-
Circolare INPS n.144 del 19.11.2025
-
INDICE
1. Premessa
2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
3. Finalità e prestazioni
4. Trattamenti in via straordinaria
4.1 Tipologia
4.2 Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale
4.3 Requisiti del lavoratore
4.4 Adempimenti della Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la matricola principale aziendale
4.5 Presentazione della domanda e servizi presenti sul “Portale prestazioni esodo”
4.6 Durata e misura della prestazione
4.7 Liquidazione dell’assegno straordinario e modalità di versamento della provvista mensile
4.8 Regime tributario
4.9 Contribuzione correlata
4.10 Cumulabilità con i redditi da lavoro
5. Ricorsi amministrativi
6. Modalità di finanziamento della prestazione straordinaria
6.1 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
6.2 Modalità di compilazione del flusso Uniemens/ListaPosPA per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica
7. Istruzioni contabili
1. Premessa
Con la circolare n. 107 del 21 dicembre 2023 è stata illustrata la disciplina del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni (di seguito, Fondo), istituito con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 4 agosto 2023.
Con il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2024, n. 17, è stato nominato il Comitato amministratore e, pertanto, il Fondo è pienamente operativo dal giorno successivo, ossia dal 15 febbraio 2024 (cfr. il messaggio n. 895 del 1° marzo 2024).
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono istruzioni in merito all’accesso all’assegno straordinario riconosciuto nel quadro dei processi di esodo di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti di cui all’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni.
2. Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS (cfr. l’art. 26, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e l’articolo 1, comma 2, del D.I. 4 agosto 2023) e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
Il Fondo ha l’obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità finanziaria. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite.
Il Fondo ha l’obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, fermo restando l’obbligo di aggiornamento al momento della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l’equilibrio dei saldi di bilancio.
Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore, organo di gestione del Fondo, ha la facoltà di proporre modifiche in materia di contributi, interventi e trattamenti, da adottarsi secondo le modalità previste dall’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015.
Per i dettagli relativi alla composizione, alla durata delle cariche e ai compiti del Comitato amministratore del Fondo si rinvia agli articoli 3 e 4 del D.I. 4 agosto 2023.
Gli oneri di amministrazione del Fondo, determinati secondo i criteri e nella misura previsti dal regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’Istituto, sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell’ambito della contribuzione dovuta, ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148/2015. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente (cfr. l’articolo 1, comma 7, del D.I. 4 agosto 2023).
3. Finalità e prestazioni
Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti delle imprese della filiera delle telecomunicazioni. Nello specifico, rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.I. in argomento, “[…] tutte le imprese esercenti, con licenze/autorizzazioni ove previste, servizi di telecomunicazione, intendendosi per tali i servizi di telefonia fissa e/o mobile e/o servizi di trasmissione dati e/o contenuti digitali e multimediali anche attraverso l’esercizio di reti e servizi di networking (e-commerce, internet, posta elettronica etc); imprese che svolgono attività di assistenza e gestione della clientela, in particolare per le imprese di telecomunicazione; imprese di sviluppo e implementazione di servizi per soluzioni tecnologiche applicate anche alle telecomunicazioni e alle imprese che forniscono servizi per contenuti digitali e multimediali”, siano esse rientranti o meno nel campo di applicazione del Titolo I del decreto legislativo n. 148/2015.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del D.I. 4 agosto 2023, il Fondo assicura le seguenti prestazioni:
a) finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali e/o dell’Unione europea;
b) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
c) prestazioni integrative, in termini di importi, rispetto ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente in costanza di rapporto di lavoro, compresi quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 5;
d) prestazioni aggiuntive, in termini di durata, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo assicura, per il periodo di erogazione delle stesse, il versamento della contribuzione correlata alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato;
e) assegno straordinario, riconosciuto nel quadro di processi di esodo di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge n. 201/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni;
f) versamento mensile, in via opzionale, nel rispetto della legislazione vigente, di contributi previdenziali nel quadro di processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti previsti dall’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del decreto-legge n. 201/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione, anche con contratto di apprendistato, presso il medesimo datore di lavoro, di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni.
4. Trattamenti in via straordinaria
4.1 Tipologia
In via straordinaria il Fondo prevede l’erogazione di un assegno straordinario, in forma rateale, riconosciuto ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nel limite massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In particolare, come indicato all’articolo 2 del D.I. 4 agosto 2023, sono beneficiari degli interventi del Fondo i lavoratori delle imprese di cui all’articolo 1, comma 1, del medesimo D.I.
Come specificato all’articolo 6, comma 5, del D.I. in argomento il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente il raggiungimento dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico; l’assegno straordinario è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione, fermo restando il limite massimo di 60 mesi.
4.2 Requisiti del datore di lavoro e presentazione dell’accordo aziendale
Ai sensi dell’articolo 8 del D.I. 4 agosto 2023, l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), d), e) ed f), è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo, stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
I datori di lavoro interessati devono presentare alla Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la posizione aziendale (sulla base della matricola principale) l’accordo sindacale che individua, nell’ambito delle previsioni contrattualmente definite, le modalità di esodo del proprio personale dipendente in possesso dei requisiti che consentono l’intervento del Fondo, indicando altresì la Struttura territoriale dell’Istituto presso la quale deve essere versata la provvista a copertura degli assegni straordinari, che di norma è la Struttura territorialmente competente in base alla matricola.
Unitamente al citato accordo, il datore di lavoro deve trasmettere alla predetta Struttura territoriale - tramite la funzione “Comunicazione bidirezionale” del “Cassetto previdenziale del contribuente”, utilizzando l’oggetto “Prest. straordinarie Fondi solidarietà Dlgs 148/15”, reperibile sotto la voce “Posizione Aziendale” - la domanda di accesso alla prestazione straordinaria (modulo “AP159”), pubblicata nella sezione “Moduli” del sito istituzionale www.inps.it.
4.3 Requisiti del lavoratore
L’accesso all’assegno straordinario presuppone la cessazione del rapporto di lavoro ed è subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione pari a 60 mesi, dei requisiti contributivi e/o anagrafici per il diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia (prima decorrenza utile) nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) inclusa, ove prevista, la c.d. finestra di accesso.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo sono utili i periodi maturati all’estero in Paesi ai quali si applica la regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale (Stati UE, Svizzera e Paesi SEE) e, per gli iscritti all’AGO, nei Paesi con i quali l’Italia abbia stipulato apposite convenzioni in materia di sicurezza sociale.
A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea e in applicazione dell’Accordo di recesso (WA), dell’Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (TCA) e del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale (PSSC) in esso contenuto, è altresì utile la contribuzione versata nel Regno Unito sia ante che post il 31 dicembre 2020 (cfr. le circolari n. 16 del 4 febbraio 2020 e n. 53 del 6 aprile 2021).
I contributi eventualmente versati per gli stessi periodi in più gestioni previdenziali sono computati una sola volta.
Si precisa che non può essere accolta la domanda di prestazione finalizzata alla pensione anticipata nel caso in cui il lavoratore sia già titolare, o abbia già presentato la relativa domanda, di assegno ordinario di invalidità.
L’accertamento dei requisiti per l’accesso viene effettuato dal datore di lavoro sulla base della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita documentazione prodotta dal lavoratore.
Su richiesta del lavoratore, o su delega di quest’ultimo al datore di lavoro, le Strutture territoriali competenti provvedono a rilasciare tempestivamente i relativi estratti contributivi.
4.4 Adempimenti della Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la matricola principale aziendale
La Struttura territoriale dell’INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la documentazione specificata al precedente paragrafo 4.2, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare che al datore di lavoro richiedente sia stato attribuito il codice di autorizzazione “2T”, che contraddistingue i datori di lavoro rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà in argomento.
La Struttura territoriale trasmette alla Direzione centrale Pensioni, all’indirizzo di posta elettronica prestazioniatipiche.DG@inps.it, l’accordo sindacale congiuntamente alla domanda di accesso alla prestazione straordinaria (modulo “AP159”).
La Direzione centrale Pensioni procede alla registrazione nel “Portale prestazioni esodo” degli accordi presentati, all’attribuzione del codice identificativo e alla relativa comunicazione tramite posta elettronica al datore di lavoro interessato.
4.5 Presentazione della domanda e servizi presenti sul “Portale prestazioni esodo”
La domanda di assegno straordinario deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica, attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito istituzionale www.inps.it.
Il datore di lavoro individua i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto dell’impresa, ai quali sono fornite le credenziali per accedere al “Portale prestazioni esodo”. A tale fine, il datore di lavoro deve trasmettere il modulo “AA02”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito istituzionale dell’INPS, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel medesimo modulo.
4.6 Durata e misura della prestazione
Ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del D.I. 4 agosto 2023, il Fondo eroga un assegno straordinario per un periodo intercorrente tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e il mese precedente a quello di effettivo accesso alla pensione, incluso il periodo di finestra trimestrale di cui all’articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel limite massimo di 60 mesi.
Il valore dell’assegno è pari, sia per i lavoratori che conseguono la pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia sia per coloro che conseguono la pensione di vecchiaia prima della pensione anticipata, all’importo del trattamento pensionistico spettante nell’AGO, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per il calcolo della quota contributiva di pensione viene utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo all’età del lavoratore alla decorrenza dell’assegno straordinario.
L’assegno straordinario è una prestazione di accompagnamento alla pensione e di conseguenza:
- non viene trattenuto il contributo ex ONPI;
- non viene attribuita la perequazione annua;
- non vengono corrisposti i trattamenti di famiglia;
- non è prevista l’attribuzione delle prestazioni collegate al reddito.
Sull’assegno straordinario possono essere effettuate trattenute per pignoramento, per provvedimento del giudice e per recupero di somme eccedenti afferenti alla prestazione stessa.
Inoltre, non possono essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri (ad esempio, per cessione del quinto, per riscatti e ricongiunzioni che devono essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione, ecc.).
Il D.I. 4 agosto 2023 non prevede trattenute a favore di organizzazioni sindacali.
L’assegno non è reversibile. In caso di decesso del beneficiario, ai superstiti viene liquidata la pensione indiretta, con le norme ordinarie, tenendo conto della contribuzione correlata versata dal Fondo in favore del lavoratore durante il periodo di accompagnamento alla pensione.
4.7 Liquidazione dell’assegno straordinario e modalità di versamento della provvista mensile
Le Strutture territoriali competenti per la liquidazione della prestazione sono le Strutture Polo di cui ai messaggi n. 4621 del 7 luglio 2015 e n. 5119 del 3 agosto 2015.
Tali Strutture, prima di procedere alla liquidazione della prestazione, devono verificare la cessazione del rapporto di lavoro e la contribuzione accreditata in favore del lavoratore all’atto della cessazione medesima, segnalando al datore di lavoro e al lavoratore interessato eventuali discordanze tra i dati indicati nella domanda e quanto verificato.
L’assegno straordinario decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa domanda, ed è erogato per tredici mensilità. Tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la decorrenza della prestazione non deve sussistere soluzione di continuità.
Il pagamento è disposto in rate mensili anticipate.
Ai lavoratori interessati viene inviata apposita comunicazione di liquidazione, contenente le informazioni relative all’importo lordo mensile della prestazione, al pagamento e alla data di scadenza dell’assegno straordinario.
Si rammenta che non è ammessa la trasformazione automatica dell’assegno straordinario in pensione. Il lavoratore ha, pertanto, l’onere di presentare in tempo utile la domanda di pensione di vecchiaia o anticipata, direttamente dal sito istituzionale www.inps.it, accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CNS, CIE 3.0 o eIDAS), utilizzando i servizi offerti dagli Istituti di patronato riconosciuti dalla legge o chiamando il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o al numero 06.164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Con successiva comunicazione sarà resa nota alle Strutture territoriali dell’INPS la disponibilità delle procedure di cui al presente paragrafo.
I pagamenti mensili a favore dei lavoratori beneficiari sono subordinati al versamento della provvista anticipata da parte dei datori di lavoro.
A partire dal giorno 10 di ciascun mese, la procedura di disposizione dei pagamenti individua gli assegni straordinari per i quali deve essere predisposto il pagamento relativo al mese successivo e determina contestualmente la somma complessiva lorda che i datori di lavoro esodanti devono versare a titolo di provvista anticipata.
I dati sono messi a disposizione degli stessi nella sezione “Pagamenti” del “Portale prestazioni esodo”.Per le modalità di versamento della provvista mensile si rinvia alle indicazioni fornite con il messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020.
4.8 Regime tributario
L’assegno straordinario è assoggettato al regime di tassazione ordinaria ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR).
4.9 Contribuzione correlata
Per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno al reddito, compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti di età e/o anzianità contributiva necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico, è versata dal datore di lavoro al Fondo, per il successivo riversamento alla gestione previdenziale d’iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata.
Tale contribuzione – utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura – è computata in base a quanto previsto dall’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo della contribuzione correlata è pari all’importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (c.d. retribuzione persa). Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi.
A tale proposito, per l’algoritmo di calcolo della c.d. retribuzione persa (che include gli elementi utili per il corretto calcolo della base imponibile) si rinvia alla circolare n. 9 del 19 gennaio 2017, concernente i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 148/2015.
Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono calcolate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente.
In particolare, per l’anno 2025, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) è pari al 33%. La medesima aliquota si applica agli iscritti alla Gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (CTPS). Per i lavoratori iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL) l’aliquota contributiva di riferimento è pari al 32,65%.
Detta aliquota viene computata tenendo conto dell’aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, di cui all’articolo 3-ter del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si tiene conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la cui misura per l'anno 2025 è pari a 120.607,00 euro.
4.10 Cumulabilità con i redditi da lavoro
L’assegno straordinario erogato dal Fondo è cumulabile con la percezione di reddito da lavoro subordinato o autonomo.
5. Ricorsi amministrativi
I ricorsi in materia di contributi e prestazioni devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo, presso la Direzione generale dell’INPS, al quale - ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e), del D.I. 4 agosto 2023 - spetta decidere in unica istanza in ordine alle materie di competenza.
6. Modalità di finanziamento della prestazione straordinaria
Per il finanziamento delle prestazioni straordinarie in argomento è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata nella misura prevista dall’articolo 40 della legge n. 183/2010.
6.1 Contribuzione correlata all’assegno straordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD)
Come indicato al paragrafo 4.2 della circolare n. 107/2023, sono tenute all’iscrizione al Fondo tutte le imprese della Filiera delle telecomunicazioni; le posizioni contributive assegnate alle suddette imprese, individuate in base alle caratteristiche riportate nella tabella di cui all’Allegato n. 2 della citata circolare, sono contraddistinte dal codice di autorizzazione “2T”, avente il significato di “Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”.
L’ammontare del contributo straordinario è determinato in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Il versamento della contribuzione correlata deve essere effettuato a decorrere dal mese in cui è cessato il rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità rispetto al periodo in cui è dovuta la contribuzione previdenziale e assistenziale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e ai superstiti (IVS).
I lavoratori che percepiscono l’assegno straordinario, per i quali il datore di lavoro è tenuto a versare il contributo di finanziamento della contribuzione correlata, devono essere esposti nel flusso Uniemens individuale utilizzando, all’interno dell’elemento
di , il seguente nuovo codice: Codice
Significato
FT
Lavoratori iscritti al FPLD D.I. n. 23A05102 del 4 agosto 2023 - Filiera
Telecomunicazioni
Per ciascun lavoratore, all’interno dell’elemento
, deve essere valorizzato l’elemento , indicando l’imponibile sul quale è calcolato il contributo, e l’elemento in corrispondenza del quale è indicato l’importo della contribuzione correlata da versare, pari al 33%. Per consentire l’esatta assegnazione dei dati nell’estratto conto è, inoltre, necessario valorizzare con il tipo copertura “X” l’elemento
. La valorizzazione dei suddetti elementi genera nel DM2013 virtuale ricostruito dalla procedura, il seguente nuovo codice:
Codice
Significato
M139
Contributo straordinario per contribuzione correlata relativa all’assegno straordinario erogato (a carico) dal Fondo solidarietà bilaterale per il personale della Filiera delle telecomunicazioni iscritti al FPLD di cui al D.I. n. 23A05102 del 4 agosto 2023 (ovvero a carico dei datori di lavoro)
In corrispondenza di tale codice, vengono indicati il numero dei lavoratori, l’imponibile e il contributo.
6.2 Modalità di compilazione del flusso Uniemens/ListaPosPA per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica
Il datore di lavoro tenuto al versamento della contribuzione correlata deve elaborare, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che accedono alla prestazione in argomento, l’elemento V1, causale 7, codice motivo utilizzo “9”, avente il significato di “Contribuzione correlata lavoratori in esodo”.
L’elemento
o relativo all’ultimo periodo utile che precede la data di cessazione dal servizio, deve indicare nell’elemento il valore “65”, avente il significato di “Cessazione D.I. 23A05102 del 4 agosto 2023”. Per ciascun lavoratore ammesso alla procedura di esodo, all’interno dell’elemento
, deve essere valorizzato l’elemento con il codice “54”, avente il significato di “Lavoratore D.I. 23A05102 del 4 agosto 2023” e gli elementi e con i valori dichiarati nell’ultimo periodo utile. L’elemento da utilizzare durante il periodo di erogazione della prestazione deve essere valorizzato con il codice “4F”, avente il significato di “Lavoratore D.I. 23A05102 del 4 agosto 2023 - Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni”. All’interno dell’elemento
non devono essere valorizzati gli elementi e . L’elemento
deve essere valorizzato indicando il valore di riferimento sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l’elemento con l’importo della contribuzione da versare. Eventuali arretrati relativi al rapporto di lavoro devono essere denunciati utilizzando le consuete modalità previste per il personale cessato, elaborando gli specifici elementi V1, causale 1.
Per i dipendenti già iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, in prossimità della cessazione dal servizio a seguito delle procedure di esodo, che intendano iscriversi a tale Gestione successivamente al pensionamento, è possibile aderire alla citata Gestione entro e non oltre l’ultimo giorno di servizio (cfr. il messaggio 3028 del 13 settembre 2024).
7. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del D.I. 4 agosto 2023, che prevede la corresponsione della prestazione dell’assegno straordinario il cui onere rimane a carico del datore di lavoro, si istituiscono nell’ambito della gestione contabile “STR - Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni” – i conti a cui sono imputati rispettivamente, l’onere per l’erogazione diretta, a cura della procedura di liquidazione delle pensioni opportunamente aggiornata, nonché il debito nei confronti dei lavoratori beneficiari interessati da processi di agevolazione all’esodo:
STR30115 – Assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del D.I. del 4 agosto 2023;
STR10115 – Debiti per assegni straordinari per il sostegno del reddito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del D.I. del 4 agosto 2023.
Le rate degli assegni straordinari eventualmente riaccreditate, vanno contabilizzate al conto GPA10031 sulla base delle specifiche causali di riaccredito, per la successiva riemissione se dovute o al conto di nuova istituzione STR24131 in quanto non riscosse dai beneficiari.
In particolare, nell’ambito del partitario contabile del conto GPA10031 eventuali assegni riaccreditati sono evidenziati con il codice bilancio di nuova istituzione:
“3327” Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni straordinari art. 5, co. 1, lett. E), del D.I. n. 4/08/23– STR.
Gli importi relativi alle partite in argomento, che al termine dell’esercizio risultino ancora da definire, vengono registrati al nuovo conto STR10132 a cura della Direzione generale.
Al conto di recupero di prestazioni indebite STR24131 è abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio di nuova istituzione:
“1374” – Recupero di assegni straordinari a sostegno del reddito, art. 5, co. 1, lett. e), del D.I. n. 4/08/23– STR.
Le partite creditorie, eventualmente presenti allo stesso titolo al termine dell’esercizio, sono registrate al nuovo conto STR00131, sulla base della ripartizione del saldo del conto in uso GPA00032, eseguita dalla suddetta procedura, opportunamente adeguata.
Il citato codice bilancio “1374” deve essere utilizzato per evidenziare altresì i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Gli assegni straordinari del Fondo vengono erogati previo versamento della provvista mensile anticipata dai datori di lavoro avvalendosi della procedura automatizzata conferente (“PRAT”), secondo le modalità operative riportate nel paragrafo 4.7 della presente circolare.
La rilevazione contabile della provvista finanziaria avviene sul conto GPA54110 a valere sul quale la procedura automatizzata conferente (“PARAT”) effettua la ripartizione della provvista stessa, con chiusura dell’SC724, al conto di nuova istituzione STR21115, per la definitiva imputazione del contributo straordinario a copertura degli assegni in argomento.
Per le ulteriori specifiche contabili si rinvia al messaggio n. 2873/2020.
Infine, con riferimento alla contribuzione correlata agli assegni straordinari, dovuta dai datori di lavoro esodanti e valorizzata nel flusso Uniemens con il codice “M139”, secondo le modalità di cui al paragrafo 6.1 della presente circolare, si istituiscono i seguenti conti:
- STR21112 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario di competenza degli anni precedenti;
- STR21172 per il contributo relativo alla copertura figurativa correlata all’assegno straordinario di competenza dell’anno in corso.
In attesa dell’implementazione delle procedure informatiche che consentiranno la rilevazione automatizzata dell’accreditamento della contribuzione correlata, a copertura dei periodi corrispondenti all’esodo, mediante il trasferimento economico dal Fondo alla gestione pensionistica di iscrizione dei lavoratori, le relative imputazioni avverranno al nuovo conto STR32140, da movimentare in sezione “DARE”, in contropartita del conto FPR22041 (per il FPLD).
Si riportano nell’allegato le intervenute variazioni al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga