• Provvedimento Agenzia Entrate del 07.08.2025 (321488/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 07.08.2025 (321488/2025)
  • Prot. n. 321488/2025

    Approvazione del modello di notifica per l’individuazione del soggetto tenuto a
    presentare la comunicazione rilevante, di cui all’articolo 3 del decreto del Vice
    Ministro dell’Economia e delle finanze del 25 febbraio 2025, e definizione delle
    relative modalità di trasmissione

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
    presente provvedimento

    Dispone

    1. Definizioni
    1.1 Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

    a) “decreto legislativo”, il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;
    b) “decreto”, il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze

    del 25 febbraio 2025;
    c) “comunicazione rilevante”, il modello di comunicazione contenente

    le informazioni indicate nell’articolo 51, comma 5, del decreto
    legislativo e nel decreto di cui all’articolo 51, comma 8, del
    medesimo decreto legislativo;

    d) “intermediario”, il soggetto incaricato alla trasmissione telematica
    delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto
    del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, registrato ai
    servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

    2. Approvazione del modello di notifica per l’individuazione del soggetto
    tenuto a presentare la comunicazione rilevante, di cui all’articolo 3 del decreto

    2

    2.1 È approvato il modello di notifica per l’individuazione del soggetto
    tenuto a presentare la comunicazione rilevante, di cui all’articolo 3 del decreto,
    con le relative istruzioni (di seguito, “modello”).

    2.2 Il modello è composto dal frontespizio, contenente anche l’informativa
    relativa al trattamento dei dati personali, e dal quadro A.

    2.3 Eventuali aggiornamenti e correzioni al modello e alle istruzioni
    saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate
    e ne sarà data relativa comunicazione.

    3. Reperibilità del modello
    3.1 Il modello è reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato

    elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    4. Modalità di trasmissione
    4.1 Il modello deve essere trasmesso all’Agenzia delle entrate

    esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario, entro i
    termini di cui all’articolo 12 del decreto.

    4.2 Il termine per l’invio del modello, indipendentemente dall’inizio e dalla
    durata dell’esercizio, non può essere anteriore al 30 giugno 2026.

    4.3 Gli intermediari rilasciano al notificante copia del modello trasmesso e
    della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte dell’Agenzia delle
    entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

    4.4 La trasmissione telematica del modello è effettuata secondo le modalità
    usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a decorrere dalla data che
    sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito internet
    www.agenziaentrate.gov.it. Il file contenente il modello è formato utilizzando il
    software denominato “NotificaGlobe”, disponibile gratuitamente sul sito internet
    www.agenziaentrate.gov.it.

    4.5 Il modello è scartato nel caso in cui:

    3

    a) riporti l’indicazione di uno o più codici fiscali italiani non registrati
    presso l’Anagrafe tributaria;

    b) sia presentato per modificare o annullare un modello già trasmesso ma il
    numero di protocollo indicato nell’apposito riquadro del frontespizio non
    corrisponde ad alcun modello precedente;

    c) siano rilevate ulteriori incongruenze a seguito dei controlli formali dei
    dati in esso contenuti.


    5. Correttiva, annullamento e revoca
    5.1 È consentito modificare i dati di un modello precedentemente trasmesso

    inviando, nei termini di cui all’articolo 12 del decreto, un nuovo modello che
    sostituisce integralmente il precedente.

    5.2 È possibile, inoltre, annullare entro i termini richiamati al punto
    precedente gli effetti di una notifica già trasmessa, utilizzando questo stesso
    modello nel quale va barrata nel frontespizio la casella “Annullamento”.

    5.3 Qualora si intenda revocare la scelta di cui all’articolo 2 del decreto
    effettuata in esercizi precedenti, va trasmessa un’apposita notifica avendo cura di
    barrare nel rigo A3 del quadro A la casella “Revoca”. La revoca decorrere
    dall’esercizio per il quale è esercitata.

    6. Trattamento dei dati
    6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

    articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
    europeo e del Consiglio (di seguito, “Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia
    di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
    e successive modifiche e integrazioni (di seguito, “Codice”) – è individuata nel
    decreto e nella normativa di riferimento indicata in calce al presente
    provvedimento.

    6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
    dati in relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia

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    delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei
    S.p.A., al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
    tributaria designata per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
    dell’articolo 28 del Regolamento. Le categorie di dati personali trattate attraverso
    il modello sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei dati
    personali ad esso allegata.

    6.3 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del
    procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed
    indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione della notifica.

    6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo
    5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati
    oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie
    attività istituzionali.

    6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo
    1, lettera f), del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in maniera da
    garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti,
    è stato disposto che la trasmissione del modello venga effettuata esclusivamente
    mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

    6.6 L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative
    richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del
    trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge
    e al Regolamento.

    6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti
    da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle
    entrate ed è parte integrante del modello di comunicazione.

    6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è
    stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi
    dell’articolo 35, del Regolamento.


    Motivazioni

    5

    I soggetti rientranti nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa di
    cui al titolo II del decreto legislativo, tenuti a presentare la comunicazione rilevante
    all'Amministrazione fiscale italiana, sono esonerati da tale obbligo se individuano
    un’impresa locale designata che la presenta per loro conto.

    In alternativa, tali soggetti possono individuare la controllante capogruppo
    o un’impresa designata, entrambe localizzate in un Paese diverso dall’Italia, che
    presenta la comunicazione rilevante per loro conto. Tale scelta è subordinata alla
    condizione che la controllante capogruppo o l’impresa designata sia localizzata in
    un Paese con il quale lo Stato italiano ha in vigore, alla data di scadenza della
    presentazione della comunicazione rilevante, un accordo qualificato tra autorità
    competenti, come definito all’articolo 51, comma 1, lettera a), del decreto
    legislativo, con riferimento all’esercizio oggetto della comunicazione.

    Ai fini dell’articolo 51, comma 4, del decreto legislativo, ciascun soggetto
    esonerato dall’obbligo di presentare autonomamente la comunicazione rilevante
    trasmette all’Agenzia delle entrate il presente modello. In deroga, è consentito che
    il modello sia trasmesso all’Agenzia delle entrate da un’impresa locale designata
    per conto dei soggetti esonerati.

    Con il modello è possibile, inoltre, revocare la scelta di cui all’articolo 2 del
    decreto effettuata dai predetti soggetti.

    Ai sensi dell’articolo 14 del decreto, con il presente provvedimento è,
    pertanto, approvato l’allegato modello, con le relative istruzioni, e sono definite le
    modalità di trasmissione. La trasmissione telematica del modello è effettuata
    secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, a
    decorrere dalla data che sarà comunicata con apposito avviso pubblicato sul sito
    internet www.agenziaentrate.gov.it. Il file contenente il modello è formato
    utilizzando il software denominato “NotificaGlobe”, disponibile gratuitamente sul
    sito internet www.agenziaentrate.gov.it.


    Riferimenti normativi
    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    6

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
    (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
    articolo 71, comma 3, lettera a);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
    del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di
    gestione n. 15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con
    delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla
    delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.


    Disciplina normativa di riferimento
    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

    modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
    presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
    regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
    dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662
    ” (articolo 3,
    commi 2-bis e 3);

    Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, recante “Modalità tecniche di
    trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto
    da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti
    ”;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante
    “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni,
    recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni
    per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
    del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

    7

    protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
    nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
    ”
    (articolo 2-ter);

    Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
    27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
    mento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
    direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) (articoli 5, 6,
    28, 32, 35);

    Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio del 14 dicembre 2022 intesa a
    garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi
    multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione;

    Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e successive modificazioni,
    recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”
    (articolo 51, commi 1, 5 e 8);

    Decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle finanze del 25 febbraio
    2025, recante “Obbligo di notifica dell'impresa dichiarante” (articoli 2, 3, 12, 14).

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 7 agosto 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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