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Circolare INPS n.142 del 12.11.2025
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INDICE
Premessa
Prima parte. Incarichi di ricerca
1. Quadro normativo
2. I soggetti interessati
3. Obblighi contributivi
4. Istruzioni operative
Seconda parte. Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella
1. Quadro normativo
2. I soggetti interessati
3. Obblighi contributivi
4. Istruzioni operative
Premessa
L’articolo 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, rubricato “Misure urgenti per la piena efficacia della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, ha introdotto, tra gli altri, l’articolo 22-ter alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo un nuovo strumento contrattuale al fine di favorire un accesso qualificato alle attività di ricerca da parte dei giovani laureati.
L’articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, modificando l’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, estende, con decorrenza 1° gennaio 2025, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata agli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per le quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive.
Con la presente circolare si illustrano le citate disposizioni e si forniscono istruzioni per la gestione degli adempimenti contributivi dalle stesse derivanti.
Prima parte. Incarichi di ricerca
1. Quadro normativo
L’articolo 22-ter della legge n. 240/2010, introdotto dall’articolo 1-bis del decreto-legge n. 45/2025, al comma 1 dispone che le istituzioni di cui all’articolo 22, comma 1, della medesima legge (università, enti pubblici di ricerca e istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382) possono “conferire “incarichi di ricerca” finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor, dei quali possono essere destinatari giovani studiosi che sono in possesso di titolo di laurea magistrale o a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca”.
Le medesime istituzioni conferenti disciplinano le modalità di conferimento con appositi regolamenti (cfr. il comma 2 dell’art. 22-ter). Nel bando di selezione, che deve essere pubblicato anche nel sito internet dell’istituzione conferente, del Ministero e dell’Unione europea, oltre alle informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri della posizione, è indicato anche il trattamento economico e previdenziale attribuito al titolare. È possibile il conferimento diretto nel caso in cui gli incarichi di ricerca siano finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi. Gli stessi devono essere pubblicati nel sito delle istituzioni ai fini della raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati e deve essere anche pubblicata la comunicazione della decisione di affidamento (cfr. il comma 4 dell’art. 22-ter). Gli incarichi di ricerca conferiti al medesimo soggetto hanno la durata minima di un anno e massima di tre anni, compresi eventuali rinnovi o proroghe anche non continuativi (cfr. il comma 7 dell’art. 22-ter).
Il comma 9 dell’articolo 22-ter disciplina, tra l’altro, le incompatibilità degli incarichi di ricerca con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA), e con la titolarità di borse di dottorato di ricerca o altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
Gli incarichi “post-doc” di cui all’articolo 22-bis della legge n. 240/2010 (contratti a tempo determinato stipulati dalle medesime istituzioni interessate dall’articolo in esame per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni), i contratti di ricerca di cui all’articolo 22, i contratti di cui all’articolo 24 (ricercatori a tempo determinato) e gli incarichi di ricerca di cui all’articolo 23-ter della medesima legge non sono tra loro compatibili e non possono essere fruiti contemporaneamente dallo stesso titolare. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui ai citati articoli 22, 22-bis e 22-ter e dei contratti di cui all'articolo 24, anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca e con gli enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni anche se non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Il comma 6 dell’articolo 22-ter in argomento prevede che agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell’articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 - che disciplina una esenzione fiscale - e, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995, che disciplinano l’iscrizione alla Gestione separata (cfr. il successivo paragrafo 3). La norma dispone inoltre, per l’astensione obbligatoria per la maternità, l’applicazione delle disposizioni del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l’applicazione dell'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto ai sensi dell'articolo 5 del citato D.I. 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
2. I soggetti interessati
Come anticipato, possono conferire “incarichi di ricerca” ai sensi del comma 1 dell’articolo 22-ter della legge n. 240/2010 le istituzioni individuate dall’articolo 22, comma 1, della medesima legge, ossia:
- le università;
- gli enti pubblici di ricerca;
- le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382/1980.
Destinatari degli incarichi sono i giovani laureati magistrali o a ciclo unico da non più di sei anni in possesso di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
3. Obblighi contributivi
Il comma 6 dell’articolo 22-ter in argomento prevede, per i titolari degli incarichi di ricerca, l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge n. 335/1995.
Nello specifico, ai fini degli adempimenti contributivi, si applicano le medesime modalità e gli stessi termini di pagamento della contribuzione prevista per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata e, in particolare:
- sull’importo del trattamento economico corrisposto al titolare dell’incarico di ricerca deve essere calcolata la contribuzione ai fini della tutela per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) secondo le modalità e con l’applicazione delle aliquote previste per legge per gli assicurati alla Gestione separata, oltre alle aliquote aggiuntive per la maternità/paternità, contro la malattia e la degenza ospedaliera e DIS-COLL. Per l’anno 2025 le aliquote sono pari al 33% per l’IVS, mentre le aliquote aggiuntive quale contribuzione per il finanziamento delle prestazioni della maternità/paternità, contro la malattia e della degenza ospedaliera sono pari allo 0,72% e all’1,31% per la DIS-COLL;
- l’onere contributivo è fissato nella misura di un terzo a carico dell’incaricato di ricerca e di due terzi a carico delle istituzioni conferenti l’incarico;
- l’istituzione conferente è obbligata agli adempimenti relativi al pagamento del contributo dovuto (comprensivo della quota a carico dell’incaricato di ricerca) e all’invio del flusso Uniemens relativo al trattamento economico effettivamente erogato entro le scadenze previste.
4. Istruzioni operative
A) Iscrizione
Gli incaricati di ricerca, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, devono iscriversi alla Gestione separata inviando la richiesta tramite i seguenti canali:
- web, attraverso il servizio dedicato “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata”, accessibile al cittadino dal sito internet dell’Istituto www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale;
- intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.
Dopo avere inserito il proprio codice fiscale, l’interessato deve selezionare la tipologia “parasubordinato” e, successivamente, compilare i campi con i dati anagrafici. Deve essere inserita come “data inizio attività” la data di inizio dell’incarico di ricerca; una volta confermati i dati, il cittadino è registrato automaticamente senza attribuzione di alcun numero identificativo.
Dal Fascicolo previdenziale del cittadino è possibile visualizzare la contribuzione versata dall’istituzione conferente attraverso la funzione “Rendicontazione Gestione separata”.
B) Contribuzione previdenziale
Come indicato al precedente paragrafo 3 gli adempimenti relativi al versamento e alla denuncia della contribuzione sono in capo all’istituzione conferente.
L’obbligo di contribuzione alla Gestione separata comporta che si applichino le modalità e i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi obbligati all’iscrizione alla medesima gestione. Pertanto, ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale si precisa che l’istituzione conferente è tenuta:
- al versamento dei contributi dovuti (comprensivi della quota a carico dell’incaricato). I versamenti devono avvenire tramite:
- modello F24/F24EP;
- mandato di tesoreria;
- IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.
Per tutte le citate forme di versamento la contribuzione è versata presso la Struttura territoriale dell’INPS di competenza della sede legale dell’istituzione conferente.
L’istituzione conferente che effettua il versamento mediante il modello F24/F24EP deve compilare gli appositi campi della sezione INPS. Si evidenzia che, analogamente a quanto previsto per la generalità dei committenti, non è possibile effettuare alcuna compensazione mediante il modello F24/F24EP con eventuali importi di contribuzione già versati in misura eccedente.
Nel caso in cui il versamento sia effettuato mediante mandato di tesoreria o tramite IGRUE devono essere indicati i seguenti dati:
- codice fiscale dell’istituzione conferente;
- periodo dell’erogazione del compenso (espresso in mese/anno);
- causale del contributo (CXX per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria);
2. alla denuncia dell’avvenuto pagamento del trattamento economico tramite i flussi Uniemens. L’istituzione conferente è obbligata all’invio dei flussi Uniemens contenenti i dati relativi agli incarichi di ricerca per i quali sono stati erogati i trattamenti economici in uno specifico periodo mensile. Il periodo deve coincidere con il mese nel quale sono stati effettivamente pagati i trattamenti economici ed essere indicato quale “competente” nel mandato di tesoreria o nel modello F24 (sul modello F24 è indicato “periodo di riferimento” “da mese/anno a mese/anno”) a prescindere dal periodo in cui si è svolta l’attività. La denuncia deve contenere, nell’elemento “periodo di attività dal/al” nel campo “dal” la data del periodo di incarico di ricerca.
La denuncia è inviata tramite il flusso Uniemens; i dati del flusso telematico possono essere inviati anche tramite l’apposita funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione Separata.
Si ricorda che per gli iscritti alla Gestione separata non operano le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile (c.d. automaticità delle prestazioni); ne consegue che l’attribuzione della copertura sulle posizioni assicurative da parte dell’Istituto avviene mensilmente, avuto riguardo all’importo della contribuzione effettivamente versata. Pertanto, in presenza di versamenti parziali, la copertura sulle posizioni assicurative denunciate nel flusso Uniemens è effettuata in proporzione su tutte le posizioni contributive di tutti i lavoratori denunciati.
Al fine dell’individuazione del contributo dovuto per gli incaricati di ricerca e della compilazione del flusso Uniemens da parte delle istituzioni conferenti è introdotto un nuovo “Tipo rapporto” così come di seguito specificato:
nella
, il nuovo codice “R5–Incarichi di ricerca– art. 22-ter Legge 30 dicembre 2010, n.240” deve essere inserito nell’elemento di . In applicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, i versamenti e gli adempimenti previsti possono essere effettuati con le consuete scadenze entro il terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
Seconda parte. Addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella
1. Quadro normativo
L’articolo 1, comma 553, della legge n. 207/2024 ha modificato l’articolo 2 della legge n. 335/1995, istitutiva della Gestione separata.
In particolare, al comma 26 del citato articolo 2 è stato aggiunto l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata, a decorrere dal 1° gennaio 2025, per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella sulle quali è autorizzato l'esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro tenuto dall'autorità vigilante. Inoltre, è stato aggiunto il comma 29-bis, ai sensi del quale, per i soggetti sopra indicati, il contributo alla Gestione separata “è dovuto nella misura del 25 per cento ed è applicato sulla parte di reddito eccedente l'ammontare di 5.000 euro annui dei compensi percepiti per le attività considerate. Il versamento del contributo è posto a carico dell'iscritto per un terzo e a carico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per due terzi. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione alla Gestione separata è dovuta nel limite del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Sul medesimo imponibile sono applicate, inoltre, le aliquote aggiuntive ai fini delle prestazioni non pensionistiche”. La norma dispone altresì che per quanto non disciplinato dal medesimo comma si applicano le disposizioni dei commi da 26 a 32 del medesimo articolo 2.
2. I soggetti interessati
L’estensione dell’obbligo assicurativo presso la Gestione separata riguarda gli addetti che svolgono l’attività come controllo, disciplina e altre mansioni relative alle corse e alle manifestazioni equine sulle quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive e che sono iscritti nel registro istituito con decreto ministeriale 23 febbraio 2015; i compensi per tali attività sono erogati dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sono disciplinati dall’articolo 50, comma 1, lettera l-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente).
3. Obblighi contributivi
Il comma 29-bis dell’articolo 2 della legge n. 335/1995, introdotto dal comma 553 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024, prevede che per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella iscritti alla Gestione separata:
- sull’importo dei compensi corrisposti si applica l’aliquota contributiva pari al 25% ai fini della tutela IVS, nonché le aliquote previste ai fini delle prestazioni non pensionistiche pari al 2,03% per le tutele della maternità/paternità, contro la malattia, della degenza ospedaliera e della DIS-COLL. Ne consegue che l’aliquota complessiva per ogni singolo soggetto interessato è pari al 27,03%. Le citate aliquote sono applicate nel caso in cui il soggetto sia privo di altra forma di previdenza obbligatoria, mentre, nel caso in cui lo stesso sia coperto da altra forma di previdenza o sia titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24%;
- il contributo è dovuto sulla parte di reddito eccedente l’ammontare di 5.000 euro annui (c.d. franchigia);
- fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione deve essere calcolata sul 50% dell’imponibile contributivo e, di conseguenza, l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. Tale riduzione ha riflessi ai fini dell’accertamento del diritto e della misura del trattamento pensionistico. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche – maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL (per le quali è dovuta l’aliquota complessiva pari al 2,03%) – deve essere calcolata sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro;
- l’onere contributivo è ripartito per un terzo a carico del prestatore e per due terzi a carico del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è obbligato agli adempimenti relativi al pagamento del contributo dovuto (comprensivo della quota a carico dell’addetto) e all’invio del flusso Uniemens relativo ai compensi effettivamente erogati entro le scadenze previste.
4. Istruzioni operative
A) Iscrizione
Gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, devono iscriversi alla Gestione separata, inviando la richiesta tramite i seguenti canali:
- web, attraverso il servizio dedicato “Iscrizione dei lavoratori parasubordinati alla Gestione Separata”, accessibile al cittadino dal sito internet dell’Istituto www.inps.it autenticandosi con la propria identità digitale;
- intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i relativi servizi telematici.
Dopo avere inserito il proprio codice fiscale, l’interessato deve selezionare la tipologia “parasubordinato” e, successivamente, compilare i campi con i dati anagrafici. Deve essere inserita come “data inizio attività” la data di inizio dell’incarico; una volta confermati i dati, il soggetto è registrato automaticamente senza attribuzione di alcun numero identificativo.
Dal Fascicolo previdenziale del cittadino è possibile visualizzare la contribuzione versata dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, attraverso la funzione “Rendicontazione Gestione separata”.
B) Contribuzione previdenziale
Gli adempimenti relativi al versamento e alla denuncia della contribuzione sono in capo al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
L’obbligo di contribuzione alla Gestione separata comporta l’applicazione delle modalità e dei termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi obbligati alla Gestione separata. Pertanto, ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale si precisa che il citato Ministero è tenuto:
- al versamento dei contributi dovuti (comprensivi della quota a carico dell’addetto). I versamenti possono avvenire tramite:
- modello F24/F24EP;
- mandato di tesoreria;
- IGRUE - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea.
Per tutte le citate forme di versamento la contribuzione è versata presso la Struttura territoriale dell’INPS di competenza della sede legale del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, compilando gli appositi campi della sezione INPS. Si evidenzia che, analogamente a quanto previsto per la generalità dei committenti, non è possibile effettuare alcuna compensazione mediante il modello F24/F24EP con eventuali importi di contribuzione già versati in misura eccedente.
Nel caso in cui il versamento sia effettuato mediante mandato di tesoreria o tramite IGRUE devono essere sempre indicati i seguenti dati:
- codice fiscale del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- periodo dell’erogazione del compenso (espresso in mese/anno);
- causale del contributo (CXX per i soggetti privi di altra forma di previdenza obbligatoria; C10 per i soggetti coperti da altra forma di previdenza o titolare di pensione diretta);
2. alla denuncia tramite i flussi Uniemens dei compensi effettivamente corrisposti in uno specifico periodo mensile; il periodo deve coincidere con il mese di effettiva erogazione del compenso e indicato quale “competente” nel mandato di tesoreria o nel modello F24 (sul modello F24 è indicato “periodo di riferimento” “da mese/anno a mese/anno”) a prescindere dal periodo in cui si è svolta l’attività. La denuncia deve contenere, nell’elemento “periodo di attività dal/al” nel campo “dal” la data del periodo di svolgimento dell’attività quale addetto al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella.
La denuncia deve essere inviata tramite il flusso Uniemens, anche tramite l’apposita funzione “Comunicazione bidirezionale” del Cassetto previdenziale per committenti della Gestione Separata.
Si rammenta che, generalmente, la determinazione della base imponibile previdenziale è collegata alle disposizioni in materia fiscale, se non espressamente derogate. Per quanto riguarda gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella il comma 552 dell’articolo 1 della legge n. 207/2024, inserendo il comma l-bis) al comma 1 dell’articolo 50 del D.P.R. n. 917/1986, ha disposto che i compensi erogati a tali lavoratori hanno natura di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Inoltre, ai soli fini fiscali (e non previdenziali) il medesimo comma 552, inserendo il comma d-bis.1) al comma 1 dell’articolo 52 del D.P.R. n. 917/1986, ha previsto, per tali compensi, l’esenzione fino a 15.000 euro.
Inoltre, per gli iscritti alla Gestione separata non operano le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile (c.d. automaticità delle prestazioni). Conseguentemente, l’attribuzione della copertura sulle posizioni assicurative da parte dell’Istituto avviene mensilmente, avuto riguardo all’importo della contribuzione effettivamente versata. Pertanto, in presenza di versamenti parziali, la copertura sulle posizioni assicurative denunciate nel flusso Uniemens è effettuata in proporzione su tutte le posizioni contributive di tutti i lavoratori denunciati.
Al fine dell’individuazione del contributo specifico dovuto per i lavoratori in argomento e della compilazione del flusso Uniemens da parte del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono introdotti i seguenti nuovi “Tipo rapporto”:
- per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o non titolari di pensione diretta per i quali è dovuta la contribuzione con aliquota del 25% ai fini IVS, i compensi erogati dal citato Ministero nei flussi Uniemens devono essere indicati, nella sezione
, con il nuovo codice “D8 - addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Legge 335/95 art. 2, comma 29-bis. Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta”, da inserire nell’elemento di . L’imponibile previdenziale da indicare è – fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50% del compenso erogato (a decorrere dal 1° gennaio 2028 sarà pari al 100% del compenso erogato). Dai compensi percepiti deve essere detratta la franchigia di 5.000 euro; - per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o non titolari di pensione diretta - per i quali è dovuta la contribuzione ai fini del finanziamento delle prestazioni non pensionistiche, quali la maternità/paternità, la malattia, la degenza ospedaliera e la DIS-COLL, con aliquota complessiva pari al 2,03% - i compensi erogati dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei flussi Uniemens devono essere indicati nella sezione
, con il nuovo codice “D9– addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Legge 335/95 art. 2, comma 29-bis aliquota prestazioni non pensionistiche” da inserire nell’elemento di . L’imponibile previdenziale è pari al compenso totale erogato al netto della franchigia di 5.000 euro. Il con codice “D8” deve sempre essere presente in presenza di flusso con “D9”; - per gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta – per i quali è dovuta la contribuzione ai fini IVS con aliquota ridotta pari al 24% – i compensi erogati dal Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nei flussi Uniemens devono essere indicati nella sezione
, con il nuovo codice “D10– addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella. Legge 335/95 art. 2, comma 29-bis coperti da altra forma di previdenza obbligatoria già assicurati/pensionati”, da inserire nell’elemento di . L’imponibile previdenziale è – fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50% del compenso erogato (a decorrere dal 1° gennaio 2028 sarà pari al 100% del compenso erogato). Dai compensi percepiti deve essere detratta la franchigia di 5.000 euro. In applicazione della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con decreto ministeriale 7 ottobre 1993, i versamenti e gli adempimenti previsti possono essere effettuati con le scadenze ordinarie entro il terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga