• Provvedimento Agenzia Entrate del 25.09.2025 (356768/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 25.09.2025 (356768/2025)
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    Protocollo N. 356768/2025

    Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774
    del 27 giugno 2019 recante misure attuative in materia di vendita o qualsiasi
    altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi
    545-bis e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo
    1, comma 1100, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro
    dell’Economia e delle finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina
    relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento, previa intesa con il Ministero della Cultura, sentita

    l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 545-

    bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per quanto concerne le disposizioni che

    disciplinano il cambio di nominativo e la rimessa in vendita di titoli di accesso

    nominativi, previa intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai

    sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dell’Economia e delle

    finanze, del 12 marzo 2018 per quanto concerne le regole tecniche per i sistemi di

    biglietterie automatizzate per la vendita ed altre forme di collocamento di titoli di

    accesso attraverso reti di comunicazione elettronica,

    Dispone

    1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.

    223774 del 27 giugno 2019

    1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27

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    giugno 2019, come modificato dai provvedimenti n. 129039 del 12 marzo

    2020, n. 379661 del 15 dicembre 2020 e n. 370005 del 21 dicembre 2021

    sono apportate le seguenti modifiche:

    A. Il punto 4.3 è sostituito dal seguente:

    “4.3 Ai fini dell’identificazione dell’utente acquirente, il sistema on line prevede

    una fase di registrazione tramite:

    a) l’acquisizione dei seguenti dati:

    i. nome, cognome, data e luogo di nascita,

    ii. indirizzo di posta elettronica,

    iii. numero di telefono cellulare,

    iv. “mezzo di comunicazione” attraverso cui ricevere le informazioni

    di riscontro di cui al successivo punto b);

    b) il riscontro, ai fini della conferma della fase di registrazione, utilizzando

    come strumento:

    i. il numero di telefono cellulare,

    ii. il mezzo di comunicazione prescelto;

    c) la verifica che il numero di cellulare acquisito sia associato ad un unico

    utente identificato nel sistema;

    d) l’assegnazione all’utente acquirente di univoche credenziali di accesso.”

    B. Il punto 12.4 è sostituito dal seguente:

    “12.4 Laddove un sistema sia già stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle

    entrate secondo quanto previsto dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del

    23 luglio 2001, del 22 ottobre 2002 e del 4 marzo 2008, l’idoneità, ai sensi del

    presente provvedimento, è dichiarata, limitatamente al periodo di validità

    dell’idoneità già riconosciuta e alla misura di cui al punto 4.3, lettera a), punto iv),

    e lettera b), punto ii), entro un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni dalla

    pubblicazione del presente provvedimento, attraverso la presentazione all’Agenzia

    delle entrate di un’unica comunicazione riportante:

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    a) gli estremi del provvedimento di idoneità già emanato dall’Agenzia

    delle entrate;

    b) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente

    della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema è conforme

    alle prescrizioni di cui al punto 4.3 del presente provvedimento;

    c) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente

    della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le modifiche apportate

    al sistema ai soli fini della conformità al presente provvedimento non ne

    inficiano il livello di garanzia fiscale.”

    C. Il punto 12.5 è sostituito dal seguente:

    “12.5 La comunicazione di cui al punto 12.4, firmata digitalmente, è effettuata

    mediante messaggio di posta elettronica certificata trasmesso all’indirizzo

    misuratorifiscali@pec.agenziaentrate.it in data antecedente a quella di inizio

    dell’utilizzo del sistema modificato.”.

    D. L’allegato A – Specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di

    biglietterie automatizzate idonei alla vendita e ad altre forme di collocamento,

    attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di

    spettacolo ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle

    finanze 12 marzo 2018 - è sostituito dalla nuova versione.

    2. Testo coordinato

    2.1 Al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni concernenti le misure

    attuative in materia di vendita o di qualsiasi altra forma di collocamento di

    titoli di accesso, si riporta di seguito il testo del Provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019, coordinato con le

    modifiche apportate dal presente provvedimento e dagli altri provvedimenti

    direttoriali indicati in calce al presente atto. Le modifiche introdotte con il

    presente provvedimento sono riportate in carattere grassetto.

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    CAPO I – Definizioni e ambito di applicazione

    1. Definizioni

    1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:

    1.1.1. per titolo di accesso, un titolo di accesso per ciascuna
    manifestazione da intrattenimento di cui al decreto del Presidente
    della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e ciascuna manifestazione
    spettacolistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633; nel prosieguo sarà abbreviato in titolo;

    1.1.2. per evento, una singola manifestazione da intrattenimento o una
    manifestazione spettacolistica così come individuata nella
    definizione di cui alla precedente punto 1.1.1;

    1.1.3. per intestatario del titolo di accesso, una persona fisica alla quale
    sia intestato un titolo di accesso recante il suo nominativo;

    1.1.4. per sistema o apparecchiatura, un sistema di biglietteria
    automatizzata per la vendita ed altre forme di collocamento di titoli
    di accesso;

    1.1.5. per sistema on line, un sistema di biglietteria automatizzata per la
    vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso attraverso
    reti di comunicazione elettronica;

    1.1.6. per sistema di controllo accessi automatizzato, un sistema
    informatico idoneo a controllare al momento dell’ingresso dello
    spettatore la sussistenza del titolo di accesso nella lista unica dei
    titoli di accesso validi per quella manifestazione anche emessi da
    più sistemi di emissione;

    1.1.7. per lista unica dei titoli di accesso, l’elenco contenente il dettaglio
    di tutti i singoli titoli di accesso emessi per un determinato evento
    compresi quelli annullati;

    1.1.8. per causale, una delle voci di cui alla Tabella 5 dell’Allegato A del
    Provvedimento 23 luglio 2001;

    1.1.9. per soggetto legittimato, chiunque abbia interesse a chiedere il
    riconoscimento di idoneità a realizzare un sistema informatico
    idoneo all’emissione automatizzata dei titoli di accesso o un
    sistema di controllo accessi;

    1.1.10.per acquirente, una persona fisica che abbia acquistato uno o più
    titoli di accesso;

    1.1.11.per utente acquirente, una persona fisica che utilizzi il sistema on
    line
    al fine di acquistare uno o più titoli di accesso;

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    1.1.12.per utente identificato, una persona fisica che abbia eseguito la fase
    di registrazione sul sistema on line di cui al precedente punto 1.1.5
    ed al quale siano state attribuite le relative credenziali di accesso,
    ovvero che acceda al sistema mediante la propria identità digitale
    SPID;

    1.1.13.per identità digitale SPID, l’identità digitale ottenuta secondo le
    modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
    Ministri 24 ottobre 2014;

    1.1.14.per Commissione, la Commissione per l’approvazione dei modelli
    di apparecchi misuratori fiscali, di cui all’art. 5 del decreto del
    Ministro delle Finanze 23 marzo 1983, come integrata dal
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22
    ottobre 2002 e dal decreto del Ministro dell’Economia e delle
    finanze 12 marzo 2018 di concerto con il Ministro della Giustizia e
    il Ministro per i beni e le attività culturali;

    1.1.15.per titolare dell’apparecchiatura o titolare del sistema di emissione,
    il soggetto responsabile, anche sulla base di apposito contratto o
    convenzione, del funzionamento del sistema di biglietteria
    automatizzata o di controllo accessi; nel prosieguo verrà abbreviato
    in titolare;

    1.1.16.per box office, un punto di vendita fisico di uno o più sistemi di
    biglietteria automatizzata;

    1.1.17.per CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell
    Computers and Human Apart
    ), il test logico a cui viene sottoposto
    un utente di un’applicazione web per riconoscere se sia una persona
    fisica o un programma automatico;

    1.1.18.per bot (abbreviazione di robot), un programma informatico che
    acceda alla rete attraverso lo stesso tipo di canali utilizzati dalle
    persone fisiche simulandone l’operatività.

    2. Ambito di applicazione

    2.1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai sistemi di
    biglietterie automatizzate per la vendita o qualsiasi altra forma di
    collocamento di titoli di accesso.

    2.2. Le disposizioni di cui al Capo II si applicano ai sistemi di biglietterie
    automatizzate idonei alla vendita e ad altre forme di collocamento attraverso
    reti di comunicazione elettronica di titoli di accesso per ciascuna
    manifestazione da intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o ciascuna
    manifestazione spettacolistica di cui alla tabella C, numeri da 1 a 4, allegata

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    al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    2.3. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai servizi di rimessa in vendita
    e di cambio di nominativo di titoli di accesso ad attività di spettacolo di cui
    alla tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al decreto del Presidente della
    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che si svolgono in impianti con
    capienza superiore a 5.000 (cinquemila) spettatori. Sono esclusi da tale
    prescrizione le manifestazioni sportive, lo spettacolo viaggiante e gli
    spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto,
    danza e circo contemporaneo. Restano ferme le specifiche disposizioni in
    materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la
    specifica disciplina di settore.


    CAPO II - Realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate idonei alla
    vendita e ad altre forme di collocamento, attraverso reti di comunicazione
    elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo e intrattenimento ai sensi
    dell’articolo 3 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo
    2018.

    3. Obblighi relativi ai sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita di
    titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica

    3.1. Salvo quanto previsto dal successivo punto 13 i titolari assicurano che la
    vendita o altre forme di collocamento, attraverso reti di comunicazione
    elettronica, di titoli di accesso avvengano esclusivamente mediante sistemi
    on line che adottino le misure di cui al successivo punto 4.

    3.2. Salvo quanto previsto dal successivo punto 13, l’idoneità ai sensi del
    presente provvedimento dei sistemi per la vendita o altre forme di
    collocamento, attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di
    accesso è riconosciuta dall'Agenzia delle entrate alla quale è presentata
    apposita istanza secondo quanto descritto dal successivo punto 12.

    4. Requisiti dei sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita di titoli di
    accesso attraverso reti di comunicazione elettronica

    4.1. Al fine di impedire l’acquisto di uno o più titoli di accesso da parte di un
    programma automatico, il sistema on line richiede all’utente acquirente,
    preliminarmente alla fase di composizione dell’ordine (c.d. ‘carrello’),
    l’esecuzione del CAPTCHA realizzato secondo le modalità previste dalle
    specifiche tecniche riportate nell’Allegato A del presente provvedimento.

    4.2. Al fine di impedire l’acquisto di uno o più titoli di accesso da parte di un
    programma automatico, il sistema on line inoltre:

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    a) consente di completare le operazioni di acquisto solo ad un utente
    identificato;

    b) impedisce allo stesso utente identificato di effettuare l’acquisto, per lo
    stesso evento, di un numero di titoli di accesso superiore, al massimo, a
    10 (dieci);

    c) non rilascia il titolo di accesso direttamente alla conclusione della
    sessione di acquisto ma lo invia successivamente all’acquirente in una
    delle modalità scelte tra quelle rese disponibili.

    4.3. Ai fini dell’identificazione dell’utente acquirente, il sistema on line
    prevede una fase di registrazione tramite:

    a) l’acquisizione dei seguenti dati:

    i. nome, cognome, data e luogo di nascita,

    ii. indirizzo di posta elettronica,

    iii. numero di telefono cellulare,

    iv. “mezzo di comunicazione” attraverso cui ricevere le
    informazioni di riscontro di cui al successivo punto b);

    b) il riscontro, ai fini della conferma della fase di registrazione,
    utilizzando come strumento:

    i. il numero di telefono cellulare,

    ii. il mezzo di comunicazione prescelto;

    c) la verifica che il numero di cellulare acquisito sia associato ad un
    unico utente identificato nel sistema;

    d) l’assegnazione all’utente acquirente di univoche credenziali di
    accesso.

    4.4. In alternativa a quanto previsto al precedente punto 4.3, l’utente acquirente
    può essere identificato sul sistema on line tramite la propria identità digitale
    SPID.

    4.5. Al fine di consentire alle autorità competenti di verificare l’applicazione di
    quanto previsto ai punti da 4.1 a 4.4 e al successivo punto 11, il sistema on
    line
    registra i dati di tracciamento delle operazioni eseguite dall’utente
    identificato. Il sistema consente la disponibilità dei dati, nel tracciato
    definito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 23
    luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, alle autorità
    competenti secondo le modalità di trasmissione definite nei regolamenti di
    queste ultime, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo.

    4.6. I titolari, per gli eventi che prevedono la vendita attraverso reti di
    comunicazione elettronica di titoli di accesso in numero non superiore a
    1.000 (mille), utilizzano sistemi che adottano almeno le misure minime di

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    cui al punto 4.1 nonché le misure di sicurezza di cui al punto 11.

    4.7. Quanto previsto dai punti precedenti è realizzato secondo le specifiche
    tecniche riportate nell’allegato A del presente provvedimento.


    CAPO III - Regole tecniche per la rimessa in vendita ed il cambio nominativo
    del titolo di accesso alle attività di spettacolo ai sensi dell’articolo 1, comma 545-
    bis e seguenti della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

    5. Obblighi relativi ai sistemi di biglietterie automatizzate ed ai sistemi di
    controllo accessi

    5.1. I titoli di accesso ad attività di spettacolo di cui al punto 2.3 del presente
    provvedimento la cui vendita inizia dal 1° luglio 2019 sono nominativi.

    5.2. L'accesso all'area dell’evento è subordinato al riconoscimento personale,
    attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei
    partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Qualora l’identità del
    soggetto fruitore non coincida con il nominativo indicato nel titolo di
    accesso, il titolo perde la validità per l’accesso all’area dello spettacolo; ai
    fini dell’assolvimento degli obblighi tributari in capo all’organizzatore resta
    valido il relativo sigillo fiscale.

    5.3. Ai fini del riconoscimento di cui al precedente punto 5.2 la lista unica dei
    titoli di accesso contiene obbligatoriamente il nome ed il cognome di
    ciascun intestatario dei titoli di accesso. E’ escluso l’inserimento nella lista
    unica dei titoli di accesso di ulteriori dati personali relativi agli intestatari.

    5.4. I titolari assicurano che la rimessa in vendita e il cambio di nominativo di
    titoli di accesso avvengano esclusivamente mediante sistemi idonei che
    adottino le misure previste al successivo punto 6.

    5.5. Salvo quanto previsto dal successivo punto 13, l’idoneità dei sistemi ai sensi
    del presente provvedimento è riconosciuta dall'Agenzia delle entrate alla
    quale è presentata apposita istanza secondo quanto descritto dal successivo
    punto 12.

    5.6. Il titolare assicura una chiara ed esaustiva informativa su modalità, tempi e
    costi relativi alle operazioni di cambio nominativo e di rimessa in vendita
    dei titoli di accesso.

    6. Requisiti dei sistemi di biglietterie automatizzate per la rimessa in vendita
    e il cambio di nominativo di titoli di accesso.

    6.1. La rimessa in vendita e il cambio di nominativo di un titolo sono consentiti
    al relativo intestatario e all’acquirente, quest’ultimo solo se

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    preventivamente registrato presso il titolare. Nel caso di utilizzo per tali
    richieste di sistemi on line, il richiedente è riconosciuto attraverso la sua
    identificazione con le modalità di cui ai punti 4.3 o 4.4 del presente
    provvedimento.

    6.2. Per effettuare il cambio di nominativo o la rimessa in vendita del titolo di
    accesso i soggetti di cui al punto 6.1 devono essere in possesso del titolo di
    accesso recante il nominativo dell’intestatario ed il relativo sigillo fiscale.

    6.3. Ciascun titolare di sistema assicura la possibilità del cambio di nominativo
    di un titolo di accesso nominativo emesso attraverso lo stesso sistema,
    secondo le modalità descritte dai punti seguenti.

    6.3.1. Il titolo di accesso viene annullato con l’indicazione della causale e
    contestualmente è emesso un nuovo titolo di accesso nominativo.

    6.3.2. Il sistema di biglietteria automatizzata traccia l’informazione di
    correlazione tra il titolo di accesso annullato per il cambio
    nominativo, e il nuovo titolo di accesso nominativo emesso in sua
    sostituzione.

    6.4. Ciascun titolare di sistema assicura la possibilità della rimessa in vendita di
    un titolo di accesso nominativo emesso attraverso lo stesso sistema,
    garantendo adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da
    intermediario e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dall’art. 1,
    comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo le modalità
    descritte dai punti seguenti.

    6.4.1. I titoli di accesso nominativi rimessi in vendita per ciascun evento
    sono offerti all’acquisto esponendo le medesime informazioni del
    titolo visibili per la vendita primaria. Non possono essere rese visibili
    o note, con qualsiasi modalità, informazioni ulteriori che siano
    relative ai soggetti coinvolti o ai tempi ed alle modalità del loro
    acquisto del titolo rimesso in vendita.

    6.4.2. Nel caso di rimessa in vendita tramite sistemi on line, le opportunità
    di acquisto dei titoli di accesso rimessi in vendita sono rese
    disponibili ovvero raggiungibili nella sezione del sito internet
    primario di vendita dei biglietti.

    6.4.3. Il titolo di accesso rivenduto è annullato con l’indicazione della
    causale nel momento in cui si perfeziona la vendita al nuovo
    acquirente, e contestualmente è emesso al nuovo acquirente un
    nuovo titolo di accesso nominativo.

    6.4.4. Il sistema di biglietteria automatizzata traccia l’informazione di
    correlazione tra il titolo di accesso nominativo annullato per la
    rimessa in vendita e il nuovo titolo di accesso nominativo emesso in
    sua sostituzione.

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    6.5. Al fine di consentire alle autorità competenti di verificare l’applicazione di
    quanto previsto ai punti da 6.1 a 6.4 e al successivo punto 11, il sistema
    traccia e registra il tipo di operazione e le relative informazioni secondo
    quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente
    provvedimento. Il sistema consente la disponibilità dei dati, nel tracciato
    definito dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 23
    luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, alle autorità
    competenti secondo le modalità di trasmissione definite nei regolamenti di
    queste ultime, nell’ambito delle attività di vigilanza e di controllo.


    CAPO IV - Modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie
    automatizzate

    7. Modifiche al Decreto del Ministero delle Finanze 13 luglio 2000 già
    modificato dal Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 3 agosto 2004.

    7.1. All’articolo 3, comma 4 è aggiunto, dopo l’ultimo periodo, il seguente: “Per
    i titoli di accesso stampati direttamente dall’acquirente (cd. “stampa a
    casa”) si applicano le disposizioni di cui al provvedimento 2008/22799 del
    4 marzo 2008”.

    7.2. All’articolo 7, comma 4 è aggiunto, dopo l’ultimo periodo, il seguente: “La
    conservazione del titolo annullato può essere effettuata anche mediante
    strumenti informatici, secondo la normativa in vigore in materia di tenuta e
    conservazione delle scritture contabili.”.

    7.3. All’articolo 8, comma 2 è aggiunto, dopo l’ultimo periodo, il seguente: “Il
    periodo complessivo del mancato funzionamento non può superare il
    numero massimo di 30 giorni nell’anno solare. Esaurito detto periodo il
    contribuente adempie agli obblighi di certificazione dei corrispettivi
    avvalendosi di biglietterie conto terzi.”.

    7.4. L’articolo 12 è sostituito dal seguente: “I soggetti di cui all’art. 2, comma
    1, sono tenuti a rimuovere e consegnare la carta di attivazione alla Società
    Italiana Autori ed Editori nei seguenti casi:

    a) cessione a terzi, a qualsiasi titolo, delle apparecchiature di cui all’art. 2;

    b) cessazione dell’attività o di scadenza della validità del certificato digitale
    memorizzato nella carta di attivazione;

    c) richiesta motivata di restituzione della carta di attivazione avanzata dagli
    uffici dell’Agenzia delle entrate anche tramite la Società Italiana autori
    ed editori.”.

    7.5. All’allegato A “Regole tecniche” il punto d) è sostituito dal seguente:
    “Devono essere attivate funzioni di servizio idonee alla consultazione

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    rapida, sia a video sia su carta, dei dati di dettaglio e di riepilogo registrati
    su supporto immodificabile, ovvero la loro esportazione, per consentire le
    funzioni di verifica e controllo, anche su richiesta delle autorità competenti
    per il controllo ove ne ricorrano i presupposti di legge.”.

    8. Modifiche al Decreto dell’Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001

    8.1. Al punto 14 “Tempi di trasmissione” sono apportate le seguenti
    modificazioni:

    a) il punto 14.2 è sostituito dal seguente: “I riepiloghi mensili di cui ai punti
    1.1.6 c. e 1.1.7 b. vengono trasmessi entro il quinto giorno non festivo
    del mese successivo a quello a cui si riferisce.”;

    b) è aggiunto il punto 14.3: “I riepiloghi di cui ai punti 1.1.6 a. e b. nonché
    1.1.7 a. vengono trasmessi entro il quinto giorno non festivo successivo
    a quello dell’evento.”.

    8.2. All’allegato A del Decreto dell’Agenzia delle entrate 23 luglio 2001 sono
    apportate le modificazioni riportate nell’allegato B, punto 1, del presente
    Provvedimento.

    8.3. Nei casi previsti ai Capi II e III del presente provvedimento, il tracciamento
    (“log”) delle transazioni avviene esclusivamente attraverso il formato XML
    di cui all’allegato A, punto b) del Decreto dell’Agenzia delle entrate 23
    luglio 2001.

    9. Modifiche al Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002,
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002

    9.1. Al punto 3 è aggiunto il seguente punto 3.2:

    “3.2. Sono altresì legittimati a chiedere il rilascio della carta di attivazione
    coloro che intendano svolgere l'attività di emissione di titoli d'accesso
    mediante un sistema ubicato nel territorio dell’Unione Europea, rispondente
    ai requisiti prescritti dal decreto, dal provvedimento e dal presente
    provvedimento. In tal caso, il soggetto legittimato è tenuto al rispetto delle
    seguenti ulteriori disposizioni:

    a) utilizzare un sistema riconosciuto idoneo ed espressamente realizzato
    per il funzionamento con componenti dislocate su sedi diverse;

    b) mantenere sul territorio nazionale le componenti descritte alle lettere a)
    e b) del punto 1 - Misuratori fiscali e biglietterie automatizzate
    dell’allegato A al Decreto Ministeriale del 13 luglio 2000;

    c) eseguire la registrazione istantanea su memoria immodificabile dei dati
    di tracciamento (log) dei sigilli fiscali, che dovrà contenere le

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    informazioni previste al punto 4 del provvedimento, secondo le
    specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;

    d) comunicare all’Agenzia delle entrate le informazioni sulle sedi in cui
    sono dislocate tutte le componenti di sistema e sui soggetti ai quali è
    affidata la loro custodia; tale comunicazione è effettuata all’interno
    della domanda di cui al punto 5 del presente provvedimento.”.

    9.2. Il punto 5.1. lettera c) è sostituito dal seguente punto: “c) i locali dove viene
    situato ogni componente del sistema, con particolare riferimento
    all’allocazione dell’unità centrale, del componente dove risiede il software
    fiscale, del log delle transazioni e delle carte di attivazione, nonché sui
    soggetti ai quali è affidata la custodia di ogni componente del sistema;”.

    9.3. Al punto 9, i punti 9.3, 9.4 e 9.5 sono abrogati.

    9.4. All’allegato A del provvedimento dell’Agenzia delle entrate 22 ottobre
    2002 sono apportate le modificazioni riportate nell’allegato B, punto 2, del
    presente provvedimento.

    10. Modifiche al Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 4 marzo 2008

    10.1. Al punto 1 sono apportate le modificazioni riportate di seguito.

    10.1.1.Al punto 1.1.3 è aggiunto, dopo l’ultimo periodo, il seguente periodo:
    “Nel caso in cui venga utilizzata come supporto una stampa cartacea
    del titolo di accesso digitale (c.d. ‘stampa a casa’), su tale supporto
    dovranno essere presenti tutti gli elementi utili all’identificazione del
    titolo e al controllo sulla validità dello stesso (smart-card, numero
    progressivo, prezzo, data e ora emissione, sigillo fiscale e, in caso di
    titolo di accesso nominativo, dell’indicazione del nome e cognome
    dell’intestatario);”.

    10.1.2.Al punto 1.1.4 le parole “ad un solo titolo di accesso” sono sostitute
    dalle parole “al titolo di accesso”.

    10.2. Al punto 4 sono apportate le modificazioni riportate di seguito.

    10.2.1.Il punto 4.2 è sostituito dal seguente: “Ad esclusione delle ipotesi
    previste al punto 4.1, i titoli di accesso in forma digitale possono
    essere annullati entro e non oltre l’inizio dell’evento con
    l’indicazione della causale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del
    decreto ministeriale 13 luglio 2000.”

    10.2.2.E’ aggiunto il punto 4.3: “Tutte le transazioni relative
    all’annullamento dei titoli di accesso in formato digitale sono
    effettuale attraverso i sistemi di pagamento tracciabili di cui al punto
    2.2 del presente provvedimento.”.

    13

    CAPO V – Sicurezza e protezione dei dati personali

    11. Sicurezza e protezione dei dati personali

    11.1. I sistemi adottano adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati e dei
    servizi gestiti; in particolare, i sistemi on line adottano protocolli sicuri di
    comunicazione su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche
    riportate nell’allegato A del presente provvedimento.

    11.2. Le disposizioni tecniche ed operative del presente provvedimento sono
    formulate nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
    europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

    11.3. Il trattamento dei dati personali, come definito nelle specifiche tecniche del
    presente provvedimento, deve avvenire nel rispetto della normativa in
    materia di protezione dei dati personali.


    CAPO VI – Disposizioni generali e transitorie

    12. Istanze e dichiarazioni per l’idoneità dei sistemi.

    12.1. Chiunque abbia interesse a chiedere il riconoscimento di idoneità ai sensi
    del presente provvedimento di un sistema non ancora riconosciuto idoneo
    ai sensi dei provvedimenti dell’Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, 22
    ottobre 2002, 4 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
    presenta la relativa istanza allegandovi la documentazione di cui al punto
    6.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 ottobre
    2002, che dovrà essere predisposta nel rispetto dei provvedimenti
    sopramenzionati nonché di quanto previsto dal presente provvedimento.

    12.2. Qualora un sistema sia già stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle
    entrate secondo quanto previsto dai provvedimenti dell’Agenzia delle
    entrate 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002, 4 marzo 2008 e successive
    modificazioni ed integrazioni, chiunque abbia interesse al riconoscimento
    della sua idoneità anche ai sensi del presente provvedimento presenta la
    relativa istanza indicando gli estremi del provvedimento di idoneità già
    emanato dell’Agenzia delle entrate, allegandovi la documentazione di cui
    al punto 6.1 del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del
    22 ottobre 2002 che dovrà essere predisposta nel rispetto dei provvedimenti
    sopramenzionati nonché di quanto previsto dal presente provvedimento.

    12.3. Chiunque abbia interesse a chiedere il riconoscimento di idoneità di un
    sistema per il quale ricorrano le circostanze di cui al precedente punto 9.1,
    include nell’istanza di cui al punto 12.1 ovvero al punto 12.2 le
    dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del punto 3.2 del provvedimento
    dell’Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002.

    12.4. Laddove un sistema sia già stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle

    14

    entrate secondo quanto previsto dai provvedimenti dell’Agenzia delle
    entrate 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002 e 4 marzo 2008, l’idoneità, ai
    sensi del presente provvedimento, limitatamente al periodo di validità
    dell’idoneità già riconosciuta e alla misura di cui al punto 4.3, lettera
    a), punto iv) e lettera b), punto ii), è dichiarata, per un periodo
    temporale di massimo centoventi giorni dalla pubblicazione del
    presente provvedimento, attraverso la presentazione all’Agenzia delle
    entrate di un’unica comunicazione riportante:

    a) gli estremi del provvedimento di idoneità già emanato dall’Agenzia
    delle entrate;

    b) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema è
    conforme alle prescrizioni di cui al punto 4.3 del presente
    provvedimento;

    c) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le modifiche
    apportate al sistema ai soli fini della conformità al presente
    provvedimento non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.

    12.5. La comunicazione di cui al punto 12.4, firmata digitalmente, è
    effettuata mediante messaggio di posta elettronica certificata trasmesso
    all’indirizzo misuratorifiscali@pec.agenziaentrate.it in data
    antecedente a quella di inizio dell’utilizzo del sistema modificato.

    12.6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle istanze e nelle dichiarazioni
    di cui al presente provvedimento viene effettuato nel rispetto della
    normativa in materia di protezione dei dati personali, come meglio
    specificato nelle informative ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679,
    allegate ai modelli delle istanze pubblicate sul sito internet dell’Agenzia
    delle entrate.


    13. Idoneità dei sistemi alla rimessa in vendita o al cambio nominativo del titolo

    di accesso di cui al punto 2.3. Procedura transitoria.

    13.1. Qualora un sistema sia già stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle
    entrate secondo quanto previsto dai provvedimenti dell’Agenzia delle
    entrate 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002, 4 marzo 2008 e successive
    modificazioni ed integrazioni, chiunque abbia interesse al riconoscimento
    della sua idoneità anche ai sensi del presente provvedimento relativamente
    alla rimessa in vendita o al cambio nominativo del titolo di accesso di cui al
    punto 2.3 per un periodo temporale di massimo 9 (nove) mesi dalla
    pubblicazione del presente provvedimento, invia all’Agenzia delle entrate,
    in data antecedente a quella della messa in esercizio del sistema, un’unica
    comunicazione riportante:

    15

    a) gli estremi del provvedimento di idoneità già emanato dell’Agenzia
    delle entrate;

    b) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente
    della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema è conforme
    alle prescrizioni di cui ai precedenti Capi III, V e al Capo II
    limitatamente al punto 4.3, lettere a) e d);

    c) la dichiarazione, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente
    della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le modifiche apportate
    al sistema ai soli fini della conformità al presente provvedimento non
    ne inficiano il livello di garanzia fiscale.

    13.2. Limitatamente al periodo temporale di 9 (nove) mesi dalla pubblicazione
    del presente provvedimento, nel caso di utilizzo di sistemi on line per le
    richieste di cambio nominativo o di rimessa in vendita del titolo di accesso
    di cui al punto 6.1, il richiedente è riconosciuto attraverso la sua
    identificazione almeno secondo le modalità minime di cui al punto 4.3
    lettere a) e d).

    13.3. La comunicazione di cui al punto 13.1, firmata digitalmente, è effettuata
    mediante messaggio di posta elettronica certificata trasmesso all’indirizzo
    misuratorifiscali@pec.agenziaentrate.it in data antecedente a quella di
    inizio dell’utilizzo del sistema per gli eventi di cui al punto 2.3 del presente
    provvedimento.


    14. Modalità e termini di applicazione

    14.1. Ai fini della vendita o di altre forme di collocamento attraverso reti di
    comunicazione elettronica di titoli di accesso di cui al punto 2.2, decorsi 40
    (quaranta) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, i titolari
    utilizzano esclusivamente sistemi idonei ai sensi dei Capi II, IV e V del
    presente provvedimento. L’idoneità è riconosciuta secondo le modalità
    indicate al punto 12.

    14.2. Ai fini del cambio nominativo o della rimessa in vendita di titoli di accesso
    di cui al punto 2.3, dal 1° luglio 2019 i titolari utilizzano esclusivamente
    sistemi idonei ai sensi dei Capi III e V del presente provvedimento, secondo
    quanto stabilito dall’art. 1 comma 545-bis della Legge 11 dicembre 2016,
    n. 232. L’idoneità è riconosciuta secondo le modalità indicate al punto 12.
    L’idoneità può essere dichiarata per un periodo temporale di massimo 40
    (quaranta) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento secondo le
    modalità indicate al punto 13; decorso tale periodo i titolari utilizzano
    esclusivamente sistemi riconosciuti idonei ai sensi del punto 12. I titolari
    dei sistemi per i quali si applica la procedura transitoria di cui al punto 13
    sono pertanto tenuti a presentare regolare istanza di variante al fine di
    adeguarsi alle disposizioni del presente provvedimento seguendo l’iter
    approvativo delle biglietterie automatizzate previsto al precedente punto 12.

    16

    Laddove il sistema non venisse riconosciuto idoneo verrà revocato il
    provvedimento di idoneità.

    14.3. L’istanza di cui al punto 12 del presente provvedimento è presentata
    all’Agenzia delle entrate almeno 60 (sessanta) giorni prima della data
    prevista di avvio in funzione del sistema.

    14.4. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si
    rimanda alle disposizioni dei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia
    delle entrate 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002 e 4 marzo 2008.

    15. Specifiche tecniche e loro aggiornamento

    15.1. Le specifiche tecniche di riferimento per il riconoscimento dell’idoneità dei
    sistemi sono riportate negli allegati al presente provvedimento, del quale
    costituiscono parte integrante.

    15.2. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all’allegato A al
    presente provvedimento vengono adottati con provvedimento del Direttore
    dell’Agenzia delle entrate, previa intesa con l’Autorità per le garanzie nelle
    comunicazioni, e pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
    dell’Agenzia delle entrate.

    Motivazioni

    Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27

    giugno 2019 ha dettato le misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra

    forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis

    e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come introdotti dall’articolo 1,

    comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro

    dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e il

    Ministro della Cultura, del 12 marzo 2018. Il medesimo provvedimento, inoltre,

    contiene, al Capo IV, alcune modifiche ai provvedimenti già emanati in materia di

    biglietterie automatizzate, al fine di rendere coerenti tali provvedimenti alle

    disposizioni introdotte dalla Legge n. 232 del 2016 e dalla legge n. 145 del 2018.

    Con il presente provvedimento - avendo le associazioni di categoria degli

    operatori di settore rappresentato alcune problematiche tecniche emerse in fase di

    applicazione della normativa, con specifico riferimento alla vendita dei titoli di

    17

    accesso effettuata da alcuni paesi al di fuori della Unione Europea - si dispongono

    alcune modifiche al Capo II e al Capo VI; in particolare, il provvedimento

    interviene sulle modalità di identificazione, in fase di registrazione, dell’utente che

    vuole acquistare titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica,

    consentendo, altresì, per un periodo limitato di centoventi giorni, di dichiarare che

    un sistema, che già sia stato riconosciuto idoneo dall’Agenzia delle entrate,

    secondo quanto previsto dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio

    2001, del 22 ottobre 2002 e del 4 marzo 2008, è idoneo anche rispetto alle

    modifiche apportate dal presente provvedimento, limitatamente al periodo di

    validità dell’idoneità già riconosciuta e alle modifiche introdotte al punto 4.3.

    Nello specifico, le modifiche recate dal provvedimento consentono

    all’utente di concludere la fase di registrazione, finalizzata all’identificazione,

    utilizzando in alternativa ad una One Time Password (OTP) ricevuta tramite un

    SMS, già prevista dalla normativa attuale, anche una OTP ricevuta attraverso una

    chiamata vocale analogica al numero di telefono cellulare dichiarato in fase di

    registrazione.

    Il provvedimento dispone, altresì, il ricorso, per un periodo massimo di

    centoventi giorni dalla sua pubblicazione, alla procedura semplificata prevista dal

    punto 12.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774

    del 27 giugno 2019, al fine di dichiarare autonomamente l’idoneità alle modifiche

    ivi recate anche per i sistemi che sono già stati riconosciuti idonei dall’Agenzia

    delle entrate, secondo quanto previsto dai provvedimenti dell’Agenzia delle entrate

    del 23 luglio 2001, del 22 ottobre 2002 e del 4 marzo 2008 e successive modifiche

    ed integrazioni, limitatamente al periodo di validità dell’idoneità già riconosciuta

    e alle modifiche introdotte al punto 1, lettera a), del presente provvedimento.

    Questa semplificazione ha la finalità di consentire agli operatori l’adeguamento

    dei sistemi già approvati alle novità introdotte unitamente ad un congruo periodo

    utile al perfezionamento del processo amministrativo.

    Al fine di dare concreta attuazione alla previsione di cui all’articolo 5,

    comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante “Disposizioni in materia di

    18

    statuto dei diritti del contribuente”, in base al quale “L'amministrazione

    finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e

    agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in

    materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo

    gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore”, si è

    predisposto un testo coordinato, avente natura meramente ricognitiva, del

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27 giugno

    2019 e delle successive modifiche.

    Tale soluzione è stata adottata al solo scopo di agevolare la conoscenza delle

    misure attuative in materia di vendita o di qualsiasi altra forma di collocamento di

    titoli di accesso.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

    (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;

    articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42

    del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di

    gestione n. 15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con

    delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla

    delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.


    Disciplina normativa di riferimento


    Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 1, commi 545 e seguenti);

    19

    Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, commi 1099-1100);

    Decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 8 agosto 2019, n. 81 (articolo 4);

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, di concerto con il

    Ministro della Giustizia e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,

    del 12 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2018,

    recante “Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di

    secondary ticketing”;

    Decreto dell’Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001 e successive modifiche e integrazioni,

    concernente “Approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori

    fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli

    intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento

    alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di

    accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli

    6 e 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, e del D.M. 13 luglio 2000 del Ministero

    delle Finanze”;

    Provvedimento dell’Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 e successive modifiche e

    integrazioni, recante “Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative

    a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di

    apparecchiature”;

    Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 3 agosto 2004, pubblicato

    nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2004, concernente “Modifiche ed

    integrazioni al decreto del Ministero delle Finanze datato 13 luglio 2000 e ai

    provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate datati 23 luglio 2001 e 22

    ottobre 2002, concernenti, rispettivamente, l'attuazione delle disposizioni recate

    dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, l’approvazione

    delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle

    modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività

    20

    spettacolistiche, delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori

    ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi, nonché

    l'autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative ai sistemi di

    emissione dei titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature”;

    Provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 22799 del 4 marzo 2008,

    recante “Disciplina delle modalità di controllo accessi automatizzato per i titoli di

    accesso emessi anche in forma digitale e di trasmissione telematica dei documenti

    riepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 223774 del 27

    giugno 2019, recante “Misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra

    forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell’articolo 1, commi 545-bis

    e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall’articolo 1, comma

    1100, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto del Ministro

    dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia e il

    Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, del 12 marzo 2018, nonché

    modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 129039 del 12

    marzo 2020, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 recante misure attuative in materia di

    vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi

    dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232,

    introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e

    del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché

    modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 379661 del 15

    dicembre 2020, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia

    delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 recante misure attuative in materia di

    vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi

    dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232,

    introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e

    21

    del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché

    modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 370005 del 21

    dicembre 2021, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia

    delle entrate n. 223774 del 27 giugno 2019 recante misure attuative in materia di

    vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi

    dell’articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232,

    introdotti dall’articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e

    del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché

    modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 25 settembre 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Vincenzo Carbone
    Firmato digitalmente

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