entro trenta giorni mediante versamento del relativo importo […]».

    Con particolare riferimento ai “contratti di locazione e sublocazione di

    immobili urbani di durata pluriennale” 5, il medesimo articolo 17, al comma 3,

    prevede, altresì, che «l’imposta può essere assolta sul corrispettivo pattuito per

    l’intera durata del contratto ovvero annualmente sull’ammontare del canone

    relativo a ciascun anno. In caso di risoluzione anticipata del contratto il

    contribuente che ha corrisposto l’imposta sul corrispettivo pattuito per l’intera

    durata del contratto ha diritto al rimborso del tributo relativo alle annualità

    successive a quella in corso. L’imposta relativa alle annualità successive alla

    prima, anche conseguenti a proroghe del contratto comunque disposte, deve

    essere versata nel termine di trenta giorni»6.7
    Pertanto, per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di

    durata pluriennale, l’imposta può essere assolta:

    - annualmente, assumendo come base imponibile l’ammontare del canone

    relativo a ciascun anno;

    4 Si rammenta che, secondo quanto disposto dagli articoli 204, comma 1, lettera f), e 205 del citato Testo

    unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, l’articolo 5,

    comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR è abrogato dal 1° gennaio 2026; le relative

    disposizioni confluiscono nell’articolo 5, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte I, di cui all’Allegato 1 al

    predetto Testo unico.

    5 Cfr. legge 27 luglio 1978, n. 392, avente ad oggetto la “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”.

    6 Cfr. articolo 21, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha sostituito l’articolo 17 del TUR,

    prevedendo, tra l’altro, la possibilità di assolvere anticipatamente l’imposta per l’intera durata del contratto

    e, in tale ipotesi, il diritto al rimborso del tributo per le annualità successive a quella in corso in caso di

    risoluzione anticipata del contratto.

    7 Si rammenta che, secondo quanto disposto dagli articoli 204, comma 1, lettera f), e 205 del citato Testo

    unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, l’articolo 17

    del TUR è abrogato dal 1° gennaio 2026; le relative disposizioni confluiscono nell’articolo 21 del predetto

    Testo unico.

    4

    - in unica soluzione, avendo riguardo all’ammontare dei corrispettivi pattuiti

    per l’intera durata del contratto; a tal proposito, si evidenzia che la Nota I)

    al citato articolo 5 della Tariffa, Parte prima, allegata al TUR stabilisce che

    «Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata

    pluriennale, l’imposta, se corrisposta per l’intera durata del contratto, si

    riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale

    moltiplicato per il numero delle annualità […]».

    La circolare 1° giugno 2011, n. 26/E, che ha fornito chiarimenti in merito

    alla cedolare secca sugli affitti ex articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011,

    n. 23, precisando, al paragrafo 9.1, che, in caso di omessa o tardiva registrazione,

    «le parti contraenti restano comunque tenute al versamento delle sanzioni

    commisurate all’imposta di registro calcolata sul corrispettivo pattuito per

    l’intera durata del contratto, ancorché il pagamento di detta imposta, per effetto

    dell’opzione, sia sostituito dal pagamento della cedolare secca», ha indirettamente

    affermato che anche nelle ipotesi in cui il contratto è soggetto al regime fiscale

    dell’imposta di registro, ai fini del trattamento sanzionatorio previsto dal citato

    articolo 69 del TUR, non assume rilievo la modalità di assolvimento dell’imposta

    (annuale o in unica soluzione), con la conseguenza che la sanzione deve essere, in

    ogni caso, determinata assumendo come base imponibile - ai fini del calcolo

    dell’imposta cui commisurare la sanzione - l’ammontare dei corrispettivi pattuiti

    per l’intera durata del contratto di locazione.

    2. Orientamento della giurisprudenza di legittimità

    Con particolare riferimento alla determinazione della sanzione da applicare

    in caso di tardiva registrazione del contratto di locazione e sublocazione di

    immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la Corte di

    Cassazione, con le ordinanze interlocutorie della Sezione VI, 21 marzo 2022, n.

    9084, 3 maggio 2022, n. 13893, 15 luglio 2022, n. 22433, 30 novembre 2022, n.

    35165, 28 dicembre 2022, n. 37867, 1° febbraio 2023, n. 2954, e della Sezione V,

    30 novembre 2023, n. 33440, ha evidenziato la particolare rilevanza della

    5

    questione, rinviando la trattazione delle singole cause alla Sezione V della Corte

    medesima.

    Successivamente, la sezione V della Cassazione, con le pronunce 18

    gennaio 2024, n. 1981, 24 gennaio 2024, n. 2357, 29 gennaio 2024, nn. 2585 e

    2606, 18 aprile 2024, n. 10504, e 26 giugno 2024, n. 17657, ha consolidato il

    proprio orientamento, precisando che, per i contratti di locazione di immobili

    urbani di durata pluriennale, la sanzione per tardiva registrazione di cui all’articolo

    69 del TUR deve essere commisurata all’“imposta dovuta” sul canone pattuito per

    la prima annualità, qualora il contribuente decida di pagare annualmente l’imposta.

    In particolare, nella citata pronuncia n. 1981 del 2024, in linea con alcuni

    precedenti arresti8, la Corte ha ribadito che «In tema di imposta di registro, la

    tardiva registrazione del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo di

    durata pluriennale determina l’irrogazione della sanzione amministrativa, ex art.

    69 del d.P.R. n. 131 del 1986, da computarsi sul corrispettivo relativo alla prima

    annualità del canone qualora il contribuente si sia avvalso, ex art. 17, comma 3,

    del d.P.R. cit., della facoltà del pagamento rateizzato dell’imposta».

    A tali conclusioni la Cassazione è pervenuta precisando che la «Corte

    Costituzionale (ord. n.461/06) [...] ha avuto occasione di rimarcare la natura

    annuale dell’imposta di registro sui canoni di locazione, osservando in particolare

    che: «(…) tale disposizione non modifica il carattere annuale del tributo relativo

    alle indicate locazioni di immobili urbani, perché, come risulta dai lavori

    preparatori della legge n. 449 del 1997, il legislatore ha introdotto l’opzione di

    pagamento in unica soluzione solo per consentire all’erario di incamerare

    anticipatamente gli importi dell’imposta dovuti per ciascun anno e, a questo fine,

    ha previsto un ‘meccanismo incentivante’ detta opzione, consistente nella

    riduzione del tributo stesso nella misura della ‘percentuale pari alla metà del tasso

    di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità (nota I - introdotta

    anch’essa dalla legge n. 449 del 1997 - all’art. 5 della Parte prima della tariffa

    8 Cfr. Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2021, n. 28403; 12 gennaio 2022, n. 717; 12 gennaio 2022, n. 741; 19

    gennaio 2022, n. 1543; 1° febbraio 2022, nn. 3007 e 3008; 1° settembre 2022, n. 25784.

    6

    allegata al d.P.R. n. 131 del 1986)», osservando inoltre che: «la norma censurata,

    subordinando il diritto al rimborso dell’imposta di registro alla duplice

    condizione della risoluzione anticipata del contratto nonché del pagamento del

    tributo in unica soluzione, presuppone il carattere annuale di tale tributo».

    Ne deriva, in definitiva, una regola di imposizione anno per anno, mentre

    il versamento dell’imposta per l’intera durata contrattuale (quindi sull’intero

    corrispettivo) si pone come deroga (modifiche apportate al Tur dall’art. 21,

    comma 18, della Legge n. 449/1997) a questa regola, in funzione

    dell’anticipazione finanziaria dell’entrata pubblica, ed a fronte dell’incentivo

    costituito dalla riduzione tariffaria, con riguardo al tasso legale di interesse,

    dell’imposta dovuta (Nota I cit.)».

    Inoltre, con riguardo al profilo sanzionatorio, la medesima pronuncia ha

    affermato che la sanzione «deve essere necessariamente rapportata ad una

    violazione specificamente riguardata nelle modalità di manifestazione

    dell’illecito.

    La violazione sottesa all’applicazione della sanzione qui in esame muove

    dal fatto che il contribuente abbia ritardato la registrazione del contratto ed il

    versamento dell’imposta dovuta, sennonché l’imposta dovuta, in caso di esercizio

    della relativa opzione legale (art. 17.3), era appunto quella per la singola

    annualità, e solo per questa. Nessun ritardo né omissione potrebbero concepirsi

    con riguardo ad annualità successive e non ancora scadute».

    Diversamente, «si finirebbe con l’applicare una sanzione commisurata ai

    corrispettivi pattuiti per l’intera durata del contratto, nonostante il diritto del

    contribuente di versare, all’atto della registrazione e poi in occasione alle

    successive scadenze, unicamente l’imposta per la singola annualità; con ciò

    giungendo a scindere la relazione di causalità e proporzionalità che deve

    necessariamente sempre sussistere tra l’illecito e la sanzione».

    Inoltre, con la richiamata sentenza n. 17657 del 2024, la Cassazione ha

    rilevato che «la tesi secondo cui l’entità della sanzione finirebbe per dipendere da

    una scelta discrezionale del contribuente circa la modalità di assolvimento

    7

    dell’imposta di registro venendo penalizzato il contribuente che abbia optato per

    il citato “meccanismo incentivante”, e ciò in spregio ai principi costituzionali di

    uguaglianza e ragionevolezza ed in palese violazione dell’art. 3 Cost. appare non

    cogliere nel segno.

    È chiaro che la normativa di settore offre al soggetto interessato che esegue

    il pagamento sul corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto la

    possibilità di un risparmio nel pagamento dell’imposta; il contribuente, quindi,

    nell’esercizio della scelta discrezionale del pagamento una tantum, che gli

    garantisce un minor prelievo fiscale, dovrà tener conto, oltre che dell’immediato

    esborso dell’intera imposta, decurtata nella misura della «percentuale pari alla

    metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità»,

    anche della eventualità di un maggior carico sanzionatorio nel caso di ritardo

    nell’assolvimento dell’imposta» (così, Cass. Sez. T., 12 gennaio 2022, n. 717)».

    Del resto, prosegue la Corte, «la previsione dell’art. 17, comma 3, T.U.R.

    (nella versione novellata dall’art. 21, comma 18, lett. a), della legge 449/1997),

    nell’introdurre la facoltà di pagamento dell’imposta di registro sulle locazione

    (locazioni, n.d.r.) pluriennali di immobili urbani, in un’unica soluzione, sul

    corrispettivo pattuito per l’intera durata del contratto, in alternativa al (già

    previsto) pagamento annuale sull’ammontare del canone relativo a ciascun anno,

    ha inciso, da un lato, sulle modalità di pagamento del tributo, ma anche sulla

    determinazione della base imponibile, giacché, in un caso, l’imposta si misura

    sull’intero canone e nell’altro su quello annuale».

    3. Indicazioni di prassi e gestione dei procedimenti pendenti

    Tenuto conto del recente e consolidato orientamento espresso dai giudici di

    legittimità nelle pronunce sopra richiamate, a parziale superamento delle

    indicazioni fornite nella richiamata circolare n. 26/E del 2011, si ritiene che, in

    caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di

    immobili urbani di durata pluriennale, soggetto a imposta di registro, la sanzione

    prevista dall’articolo 69 del TUR deve essere commisurata all’imposta di registro

    8

    calcolata, in caso di pagamento annuale dell’imposta, sull’ammontare del canone

    relativo alla prima annualità.9
    Con riferimento alle annualità successive alla prima trova, invece,

    applicazione la sanzione per tardivo versamento prevista dall’articolo 13 del

    decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.10
    Resta ferma la possibilità per il contribuente, qualora ne ricorrano i

    presupposti, di accedere al ravvedimento ai sensi dell’articolo 13 del decreto

    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.11
    Gli Uffici sono invitati a riesaminare12 i procedimenti pendenti interessati

    dalla questione di cui si tratta, alla luce dei chiarimenti e delle indicazioni che

    precedono.

    ****

    9 Inoltre, con riferimento al contratto di locazione o sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale,

    soggetto a cedolare secca, si osserva che l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.

    23, stabilisce che «Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica

    l’articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 […]» e che la relazione illustrativa al citato articolo 20

    del decreto legislativo n. 81 del 2025, che, come sopra evidenziato, ha modificato l’articolo 69 del TUR,

    ha chiarito che «la norma di cui al comma 1 modifica l’articolo 69 del Testo unico dell’imposta di registro

    di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al fine di introdurre una sanzione

    minima per le ipotesi di omessa o tardiva registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell’applicazione

    dell’imposta di registro, ovvero di omessa o tardiva presentazione delle denunce, anche qualora, in

    mancanza di un’imposta dovuta, perché correttamente assolta, non sia possibile sanzionare, in via

    proporzionale, un comportamento suscettibile, comunque, di pregiudicare l’attività di controllo

    dell’Amministrazione finanziaria.

    Nello specifico, è prevista una sanzione in misura fissa pari a 250 euro per l’ipotesi di omessa la

    registrazione dell’atto e pari a 150 euro per l’ipotesi di tardiva registrazione dell’atto. Le predette sanzioni

    si applicano anche nell’ipotesi in cui l’imposta non sia dovuta in conseguenza dell’applicazione di regimi

    sostitutivi o agevolativi».

    Ne deriva che, in caso di tardiva registrazione di un contratto di locazione o sublocazione di immobili

    urbani di durata pluriennale, soggetto a cedolare secca, si applica la sanzione in misura fissa ex articolo 69

    del TUR.

    10 Si rammenta che, secondo quanto disposto dagli articoli 101, comma 1, lettera t), e 102 del Testo unico

    delle sanzioni tributarie amministrative e penali, l’articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997 è

    abrogato dal 1° gennaio 2026; le relative disposizioni confluiscono nell’articolo 38 del predetto Testo unico.

    11 Si rammenta che, secondo quanto disposto dagli articoli 101, comma 1, lettera u), e 102 del Testo unico

    delle sanzioni tributarie amministrative e penali, l’articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997 è

    abrogato dal 1° gennaio 2026; le relative disposizioni confluiscono nell’articolo 14 del predetto Testo unico.

    12 Con le modalità di rito, tenendo conto - in caso di procedimento giurisdizionale - dello stato e del grado

    di giudizio, avendo anche riguardo ad altre questioni eventualmente sostenibili.

    Qualora venga chiesta la declaratoria della cessazione della materia del contendere, occorre prendere

    motivatamente posizione anche sulle spese di giudizio, fornendo al giudice elementi che possano

    giustificare la compensazione, qualora non sia stata acquisita la rinuncia del contribuente alla rifusione

    delle spese di lite.

    9

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le

    istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle

    Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

    IL DIRETTORE CENTRALE ad interim

    (firmato digitalmente)

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