-
Circolare INPS n.141 del 12.11.2025
-
INDICE
1. Premessa
2. Principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025
3. Imprescrittibilità del diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia di cui al settimo comma dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962 (istanza presentata dal lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro)
4. Adempimenti amministrativi
5. Fattispecie
5.1 Istanza presentata dal datore di lavoro (primo comma dell’art. 13)
5.2 Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti (quinto e settimo comma dell’art. 13)
6. Profili istruttori e onere di riscatto
7. Iscritti alla Gestione pubblica
8. Domande e ricorsi pendenti
1. Premessa
L’articolo 30 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, ha aggiunto, all’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, il settimo comma, disponendo che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l’esercizio delle facoltà di cui al primo e al quinto comma, fermo restando l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all’Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”.
La circolare n. 48 del 24 febbraio 2025 ha fornito indicazioni per l’applicazione della citata disposizione e per la valutazione dei suoi presupposti. Nello specifico la citata circolare ha illustrato il regime e la decorrenza della prescrizione del diritto che l’articolo 13 della legge n. 1338/1962 riconosce al datore di lavoro, nel primo comma, e al lavoratore, nel quinto comma, e ha evidenziato l’imprescrittibilità del diritto del lavoratore riconosciuto dal settimo comma.
Riguardo alla decorrenza del termine decennale per la maturazione della prescrizione del diritto del datore di lavoro (cfr. il primo comma dell’art. 13) e del diritto del lavoratore (cfr. il quinto comma dell’art. 13) nella circolare in argomento è stato individuato, per entrambi i soggetti e i rispettivi diritti, un unico termine di prescrizione, decorrente dalla maturazione della prescrizione dei contributi omessi, coerentemente con l’orientamento assunto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 21302 del 14 settembre 2017[1].
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025, superano tale orientamento, delineando un sistema di decorrenza in sequenza dei termini di prescrizione del diritto a chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma (istanza del datore di lavoro) e del quinto comma (istanza del lavoratore) dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962. Le richiamate Sezioni Unite, inoltre, forniscono importanti chiarimenti in tema di costituzione della rendita vitalizia.
Tanto premesso, con la presente circolare, in attuazione del nuovo orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, si forniscono le seguenti indicazioni che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente circolare, sostituiscono integralmente le indicazioni fornite con la circolare n. 48/2025.
2. Principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 22802 del 7 agosto 2025
Con la sentenza n. 22802/2025 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabiliscono i seguenti principi:
il diritto di costituire la rendita vitalizia, riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma dell’articolo 13 e al lavoratore dal quinto comma del medesimo articolo, è soggetto a prescrizione (conformemente, quindi, a quanto affermato dall’Istituto, dal consolidato orientamento della giurisprudenza e dal settimo comma dell’art. 13);
il termine decennale di prescrizione del diritto del datore di lavoro (primo comma dell’art. 13) decorre dalla data in cui cadono in prescrizione i contributi oggetto di istanza di rendita vitalizia;
il termine decennale di prescrizione del diritto del lavoratore (quinto comma dell’art. 13) decorre dalla data in cui cade in prescrizione il diritto riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma dell’articolo 13;
il lavoratore, ai sensi del quinto comma dell’articolo 13, può costituire la rendita vitalizia anche prima che sia caduto in prescrizione il diritto riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma, purché dimostri di non potere ottenere la costituzione della rendita vitalizia dal datore di lavoro (cfr. il successivo par. 6);
il diritto di costituire la rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, riconosciuto al lavoratore dal settimo comma dell’articolo 13, viene a esistenza a decorrere dalla data in cui cade in prescrizione il diritto che gli viene riconosciuto dal quinto comma dell’articolo 13. Nel silenzio delle Sezioni Unite, resta ferma l’imprescrittibilità del diritto previsto dal settimo comma;
in materia previdenziale, il regime delle prescrizioni è sottratto alla disponibilità delle parti; le prescrizioni operano di diritto e l’Ente previdenziale non può rinunciarvi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non hanno, quindi, ravvisato ragioni per rivedere l’orientamento favorevole alla prescrittibilità dell’azione prevista dall’articolo 13, primo e quinto comma, ormai oggettivamente consolidato, ma hanno concentrato l’indagine sull’individuazione del momento in cui la prescrizione del diritto a ottenere la costituzione della rendita vitalizia, disciplinato dai medesimi commi, comincia a decorrere.
Esemplificando, lo schema interpretativo delineato dalla Suprema Corte prevede che dalla data di prescrizione dei contributi obbligatori omessi decorre il termine di dieci anni entro il quale il datore di lavoro può esercitare la facoltà di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore (cfr. il comma primo dell’art. 13); decorso tale termine, il lavoratore può attivare la facoltà riconosciutagli dalla legge, con diritto a vedersi risarcire il danno subito, entro un ulteriore termine decennale (cfr. il quinto comma dell’art. 13); trascorso anche quest’ultimo periodo, resta la possibilità per il lavoratore di costituire la rendita vitalizia a proprio carico (cfr. il settimo comma dell’art. 13).
3. Imprescrittibilità del diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia di cui al settimo comma dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962 (istanza presentata dal lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro)
Il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, ai sensi dei citati commi primo e quinto dell’articolo 13 – quindi, rispettivamente, il diritto in via principale del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita vitalizia in favore del lavoratore e il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro - è soggetto a prescrizione.
Il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia di cui al settimo comma dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962 è invece attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto del medesimo articolo 13, o quando, in forza della maturata prescrizione, la costituzione della rendita vitalizia non possa più essere richiesta all’Istituto né dal datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro.
In considerazione del quadro normativo in cui si inserisce, con il settimo comma del citato articolo 13 il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l’INPS la rendita vitalizia sia dell’omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.
4. Adempimenti amministrativi
Sul piano operativo, le Strutture territoriali dell’Istituto, nell’esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, devono accertare preliminarmente il giorno di scadenza del termine di prescrizione dei contributi obbligatori che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare e non ha versato (data di prescrizione del credito contributivo dell’INPS), verificando la sussistenza o meno di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso della prescrizione dei contributi.
Si ricorda che il termine di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria è variato nel corso del tempo: dagli originari cinque anni stabiliti dall'articolo 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, si è passati ai dieci anni di cui all'articolo 41 della legge 30 aprile 1969, n. 153, prorogati per effetto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, per tornare a essere nuovamente di cinque anni a seguito delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti. Ai fini del computo del termine finale assumono rilevanza anche i diversi provvedimenti normativi intervenuti nel corso degli anni in ordine alla sospensione dei termini di prescrizione per il pagamento dei contributi connessi a eventi straordinari di carattere generale o territorialmente delimitati (a titolo esemplificativo, alluvioni, terremoti, calamità, emergenza sanitaria da COVID-19, ecc.).
Con riferimento alla decorrenza del termine prescrizionale dei contributi e alla conseguente decorrenza della prescrizione del diritto di cui al primo e quinto comma dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962, relativamente agli iscritti alla Gestione pubblica, si rinvia al successivo paragrafo 7 della presente circolare.
5. Fattispecie
Ai sensi del vigente articolo 13 della legge n. 1338/1962 e dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 22802/2025, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono verificarsi le seguenti fattispecie (cfr. l’Allegato n. 1):
a) richiesta all’INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (cfr. il primo comma dell’art. 13);
b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (cfr. il quinto comma dell’art. 13);
c) richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico - una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione (cfr. il settimo comma dell’art. 13).
5.1 Istanza presentata dal datore di lavoro (primo comma dell’art. 13)
La facoltà riconosciuta al datore di lavoro si prescrive decorsi dieci anni dalla data di prescrizione dei contributi a cui l’istanza si riferisce; conseguentemente, la Struttura territorialmente competente deve verificare che tra la data di prescrizione dei contributi e la data dell’istanza del datore di lavoro non siano decorsi più di dieci anni. Qualora il termine non risulti decorso, l’istanza deve essere esaminata nel merito; diversamente, la medesima deve essere respinta per intervenuta prescrizione. Infatti, per il datore di lavoro non è prevista la facoltà di attivare la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del settimo comma dell’articolo 13, facoltà riconosciuta esclusivamente al lavoratore e ai suoi superstiti quando sia prescritto il diritto riconosciuto agli stessi dal quinto comma del medesimo articolo 13.
La Struttura territorialmente competente deve verificare altresì la sussistenza di circostanze o fatti che abbiano interrotto o sospeso il decorso del temine di prescrizione decennale inerente al diritto riconosciuto dal primo comma dell’articolo 13.
In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto riconosciuto al datore di lavoro dal primo comma dell’articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte. In tale circostanza, l’istanza va respinta per prescrizione limitatamente ai contributi per i quali il diritto del datore di lavoro risulti prescritto e va esaminata nel merito per gli altri.
5.2 Istanza presentata dal lavoratore o dai suoi superstiti (quinto e settimo comma dell’art. 13)
Il diritto del lavoratore di attivare la rendita in via sostitutiva (cfr. il comma quinto dell’art. 13) si prescrive decorsi dieci anni dalla prescrizione del diritto del datore di lavoro di cui al primo comma dell’articolo 13. La Struttura territorialmente competente deve verificare se, alla data dell’istanza del lavoratore o dei suoi superstiti, il diritto del datore di lavoro risulti prescritto:
- se il diritto del datore di lavoro non è prescritto, l’istanza si considera proposta ai sensi del quinto comma, subordinatamente alla prova di non potere ottenere la costituzione della rendita dal datore di lavoro (cfr. il successivo par. 6);
- se il diritto del datore di lavoro è prescritto, ma non sono decorsi dieci anni dalla sua prescrizione, l’istanza è comunque riconducibile al quinto comma, senza che il lavoratore sia gravato dall’onere di provare di non potere ottenere la costituzione della rendita vitalizia dal datore di lavoro ai sensi del primo comma.
Nel caso in cui anche il diritto di cui al quinto comma dell’articolo 13 risulti prescritto, il lavoratore o i suoi superstiti possono presentare istanza in proprio, ai sensi del settimo comma, con onere interamente a proprio carico. In tale ipotesi, occorre distinguere:
- se l’istanza è stata presentata prima dell’entrata in vigore della legge n. 203/2024 ed è ancora giacente, la stessa deve essere considerata inoltrata ai sensi del settimo comma e definita d’ufficio come se fosse stata presentata alla data di entrata in vigore della legge, con onere calcolato a tale data, in applicazione del principio di efficienza e di non aggravio del procedimento amministrativo;
- se l’istanza è presentata a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024, la stessa si considera inoltrata ai sensi del settimo comma e la data della domanda coincide con quella di presentazione.
In ogni caso in cui l’istanza sia accolta ai sensi del settimo comma dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962, nel relativo provvedimento deve essere specificato che il diritto del lavoratore o dei suoi superstiti di chiedere la costituzione della rendita vitalizia, in sostituzione del datore di lavoro, ai sensi del quinto comma del medesimo articolo, è prescritto e che l’istanza è accolta ai sensi del settimo comma dell’articolo 13.
In funzione del periodo oggetto di istanza, il diritto riconosciuto al lavoratore dal quinto comma dell’articolo 13 potrebbe risultare prescritto solo in parte. In tale circostanza, pertanto, l’istanza deve essere considerata inoltrata ai sensi del quinto comma, limitatamente ai contributi per i quali il diritto in argomento non risulti prescritto, e ai sensi del settimo comma, limitatamente ai contributi per i quali il diritto del quinto comma risulti prescritto.
6. Profili istruttori e onere di riscatto
Nei paragrafi precedenti è stato chiarito che, ai fini dell’esercizio della facoltà del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita vitalizia reversibile ai sensi del primo comma dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962, il termine di prescrizione decorre dall’intervenuta prescrizione dei contributi omessi; per la costituzione della rendita vitalizia chiesta dal lavoratore ai sensi del quinto comma dell’articolo 13 della medesima legge, il termine di prescrizione decorre da quando si è prescritto il diritto del datore di lavoro di chiedere la costituzione della rendita vitalizia. Nulla preclude al lavoratore la possibilità di agire in sostituzione del datore di lavoro che non possa, per altre ragioni, o non voglia provvedere alla costituzione della rendita vitalizia anche prima della maturazione della prescrizione dell’azione datoriale. Anche in questo caso, e ancora prima della maturazione della prescrizione, il lavoratore può sostituirsi al datore di lavoro provvedendo al versamento della riserva matematica ai sensi del quinto comma dell’articolo 13.
In questa ipotesi, incombe sul lavoratore l’onere di provare l’impossibilità di ottenere la costituzione della rendita vitalizia dallo stesso datore di lavoro. In conseguenza di quanto evidenziato, ove agli atti della domanda non sia già presente la testimonianza resa dal datore di lavoro (cfr. il par. 3.2 della circolare n. 78 del 29 maggio 2019), le istanze da intendersi presentate ai sensi del quinto comma dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962 devono essere corredate da un confronto preventivo con il datore di lavoro e cioè dalla documentazione contenente l’intimazione circostanziata e motivata, rivolta dal lavoratore al datore di lavoro, di costituire la rendita vitalizia e la manifestazione dell’intenzione del lavoratore di provvedervi in via sostituiva, salvo il risarcimento del danno. Deve essere altresì allegata anche la documentazione contenente la risposta circostanziata e motivata del datore di lavoro. Nel caso in cui manchi la documentazione della risposta del datore di lavoro, la Struttura territorialmente competente deve comunicare ufficialmente a quest’ultimo che è stata inoltrata una domanda ai sensi del quinto comma dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962 e acquisire la sua ufficiale posizione, circostanziata e motivata in merito. Il lavoratore può ritenersi legittimato a sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del quinto comma solo nel caso in cui lo stesso dichiari di non volere provvedere ai sensi del primo comma o nel caso in cui non sia stata ottenuta risposta ufficiale dal medesimo in quanto irreperibile o silente, effettuata ogni valutazione della Struttura territorialmente competente sulla fondatezza della richiesta nel merito probatorio.
Diversamente, nei casi in cui il diritto di cui al quinto comma dell’articolo 13 della legge n. 1338/1962 sia esercitato dal lavoratore, o dai suoi superstiti, dopo la maturazione della prescrizione dell’azione datoriale ai sensi del primo comma, l’impossibilità del datore di lavoro si identifica con l’avvenuta prescrizione; il lavoratore e la Struttura territorialmente competente possono, quindi, omettere il confronto preventivo con il datore di lavoro.
Analogamente, nessuna prova inerente all’impossibilità del datore di lavoro è richiesta quando, prescritto anche il diritto riconosciuto al lavoratore dal quinto comma, l’istanza del lavoratore o dei suoi superstiti vada esaminata ai sensi del settimo comma dell’articolo 13.
In ogni caso, resta sempre salva la possibilità di contattare il datore di lavoro per chiarimenti, riscontri e verifiche, come illustrato al paragrafo 5 della circolare n. 78/2019.
Riguardo al regime probatorio imposto dall’articolo 13 e dai relativi profili istruttori, restano ferme le istruzioni fornite con la circolare n. 78/2019, sia in merito alle domande da valutare ai sensi del primo e del quinto comma dell’articolo 13 sia riguardo alle domande da valutare ai sensi del successivo settimo comma; si evidenzia, infatti, che ai sensi del settimo comma del medesimo articolo è fatto salvo “l’onere della prova previsto dal medesimo quinto comma”.
Nulla è innovato in merito alla determinazione dell’onere di riscatto, per la quale si rinvia alle indicazioni fornite in materia dall’Istituto.
7. Iscritti alla Gestione pubblica
Con le circolari n. 169 del 15 novembre 2017, n. 117 dell’11 dicembre 2018, n. 122 del 6 settembre 2019, n. 25 del 13 febbraio 2020, n. 92 del 17 novembre 2023, n. 58 del 22 aprile 2024, con il messaggio n. 87 del 10 gennaio 2025 e con la circolare n. 70 del 27 marzo 2025, l’Istituto ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del termine prescrizionale ai contributi di cui all’articolo 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995, nell’ambito della Gestione pubblica.
In considerazione dell’interpretazione fornita con le citate circolari, e limitatamente alle fattispecie in cui è applicabile l’istituto dalla costituzione della rendita vitalizia di cui all’articolo 13 della legge n. 1338/1962 (cfr. il par. 4 della circolare n. 25 del 13 febbraio 2020), si precisa che il termine prescrizionale decennale per la costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma dell’articolo 13 nell’ambito della contribuzione della Gestione pubblica decorre dalla data di prescrizione dei contributi, come individuata in applicazione delle disposizioni emanate in materia.
A titolo esemplificativo, pertanto, per i periodi di lavoro con obbligo di iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) presso Enti diversi dalle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (non rientranti nella sospensione del termine prescrizionale dei contributi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, inserito dall’articolo 19 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni)[2], con riferimento ai quali la prescrizione dei contributi è operativa a partire dal 1° gennaio 2020, la domanda di costituzione della rendita vitalizia ai sensi del primo comma può essere presentata entro il 31 dicembre 2029, quella ai sensi del quinto comma può essere presentata entro il 31 dicembre 2039, mentre, fino a quando la stessa legittimazione ai sensi dei medesimi commi non sia prescritta, la legittimazione ai sensi del settimo comma non è esercitabile.
8. Domande e ricorsi pendenti
Le disposizioni fornite con la presente circolare si applicano alle domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi inoltrati a decorrere dalla data di pubblicazione della medesima e anche a tutte le domande di costituzione della rendita vitalizia e ai relativi ricorsi inoltrati prima della citata data di pubblicazione, che a tale data risultino giacenti e non ancora definiti.
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga
[1] In senso conforme cfr. Cass. Civ. n. 6361 del 4 dicembre 1984; n. 9270 del 15 dicembre 1987; n. 10945 del 2 novembre 1998; n. 14680 del 29 dicembre 1999; n. 3756 del 13 marzo 2003; n. 13836/2003; n. 12213 del 3 luglio 2004; n. 983 del 20 gennaio 2016; n. 27683/2020; n. 15987/2021; n. 31337 del 24 ottobre 2022; n. 11730 del 2 maggio 2024.
[2] Il comma 10-bis dell’articolo 3 della legge n. 335/1995, inserito dall’articolo 19 del decreto-legge n. 4/2019, è stato sostituito dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Successivamente, lo stesso comma è stato modificato dall’articolo 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15; dall’articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14; dall’articolo 1, comma 16, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e, da ultimo, modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15.