• Risoluzione Agenzia Entrate n. 54/E del 07.10.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 54/E del 07.10.2025
  • RISOLUZIONE N. 54/E

    Divisione Servizi

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    Direzione Centrale Servizi

    Istituzionali e di Riscossione

    Roma, 7 ottobre 2025

    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del

    credito d’imposta per la partecipazione a corsi di formazione

    attinenti alla gestione dell’azienda agricola di cui all’articolo 6,

    comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36

    L’articolo 6, comma l, della legge 15 marzo 2024, n. 36, prevede la

    concessione, alle condizioni ivi indicate, di un contributo, sotto forma di credito

    d’imposta, a favore degli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore

    a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio

    2021, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti

    alla gestione dell’azienda agricola.

    Il medesimo comma 1 dell’articolo 6 della legge n. 36 del 2024 dispone, tra

    l’altro, che il credito d’imposta è usufruito esclusivamente in compensazione ai

    sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo

    periodo di imposta successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

    Con il decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e

    delle foreste, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1°

    aprile 2025, sono state stabilite le disposizioni attuative del predetto credito

    d’imposta.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 luglio

    2025 è stato approvato il modello di comunicazione per l’utilizzo del credito

    d’imposta ed è stato definito il relativo contenuto e le modalità di trasmissione.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 ottobre

    2025 è stata resa nota la percentuale del credito di imposta effettivamente fruibile

    da ciascun beneficiario per le spese in argomento.

    Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione

    fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area

    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito

    d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente

    attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è

    istituito il seguente codice tributo:

    • “7040” denominato “Credito d’imposta per la partecipazione a corsi

    di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola - articolo 6,

    comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è

    esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”,

    ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento

    dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di

    riferimento” è indicato l’anno di sostenimento dei costi, nel formato “AAAA”.

    L’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati

    dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non

    risulti superiore all’ammontare massimo fruibile sulla base dei dati risultanti dalle

    comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate e della percentuale comunicata con

    il provvedimento del Direttore dell’Agenzia, pena lo scarto del modello F24.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

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