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Circolare INPS n.124 del 11.09.2025
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INDICE
1. Premessa
2. Definizioni
3. Requisiti del soggetto beneficiario
4. Misura del beneficio
5. Presentazione della domanda
6. Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo
7. Trasferimento delle risorse dalle Regioni e dalla Provincia autonoma all’INPS e rimborso ai professionisti
8. Monitoraggio
1. Premessa
Il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, all’articolo 1-quater, comma 3, ha introdotto il contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (c.d. Bonus psicologo), volto a fornire assistenza psicologica alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
La misura è stata resa strutturale dall’articolo 1, comma 538, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023).
Il decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 10 luglio 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 (di seguito, D.I. 2025), definisce le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo per l’annualità 2025, individuando le quote spettanti alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige delle risorse per l’anno 2024 e 2025, come di seguito dettagliate.
a) Per l'anno 2024, le risorse sono pari a:
I. 8 milioni di euro, in attuazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 538, della legge di Bilancio 2023;
II. 2 milioni di euro, pari all'incremento del limite massimo di spesa stabilito dall'articolo 4, comma 8-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18;
III. 2 milioni di euro, che integrano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 5-bis, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.
b) Per l’anno 2025 le risorse sono pari a 9,5 milioni di euro, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 344, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025).
Il D.I. 2025 richiama inoltre le disposizioni vigenti dei decreti del Ministro della Salute, adottati di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 31 maggio 2022, 24 novembre 2023 e 17 dicembre 2024, riguardanti le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, nonché l’entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione. Resta altresì fermo quanto previsto nell’allegato tecnico del decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 31 maggio 2022.
Ai sensi dell’articolo 6 del D.I. 2025, l’INPS provvede all’attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio, alla redazione delle graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei beneficiari e ai conseguenziali successivi adempimenti.
Si precisa che la Provincia autonoma di Trento ha comunicato al Ministero della Salute la volontà di non finanziare la prestazione del c.d. Bonus psicologo. Pertanto, d’intesa con il Ministero della Salute, la procedura di acquisizione delle domande sarà inibita per i residenti in tale Provincia autonoma.
Tanto premesso, con la presente circolare si forniscono indicazioni operative per la fruizione del c.d. Bonus psicologo per l’anno 2025.
2. Definizioni
Ai fini della presente circolare si adottano le seguenti definizioni:
a) “beneficiario”, ogni persona in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socioeconomica, che sia nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico;
b) “richiedente”, il soggetto, non sempre coincidente con il beneficiario, che presenta la richiesta di accesso al beneficio;
c) “professionista”, lo specialista regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti, nell’ambito dell’albo degli psicologi, che abbia aderito all’iniziativa;
d) “codice univoco”, il codice alfanumerico di 12 caratteri, associato a ciascun beneficiario che rientra nella graduatoria, che rappresenta il valore del beneficio attribuito a scalare sulla base del valore ISEE del beneficiario;
e) “seduta”, la seduta di psicoterapia effettuata presso lo studio del professionista aderente all’iniziativa.
3. Requisiti del soggetto beneficiario
Il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di seguito descritti:
- residenza in Italia;
- valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 50.000 euro.
4. Misura del beneficio
Il contributo, che non può essere superiore a 1.500 euro per ogni persona, viene modulato in base all’ISEE del richiedente.
In particolare, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del D.I. 2025, al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, l’importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce:
a) con un valore ISEE inferiore a 15.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.500 euro per ogni beneficiario;
b) con un valore ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 1.000 euro per ogni beneficiario;
c) con un valore ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro, l’importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell’importo massimo stabilito in 500 euro per ogni beneficiario.
5. Presentazione della domanda
La domanda per accedere al beneficio deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025”, attraverso una delle seguenti modalità:
- portale web dell'Istituto (www.inps.it), direttamente dal cittadino autenticandosi con la propria identità digitale (SPID di livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS ed eIDAS); il servizio è raggiungibile al seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Strumenti” > “Vedi tutti” > “Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche”;
- Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
La domanda per l’anno 2025 può essere presentata dal 15 settembre 2025 al 14 novembre 2025.
Ai fini della presentazione della domanda, il cittadino richiedente deve essere in possesso di un’attestazione ISEE di valore non superiore a 50.000 euro e in corso di validità alla data della domanda.
Nel caso di ISEE contenente omissioni e/o difformità, il richiedente sarà informato, in sede di presentazione della domanda, della necessità di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU) finalizzata a correggere l’ISEE difforme e a consentire l’istruttoria della domanda di accesso al beneficio.
A tale riguardo si precisa che, in conformità a quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, che equipara, ai fini della richiesta delle prestazioni assistenziali, l’ISEE con omissioni e/o difformità a un ISEE valido, il richiedente, nel caso di attestazione ISEE rilasciata con omissioni e/o difformità, ha quindici giorni di tempo, dal termine ultimo di presentazione della domanda, per regolarizzare l’ISEE attraverso le seguenti tre modalità alternative previste dal medesimo D.P.C.M.:
- presentare una nuova DSU, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
- presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- rettificare la DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora sia stata presentata tramite un Centro di assistenza fiscale (CAF) e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Trascorso il termine indicato, nel caso in cui permanga l’omissione e/o la difformità riscontrata, la domanda è considerata improcedibile ai fini dell’erogazione della prestazione.
Il richiedente può presentare domanda per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Il beneficio può essere richiesto, inoltre, per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.
Nella domanda deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti previsti dal D.I. 2025 per l’accesso alla misura.
Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione, rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché le domande presentate fuori dai termini indicati, saranno considerate inammissibili.
Le domande presentate e acquisite nei sistemi gestionali dell’INPS sono sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata.
6. Elaborazione delle graduatorie, esito della domanda e utilizzo del contributo
Al termine del periodo stabilito per la presentazione delle domande, vengono stilate le graduatorie per l’assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Il completamento della definizione delle graduatorie è comunicato con apposito messaggio, pubblicato sul sito istituzionale dell’INPS.
L’elaborazione delle graduatorie è comunicata tramite SMS e/o e-mail ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella domanda. L’esito della domanda risulta altresì consultabile nella medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda nella sezione “Ricevute e provvedimenti”.
In caso di accoglimento della domanda, nel relativo provvedimento è indicato l’importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa, dandone comunicazione al Consiglio nazionale degli ordini degli psicologi (CNOP), e siano regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi.
Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario.
L’erogazione dell’importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate. Si precisa, pertanto, che nessun accredito di somme è effettuato ai beneficiari della prestazione.
Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio con il quale si comunica il completamento delle graduatorie e l’adozione dei provvedimenti, per usufruire del contributo in oggetto utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco è automaticamente annullato.
Come indicato all’articolo 6 del D.I. 2025 a decorrere dall’annualità 2025, i destinatari del contributo che non abbiano effettuato almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda decadono dal beneficio e si provvede, una sola volta, allo scorrimento delle graduatorie.
A seguito della novità introdotta dal citato articolo 6 del D.I. 2025, relativa all’effettuazione della prima seduta entro 60 giorni dalla data di comunicazione di accoglimento della domanda, i professionisti devono avere cura di confermare tempestivamente la prima seduta e comunque entro e non oltre il termine decadenziale di 60 giorni.
7. Trasferimento delle risorse dalle Regioni e dalla Provincia autonoma all’INPS e rimborso ai professionisti
L’erogazione della prestazione è subordinata al trasferimento delle risorse, indicate in premessa, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del D.I. 2025 nella Gazzetta Ufficiale (9 agosto 2025), ai sensi dell’articolo 9 del medesimo D.I.
Tali risorse, come individuate nella Tabella allegata al D.I. 2025 e alla presente circolare (Allegato n. 1), devono essere trasferite dalle Regioni e dalla Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige all’INPS, sul conto corrente di tesoreria IBAN IT87K0100004306CC0000000592 intestato a “INPS-ART.24-L.21.12.1978, N.843” con causale “Contributo sessioni psicoterapia anno 2024” per le risorse relative all’annualità 2024 e “Contributo sessioni psicoterapia anno 2025” per le risorse relative all’annualità 2025.
L’INPS, verificato l’avvenuto trasferimento delle risorse, provvede alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura entro il mese successivo a quello di caricamento nell’apposita procedura, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato dagli stessi professionisti.
8. Monitoraggio
L’INPS, secondo modalità concordate con il Ministero della Salute, provvede - nel rispetto dei principi di minimizzazione e di protezione dei dati personali - a rendere disponibili mensilmente i dati aggregati riguardanti il numero di beneficiari del contributo, suddivisi per sesso, fascia di età, fascia ISEE e provincia di residenza, oltre ai pagamenti effettuati, al fine di consentire allo stesso Ministero, alle Regioni e alla Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige il monitoraggio della prestazione erogata.
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga