-
Circolare INPS n.149 del 03.12.2025
-
INDICE
Premessa
1. Campo di applicazione
2. Platea di beneficiari
3. Requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola
4. Calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025
5. Retribuzione di riferimento
Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 2025 è stata pubblicata la legge 1 agosto 2025, n. 113, che, in sede di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, ha introdotto, tra le altre, disposizioni in materia di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche.
In particolare, l’articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge in argomento dispone che per le sospensioni o le riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025, la CISOA di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per intemperie stagionali, è riconosciuta agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) e agli operai agricoli a tempo determinato (OTD), anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, a prescindere dal raggiungimento del requisito di 181 giornate lavorative previsto dal medesimo articolo 8.
I periodi di CISOA in argomento, inoltre, non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di 90 giornate nell'anno e sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola e ai fini del perfezionamento del citato requisito di 181 giornate di effettivo lavoro.
In deroga all'articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, la CISOA è concessa dalla Struttura dell'INPS territorialmente competente e viene erogata direttamente dall'Istituto.
Con la circolare n. 121 del 13 agosto 2025, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio, sono state illustrate le disposizioni in argomento.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustrano gli effetti della disciplina di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025 sul calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025, con particolare riferimento alla platea dei beneficiari, al campo di applicazione della misura di equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti, agli impatti della norma sul perfezionamento del requisito contributivo richiesto per l’accesso all’indennità in argomento, al calcolo della stessa e alla retribuzione di riferimento da utilizzare per l’individuazione dell’importo da erogare in relazione ai periodi di CISOA equiparati al lavoro.
1. Campo di applicazione
Come anticipato in premessa, il comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025 prevede che sia gli operai agricoli a tempo indeterminato che quelli a tempo determinato possono accedere alla CISOA per intemperie stagionali, oltre che nel caso di sospensione per l’intera giornata, anche nel caso di riduzione oraria dell’attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente previsto, e i relativi periodi fruiti a tale titolo sono equiparati al lavoro ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola.
Al riguardo, si precisa che l’equiparazione al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola trova applicazione con esclusivo riferimento ai casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Conseguentemente, l’equiparazione non si applica alle ipotesi di riduzione oraria dell’attività stessa.
Ciò in quanto, con riferimento agli operai agricoli a tempo determinato, le giornate di lavoro effettivo, seppure a orario ridotto, risultano già inserite nei relativi elenchi nominativi annuali e sono, pertanto, già valutate ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola; mentre, con riferimento agli operai agricoli a tempo indeterminato, l’attività lavorativa prestata nella singola giornata, anche se a orario ridotto, determina l’accreditamento della contribuzione da lavoro nella posizione assicurativa.
2. Platea di beneficiari
Destinatari della disposizione che consente l’equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA fruiti ai sensi del comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025 sono gli operai agricoli a tempo indeterminato assunti o licenziati nell’anno 2025.
Ai fini dell’accesso all’indennità di disoccupazione agricola per l’anno 2025 e del relativo calcolo con le modalità di cui al citato comma 2 dell’articolo 10-bis, è richiesto che gli operai agricoli a tempo indeterminato abbiano prestato, nell’anno 2025, almeno un giorno di lavoro effettivo.
Sono, invece, esclusi gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti delle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, i quali, per gli eventi di disoccupazione intervenuti a fare data dal 1° gennaio 2022, accedono alla NASpI e, pertanto, non sono più destinatari delle disposizioni in materia di indennità di disoccupazione agricola dall’anno di competenza 2022 (cfr. la circolare n. 2 del 4 gennaio 2022).
Sono altresì destinatari della disposizione in argomento gli operai agricoli a tempo determinato, atteso che, come anticipato in premessa, il comma 2 dell’articolo 10-bis in argomento consente loro l’accesso alla CISOA per intemperie stagionali.
Per accedere all’indennità di disoccupazione agricola calcolata secondo le modalità di cui alla normativa in commento è necessario che gli operai agricoli a tempo determinato risultino iscritti nei relativi elenchi annuali, riferiti all’anno 2025, per almeno un giorno di effettivo lavoro.
3. Requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione agricola
L’equiparazione al lavoro dei periodi di CISOA riconosciuti per emergenze climatiche nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025 è prevista dal comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025 “ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola”.
Conseguentemente, stante la formulazione letterale della norma, l’equiparazione in argomento non rileverebbe ai fini del perfezionamento del requisito contributivo di 102 giornate di lavoro svolte nel biennio costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente.
Resterebbero, pertanto, esclusi dal beneficio di cui al citato comma 2 dell’articolo 10-bis gli operai agricoli che, in conseguenza di emergenze climatiche, hanno svolto nel 2025 un numero di giornate di lavoro effettivo che sommate alle giornate svolte del 2024 non consente loro di perfezionare il citato requisito contributivo richiesto per l’accesso alla predetta indennità.
Tuttavia, volendo interpretare in modo costituzionalmente orientato la disposizione in esame, non si può non tenere conto del fatto che le eccezionali situazioni climatiche a cui essa ha inteso fare fronte hanno determinato una significativa riduzione di possibilità di perfezionare il requisito contributivo delle 102 giornate svolte nel biennio, costituito dall’anno di riferimento dell’indennità e dall’anno precedente.
Non applicare la misura prevista dal citato comma 2 dell’articolo 10-bis ai fini del perfezionamento del requisito contributivo potrebbe quindi causare un trattamento discriminatorio nei confronti di lavoratori ancor maggiormente lesi dalle menzionate eccezionali situazioni climatiche.
Pertanto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la misura prevista dal comma 2 dell’articolo 10-bis viene applicata dall’Istituto anche ai fini del perfezionamento del requisito contributivo.
Al riguardo, si precisa che l’equiparazione ai fini del perfezionamento del requisito contributivo si applica con esclusivo riferimento ai periodi di CISOA fruiti per emergenze climatiche di cui al comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025, nei casi di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.
Tale equiparazione, pertanto, non si applica alle ipotesi di riduzione oraria dell’attività lavorativa, atteso che, in tali casi, le giornate effettivamente lavorate, sebbene con orario ridotto, sono già utili ai fini del perfezionamento del requisito in parola.
4. Calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza dell’anno 2025
L’indennità di disoccupazione agricola, in presenza di tutti i prescritti requisiti, è erogata per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell’anno di competenza della prestazione entro il limite di 365 giornate (366 in relazione agli anni bisestili) del parametro annuo di riferimento, dal quale sono detratti i periodi di lavoro agricolo e non agricolo dipendente e autonomo, le giornate indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio) e quelle non indennizzabili.
Ai fini del calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola riferita all’anno 2025, alle giornate di lavoro effettivo sono aggiunti i periodi di CISOA fruiti ai sensi della normativa in argomento nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2025.
Atteso che la citata indennità può essere erogata solo in relazione alle giornate dell’anno non coperte da alcun tipo di contribuzione, l’incremento delle giornate di lavoro ottenuto sommando i periodi di CISOA a quelli di lavoro effettivo determina un beneficio in termini di giornate indennizzabili per disoccupazione agricola solo per i lavoratori in relazione ai quali la predetta somma non supera per il 2025 il limite di 182 giornate.
Superato il predetto limite, il beneficio di cui all’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025 viene neutralizzato. Ciò in quanto il totale delle giornate di lavoro, sommato alle giornate già indennizzate ad altro titolo (ad esempio, per malattia, maternità o infortunio) e a quelle indennizzate a titolo di disoccupazione agricola non può superare il limite di capienza di 365 giornate con riferimento al 2025.
5. Retribuzione di riferimento
In relazione alla misura dell’indennità di disoccupazione agricola, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate l’importo erogato a tale titolo è pari al 40% della retribuzione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A titolo di contributo di solidarietà, dall’importo così calcolato viene detratto il 9% dell’indennità giornaliera per ogni giornata di disoccupazione erogata, fino a un massimo di 150 giorni.
Agli operai agricoli a tempo indeterminato il predetto importo spetta in misura pari al 30% della retribuzione effettiva. Non è applicata alcuna trattenuta a titolo di contributo di solidarietà.
Premesso quanto sopra, per il calcolo dell’indennità spettante in relazione ai periodi di CISOA fruiti ai sensi del comma 2 dell’articolo 10-bis del decreto-legge n. 92 del 2025 l’Istituto utilizzerà come retribuzione di riferimento l’importo giornaliero percepito per il trattamento stesso.
Pertanto, l’importo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per il 2025 è pari al 40% per gli OTD e al 30% per gli OTI della retribuzione di riferimento, costituita dalla media ponderata tra la retribuzione riferita ai giorni di lavoro effettivo e quella percepita in relazione ai periodi di CISOA fruiti.
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga