• Circolare Agenzie Entrate 12/E del 08/08/2025

  • Circolare Agenzie Entrate 12/E del 08/08/2025
  • CIRCOLARE N. 12/E

    Direzione Centrale Coordinamento Normativo

    Roma, 8 agosto 2025





    OGGETTO: Riforma Irpef – Revisione della disciplina dei redditi dei terreni e

    aggiornamento delle banche dati catastali – Articoli 1 e 2 del
    decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192


    2

    INDICE

    Premessa ........................................................................................................................... 3
    1. Inquadramento generale delle modifiche ........................................................... 3
    1.1. Legge delega – principi e criteri direttivi per la revisione dei redditi agrari ....... 3
    1.2. Decreto – sintesi delle novità introdotte ................................................................ 5
    2. Revisione della disciplina dei redditi dei terreni (articolo 1 del Decreto) ....... 6
    2.1. Produzione di vegetali con evoluti sistemi di coltivazione all’interno di immobili

    censiti al catasto dei fabbricati .............................................................................. 8
    2.1.1. Reddito agrario .................................................................................................... 12
    2.1.2. Reddito dominicale .............................................................................................. 15
    2.1.3. Rivalutazione dei redditi dominicale e agrario ................................................... 18
    2.2. Produzione di beni, anche immateriali, realizzata mediante attività agricole che

    concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici ...... 21
    2.3. Novità per le società agricole che esercitano l’opzione di cui all’articolo 1,

    comma 1093, della legge n. 296 del 2006 ........................................................... 25
    2.3.1. Attività agrituristica ............................................................................................. 27
    2.4. Decorrenza delle modifiche ................................................................................. 29
    3. Aggiornamento delle banche dati catastali (articolo 2 del Decreto) .............. 29

    3

    Premessa

    La legge 9 agosto 2023, n. 111, rubricata «Delega al Governo per la riforma

    fiscale» (di seguito legge delega), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto

    2023, n. 189, fissa all’articolo 5, tra gli altri, i principi e i criteri direttivi per la

    revisione della disciplina dei redditi agrari.

    Il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, rubricato «Revisione del

    regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)» (di seguito Decreto), pubblicato

    nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024, n. 294, conformemente ai principi

    e ai criteri direttivi della legge delega, introduce, nell’ambito delle norme di cui al

    Titolo I «Disposizioni in materia di redditi dei terreni, di lavoro dipendente, di

    lavoro autonomo e diversi», modifiche alla disciplina in questione.

    Con la presente circolare si forniscono le istruzioni operative agli Uffici,

    per garantirne l’uniformità di azione, sulle novità fiscali recate dal Decreto.

    1. Inquadramento generale delle modifiche

    1.1. Legge delega – principi e criteri direttivi per la revisione dei redditi

    agrari

    La legge delega prevede, all’articolo 5, i principi e i criteri direttivi per la

    revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche.

    In particolare, la lettera b) del comma 11, in merito agli interventi da operare


    1 L’articolo 5, comma 1, della legge delega stabilisce che nell’esercizio «della delega di cui all’articolo 1
    il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di
    imposizione sui redditi delle persone fisiche:
    (…)
    b) per i redditi agrari:
    1) l’introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all’articolo 2135, primo comma, del codice
    civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione,
    riordinando il relativo regime di imposizione su base catastale e individuando il limite oltre il quale
    l’attività eccedente è considerata produttiva di reddito d’impresa;
    2) la riconducibilità dei redditi relativi ai beni, anche immateriali, derivanti dalle attività di coltivazione e
    allevamento che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro limiti
    predeterminati, ai redditi ottenuti dalle attività agricole di cui all’articolo 2135, primo comma, del codice
    civile con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata;

    4

    sul regime di tassazione dei redditi agrari, prevede, al n. 1), il riordino del regime

    di imposizione su base catastale delle attività agricole di coltivazione di cui

    all’articolo 21352, primo comma, del codice civile.

    Nello specifico, si delinea l’introduzione di nuove classi e qualità di coltura

    al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione (quali, ad esempio, le

    cosiddette “vertical farm” e le colture idroponiche)3, nonché l’individuazione di

    un limite oltre il quale l’attività eccedente si considera produttiva di reddito

    d’impresa.

    Al n. 2) si stabilisce la possibilità di ricondurre alla nozione di attività

    agricola, di cui all’articolo 2135, primo comma, del codice civile, le attività di

    coltivazione e allevamento dalle quali si ottengono beni, anche immateriali (quali,

    ad esempio, i crediti di carbonio ottenuti mediante la cattura di CO2)4, che

    concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, entro

    limiti predeterminati, con eventuale assoggettamento a imposizione semplificata

    del relativo reddito.

    Al n. 3) si prevede l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che

    consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei terreni

    agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di

    coltura presenti in catasto con quelle effettivamente praticate.


    3) l’introduzione di procedimenti, anche digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e
    i conduttori dei terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le classi di
    coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate;
    4) la revisione, a fini di semplificazione, del regime fiscale dei terreni agricoli su cui i titolari di redditi di
    pensione e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare svolgono attività agricole
    ».
    2 Ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, è «imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti
    attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
    Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla
    cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
    animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
    Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla
    manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad
    oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di
    animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di
    attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le
    attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
    come definite dalla legge
    ».
    3 Cfr. la relazione illustrativa del disegno di legge delega (A.C. 1038).
    4 Cfr. la relazione illustrativa del disegno di legge delega (A.C. 1038).

    5

    1.2. Decreto – sintesi delle novità introdotte

    Il Decreto, con gli articoli 1 «Revisione della disciplina dei redditi dei

    terreni» e 2 «Aggiornamento delle banche dati catastali» del Capo I «Redditi dei

    terreni», dà attuazione alle previsioni contenute nei numeri 1), 2) e 3) della lettera

    b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge delega.

    L’articolo 1 del Decreto modifica e integra la disciplina prevista agli articoli

    28 «Determinazione del reddito dominicale», 32 «Reddito agrario», 34

    «Determinazione del reddito agrario», 36 «Reddito dei fabbricati», 56-bis «Altre

    attività agricole» e 81 «Reddito complessivo» del Testo Unico delle imposte sui

    redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

    n. 917 (TUIR).

    In particolare, l’intervento di cui all’articolo 1 del Decreto risponde alla

    necessità di agevolare e semplificare le modalità di imposizione dei redditi

    derivanti da talune attività agricole, mediante l’estensione della determinazione

    catastale del reddito ad attività, i cui redditi, prima dell’entrata in vigore della

    modifica normativa, risultavano esclusi dal regime dei redditi agrari.

    Si tratta di quelle attività che, pur non essendo direttamente svolte mediante

    lo sfruttamento del terreno, hanno a oggetto la cura di un ciclo biologico o di una

    fase necessaria dello stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione, o

    che danno luogo alla cessione di beni, anche immateriali, derivanti dalle attività

    agricole, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti

    climatici5.

    L’articolo 1 del Decreto, inoltre, introduce – per le società agricole che

    hanno optato per la tassazione su base catastale di cui all’articolo 1, comma 1093,

    della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – l’applicabilità dei criteri forfetari di


    5 Cfr. l’“Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)” relativa allo schema di Decreto, nella quale si
    afferma che l’obiettivo dell’intervento di cui all’articolo 1 “è potenziare il regime impositivo attualmente
    in vigore, estendendo i casi di determinazione catastale del reddito alle attività, attualmente escluse dal
    regime dei redditi agrari, che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno,
    hanno ad oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, mediante le più
    moderne tecniche di coltivazione o che danno luogo alla cessione di beni anche immateriali, rivenienti
    dalle attività agricole che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici
    ”.

    6

    determinazione del reddito stabiliti dall’articolo 56-bis del TUIR con riferimento

    ai redditi d’impresa prodotti dalle attività agricole ivi disciplinate.

    L’articolo 2 del Decreto apporta modifiche alla disciplina delle banche dati

    catastali, semplificando e digitalizzando gli adempimenti per l’aggiornamento

    delle qualità e classi di coltura delle singole particelle indicate nel catasto rispetto

    a quelle effettivamente praticate.

    Di seguito si analizzano, più in dettaglio, le novità recate dai citati articoli

    1 e 2 del Decreto.

    2. Revisione della disciplina dei redditi dei terreni (articolo 1 del

    Decreto)

    L’articolo 32 del TUIR reca la specifica disciplina delle attività produttive

    di reddito agrario, il quale, in base all’articolo 34 del TUIR, è determinato

    mediante l’applicazione di tariffe d’estimo.

    Le attività agricole diverse da quelle elencate nell’articolo 32 del TUIR, o

    eccedenti i limiti ivi previsti, si inquadrano fiscalmente come attività produttive di

    redditi d’impresa; tali redditi, ricorrendone le condizioni, sono assoggettati ai

    regimi di determinazione forfetaria disciplinati dall’articolo 56-bis del TUIR,

    ferma restando la possibilità di avvalersi del regime analitico di determinazione

    del reddito.

    Come evidenziato nella relazione illustrativa del Decreto, il predetto

    articolo 32, nella versione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal

    legislatore delegato, considerava attività agricole produttive di reddito agrario

    quelle di:

    − coltivazione del terreno e silvicoltura;

    − allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto

    dal terreno e attività di produzione di vegetali, tramite l’utilizzo di strutture

    fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione

    non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;

    7

    − attività agricole connesse, di cui all’articolo 2135, terzo comma, del

    codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione,

    commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di

    prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dal bosco

    o dall’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due

    anni, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta

    del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste6.

    In questo contesto, si è resa necessaria una revisione del regime di

    imposizione delle attività agricole, al fine di tenere conto anche delle attività basate

    sui più evoluti sistemi di coltivazione e di quelle che concorrono alla tutela

    dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici.

    Nei paragrafi che seguono sono approfondite le novità fiscali, concernenti

    i redditi dei terreni, introdotte dall’articolo 1 del Decreto e riguardanti i seguenti

    argomenti:

    − redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di vegetali

    all’interno di immobili censiti al catasto dei fabbricati, assoggettati a

    imposizione semplificata in base alle disposizioni di cui alla nuova lettera

    b-bis) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR e, oltre i limiti ivi previsti, in

    base alle disposizioni contenute nel nuovo comma 1 dell’articolo 56-bis del

    TUIR;

    − redditi derivanti dalle attività dirette alla produzione di beni, anche

    immateriali, realizzate mediante attività agricole che concorrono alla tutela

    dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici, assoggettati a

    imposizione semplificata in base alle disposizioni di cui alla nuova lettera

    b-ter) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR e, oltre i limiti ivi previsti, in

    base alle disposizioni contenute nel nuovo comma 3-ter dell’articolo 56-bis

    del TUIR;


    6 Attualmente tali beni sono quelli individuati con il decreto del 13 febbraio 2015.

    8

    − estensione della modalità di determinazione forfetaria del reddito

    d’impresa delle attività agricole disciplinate dall’articolo 56-bis del TUIR

    alle società agricole che esercitano l’opzione di cui all’articolo 1, comma

    1093, della legge n. 296 del 2006 (nuovo comma 4 del citato articolo 56-

    bis del TUIR).

    2.1. Produzione di vegetali con evoluti sistemi di coltivazione all’interno

    di immobili censiti al catasto dei fabbricati

    Una prima modifica apportata dal Decreto investe l’articolo 32 del TUIR,

    concernente il reddito agrario; più precisamente, l’articolo 1, comma 1, lettera b),

    numeri 1), 2) e 3), del Decreto, per quanto qui d’interesse, interviene sui commi 1

    e 2 dell’articolo 32 del TUIR e inserisce la lettera b-bis) nel predetto comma 2 (di

    seguito lettera b-bis).

    Con l’intervento in commento si allinea la normativa fiscale alla normativa

    civilistica7, la quale considera attività agricole quelle che «utilizzano o possono

    utilizzare» il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine (cfr. l’articolo

    2135, secondo comma, del codice civile)8.

    Come precisato nella relazione illustrativa del Decreto, con l’uso del verbo

    «possono» (riferito all’utilizzo del terreno), il legislatore civilistico ha inteso


    7 Cfr. l’“Analisi di impatto della regolamentazione (A.I.R.)” relativa allo schema di Decreto, nella quale si
    afferma che, per quanto riguarda “l’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1), si intende, in via generale,
    allineare la normativa fiscale, che, a legislazione vigente, considera reddito agrario solo quello che deriva
    dall’esercizio di un’attività agricola “nei limiti della potenzialità del terreno” alla normativa civilistica,
    che invece considera attività agricole quelle che “utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le
    acque dolci, salmastre o marine”. In particolare, sopprimendo l’inciso “nei limiti della potenzialità del
    terreno” e aggiungendo il rinvio all’esercizio di attività agricole “di cui all’articolo 2135 del codice
    civile”, si fa riferimento ad un utilizzo solo potenziale o funzionale del terreno, al fine di tenere conto anche
    delle più moderne tecniche di produzione agricola, che non sono più esclusivamente incentrate, come in
    passato, sul fattore “terra” e sullo sfruttamento della stessa. Per quanto attiene all’articolo 1, comma 1,
    lettera b), nn. 3) e 4), in linea con la modifica apportata con il precedente n. 1), si intende, in generale,
    ricondurre al regime fiscale dei redditi agrari il risultato economico delle più recenti ed evolute tecniche
    di coltivazione. Si tratta di sistemi di coltivazione, come le cc.dd.
    vertical farm, le colture idroponiche o la
    micropropagazione, che si svolgono all’interno di beni immobili
    ”.
    8 L’articolo 2135 del codice civile, rubricato «Imprenditore agricolo», al comma 2 dispone che per
    «coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla
    cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o
    animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine
    ».

    9

    rendere solo potenziale o funzionale il collegamento con il terreno, al fine di tenere

    conto anche delle più moderne tecniche di produzione agricola, che non sono più

    esclusivamente incentrate, come avvenuto in passato, sul fattore “terra” e sullo

    “sfruttamento” della stessa9.

    L’allineamento della normativa fiscale alla normativa civilistica, sotto il

    profilo in questione, è effettuato attraverso la modifica del comma 1 dell’articolo

    32 del TUIR, che, a seguito dell’intervento in commento, nel definire la nozione

    di “reddito agrario”, non richiama più l’esercizio di attività agricole «nei limiti

    della potenzialità del terreno», bensì si riferisce all’esercizio «delle attività

    agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile»10.

    Sempre nell’ottica dell’allineamento tra la normativa fiscale e quella

    civilistica, il Decreto integra il comma 2 dell’articolo 32 del TUIR tramite

    l’inserimento della lettera b-bis), che prevede una nuova categoria di attività

    agricola produttiva di reddito agrario, costituita dalle «attività dirette alla

    produzione di vegetali tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al

    catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7,

    D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non

    eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto

    di cui al comma 3-bis».

    Il Decreto, pertanto, in virtù del collegamento – solo potenziale o funzionale

    – tra l’attività agricola e il terreno, attraverso l’inserimento della lettera b-bis) nel

    comma 2 dell’articolo 32 del TUIR, riconduce nel novero delle attività agricole


    9 Cfr. la relazione illustrativa del Decreto.
    10 Cfr. l’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 1), del Decreto. Nella versione antecedente alle modifiche
    apportate dal Decreto, il comma 1 dell’articolo 32 del TUIR stabiliva che il «reddito agrario è costituito
    dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di
    organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell’esercizio di attività agricole su di
    esso
    »; a seguito delle predette modifiche, il comma 1 dispone che il «reddito agrario è costituito dalla
    parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d’esercizio e al lavoro di
    organizzazione impiegati nell’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile
    ». Il
    Decreto, con l’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2), modifica anche il comma 2, alinea, del predetto articolo
    32, variandone la formulazione da «Sono considerate attività agricole: …» a «Sono considerate attività
    agricole produttive di reddito agrario: …
    » (enfasi aggiunte).

    10

    produttive di reddito agrario le produzioni di vegetali realizzate mediante i più

    evoluti sistemi di coltivazione11.

    Trattasi, ad esempio, delle cosiddette “vertical farm”, delle “colture

    idroponiche” e della “micropropagazione in vitro”12 (che sono in grado, tra l’altro,

    di ridurre il consumo di acqua, di rendere più salubri i prodotti vegetali, di sottrarre

    determinate produzioni di carattere vegetale agli effetti distruttivi dei cambiamenti

    climatici); tali attività agricole, svolte mediante sistemi di coltivazione evoluti,

    sono realizzate in strutture protette, quali – oltre alle serre – i fabbricati a

    destinazione agricola, industriale, commerciale e artigianale, anche dismessi, e,

    più in generale, gli immobili riconvertiti alle produzioni in esame13.

    Ciò premesso, si ritiene che la lettera b-bis) riguardi le attività di produzione

    di vegetali, realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione, poste in essere

    tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati; più

    precisamente, la disposizione si riferisce alle attività realizzate all’interno degli

    immobili rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8,

    D/9 e D/1014.

    Dal combinato disposto dell’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), della

    legge delega e dell’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 3), del Decreto si evince,

    infatti, che le disposizioni dell’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), del TUIR si

    applicano laddove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:


    11 Cfr. la relazione illustrativa del Decreto nonché l’articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), della legge delega,
    che prevede «l’introduzione, per le attività agricole di coltivazione di cui all’articolo 2135, primo comma,
    del codice civile, di nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di
    coltivazione
    ».
    12 Tali tecniche sono menzionate nei documenti di accompagnamento al Decreto (cfr. la relazione
    illustrativa e l’analisi di impatto della regolamentazione – A.I.R. relative allo schema di Decreto).
    13 Cfr. la relazione illustrativa del Decreto.
    14 Le categorie catastali citate nella lettera b-bis) corrispondono alle seguenti tipologie di immobili: C/1
    (Negozi e botteghe); C/2 (Magazzini e locali di deposito); C/3 (Laboratori per arti e mestieri); C/6 (Stalle,
    scuderie, rimesse, autorimesse); C/7 (Tettoie chiuse od aperte); D/1 (Opifici); D/7 (Fabbricati costruiti o
    adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza
    radicali trasformazioni); D/8 (Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività
    commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni); D/9 (Edifici
    galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio); D/10 (Fabbricati
    per funzioni produttive connesse alle attività agricole).

    11

    1) deve trattarsi di attività dirette alla produzione di vegetali realizzate

    mediante i «più evoluti sistemi di coltivazione»;

    2) tali attività devono essere poste in essere «tramite l’utilizzo di immobili

    oggetto di censimento al catasto dei fabbricati» rientranti nelle categorie catastali

    sopra elencate15.

    Al riguardo, occorre evidenziare che l’articolo 1 del Decreto non ha

    modificato la lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR, secondo cui sono

    considerate attività agricole produttive di reddito agrario «le attività dirette alla

    produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche

    provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella

    del terreno su cui la produzione stessa insiste».

    Di conseguenza, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia esercitato, nei

    periodi d’imposta precedenti all’entrata in vigore del Decreto, un’attività diretta

    alla produzione di vegetali, tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche

    provvisorie, ancorché accatastate, produttiva di reddito agrario ai sensi della citata

    lettera b), si ritiene che, anche dopo l’entrata in vigore del Decreto, laddove

    l’attività esercitata non sia cambiata, al reddito agrario conseguito continui ad

    applicarsi la medesima disciplina.

    Con riferimento al trattamento fiscale dei redditi derivanti da attività di

    coltivazione realizzate mediante sistemi evoluti non utilizzando gli immobili citati

    dalla lettera b-bis) – come, ad esempio, una coltura idroponica realizzata in una

    serra “leggera” (non accatastabile) –, si ritiene, del pari, che le medesime siano

    riconducibili a quelle di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR;

    ciò in considerazione del fatto che, come detto in precedenza, con le modifiche

    apportate dal Decreto al comma 1 del medesimo articolo 32 è stato eliminato, ai

    fini della configurazione del reddito agrario, il collegamento tra l’attività agricola

    e il terreno e che, per le attività in esame, manca uno dei due requisiti necessari per

    attrarre le stesse nella disciplina di cui alla citata lettera b-bis).


    15 Si veda, al riguardo, l’ordine del giorno n. 9/2460-A/4 (On.le Testa) approvato, con parere favorevole
    del Governo, nella seduta della Camera dei Deputati del 22 luglio 2025.

    12

    L’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 4), del Decreto introduce il comma 3-

    bis nell’articolo 32 del TUIR16, il quale rinvia a un apposito decreto del Ministro

    dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell’agricoltura,

    della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito decreto interministeriale), per:

    − individuare, per i terreni, le nuove classi e qualità di coltura, al fine

    di tenere conto dei più evoluti sistemi di coltivazione;

    − disciplinare le modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione

    degli immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per le attività

    di produzione di vegetali;

    − disciplinare le modalità di determinazione della c.d. “superficie

    agraria di riferimento”, rilevante ai fini del calcolo del reddito.

    Al riguardo, si evidenzia che i redditi dominicale e agrario, determinati

    secondo i criteri fissati dal decreto interministeriale per qualità e classi di coltura,

    non potendo trovare indicazione nel catasto dei fabbricati, dovranno essere

    annotati in corrispondenza dell’immobile utilizzato per la produzione di vegetali17.

    Dal punto di vista fiscale, alle attività di produzione di vegetali basate su

    tecniche di coltivazione innovative e realizzate negli immobili in questione si

    applica una disciplina ad hoc, introdotta dal Decreto18 attraverso l’inserimento di

    nuove disposizioni negli articoli 28 «Determinazione del reddito dominicale», 34

    «Determinazione del reddito agrario», 36 «Reddito dei fabbricati» e 56-bis «Altre

    attività agricole» del TUIR.

    2.1.1. Reddito agrario

    Al fine di individuare la parte di attività diretta alla produzione di vegetali

    realizzata con sistemi di coltivazione evoluti tramite l’utilizzo degli immobili, che


    16 L’articolo 32, comma 3-bis, del TUIR stabilisce che, con «decreto del Ministro dell’economia e delle
    finanze, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono
    individuate, per i terreni, nuove classi e qualità di coltura al fine di tenere conto dei più evoluti sistemi di
    coltivazione, nonché sono disciplinate le modalità di dichiarazione in catasto dell’utilizzazione degli
    immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati per attività di produzione di vegetali e le modalità
    di determinazione della relativa superficie agraria di riferimento di cui al comma 2, lettera b-bis)
    ».
    17 Cfr. la relazione illustrativa del Decreto.
    18 Cfr. l’articolo 1, comma 1, lettere a), c), d), ed e), del Decreto.

    13

    si considera produttiva di reddito agrario, l’articolo 32, comma 2, lettera b?bis), del

    TUIR prevede l’applicazione di un criterio simile a quello previsto dalla lettera b)

    del medesimo comma 2 con riguardo alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo

    di strutture fisse o mobili19.

    Più precisamente, la nuova disciplina in commento prevede che:

    − a regime: (i) si considerano produttive di reddito agrario le attività

    sopra descritte, dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di

    sistemi di coltivazione evoluti all’interno degli immobili in argomento,

    entro il limite di superficie adibita alla produzione che non eccede il doppio

    della «superficie agraria di riferimento», le cui modalità di determinazione

    saranno definite con il decreto interministeriale (cfr. la lettera b-bis del

    comma 2 dell’articolo 32 del TUIR)20; (ii) il reddito relativo alla parte di

    produzione che eccede tale limite concorre alla formazione del reddito

    d’impresa, ai sensi del comma 1 dell’articolo 56-bis del TUIR – come

    modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera e), n. 1), del Decreto21 –

    nell’ammontare corrispondente al reddito agrario relativo alla superficie

    agraria di riferimento, in proporzione alla superficie eccedente;

    − in via transitoria, fino all’emanazione del decreto interministeriale,

    la determinazione del reddito agrario si effettua mediante l’applicazione,

    alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile22, della


    19 L’articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR considera produttiva di reddito agrario la superficie adibita
    alla produzione di vegetali – tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie – che «non
    eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste
    ».
    20 L’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), del TUIR stabilisce, come già evidenziato in precedenza, che sono
    considerate attività agricole produttive di reddito agrario «le attività dirette alla produzione di vegetali
    tramite l’utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie
    catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla
    produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al
    comma 3-bis
    ».
    21 L’articolo 56-bis, comma 1, del TUIR stabilisce che, per «le attività dirette alla produzione di vegetali
    esercitate oltre i limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettere b) e b-bis), il reddito relativo alla parte
    eccedente concorre a formare il reddito di impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario
    relativo alla superficie sulla quale la produzione insiste ovvero relativo alla superficie di riferimento come
    definita dal decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, in proporzione alla superficie eccedente
    ».
    22 Trattasi della superficie della particella catastale del terreno su cui insiste il fabbricato. Al riguardo,
    l’articolo 2 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572 «Approvazione del testo unico delle leggi sul nuovo
    catasto
    » stabilisce che la «particella catastale … è costituita da una porzione continua di terreno o da un

    14

    tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la

    particella, incrementata del 400 per cento (cfr. il nuovo comma 4-bis

    dell’articolo 34 del TUIR23, inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera c, del

    Decreto – di seguito, per brevità, “criterio della tariffa d’estimo

    incrementata”; per una esemplificazione numerica, si veda l’esempio n. 1);

    al riguardo, nella relazione illustrativa è chiarito che la maggiorazione del

    400 per cento della tariffa d’estimo più alta in vigore nella provincia è

    giustificata dalla maggiore produttività che le colture cosiddette “fuori

    suolo”, realizzate in ambienti protetti e chiusi, permettono di ottenere

    mediante l’utilizzo di specifiche tecnologie e sistemi di produzione

    innovativi24.

    Con riferimento al periodo transitorio di cui al comma 4-bis dell’articolo 34

    del TUIR, occorre determinare il limite oltre il quale le attività agricole realizzate

    tramite sistemi di produzione evoluti producono reddito d’impresa.

    La lettera b-bis) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR fissa, infatti, il

    predetto limite – a regime – entro il «doppio della superficie agraria di

    riferimento», ma, come detto, fino all’emanazione del decreto interministeriale, le

    modalità di determinazione di tale superficie non sono definite.

    Al riguardo, per ragioni di coerenza logico-sistematica e di uniformità con

    il criterio stabilito dalla lettera b) del predetto comma 2, si ritiene che, nel periodo

    transitorio previsto dal comma 4-bis dell’articolo 34 del TUIR, la «superficie

    agraria di riferimento», essenziale per determinare il limite oltre il quale le attività

    agricole in argomento producono reddito d’impresa (determinato forfetariamente


    fabbricato, che siano situati in un medesimo comune, appartengano allo stesso possessore, e siano della
    medesima qualità o classe, o abbiano la stessa destinazione
    ». In altri termini, la particella catastale è
    l’elemento territoriale elementare con cui un terreno avente caratteristiche omogenee in termini di uso del
    suolo (destinazione agricola o urbana) è censito al Catasto dei Terreni ed è rappresentato nella cartografia
    catastale.
    23 L’articolo 34, comma 4-bis, del TUIR stabilisce che, fino «all’emanazione del decreto di cui all’articolo
    32, comma 3-bis, il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al
    catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l’applicazione
    alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più alta in vigore
    nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento
    ».
    24 Cfr. la relazione illustrativa del Decreto.

    15

    ai sensi del comma 1 dell’articolo 56-bis del TUIR, salvo opzione per la

    determinazione analitica), debba essere individuata nella «superficie della

    particella catastale su cui insiste l’immobile». In altri termini, si deve far

    riferimento al parametro dimensionale utilizzato dal predetto comma 4-bis per

    determinare il reddito agrario delle attività in questione nel periodo transitorio.

    Fino all’emanazione del decreto interministeriale, le attività agricole di cui

    alla lettera b-bis) risulteranno, pertanto, produttive di reddito d’impresa

    nell’ipotesi in cui la superficie adibita alla produzione ecceda il doppio della

    superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile.

    In tal caso, il reddito relativo alla superficie eccedente deve essere

    assoggettato a imposizione secondo criteri analoghi a quelli previsti dal citato

    comma 1 dell’articolo 56-bis del TUIR e, quindi, il predetto reddito concorre a

    formare il reddito d’impresa nell’ammontare corrispondente al reddito agrario

    relativo alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile –

    determinato, nel periodo transitorio, in base a quanto stabilito dal comma 4-bis

    dell’articolo 34 del TUIR – in proporzione alla superficie eccedente.

    2.1.2. Reddito dominicale

    Per ciò che concerne il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando

    sistemi di coltivazione evoluti all’interno di immobili oggetto di censimento al

    catasto dei fabbricati, di cui alla lettera b?bis), la nuova disciplina prevede che esso:

    − a regime, è determinato ai sensi del decreto interministeriale (cfr. il

    nuovo comma 4-quater dell’articolo 28 del TUIR, inserito dall’articolo 1,

    comma 1, lettera a, del Decreto)25;

    − in via transitoria, fino all’emanazione del decreto interministeriale, è

    determinato mediante l’applicazione, alla superficie della particella

    catastale su cui insiste l’immobile, della tariffa d’estimo più alta in vigore

    nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento


    25 Cfr. l’articolo 28, comma 4-quater, del TUIR, il quale stabilisce che, decorso il periodo transitorio, il
    reddito dominicale è «determinato ai sensi del decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis».

    16

    (cfr. il nuovo comma 4-ter dell’articolo 28 del TUIR, inserito dall’articolo

    1, comma 1, lettera a, del Decreto; per una esemplificazione numerica, si

    veda l’esempio n. 1)26.

    In ogni caso, in base al nuovo comma 4-quater dell’articolo 28 del TUIR27,

    l’ammontare del reddito dominicale (determinato, a regime, secondo i criteri fissati

    nel decreto interministeriale ovvero, in via transitoria, secondo il sopra indicato

    criterio dell’applicazione della tariffa d’estimo più alta incrementata del 400 per

    cento) non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile oggetto

    di censimento al catasto dei fabbricati utilizzato per le attività dirette alla

    produzione di vegetali con sistemi evoluti28. A tal fine, occorre confrontare il

    reddito dominicale, rivalutato dell’80 e del 30 per cento, come previsto dalle

    specifiche disposizioni (si veda paragrafo 2.1.3), con la rendita catastale

    dell’immobile, rivalutata del 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della

    legge 23 dicembre 1996, n. 662.

    Conseguentemente, laddove l’ammontare del reddito dominicale, rivalutato

    dell’80 e del 30 per cento, risulti inferiore all’ammontare della rendita catastale

    dell’immobile oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rivalutata del 5 per

    cento, il reddito dominicale imponibile è pari a quest’ultimo (per una

    esemplificazione numerica, si veda l’esempio n. 1).

    Con riferimento alla compilazione della dichiarazione dei redditi relativa al

    periodo d’imposta 2024, in caso di attività dirette alla produzione di vegetali con

    evoluti sistemi di coltivazione all’interno di immobili censiti al catasto dei

    fabbricati, in merito alle sottostanti ipotesi di confronto si precisa quanto segue:


    26 L’articolo 28, comma 4-ter, del TUIR stabilisce che, fino «all’emanazione del decreto di cui all’articolo
    32, comma 3-bis, il reddito dominicale delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento
    al catasto dei fabbricati di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b?bis), è determinato mediante
    l’applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l’immobile della tariffa d’estimo più
    alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella incrementata del 400 per cento
    ».
    27 L’articolo 28, comma 4-quater, del TUIR stabilisce che il «reddito dominicale determinato ai sensi del
    decreto di cui all’articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non può
    essere inferiore alla rendita catastale attribuita all’immobile destinato alle attività dirette alla produzione
    di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis)
    ».
    28 Al riguardo, nell’A.I.R. è evidenziato che, per “fini di tutela delle entrate erariali, si prevede comunque
    che l’ammontare del reddito dominicale dichiarato non potrà essere inferiore alla rendita catastale
    attribuita all’immobile destinato alle attività agricole
    ”.

    17

    a) rendita catastale maggiore del reddito dominicale

    Se dal confronto tra la rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5 per

    cento, e il reddito dominicale, rivalutato dell’80 per cento e del 30 per cento, risulta

    maggiore la rendita catastale rivalutata, il contribuente è tenuto a esporre in

    dichiarazione, nella colonna 1 del quadro A del modello 730/2025, la rendita

    catastale dell’immobile aumentata del 5 per cento e divisa per il coefficiente

    “2,34”, che permette di neutralizzare le rivalutazioni dell’80 per cento e del 30 per

    cento che sono calcolate in via automatizzata dal software di compilazione.

    Chi ha già presentato la dichiarazione dei redditi, indicando per intero la

    rendita catastale, può presentare una dichiarazione correttiva nei termini o

    integrativa, compilando la colonna 1 del quadro A come sopra descritto e

    richiedendo a rimborso o riportando come eccedenza l’eventuale minor debito o

    maggior credito risultante da tale dichiarazione correttiva o integrativa.

    Ad esempio, se il reddito dominicale è pari a 1.000 euro e la rendita

    catastale dell’immobile è pari a 3.000 euro, il confronto va effettuato tra i seguenti

    valori:

    1) 1.000 x 1,80 x 1,30 = 2.340 euro

    2) 3.000 x 1,05 = 3.150 euro

    Poiché risulta maggiore la rendita catastale rivalutata, nella colonna 1 del

    quadro A va indicato il seguente importo: 3.150 / 2,34 = 1.346 euro. Il programma

    applicherà in via automatica le rivalutazioni dell’80 per cento e del 30 per cento,

    e, pertanto, il reddito dominicale risulterà pari a 1.346 x 1,80 x 1,30 = 3.150 euro;

    b) rendita catastale minore (o uguale) del reddito dominicale

    Se dal confronto risulta maggiore (o uguale) il reddito dominicale

    rivalutato, la colonna 1 del quadro A del modello 730/2025 va compilata secondo

    le regole ordinarie, ossia indicando il reddito dominicale al netto delle rivalutazioni

    dell’80 per cento e del 30 per cento, che vengono operate in via automatizzata dal

    software di compilazione.

    18

    Si precisa che i chiarimenti sopra forniti valgono anche con riferimento alla

    compilazione della colonna 1 del quadro RA dei modelli Redditi Persone fisiche

    2025, Redditi Società di persone 2025 e Redditi Enti non commerciali 2025.

    L’articolo 1, comma 1, lettera d), del Decreto introduce il comma 3.1

    nell’articolo 36 del TUIR29, ai sensi del quale non si considerano produttivi di

    reddito dei fabbricati – se non sono oggetto di locazione – gli immobili utilizzati

    nello svolgimento delle attività agricole dirette alla produzione dei vegetali, di cui

    alla lettera b-bis); i redditi derivanti da tali immobili sono assoggettati a

    imposizione come redditi dominicali, secondo le nuove disposizioni di cui ai

    commi 4-ter e 4-quater dell’articolo 28 del TUIR.

    Restano, invece, assoggettati a imposizione, secondo le ordinarie regole dei

    redditi dei fabbricati, i redditi degli immobili dati in locazione, anche se utilizzati

    dal locatario nello svolgimento delle citate attività di produzione di vegetali30.

    2.1.3. Rivalutazione dei redditi dominicale e agrario

    In relazione ai redditi agrari e dominicali delle colture di cui all’articolo 32,

    comma 2, lettera b-bis), determinati secondo i criteri sopra esposti, si evidenzia

    che gli stessi devono essere assoggettati alle rivalutazioni ordinariamente previste

    dalla legge.

    A tal fine, si fa riferimento alle rivalutazioni previste dall’articolo 3, comma

    50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi del quale, «fino alla data di

    entrata in vigore delle nuove tariffe d’estimo, ai soli fini delle imposte sui redditi,

    i redditi dominicali e agrari sono rivalutati, rispettivamente, dell’80 per cento e

    del 70 per cento», e dall’articolo 1, comma 512, primo e terzo periodo, della legge

    24 dicembre 2012, n. 228, che prevede che, ai soli fini della determinazione delle

    imposte sui redditi, «i redditi dominicale e agrario sono rivalutati (...) del 30 per


    29 L’articolo 36, comma 3.1, del TUIR stabilisce che non si considerano produttivi «di reddito dei
    fabbricati, se non sono oggetto di locazione, gli immobili utilizzati nello svolgimento delle attività dirette
    alla produzione di vegetali di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-bis), ai quali si applicano le
    disposizioni dell’articolo 28, commi 4-ter e 4-quater
    ».
    30 Cfr. la relazione illustrativa del Decreto.

    19

    cento a decorrere dal periodo di imposta 2016 (...). L’incremento si applica

    sull’importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell’articolo 3, comma

    50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

    Al riguardo, si precisa che le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 3,

    della legge 15 dicembre 1998, n. 44131, e all’articolo 1, comma 512, secondo

    periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 22832, non si applicano in relazione agli

    immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 2 dell’articolo 32 del TUIR, atteso

    che le norme agevolative in esame – non interpretabili, come tali, in via estensiva

    – fanno espresso riferimento ai «terreni» e che, inoltre, il comma 512 in questione

    riguarda, tra gli altri, terreni «non coltivati».

    In conclusione, si riporta di seguito un esempio relativo alla determinazione

    dei redditi dominicale e agrario, nel periodo transitorio, secondo i criteri esposti

    nel presente paragrafo.

    Esempio n. 1 – determinazione dei redditi dominicale e agrario nel

    periodo transitorio

    Si supponga la seguente situazione, nella quale, per ragioni di semplicità

    espositiva, si esprimono tutte le superfici in metri quadri e si fa riferimento a

    soggetti che non sono coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali:


    31 L’articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, prevede che, ai soli fini delle imposte sui
    redditi, «le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall’articolo 31, comma 1, della legge 23
    dicembre 1994, n. 724, e dall’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere
    dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante
    i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un
    periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno
    compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche
    in forma societaria purché, in quest’ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia
    detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo
    professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al
    presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto
    ».
    32 L’articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che, ai soli fini della
    determinazione delle imposte sui redditi, «per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, nonché a decorrere
    dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente del 15 per cento
    per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonché del 30 per
    cento a decorrere dal periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati,
    posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella
    previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e al 10 per
    cento per il periodo di imposta 2015
    ».

    20

    − rendita catastale dell’immobile censito al catasto dei fabbricati

    utilizzato per attività dirette alla produzione di vegetali con sistemi evoluti:

    12.000 euro;

    − superficie della particella catastale del terreno su cui insiste il

    predetto immobile: 1.000 mq;

    − tariffa di reddito dominicale più alta in vigore nella provincia in cui

    è censita la predetta particella: 1 euro al mq;

    − tariffa di reddito agrario più alta in vigore nella provincia in cui è

    censita la predetta particella: 2 euro al mq;

    Sulla base dei predetti dati, il reddito dominicale nel periodo transitorio è

    determinato nel modo seguente: [1 + (1 x 400%)] x 1.000 = 5.000 euro. A tale

    valore si applica la rivalutazione dell’80 per cento e del 30 per cento, di

    conseguenza il reddito dominicale rivalutato è pari a 5.000 x 1,80 x 1,30 = 11.700

    euro.

    Il reddito dominicale così determinato deve poi essere confrontato con la

    rendita catastale dell’immobile rivalutata del 5 per cento, che è pari a 12.600 euro

    (ossia 12.000 x 1,05).

    Nel caso in esame, visto che il reddito dominicale rivalutato (11.700 euro)

    è inferiore alla rendita catastale rivalutata dell’immobile (12.600 euro), il reddito

    dominicale imponibile è pari a 12.600 euro.

    Il reddito agrario nel periodo transitorio è determinato nel modo seguente:

    [2 + (2 x 400%)] x 1.000 = 10.000 euro.

    Il reddito agrario da assoggettare alla rivalutazione del 70 per cento e del

    30 per cento è pari a 10.000 euro; il reddito agrario imponibile, di conseguenza, è

    pari a 10.000 x 1,70 x 1,30 = 22.100 euro.

    21

    2.2. Produzione di beni, anche immateriali, realizzata mediante attività

    agricole che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai

    cambiamenti climatici

    L’articolo 1, comma 1, lettera b), n. 3), del Decreto, dopo aver inserito la

    lettera b-bis), aggiunge la lettera b-ter) nel comma 2 dell’articolo 32 del TUIR (di

    seguito lettera b-ter).

    La lettera b-ter) introduce una seconda nuova categoria di attività agricola

    produttiva di reddito agrario, costituita dalle «attività dirette alla produzione di

    beni, anche immateriali, realizzate mediante la coltivazione, l’allevamento e la

    silvicoltura che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti

    climatici, nei limiti dei corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a

    registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, derivanti dall’esercizio

    delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile».

    Con la novità in commento, si riconducono nel novero delle attività agricole

    produttive di reddito agrario le produzioni di beni, sia materiali sia immateriali,

    compresi quelli debitamente certificati, derivanti dalle attività agricole

    contemplate dalla lettera b-ter), secondo modalità e tecniche virtuose sotto il

    profilo della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici.

    Correlativamente, come chiarito nella relazione illustrativa del Decreto,

    sono qualificati come redditi agrari i redditi prodotti dallo svolgimento di tali

    attività, compresi quelli conseguiti per la cessione di beni, anche immateriali, tra

    cui rientrano i crediti di carbonio33 ottenuti mediante la cattura di CO2, debitamente

    certificati.

    I redditi conseguiti dalla cessione dei beni in questione sono assoggettati a

    “imposizione semplificata” (i.e., tassati su base catastale), in quanto riconducibili

    ai redditi agrari, fino a concorrenza dell’ammontare dei corrispettivi delle cessioni


    33 Prima delle modifiche introdotte dal Decreto, i proventi derivanti dalla cessione dei crediti di carbonio,
    in assenza di una disposizione specifica che riconducesse detta cessione nell’ambito delle attività agricole
    connesse, concorrevano alla formazione del reddito d’impresa e non rientravano fra i proventi assoggettati
    al regime dei redditi agrari (in tal senso, cfr. la risposta a interpello n. 365, pubblicata il 16 settembre 2020,
    le cui conclusioni sono state confermate dal Governo il 31 maggio 2022, in occasione della risposta
    all’interrogazione parlamentare n. 5-08179 sull’argomento in questione).

    22

    di beni, registrate o soggette a registrazione ai fini IVA derivanti dall’esercizio

    delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (di seguito limite di

    “agrarietà”).

    Ai fini del calcolo del limite entro il quale i redditi in questione sono

    considerati assorbiti dal reddito agrario, dalla formulazione della norma in

    commento si evince, in primo luogo, che i corrispettivi che concorrono a tale

    calcolo sono quelli riferiti alle cessioni di beni «registrate o soggette a

    registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto».

    Al riguardo, in considerazione del fatto che detto calcolo serve per

    determinare, ai fini delle imposte sui redditi, il limite di “agrarietà” in argomento,

    si ritiene, per ragioni di coerenza, che, a tale scopo, rilevino esclusivamente i

    corrispettivi delle cessioni di beni derivanti dall’esercizio di attività rientranti nei

    limiti di cui all’articolo 32 del TUIR.

    Deve trattarsi, inoltre, dei corrispettivi delle «cessioni di beni» derivanti

    dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, non potendosi

    considerare in tale ammontare anche i corrispettivi delle prestazioni di servizi di

    cui al terzo comma del medesimo articolo 2135, derivanti da attività connesse.

    Va da sé che nel calcolo dell’ammontare dei corrispettivi delle predette

    cessioni di beni non si deve tener conto dei corrispettivi delle cessioni dei beni di

    cui alla lettera b-ter).

    Il reddito relativo alla parte di produzione e cessione di beni che eccede il

    limite indicato dalla lettera b-ter) concorre alla formazione del reddito d’impresa,

    ai sensi del nuovo comma 3-ter dell’articolo 56-bis del TUIR34 (introdotto

    dall’articolo 1, comma 1, lettera e, n. 2, del Decreto), ed è determinato applicando

    il coefficiente di redditività del 25 per cento all’ammontare dei corrispettivi delle

    operazioni registrate o soggette a registrazione ai fini IVA.


    34 Il comma 3-ter dell’articolo 56-bis del TUIR stabilisce che il «reddito derivante dalla produzione e
    cessioni
    di beni di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b-ter), oltre il limite ivi indicato, è determinato
    applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti
    dell’imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25 per cento.
    ».

    23

    A tale ultimo riguardo, si precisa che i corrispettivi rilevanti ai fini del

    calcolo in questione sono quelli relativi alle cessioni dei beni di cui alla lettera b-

    ter) eccedenti il limite di “agrarietà”.

    Da ultimo, nell’ipotesi in cui i beni di cui alla lettera b-ter) siano ceduti in

    un anno successivo a quello in cui sono stati prodotti, si ritiene che, per ragioni di

    semplificazione degli adempimenti amministrativi, il menzionato limite di

    “agrarietà” debba essere calcolato nell’anno di cessione dei predetti beni e non

    nell’anno di “produzione” degli stessi (si veda l’esempio n. 4).

    In conclusione, si riportano di seguito alcuni esempi relativi ai beni di cui

    alla lettera b-ter).

    Esempio n. 2 – irrilevanza dei corrispettivi delle prestazioni di servizi

    Si supponga che nel 2025 un’impresa agricola abbia conseguito un

    ammontare di corrispettivi derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo

    2135 del codice civile pari a 120.000 euro, di cui 100.000 euro da cessioni di beni

    (sia da attività principali sia da attività connesse) soggette a registrazione ai fini

    IVA e 20.000 euro da prestazione di servizi (da attività connesse).

    In tale ipotesi, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera b-ter), del TUIR,

    il limite, entro il quale la cessione di crediti di carbonio effettuata nel 2025 è

    riconducibile al reddito agrario, è pari a 100.000 euro, ossia all’ammontare dei

    corrispettivi delle sole cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle attività di cui

    all’articolo 2135 del codice civile.

    Esempio n. 3 – cessione di crediti di carbonio effettuata nell’anno di

    produzione

    Nel 2025 un’impresa agricola ha conseguito un ammontare di corrispettivi

    derivanti dall’esercizio delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile pari

    a 120.000 euro, di cui 100.000 euro da cessioni di beni (sia da attività principali

    sia da attività connesse) soggette a registrazione ai fini IVA e 20.000 euro da

    prestazione di servizi (da attività connesse); nello stesso anno l’impresa in

    24

    questione ha anche prodotto e ceduto un n. X di crediti di carbonio per 110.000

    euro.

    In tale ipotesi, la predetta cessione di crediti di carbonio è considerata:

    − assorbita dal reddito agrario, ai sensi dell’articolo 32, comma 2,

    lettera b-ter), del TUIR, entro il limite di 100.000 euro (pari all’ammontare

    dei corrispettivi delle sole cessioni di beni derivanti dall’esercizio delle

    attività di cui all’articolo 2135 del codice civile);

    − produttiva di reddito d’impresa relativamente all’eccedenza, pari a

    10.000 euro (ossia 110.000 – 100.000), ai sensi dell’articolo 56-bis, comma

    3-ter, del TUIR; più precisamente, il reddito d’impresa derivante dalla

    produzione e cessione dei crediti di carbonio è pari a 2.500 euro,

    determinato applicando il coefficiente di redditività del 25 per cento

    all’eccedenza di 10.000 euro.

    Esempio n. 4 – cessione di crediti di carbonio effettuata nell’anno

    successivo a quello di produzione

    Si supponga di avere un’impresa agricola che presenta la seguente

    situazione:

    − 2024: anno in cui è prodotto un n. X di crediti di carbonio;

    − 2025: anno in cui il n. X di crediti di carbonio è ceduto;

    − corrispettivi delle cessioni di beni, registrate o soggette a

    registrazione agli effetti dell’IVA, derivanti dall’esercizio delle attività di

    cui all’articolo 2135 del codice civile (lettera b-ter):

    • 100.000 euro per l’anno 2024;

    • 105.000 euro per l’anno 2025;

    − corrispettivi delle cessioni del n. X di crediti di carbonio effettuate

    nell’anno 2025: 110.000 euro.

    Nel 2025, al momento della cessione, per verificare l’eventuale sussistenza

    del reddito d’impresa, occorre confrontare i corrispettivi della cessione dei crediti

    di carbonio del 2025 con il limite di “agrarietà” del medesimo anno.

    25

    Nel caso in esame, il corrispettivo di cessione dei crediti di carbonio

    (110.000 euro) eccede il limite di “agrarietà” del 2025 (105.000 euro) e, pertanto:

    − fino a 105.000 euro, il corrispettivo di cessione dei crediti di carbonio

    è “assorbito” dal reddito agrario del 2025;

    − all’eccedenza, pari a 5.000 euro (ossia 110.000 – 105.000), è

    applicato il coefficiente di redditività del 25 per cento al fine di determinare

    il reddito d’impresa; quest’ultimo ammonta quindi a 1.250 euro (ossia 5.000

    x 25%).

    In altri termini, ai crediti di carbonio è “associato” il limite di “agrarietà” di

    105.000 euro, calcolato nell’anno di cessione, e non quello di 100.000 euro,

    calcolato nell’anno di produzione.

    2.3. Novità per le società agricole che esercitano l’opzione di cui

    all’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006

    L’articolo 1, comma 1, lettera e), n. 3), del Decreto sostituisce il comma 4

    dell’articolo 56-bis del TUIR, al fine di rendere più coerente la normativa fiscale

    applicabile ai soggetti operanti in agricoltura che optano per la tassazione su base

    catastale, quali le società di persone, le società a responsabilità limitata e le

    cooperative che rivestono la qualifica di società agricola, con quella riservata alle

    persone fisiche.

    Per effetto della novella, i regimi forfetari disciplinati dall’articolo 56-bis

    del TUIR si applicano, fatto salvo quanto si dirà nel prosieguo (paragrafo 2.3.1),

    anche ai soggetti che rientrano nella fattispecie prevista all’articolo 1, comma

    109335, della legge n. 296 del 200636, disposizione che consente alle società di


    35 Il comma 1093 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che le «società di persone,
    le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola
    ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma
    1096 del presente articolo, possono optare per l’imposizione dei redditi ai sensi dell’articolo 32 del testo
    unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
    e successive modificazioni
    ».
    36 A seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 1, lettera e), n. 3), del Decreto al comma 4
    dell’articolo 56-bis del TUIR, le disposizioni dell’articolo 56-bis medesimo «si applicano anche ai soggetti
    che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
    ».

    26

    persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, che

    rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell’articolo 2 del decreto

    legislativo 29 marzo 2004, n. 9937, di optare per l’applicazione delle disposizioni

    in materia di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR.

    Coerentemente, l’articolo 1, comma 1, lettera f), del Decreto opera una

    modifica dell’articolo 81 del TUIR, riguardante la modalità di determinazione del

    reddito complessivo delle società e degli enti commerciali residenti, al fine di

    coordinare detta disposizione con la modifica operata al citato comma 4

    dell’articolo 56-bis.

    Come chiarito nella relazione illustrativa del Decreto, infatti, il mutamento

    normativo recato all’articolo 81, comma 1, del TUIR è di mero coordinamento, per

    tenere conto delle modifiche apportate all’articolo 56-bis del TUIR, relativamente

    all’applicazione del regime forfetario di determinazione del reddito alle società

    operanti in agricoltura, soggette a IRES, che optano per la tassazione su base

    catastale. Si ricorda che l’articolo 81 del TUIR prevede, al comma 1, che il

    «reddito complessivo delle società e degli enti commerciali di cui alle lettere a) e

    b) del comma 1 dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito

    d’impresa ed è determinato secondo le disposizioni di questa sezione», vale a dire

    secondo le disposizioni del Titolo II, Capo II, Sezione I del TUIR.

    Con riferimento alla determinazione della base imponibile delle società,

    pertanto, il Decreto, integrando il predetto articolo 81 del TUIR mediante

    l’aggiunta della locuzione «fatto salvo quanto stabilito all’articolo 56-bis, comma


    In base alla formulazione precedente alle anzidette modifiche, invece, le disposizioni dell’articolo 56-bis
    (commi 1, 2 e 3) non si applicavano «ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché
    alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice
    ».
    37 L’articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 99 del 2004 stabilisce che la «ragione sociale o la denominazione
    sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo
    2135 del codice civile deve contenere l’indicazione di società agricola. Non costituiscono distrazione
    dall’esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l’affitto di fabbricati ad uso
    abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all’articolo 2135
    del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall’affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti
    dall’esercizio dell’attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto
    qualora l’ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento
    dell’ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l’assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base
    alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
    dicembre 1986, n. 917
    ».

    27

    4», ammette che detti soggetti, laddove configurabili come società agricole che

    abbiano esercitato l’opzione di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27

    dicembre 2006, n. 296, determinino in modalità forfetaria il reddito d’impresa delle

    “altre attività agricole” riconducibili all’articolo 56-bis del TUIR, secondo le

    disposizioni ivi previste, salvo quanto precisato di seguito, in tema di attività

    agrituristica.

    2.3.1. Attività agrituristica

    La disciplina fiscale dell’attività agrituristica è contenuta nell’articolo 5

    della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo cui, con riferimento alle imposte

    sui redditi, è previsto, al comma 1, che i «soggetti, diversi da quelli indicati alle

    lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 87 [ora articolo 73] del testo unico delle

    imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22

    dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che esercitano attività di

    agriturismo di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730,38 determinano il reddito

    imponibile applicando all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio di tale

    attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del

    25 per cento».

    In altri termini, ai sensi della richiamata disposizione, le società a

    responsabilità limitata e le società cooperative, qualora svolgano attività

    agrituristica, conseguono, quindi, un reddito d’impresa determinato secondo le

    modalità ordinarie.

    Per effetto della sostituzione del comma 4 dell’articolo 56-bis del TUIR39

    sono state estese, come detto, le previsioni del comma 3 del medesimo articolo –

    che prevede un’imposizione forfetaria, ai fini delle imposte sui redditi, pari al 25

    per cento dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli


    38 La disciplina dell’agriturismo è attualmente contenuta nella legge 20 febbraio 2006, n. 96, che con
    l’articolo 14 ha abrogato la legge n. 730 del 1985.
    39 La versione previgente del comma 4 dell’articolo 56-bis del TUIR prevedeva che le «disposizioni di cui
    ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché
    alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice
    ».

    28

    effetti dell’imposta sul valore aggiunto, per le attività dirette alla fornitura di

    servizi di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile – alle società di

    persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, che hanno

    optato per il regime catastale, di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296

    del 2006.

    Sebbene il comma 3 dell’articolo 56-bis del TUIR faccia riferimento alle

    attività dirette alla fornitura di servizi, di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del

    codice civile, tra cui rientrano le attività di ricezione e ospitalità, come definite

    dalla legge, si ritiene che le società che hanno optato per il regime catastale (società

    di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative) non

    possano avvalersi del comma 3 dell’articolo 56-bis del TUIR, qualora producano

    un reddito derivante da attività agrituristica, attesa la natura di norma speciale40 di

    settore41 del citato articolo 5 della legge n. 413 del 1991.

    Ne consegue che le società a responsabilità limitata e le società cooperative,

    peraltro, escluse dall’ambito soggettivo del regime di cui al richiamato articolo 5,

    non possono determinare forfetariamente il reddito d’impresa derivante da attività

    agrituristica, neanche avvalendosi del regime di cui all’articolo 56-bis, comma 3,

    del TUIR, ancorché abbiano optato per il regime catastale. Conseguentemente, tali

    società continuano a determinare il reddito d’impresa derivante dall’attività

    agrituristica esclusivamente in via analitica.

    Per la medesima motivazione, le società di persone che hanno optato per

    l’applicazione del regime catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della

    legge n. 296 del 2006 non possono avvalersi del comma 3 dell’articolo 56-bis del

    TUIR, qualora producano un reddito derivante da attività agrituristica, ma,

    diversamente dalle società di capitali, rientrano nell’ambito applicativo soggettivo

    dell’articolo 5 della legge n. 413 del 1991, al pari di quelle che non hanno optato.


    40 Cfr. la circolare del 17 gennaio 2001, n. 3.
    41 Cfr. l’articolo 7, comma 2, della legge n. 96 del 2006, secondo cui lo «svolgimento dell’attività
    agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi
    dell’articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all’articolo 5 della
    legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale,
    riconducibile all’attività agrituristica
    ».

    29

    2.4. Decorrenza delle modifiche

    L’articolo 1, comma 2, del Decreto prevede che le disposizioni del

    medesimo articolo 1 si applicano «ai redditi prodotti a partire dal periodo

    d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

    Il decreto legislativo n. 192 del 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

    294 del 16 dicembre 2024, è entrato in vigore il 31 dicembre 2024.

    Di conseguenza, le modifiche apportate alla disciplina dei redditi dei terreni

    dall’articolo 1 del Decreto si applicano ai redditi prodotti a partire dal periodo

    d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 (periodo d’imposta 2024 per i contribuenti

    con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

    3. Aggiornamento delle banche dati catastali (articolo 2 del Decreto)

    Le disposizioni recate dall’articolo 2 del Decreto42 sono funzionali

    all’attuazione della disposizione contenuta nell’articolo 5, comma 1, lettera b), n.

    3, della legge delega.

    Quest’ultima disposizione prevede l’introduzione di procedimenti, anche

    digitali, che consentano, senza oneri aggiuntivi per i possessori e i conduttori dei

    terreni agricoli, di aggiornare, entro il 31 dicembre di ogni anno, le qualità e le

    classi di coltura indicate nel catasto con quelle effettivamente praticate.

    In conformità alla previsione contenuta nella legge delega, pertanto,

    l’articolo 2 del Decreto introduce, in relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio

    da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), procedure di

    aggiornamento, anche digitali, della qualità e delle classi di coltura praticate nelle


    42 L’articolo 2 del Decreto, rubricato «Aggiornamento delle banche dati catastali», prevede che «1. In
    relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura
    (AGEA), diversi da quelli di cui all’articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i soggetti tenuti all’adempimento
    previsto dall’articolo 30 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle variazioni inerenti le qualità e classi di coltura, sono
    esonerati dal medesimo, al quale provvede la stessa AGEA con le modalità previste dal citato articolo 2,
    comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006 e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
    a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
    2. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi di
    concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
    del presente decreto, sono definite le disposizioni attuative del comma 1
    ».

    30

    singole particelle catastali.

    In particolare, il comma 1 del citato articolo 2 estende, a tutti i terreni

    monitorati dall’AGEA, la speciale modalità di rilevazione delle variazioni colturali

    già prevista dall’articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 200643, con

    riferimento ai terreni posseduti e/o condotti nell’esercizio delle attività agricole,

    inseriti nelle dichiarazioni relative all’uso del suolo, rese dai soggetti interessati ai

    fini dell’erogazione dei contributi agricoli previsti dalla Politica Agricola

    Comunitaria.

    In altri termini, in relazione ai terreni sottoposti a monitoraggio da parte

    dell’AGEA, i soggetti tenuti alla presentazione della denuncia di variazione


    43 L’articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006 dispone quanto segue: «Al fine di consentire
    la semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino ed al contempo conseguire una maggiore
    rispondenza del contenuto delle banche dati dell’Agenzia del territorio
    [oggi Agenzia delle entrate, n.d.r.]
    all’attualità territoriale, a decorrere dal 1º gennaio 2007 le dichiarazioni relative all’uso del suolo sulle
    singole particelle catastali rese dai soggetti interessati nell’ambito degli adempimenti dichiarativi
    presentati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli, previsti dalla
    normativa comunitaria relativa alle Organizzazioni comuni di mercato (OCM) del settore agricolo,
    esonerano i soggetti tenuti all’adempimento previsto dall’articolo 30 del testo unico delle imposte sui
    redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta
    di contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al periodo precedente relativamente all’uso del
    suolo, deve contenere anche gli elementi per consentire l’aggiornamento del catasto, ivi compresi quelli
    relativi ai fabbricati inclusi nell’azienda agricola, e, conseguentemente, risulta sostitutiva per il cittadino
    della dichiarazione di variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso. Le disposizioni di cui al
    periodo precedente si applicano anche alle comunicazioni finalizzate all’aggiornamento del fascicolo
    aziendale costituito a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre
    1999, n. 503. All’atto della accettazione delle suddette dichiarazioni l’Agenzia per le erogazioni in
    agricoltura (AGEA) predispone una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, attraverso le
    procedure informatizzate rilasciate dall’Agenzia del territorio ai sensi del regolamento di cui al decreto
    del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima Agenzia per l’aggiornamento
    della banca dati. L’Agenzia del territorio, sulla base delle suddette proposte, provvede ad inserire nei
    propri atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle variazioni colturali. Tali redditi producono
    effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell’anno in cui viene
    presentata la dichiarazione. In deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare all’articolo 74, comma 1,
    della legge 21 novembre 2000, n. 342, l’Agenzia del territorio, con apposito comunicato da pubblicare
    nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e provvede a
    pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni
    interessati, tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati delle relative operazioni
    catastali di aggiornamento . I ricorsi di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
    1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono essere proposti entro
    centoventi giorni dalla data di pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente. Qualora i
    soggetti interessati non forniscano le informazioni previste ai sensi del comma 35 e richieste nelle
    dichiarazioni relative all’uso del suolo ovvero le forniscano in modo incompleto o non veritiero, si applica
    la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 2.500; all’irrogazione delle sanzioni provvede l’Agenzia
    del territorio sulla base delle comunicazioni effettuate dall’AGEA
    ».

    31

    colturale sono esonerati da tale obbligo44, in quanto al relativo adempimento

    provvede la stessa AGEA.

    Come chiarito nella relazione illustrativa, l’obbligo di presentare la

    denuncia di variazione colturale resta, quindi, limitato ai casi di variazione di

    qualità e classi di coltura delle singole particelle che interessano terreni non

    sottoposti a monitoraggio da parte dell’AGEA.

    Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del Decreto, le modalità di attuazione

    della disposizione di cui al comma 1 sono demandate a un apposito decreto del

    Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanarsi,

    di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

    ***

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi

    enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni

    provinciali e dagli Uffici dipendenti.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone
    (firmato digitalmente)


    44 L’articolo 30 del TUIR «Denuncia e decorrenza delle variazioni» stabilisce quanto segue.
    «1. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dai commi 1 e 2 dell’art. 29 devono essere denunciate
    dal contribuente all’ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le
    particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la
    dimostrazione grafica del frazionamento.
    2. Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in
    cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell’art. 29 e hanno effetto da tale anno.
    3. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall’anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2
    dell’art. 29 se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo; se la denuncia è
    stata presentata dopo, dall’anno in cui è stata presentata.
    4. Le variazioni del reddito dominicale contemplate dal comma 5 dell’art. 29 hanno effetto dall’anno
    successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
    ».

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