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Circolare INPS n.148 del 28.11.2025
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INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Ammissione all’incentivo e requisiti soggettivi di accesso
3. Attività ammesse al contributo
4. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
5. Misura e decorrenza
6. Modalità e termini di presentazione della domanda. Verifica dei requisiti di accesso da parte dell’INPS
7. Verifica dei requisiti di fruizione da parte dell’Autorità di gestione
8. Strumenti di tutela
9. Profili sanzionatori
10. Finanziamento e monitoraggio
11. Regime fiscale
12. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
Il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (di seguito, decreto Coesione), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, ha previsto una serie di incentivi in favore dell’occupazione. In particolare, il comma 3 dell’articolo 21 del decreto Coesione ha introdotto un aiuto economico per i soggetti che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che avviano sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un'attività imprenditoriale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
L’identificazione dei suddetti settori, nonché dei criteri e delle modalità di accesso alla misura di sostegno sono stati definiti con il decreto interministeriale 3 aprile 2025 (di seguito, decreto attuativo), adottato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per gli Affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, il Ministro delle Imprese e del made in Italy e il Ministro dell'Economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 111 del 15 maggio 2025 ed entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
L’incentivo in argomento è costituito da un contributo economico di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato a supportare l’avvio dell’attività imprenditoriale, corrisposto dall’Istituto per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028, liquidato annualmente in forma anticipata per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.
La misura è finanziata a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027 FSE+ - Priorità 1 “Facilitare l’ingresso nel mercato del lavoro: politiche occupazionali per i giovani (Occupazione giovanile)” - Obiettivo specifico: ESO4.1 “Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale; (FSE+)” - Settore di intervento “136. Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio economica dei giovani”, prevedendo l’applicazione del relativo quadro normativo - procedurale di riferimento (https://www.lavoro.gov.it/pn-giovani-donne-lavoro/programma).
Tanto premesso, con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano i contenuti dell’incentivo introdotto dall’articolo 21, comma 3, del decreto Coesione e si forniscono le relative istruzioni operative e contabili.
2. Ammissione all’incentivo e requisiti soggettivi di accesso
Possono chiedere l’incentivo economico in argomento i soggetti che abbiano avviato un’impresa dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2025 nei settori indicati al successivo paragrafo 3 e che, alla data di avvio dell’attività imprenditoriale, posseggono contestualmente i seguenti requisiti:
- età anagrafica inferiore a 35 anni;
- stato di disoccupazione.
Con riguardo al requisito dello stato di disoccupazione si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l'impiego. Sono altresì considerati disoccupati ai sensi dell’articolo 4, comma 15-quater, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).
In caso di imprese costituite in forma societaria, l’articolo 6, comma 8, del decreto attuativo dispone che il contributo mensile può essere riconosciuto a uno solo dei soci che sia in possesso dei requisiti di accesso, come sopra illustrati (età anagrafica e stato di disoccupazione).
3. Attività ammesse al contributo
Secondo i criteri stabiliti dall’articolo 2, comma 1, del decreto attuativo sono ammesse all’incentivo economico le attività intraprese nei settori a 2 digit di seguito indicati:
C - Attività manifatturiere
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI
241 SIDERURGIA
242 FABBRICAZIONE DI TUBI, CONDOTTI, PROFILATI CAVI E RELATIVI ACCESSORI IN ACCIAIO (ESCLUSI QUELLI IN ACCIAIO COLATO)
243 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA PRIMA TRASFORMAZIONE DELL’ACCIAIO
244 PRODUZIONE DI METALLI DI BASE PREZIOSI E ALTRI METALLI NON FERROSI, TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI (AD ECCEZIONE DEL SETTORE 2446 «TRATTAMENTO DEI COMBUSTIBILI NUCLEARI»)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE N.C.A.
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHIATURE
D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
351 PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DI
ENERGIA ELETTRICA
353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
353 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
381 RACCOLTA DEI RIFIUTI
383 RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITÀ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
F - Costruzioni
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
H - Trasporto e magazzinaggio
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITÀ DI CORRIERE
J - Servizi di informazione e comunicazione
58 ATTIVITÀ EDITORIALI
59 ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63 ATTIVITÀ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
M - Attività professionali, scientifiche e tecniche
69 ATTIVITÀ LEGALI E CONTABILITÀ
70 ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese
81 ATTIVITÀ DI SERVIZI PER EDIFICI E PAESAGGIO
P - Istruzione
85 ISTRUZIONE
Q - Sanità e assistenza sociale
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento
90 ATTIVITÀ CREATIVE, ARTISTICHE E DI INTRATTENIMENTO
91 ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI
S - Altre attività di servizi
94 ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
96 ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA
Si precisa che il decreto attuativo ha identificato i settori in cui deve essere stata avviata l’attività richiamando i codici ATECO a 2 o 3 digit in vigore fino al 31 dicembre 2024.
Sul punto, si rammenta che a decorrere dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025.
Pertanto, al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto attuativo per l’ammissione al beneficio, si fornisce in allegato l’elenco che individua i corrispondenti codici ATECO 2025 (Allegato n. 1).
4. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
Il contributo per l’attività di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto Coesione costituisce aiuto di Stato rientrante nelle previsioni di compatibilità di cui al regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e per il quale il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha effettuato la relativa comunicazione in esenzione da notifica alla Commissione europea (SA.118991).
Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto attuativo, la fruizione del contributo per l’attività è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al Capo I e all'articolo 22 del citato regolamento (UE) 651/2014, che al paragrafo 2 prevede le seguenti condizioni cumulative: “È ammissibile ogni piccola impresa non quotata, per un periodo di cinque anni dalla sua iscrizione al registro delle imprese, che soddisfa le seguenti condizioni cumulative:
a) non ha rilevato l'attività di un'altra impresa, a meno che il fatturato dell'attività rilevata non rappresenti meno del 10% del fatturato realizzato dall'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione;
b) non ha ancora distribuito utili;
c) non ha acquisito un'altra impresa o non è stata costituita mediante concentrazione, a meno che il fatturato dell'impresa acquisita non rappresenti meno del 10% del fatturato dell'impresa ammissibile nell'esercizio precedente l'acquisizione o il fatturato dell'impresa costituita mediante concentrazione non sia superiore di più del 10% al fatturato combinato realizzato dalle imprese partecipanti alla concentrazione nell'esercizio precedente la concentrazione.
Per le imprese ammissibili non soggette all'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, il periodo di ammissibilità di cinque anni inizia a decorrere dalla prima tra le seguenti date: il momento in cui l'impresa avvia la sua attività economica o il momento in cui è soggetta per la prima volta ad un'imposizione fiscale per le sue attività economiche.
In deroga al primo comma, lettera c), le imprese costituite mediante concentrazione tra imprese ammissibili agli aiuti ai sensi del presente articolo sono anch'esse considerate imprese ammissibili per un periodo di cinque anni dalla data di iscrizione al registro delle imprese”.
Con riferimento al requisito dimensionale di piccola impresa, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, dell’Allegato I al regolamento (UE) 651/2014 “[…] si definisce piccola impresa un’impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR”. I due requisiti previsti devono essere valutati congiuntamente.
La fruizione del contributo è altresì vincolata al finanziamento delle spese sostenute per l’avviamento e il mantenimento dell’attività imprenditoriale, secondo il piano aziendale adottato e per ogni mese di attività. I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.
L’impresa beneficiaria assicura una codificazione contabile adeguata a tutte le operazioni relative al contributo, in conformità alla normativa di riferimento.
L’utilizzo del contributo è oggetto delle verifiche di gestione, anche presso l’attività imprenditoriale, da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027.
Le imprese beneficiarie presentano all’Autorità di Gestione con periodicità annuale specifica attestazione di spesa relativa alle spese effettivamente sostenute nell’anno di riferimento. Tali attestazioni di spesa sono soggette alle verifiche di gestione da parte della medesima Autorità di Gestione.
In considerazione della natura del contributo in trattazione quale aiuto di Stato, l’INPS provvede entro i termini previsti dalla normativa di riferimento a registrare l’incentivo nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 46 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (c.d. clausola Deggendorf).
5. Misura e decorrenza
L’incentivo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto Coesione è costituito da un contributo economico di importo pari a 500 euro mensili corrisposto dall’Istituto per la durata massima di tre anni e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2028.
Il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda ed è erogato annualmente, in forma anticipata, per il numero di mesi interessati dall’attività imprenditoriale, tenuto conto delle disponibilità finanziarie.
Esclusivamente in fase di prima applicazione delle disposizioni in argomento, nella sola ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il contributo è riconosciuto con decorrenza dal mese successivo alla data del 15 maggio 2025, data di pubblicazione del decreto attuativo, sempre che la domanda sia presentata nei termini di cui al successivo paragrafo 6.
6. Modalità e termini di presentazione della domanda. Verifica dei requisiti di accesso da parte dell’INPS
Le modalità di richiesta del contributo per l’avvio dell’attività sono declinate dall’articolo 6, comma 6, del decreto attuativo, secondo cui i soggetti interessati (come indicati al paragrafo 2 della presente circolare) devono inoltrare all’Istituto, in modalità esclusivamente telematica, apposita domanda contenente le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi dell’impresa, con indicazione della data di costituzione della stessa, di quella di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40;
b) l’appartenenza alle categorie di attività ammesse al contributo, come riportate al precedente paragrafo 3;
c) i dati anagrafici e lo stato occupazionale del soggetto richiedente posseduti alla data di avvio dell’attività imprenditoriale.
Riguardo alla verifica dei requisiti di ammissione della domanda, si evidenzia che il comma 7 del citato articolo 6 dispone che: “Le domande sono verificate dall'INPS. Laddove la verifica dei requisiti di ammissione dia esito positivo, il richiedente viene ammesso a beneficiare del contributo con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione della domanda”. Di conseguenza, il richiedente viene ammesso al beneficio laddove la verifica del possesso dei suesposti requisiti di ammissione allo stesso dia esito positivo.
Quanto all’impresa per cui il soggetto presenta domanda di ammissione al beneficio, l’Istituto provvede - prima del riconoscimento dell’incentivo medesimo - a verificare l’appartenenza della stessa alle categorie di attività ammesse al contributo.
In merito al requisito dello stato di disoccupazione – che, unitamente al requisito anagrafico, rappresenta una delle condizioni di accesso alla misura – lo stesso è oggetto di dichiarazione di responsabilità resa dall’istante in sede di presentazione della domanda, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui veridicità è verificata dall’Istituto in sede di istruttoria della domanda, attraverso la consultazione della banca dati messa a disposizione dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
L’erogazione del contributo, liquidato annualmente in forma anticipata tramite pagamento diretto da parte dell’Istituto, è subordinata altresì alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva dell’attività imprenditoriale avviata, da verificare con le modalità previste dalla normativa vigente all’atto di ciascun pagamento.
L’articolo 6, comma 5, del decreto attuativo, prevede che la domanda deve essere trasmessa, a pena di decadenza, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività imprenditoriale o entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto attuativo se successivo.
La medesima disposizione prevede altresì che, ai fini della decorrenza del predetto termine di 30 giorni, per avvio dell’attività deve intendersi la data di invio all’Ufficio del Registro delle imprese della Comunicazione Unica per la nascita delle imprese di cui al decreto-legge n. 7/2007.
In fase di prima applicazione della norma si precisa che, nell’ipotesi in cui l’avvio dell’attività imprenditoriale sia antecedente alla data di pubblicazione della presente circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre da quest’ultima data.
Per le attività imprenditoriali avviate, invece, in data successiva alla pubblicazione della presente circolare, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda decorre, in via ordinaria, dalla data di avvio dell’attività imprenditoriale, come sopra specificata.
Con riferimento alla Comunicazione Unica per la nascita d’impresa di cui al decreto-legge n. 7/2007 si evidenzia che gli adempimenti oggetto della stessa possono essere, tra gli altri, i seguenti:
1. “Nuova impresa con immediato inizio attività economica”. L’impresa viene costituita e inizia immediatamente la propria attività economica;
2. “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica”. L’impresa viene costituita e inizia l’attività solo in un secondo momento;
3. “Inizio attività per impresa già iscritta al Registro delle Imprese”. Un’impresa già iscritta nel Registro delle imprese inizia la propria attività economica.
Considerato che presupposto e requisito di accesso al contributo in argomento è l’avvio dell’attività, si precisa che nell’ipotesi in cui la Comunicazione Unica abbia a oggetto “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica”, il predetto requisito di avvio dell’attività non si intende soddisfatto.
Pertanto, le domande presentate entro 30 giorni dall’invio della Comunicazione Unica avente a oggetto “Costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica” non possono essere accolte.
In tale ipotesi, ai fini di una valutazione positiva della domanda di accesso al contributo, al ricorrere degli altri requisiti di legge, il soggetto interessato deve presentare la relativa domanda entro 30 giorni dalla successiva Comunicazione Unica avente a oggetto “Inizio attività per impresa già iscritta al Registro delle Imprese”.
Conseguentemente, ferma restando la necessaria presenza di tutti i requisiti e le condizioni di accesso al beneficio di cui ai precedenti paragrafi, sono considerate utili ai fini dell’avvio dell’attività e dell’individuazione del termine di 30 giorni per la presentazione della domanda le Comunicazioni Uniche aventi a oggetto gli adempimenti di cui ai precedenti punti 1 e 3 del presente paragrafo.
La domanda deve essere presentata esclusivamente utilizzando l’apposito servizio messo a disposizione dall’Istituto sul proprio sito internet, accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche” raggiungibile attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > selezionare la voce “Vedi tutti” nella sezione “Strumenti” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; successivamente all’autenticazione con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS) è necessario selezionare “Incentivo Decreto Coesione”.
Una volta presentata la domanda è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
In particolare, accedendo al dettaglio della domanda, nella sezione “Le mie domande” è possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere agli eventuali motivi di reiezione della domanda, presentare domanda di riesame e monitorarne lo stato di lavorazione, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti.
Per coloro che non sono in possesso di una propria identità digitale, è possibile presentare domanda tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa, il contributo può essere richiesto tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
7. Verifica dei requisiti di fruizione da parte dell’Autorità di gestione
Come anticipato, ai sensi del comma 3 dell’articolo 6 del decreto attuativo, la fruizione del contributo per l'attività è subordinata al rispetto delle condizioni di cui al Capo I e all'articolo 22 del regolamento (UE) 651/2014, così come illustrate al paragrafo 4 della presente circolare.
Pertanto, una volta avuto accesso al beneficio, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in qualità di Autorità di Gestione del Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, provvede alla verifica delle condizioni di cui al citato regolamento, comunicandone gli esiti all’INPS anche al fine dell’applicazione delle misure sanzionatorie di cui al successivo paragrafo 9.
8. Strumenti di tutela
In caso di reiezione della domanda, l’interessato può presentare istanza di riesame avverso il relativo provvedimento accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale www.inps.it in cui è stata presentata la domanda, denominata “Incentivo Decreto Coesione”.
Al momento dell’accesso, l’applicazione mostra in evidenza, nella sezione “Le mie ultime domande”, la domanda del contributo con il riepilogo delle informazioni principali. La domanda è altresì consultabile nella sezione “Le mie domande” disponibile nel menu di sinistra presente nella home page del medesimo servizio. Accedendo al dettaglio della domanda, in caso di reiezione, è disponibile la funzionalità “Chiedi riesame”.
Una volta attivata la funzione che consente di presentare l’istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell’istanza di riesame e di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l’eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
Cliccando sul pulsante “Presenta richiesta di riesame”, l’istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo.
Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è avuta conoscenza del provvedimento amministrativo di reiezione.
Avverso il provvedimento di reiezione l’interessato può proporre azione giudiziaria.
9. Profili sanzionatori
L’articolo 8 del decreto attuativo prevede che coloro che hanno beneficiato indebitamente del contributo in argomento per mancanza o perdita di uno dei requisiti di accesso e/o di fruizione alla misura, sono tenuti alla restituzione di quanto percepito dal mese successivo a quello in cui è venuto meno il requisito. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
Ai fini della corretta percezione del contributo in argomento, si precisa che:
- l’attività imprenditoriale, con le caratteristiche utili all’ammissione alla misura come illustrate nei precedenti paragrafi, deve persistere per tutto il periodo di godimento del beneficio;
- laddove l’attività sia svolta in forma societaria, il richiedente percettore del contributo deve fare parte dell’assetto societario per tutto il periodo di durata del beneficio. In caso di cessione delle quote societarie, il contributo può essere legittimamente percepito solo fino alla data di cessione di tali quote;
- le spese, attestate con periodicità annuale dall’impresa beneficiaria, devono essere effettivamente sostenute e rispondere ai requisiti di ammissibilità di cui alla normativa di riferimento.
10. Finanziamento e monitoraggio
Il contributo per l’avvio dell’attività di cui al comma 3 dell’articolo 21 del decreto Coesione è riconosciuto nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 14,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 21 milioni di euro per l'anno 2026, di 19,2 milioni di euro per l'anno 2027 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2028.
Inoltre, in considerazione dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, i limiti di spesa sopra riportati sono ripartiti per categorie di Regioni come di seguito indicato:
Categoria di Regione
Percentuali
Stanziamenti a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro – DL Coesione
Meno sviluppate
63,58%
40.054.880,00
In transizione
5,47%
3.445.912,00
Più sviluppate
30,95%
19.499.208,00
totale
100,00%
63.000.000,00
Al riguardo, si precisa quanto segue:
- rientrano tra le Regioni “meno sviluppate” (LD): la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna e la Sicilia;
- rientrano tra le Regioni “in transizione” (TR): l’Abruzzo, le Marche e l’Umbria;
- rientrano tra le Regioni “più sviluppate” (MD): l’Emilia-Romagna, il Friulia-Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, la Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento, il Piemonte, la Toscana, la Valle d’Aosta e il Veneto.
Ai fini della corretta imputazione delle risorse rileva la Regione/Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sua sede legale.
L’articolo 9 del decreto attuativo affida le attività di monitoraggio all’Istituto, che deve inviare trimestralmente la rendicontazione del numero di domande accolte e dei relativi oneri al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’Economia e delle finanze. Qualora dalla suddetta attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo limite di spesa, l’Istituto non procede all’accoglimento di ulteriori domande per l’accesso al contributo in trattazione e ne dà immediata comunicazione ai citati Ministeri.
11. Regime fiscale
Ai sensi del comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 21 del decreto Coesione, il contributo in oggetto non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e, pertanto, ai fini fiscali non è soggetto a ritenuta. Come per tutte le altre prestazioni che non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF, l’Istituto è tenuto a indicare il contributo in questione nella Certificazione Unica – Redditi esenti con l’apposito codice.
12. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dell’incentivo previsto dall’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 60/2024, da erogare direttamente a favore dei soggetti di età inferiore ai trentacinque anni che abbiano avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, si istituisce nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive) – il seguente conto:
GAW32188 - Incentivo per i giovani disoccupati con età inferiore ai 35 anni, che hanno avviato imprese nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, corrisposto direttamente – art. 21, comma 3, del decreto-Legge n. 60/2024.
Il debito nei confronti dei beneficiari sarà rilevato al nuovo conto GAW10188 e verrà liquidato mediante la procedura dei pagamenti accentrati.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine andranno rilevati in contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del codice bilancio di nuova istituzione “3323 – Riaccrediti di somme non riscosse dai beneficiari a titolo di contributo una tantum per incentivo art. 21, comma 3, del DL 60/2024-GAW”.
Eventuali recuperi derivanti dal riaccredito di somme non riscosse dai beneficiari e/o di somme indebitamente erogate, saranno contabilizzati al seguente conto di nuova istituzione:
GAW24188 - Entrate varie - Recupero/reintroito delle somme a titolo di incentivo a favore dei giovani disoccupati con età inferiore ai 35 anni, che hanno avviato imprese nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica - art. 21, comma 3, del decreto-Legge n. 60/2024.
La riemissione dei pagamenti riaccreditati per il tramite della procedura dei pagamenti accentrati avverrà al conto di nuova istituzione GPA10189 in contropartita del conto GPA10031 aperto in fase di riaccredito.
Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui all’incentivo in argomento.
Si riporta, in allegato, la variazione apportata al piano dei conti (Allegato n. 2).
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga