-
Risoluzione Agenzia Entrate n. 51/E del 06.10.2025
-
RISOLUZIONE N. 51/E
Roma, 6 ottobre 2025
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli
F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute dal
sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per
effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui
all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,
indebitamente utilizzato in compensazioneL’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai
lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo,
che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica. I sostituti d’imposta
compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento
integrativo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, sono stati istituiti i codici
tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme
erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e “F24 enti
pubblici” (F24 EP).
Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, l’Agenzia delle entrate emana l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.
Divisione Servizi
______________Direzione Centrale Servizi
Istituzionali e di RiscossionePer consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti
dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto
dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:
• “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo
indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti
d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”;
• “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo
indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti
d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.
In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella
colonna “importi a debito versati” secondo le modalità di compilazione di seguito
riportate:
? nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate
all’interno del provvedimento notificato;
? nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in
cui è stata effettuata l’indebita compensazione;
? il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non è valorizzato.
Per consentire il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP),
delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito
maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i
seguenti codici tributo:
• “700E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo
indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti
d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”;
• “701E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5
febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo
indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti
d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.
In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i suddetti codici tributo sono
esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di
seguito riportate:
? nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate
all’interno del provvedimento notificato;
? il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata
effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”;
? il campo “riferimento A” non è valorizzato.
Si rammenta che ai sensi del citato articolo 38-bis del decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973, il pagamento delle somme dovute deve essere
effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di
avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n 241.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente