• Risoluzione Agenzia Entrate n. 51/E del 06.10.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 51/E del 06.10.2025
  • RISOLUZIONE N. 51/E





    Roma, 6 ottobre 2025

    OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli
    F24 e “F24 enti pubblici” (F24 EP), delle somme dovute dal
    sostituto di imposta a seguito del recupero del credito maturato per
    effetto dell’erogazione del trattamento integrativo di cui
    all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3,
    indebitamente utilizzato in compensazione

    L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai

    lavoratori dipendenti e assimilati di una somma a titolo di trattamento integrativo,

    che i sostituti d’imposta riconoscono in via automatica. I sostituti d’imposta

    compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento

    integrativo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

    Con la risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020, sono stati istituiti i codici

    tributo per l’utilizzo in compensazione del suddetto credito relativo alle somme

    erogate a titolo di trattamento integrativo, mediante i modelli F24 e “F24 enti

    pubblici” (F24 EP).

    Per il recupero dei crediti indebitamente utilizzati, in tutto o in parte, in

    compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

    241, l’Agenzia delle entrate emana l’atto di cui all’articolo 38-bis del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600.



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione



    Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme derivanti

    dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito maturato per effetto

    dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i seguenti codici tributo:

    • “7909” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5

    febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo

    indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti

    d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”;

    • “7910” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5

    febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo

    indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti

    d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.

    In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono

    esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella

    colonna “importi a debito versati” secondo le modalità di compilazione di seguito

    riportate:

    ? nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate

    all’interno del provvedimento notificato;

    ? nel campo “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, l’anno in

    cui è stata effettuata l’indebita compensazione;

    ? il campo “rateazione/Regione/Prov./mese rif.” non è valorizzato.

    Per consentire il versamento, tramite modello “F24 enti pubblici” (F24 EP),

    delle somme derivanti dal recupero, a seguito di controllo sostanziale, del credito

    maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo, si istituiscono i

    seguenti codici tributo:

    • “700E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5

    febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo

    indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti

    d’imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale”;



    • “701E” denominato “Art. 1, comma 4, del decreto-legge 5

    febbraio 2020, n. 3 - Recupero credito trattamento integrativo

    indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti

    d’imposta - Sanzione - Controllo sostanziale.

    In sede di compilazione del modello “F24 EP”, i suddetti codici tributo sono

    esposti nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate

    nella colonna “importi a debito versati”, secondo le modalità di compilazione di

    seguito riportate:

    ? nei campi “codice ufficio” e “codice atto”, le informazioni riportate

    all’interno del provvedimento notificato;

    ? il campo “riferimento B” è valorizzato con l’anno in cui è stata

    effettuata l’indebita compensazione, nel formato “AAAA”;

    ? il campo “riferimento A” non è valorizzato.

    Si rammenta che ai sensi del citato articolo 38-bis del decreto del Presidente

    della Repubblica n. 600 del 1973, il pagamento delle somme dovute deve essere

    effettuato per intero entro il termine per presentare ricorso senza possibilità di

    avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9

    luglio 1997, n 241.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati