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Risoluzione Agenzia Entrate n. 50/E del 03.10.2025
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Divisione Contribuenti______________Settore Coordinamento e ProgrammazioneUfficio Adempimenti e sanzioniRisoluzione n. 50OGGETTO: Restituzione dell’IVA non dovuta (articolo 30-ter del d.P.R. n. 633del 1972)Sono pervenute richieste di chiarimenti in merito all’articolo 30-ter deldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito“decreto IVA”). Ciò con particolare riferimento al caso di applicazione di un’IVAnon dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi accertata in viadefinitiva dagli uffici dell’Agenzia delle entrate. Si pensi, ad esempio, all’ipotesiin cui il rapporto contrattuale instaurato tra le parti venga riqualificato da contrattod’appalto di servizi a contratto di somministrazione di lavoro e, di conseguenza,recuperata l’IVA inizialmente esposta in fattura.In merito, giova ricordare che l’articolo 30-ter del decreto IVA – introdottodall’articolo 8 della legge 20 novembre 2017, n. 167 “Legge Europea 2017” -definisce attualmente il sistema di recupero dell’IVA indebitamente versata.In particolare, il comma 1 consente al soggetto passivo di presentare«domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro iltermine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, sesuccessivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione».Il successivo comma 2 contempla, invece, il «caso di applicazione diun'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi,accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria», prevedendo che, in2tale ipotesi, «la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente oprestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario ocommittente dell'importo pagato a titolo di rivalsa».In altri termini, come già più volte chiarito dalla prassi (cfr. per tutte, larisposta ad interpello n. 66, pubblicata l’11 marzo 2024 nell’apposita sezione delsito istituzionale dell’Agenzia delle entrate), la citata disciplina del rimborsodell’IVA, nel rispetto della neutralità dell’imposta, garantisce al cedente/prestatorela possibilità di ottenere il rimborso dell’imposta inizialmente versata all’Erario.Tale possibilità è espressamente subordinata all’avvenuta restituzione alcessionario/committente dell’imposta indebitamente addebitata in fattura, impostache lo stesso cessionario/committente deve aver restituito all’Erario a seguito di unaccertamento definitivo.Va comunque sottolineato che le norme richiamate sono da leggersi incombinato disposto con il successivo comma 3 del medesimo articolo 30-ter, amente del quale «[l]a restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento siaavvenuto in un contesto di frode fiscale».Così, per riprendere l’esempio sopra formulato, se, in un contesto di frode,a seguito dell’attività di controllo da parte degli uffici dell’Agenzia delle entrate ilrapporto contrattuale tra le parti venga riqualificato e conseguentemente escluso ildiritto alla detrazione dell’IVA collegata alle prestazioni afferenti al contrattoasseritamente ritenuto di appalto per invalidità del titolo giuridico dal qualescaturiscono, non essendo configurabile una prestazione dell’appaltatoreimponibile ai fini IVA, non potrà darsi luogo ad alcuna restituzione dell’imposta.* * *3Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e leistruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalleDirezioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.IL VICE DIRETTORECAPO DIVISIONE CONTRIBUENTIFabio Ignaccolo(firmato digitalmente)