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Circolare INPS n.125 del 11.09.2025
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INDICE
1. Premessa
2. Contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge n. 240/2010
3. Incarichi post-doc di cui all’articolo 22-bis della legge n. 240/2010
4. Obblighi contributivi per i contratti di cui agli articoli 22 e 22-bis della legge n. 240/2010
5. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione
del flusso Uniemens 6. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione
del flusso Uniemens 1. Premessa
L’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6-septies dell’articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto i contratti di lavoro a tempo determinato finalizzati all’esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, denominati “contratti di ricerca”.
Tale tipologia contrattuale ha sostituito gli assegni di ricerca[1] disciplinati dal medesimo articolo 22 nel testo previgente alla riforma.
L’articolo 22-bis della medesima legge n. 240/2010, inserito dall’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha previsto un’ulteriore tipologia di contratti a tempo determinato, relativi alla fase pre-ruolo della carriera accademica, denominati “incarichi post-doc”.
Tanto premesso, con la presente circolare si illustra la disciplina dei citati contratti e si forniscono le relative indicazioni sugli obblighi contributivi conseguenti alla stipula dei medesimi.
2. Contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge n. 240/2010
Il novellato articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010 dispone che i contratti di ricerca, finanziati in tutto o in parte con fondi interni o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, possono essere stipulati, ai fini dell'esclusivo svolgimento di specifici progetti di ricerca, dalle seguenti istituzioni:
- università;
- enti pubblici di ricerca;
- istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.
Tali istituzioni disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento dei contratti di ricerca attraverso bandi di selezione che contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e al trattamento economico e previdenziale (cfr. l’art. 22, comma 3, della legge n. 240/2010).
I soggetti che possono concorrere alla selezione sono esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottorato di ricerca o di titolo equivalente conseguito all’estero o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, a esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle citate istituzioni stipulanti, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010. Inoltre, possono accedere alle selezioni coloro che sono iscritti al terzo anno del corso di dottorato di ricerca o all’ultimo anno del corso di specializzazione di area medica, a condizione che conseguano il titolo entro i sei mesi successivi dalla data di pubblicazione del bando di selezione (cfr. l’art. 22, comma 4, della legge n. 240/2010).
Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l’accesso alla selezione anche a soggetti che, pure in assenza dei titoli citati, sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, resta fermo che i titoli di cui al comma 4 del citato articolo 22 costituiscono titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie (cfr. l’art. 22, comma 5, della legge n. 240/2010).
I contratti di ricerca hanno durata biennale e possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori due anni. Nel caso di progetti di ricerca di carattere nazionale, europeo e internazionale, i contratti di ricerca hanno durata biennale prorogabile fino a un ulteriore anno, in considerazione delle specifiche esigenze sottese agli obiettivi e alla tipologia del progetto. In ogni caso, la durata complessiva dei contratti di ricerca, anche se stipulati con istituzioni differenti, non può essere superiore a cinque anni. Ai fini della durata complessiva del contratto non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa (cfr. l’art. 22, comma 2, della legge n. 240/2010).
L’importo del singolo contratto di ricerca è stabilito in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (cfr. l’art. 22, comma 6, della legge n. 240/2010).
A tale fine, in data 18 marzo 2025 è stato sottoscritto il “Contratto relativo alla sequenza contrattuale sul Contratto di ricerca ex art. 22 legge n. 240/2010” (di seguito, Contratto), in attuazione dell’articolo 178, comma 1, lettera g), rubricato “Sequenze contrattuali”, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del personale del comparto Istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024 relativo al triennio 2019–2021.
L’articolo 1, comma 3, del citato Contratto, richiamando l’articolo 22, comma 6, della legge n. 240/2010, che demanda alla contrattazione collettiva esclusivamente l’individuazione dell’importo del contratto di ricerca, dispone che alla figura del contrattista di ricerca non si estendono automaticamente tutte le altre norme contrattuali previste dal citato CCNL del 18 gennaio 2024, nonché dagli altri CCNL del comparto o dell’area Istruzione e ricerca o di altri comparti o aree in essi confluite.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Contratto l'importo del contratto di ricerca è definito dal singolo ente in ragione dell’impegno richiesto e nel rispetto dei vincoli posti dall’articolo 22 della legge n. 240/2010.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo 2 dispone che in ogni caso l’importo del contratto di ricerca non può essere inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito e non può essere superiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno.
Il comma 3 del citato articolo 2 conferma quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 240/2010; pertanto, la spesa complessiva per l'attribuzione dei contratti in argomento non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per l'erogazione degli assegni di ricerca, come risultante dai bilanci approvati.
Ferme restando le specifiche norme di settore, i contratti di ricerca non danno luogo a diritto di accesso al ruolo dei soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 22 della legge n. 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (cfr. l’art. 22, comma 9, della legge n. 240/2010 e l’art. 2, comma 4, del Contratto).
Il contratto di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, e per il dipendente in servizio presso Amministrazioni pubbliche comporta il collocamento in aspettativa senza assegni e per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l’obbligo di contribuzione in capo all’Amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.
Specifiche disposizioni in relazione all’incompatibilità dei contratti di ricerca con altre tipologie di incarichi e contratti e alla durata complessiva dei medesimi sono state introdotte dall’articolo 22-ter, comma 9, della legge n. 240/2010.
3. Incarichi post-doc di cui all’articolo 22-bis della legge n. 240/2010
L’articolo 22-bis, comma 1, della legge n. 240/2010, fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della medesima legge, dispone che possono essere stipulati contratti a tempo determinato, denominati “incarichi post-doc”, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, o finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni.
I soggetti abilitati all’attivazione dei contratti post-doc sono gli stessi che possono stipulare i contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge n. 240/2010 (cfr. il par. 2 della presente circolare), ossia:
- università;
- enti pubblici di ricerca;
- istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell’articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382/1980.
La stipula di tali contratti è prevista ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione.
Le istituzioni sopra individuate disciplinano, con apposito regolamento, le modalità di selezione per il conferimento degli incarichi post-doc. Il bando di selezione contiene informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale (cfr. l’art. 22-bis, comma 4, della legge n. 240/2010).
Possono concorrere alle selezioni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, dalle citate istituzioni stipulanti, nonché coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della medesima legge n. 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2022. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi in argomento anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie (cfr. l’art. 22-bis, comma 3, della legge n. 240/2010).
Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti in questione con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. Viene previsto che tali termini massimi siano derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata di tali rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la vigente normativa (cfr. l’art. 22-bis, comma 2, della legge n. 240/2010).
Per l’incarico post-doc è corrisposto un trattamento economico minimo stabilito con decreto del Ministro dell’Università e della ricerca, in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito (cfr. l’art. 22-bis, comma 5, della legge n. 240/2010).
L'incarico post-doc non è compatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici o privati, nonché con la titolarità di assegni di ricerca e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso Amministrazioni pubbliche (cfr. l’art. 22-bis, comma 6, della legge n. 240/2010). Inoltre, per tale periodo non è previsto il riconoscimento della contribuzione figurativa e neanche l’obbligo di contribuzione in capo all’Amministrazione che ha collocato il dipendente in aspettativa.
Gli incarichi in argomento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle istituzioni da cui sono erogati né possono essere computati ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 (cfr. l’art. 22-bis, comma 7, della legge n. 240/2010).
L’articolo 22-ter, commi 9 e 10, della legge n. 240/2010 reca ulteriori disposizioni riferite alle incompatibilità, durata complessiva e limiti di spesa degli incarichi post-doc.
4. Obblighi contributivi per i contratti di cui agli articoli 22 e 22-bis della legge n. 240/2010
I datori di lavoro che stipulano i contratti di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 240/2010 e i contratti denominati incarichi post-doc di cui all’articolo 22-bis della medesima legge sono tenuti all’assolvimento degli obblighi contributivi previsti in termini generali per i lavoratori dipendenti assunti a tempo determinato dai medesimi.
Al fine di determinare il carico contributivo si rinvia, pertanto, alle regole generali che disciplinano i relativi obblighi e, in particolare, in ragione dell’inquadramento previdenziale previsto per il datore di lavoro e della qualifica del lavoratore.
Con specifico riferimento alle pubbliche Amministrazioni si rammenta che le stesse sono tenute a ottemperare agli obblighi contributivi relativi alle Casse e ai Fondi di riferimento delle medesime ai fini dell’invalidità, della vecchia e ai superstiti (IVS), ad esempio, CPDEL, CTPS, CPS e FPLD, ai Fondi della Gestione pubblica (ex ENPAS o ex INADEL) per l’erogazione del trattamento di fine rapporto (TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e alla Gestione ex ENPDEP, ove iscritte.
Le medesime sono, inoltre, tenute al versamento della contribuzione di finanziamento della prestazione Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
La suddetta contribuzione è dovuta nella misura dell’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (ossia, il contributo ordinario pari all’1,31%, in applicazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 25, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il contributo integrativo pari allo 0,30%, introdotto dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua).
Per effetto di quanto disposto dalla lettera d) del comma 29 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, non è dovuto il contributo addizionale di cui al comma 28 del medesimo articolo 2, pari all’1,40% della retribuzione imponibile.
Ai fini del versamento della contribuzione NASpI, le pubbliche Amministrazioni che non sono titolari di una matricola “DM” devono richiederne l’apertura per gli adempimenti informativi e contributivi verso l’INPS.
In tale senso, si richiamano le indicazioni fornite con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2007, nonché il “Manuale procedura Iscrizione e Variazione Azienda su web internet” di cui all’Allegato n. 2 alla circolare n. 80 del 25 giugno 2014.
Si precisa, infine, che le pubbliche Amministrazioni non sono tenute all’assolvimento degli obblighi contributivi relativi al finanziamento delle assicurazioni della maternità e contro la malattia, poiché in relazione a tali eventi la tutela è garantita direttamente dal datore di lavoro.
5. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione
del flusso Uniemens I periodi di vigenza del contratto di ricerca di cui all’articolo 22 della legge n. 240/2010 devono essere dichiarati mensilmente tramite le modalità in uso per il flusso Uniemens-ListaPosPA, utilizzando il codice
appositamente previsto “52”, avente il significato di “Contratti di ricerca – art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240”. L’Amministrazione pubblica che pone in aspettativa il lavoratore che ha stipulato il contratto di ricerca con una delle istituzioni previste dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010 deve valorizzare nell’ultimo periodo precedente l’aspettativa lo specifico codice cessazione “63”, avente il significato di “Aspettativa contratti di ricerca – art.22 della legge 30 dicembre 2010, n.240”.
I periodi di vigenza degli incarichi post-doc di cui all’articolo 22-bis della legge n. 240/2010 devono essere dichiarati mensilmente tramite le modalità in uso per il flusso Uniemens-ListaPosPA, utilizzando il codice
appositamente previsto “53”, avente il significato di “Incarichi post-doc – art.22-bis della legge 30 dicembre 2010, n.240”. L’Amministrazione pubblica che pone in aspettativa il lavoratore che ha stipulato il contratto con una delle istituzioni previste dall’articolo 22, comma 1, della legge n. 240/2010, deve valorizzare nell’ultimo periodo precedente l’aspettativa lo specifico codice cessazione “64”, avente il significato di “Aspettativa incarichi post-doc– art.22-bis della legge 30 dicembre 2010, n.240”.
I suddetti codici devono essere utilizzati valorizzando nel flusso Uniemens-ListaPosPA l’elemento
con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente circolare. 6. Modalità di esposizione dei lavoratori nella sezione
del flusso Uniemens I lavoratori interessati dai contratti di cui agli articoli 22 e 22-bis della legge n. 240/2010 devono essere esposti nel flusso Uniemens con le medesime modalità in uso utilizzate per la denuncia dei lavoratori a tempo determinato in forza presso i datori di lavoro sopra elencati.
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga
[1] Ai sensi dell’articolo 14, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge n. 36/2022, come da ultimo modificato dall’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, fino al 31 dicembre 2024, limitatamente alle risorse già programmate o deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine, le università, le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del D.P.R. n. 382/1980, e gli enti pubblici di ricerca potevano indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 79/2022, di conversione del citato decreto-legge n. 36/2022.