• Provvedimento Agenzia Entrate del 28.07.2025 (309107/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 28.07.2025 (309107/2025)
  • Prot. n. 309107/2025


    Approvazione del modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi
    rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione
    merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60, della legge 30 dicembre
    2024, n. 207, e delle relative istruzioni



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Definizioni

    1.1 Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

    a) “Legge” la legge 30 dicembre 2024, n. 207;

    b) “intermediario” il soggetto incaricato alla trasmissione telematica delle

    dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, registrato ai servizi

    telematici dell’Agenzia delle entrate;

    c) “Cassetto fiscale” la sezione dell’area riservata del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate nella quale ciascun contribuente può

    consultare le proprie informazioni fiscali;

    d) “Area riservata” l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate

    accessibile previa autenticazione digitale oppure, nei casi previsti,

    tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate;

    e) “credenziali” gli strumenti (codici e procedure) per l’identificazione

    necessari ad accedere alla propria area riservata. I cittadini possono

    utilizzare esclusivamente quelli definiti all’articolo 64 del decreto

    2

    legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell’amministrazione

    Digitale (“CaD”) ovvero SPID, CIE, CNS.

    2. Approvazione del modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni

    di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto,

    movimentazione merci e servizi di logistica di cui all’articolo 1, comma 60, della

    Legge, e delle relative istruzioni

    2.1 È approvato il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di

    servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto,

    movimentazione merci e servizi di logistica (di seguito “Comunicazione”), di cui

    all’articolo 1, comma 60, della Legge, con le relative istruzioni.

    2.2 Il modello deve essere utilizzato dal committente per comunicare

    all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata unitamente al prestatore per il regime

    transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della Legge.

    2.3 L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori.

    L’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e

    subappaltatore prescinde dall’esercizio della medesima nel rapporto tra committente

    e primo appaltatore.

    2.4 Per ciascuno dei rapporti di cui al punto 2.3 per i quali è esercitata

    l’opzione va presentata un’autonoma Comunicazione. In tal caso, nel proseguo, per

    “committente” deve intendersi “subappaltante” e per “prestatore” deve intendersi

    “subappaltatore”.

    2.5 L’opzione ha durata triennale e si considera esercitata dalla data di

    trasmissione della Comunicazione.

    2.6 Nel modello è prevista l’indicazione dei dati relativi al contratto per il

    quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente in

    nome e per conto del prestatore. In presenza di più contratti tra le stesse parti è

    possibile presentare una sola Comunicazione compilando più moduli per indicare i

    dati relativi a ciascun contratto stipulato.

    3

    2.7 Resta ferma la facoltà di esercitare l’opzione per contratti stipulati tra le

    stesse parti non inclusi in Comunicazioni precedentemente presentate. Per tali

    contratti, la durata triennale dell’opzione decorre dalla data di presentazione della

    Comunicazione nella quale sono indicati i corrispondenti dati.

    2.8 Eventuali aggiornamenti e correzioni al modello e alle istruzioni saranno

    pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà

    data relativa comunicazione.

    3. Reperibilità del modello

    3.1 Il modello è reso disponibile dall’Agenzia delle entrate in formato

    elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    4. Modalità per l’invio della Comunicazione e decorrenza

    4.1 La Comunicazione è presentata dal committente all’Agenzia delle entrate

    esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario.

    4.2 Gli intermediari rilasciano al committente copia della Comunicazione

    trasmessa e della ricevuta, che ne attesta l’avvenuto ricevimento da parte

    dell’Agenzia delle entrate e che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

    4.3 La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata a decorrere dal

    30 luglio 2025 secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle

    entrate. Il file contenente la Comunicazione è formato utilizzando il software

    denominato “ReverseChargeLogistica”, disponibile gratuitamente sul sito internet

    www.agenziaentrate.gov.it.

    5. Comunicazione correttiva

    5.1 È consentito correggere i dati di una Comunicazione precedentemente

    trasmessa inviando una Comunicazione correttiva che sostituisce integralmente la

    precedente.

    5.2 Con la Comunicazione correttiva non è possibile rettificare opzioni già

    4

    esercitate e comunicate ma unicamente correggere eventuali dati errati riferiti a tali

    opzioni.

    6. Modalità di consultazione dei dati della Comunicazione

    6.1 Il prestatore, il cui codice fiscale è riportato nell’apposito campo della

    Comunicazione acquisita dall’Agenzia delle entrate, nonché il committente possono

    consultare i dati in essa contenuti accedendo al proprio Cassetto fiscale disponibile

    nell’Area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate.

    6.2 La consultazione di cui al punto 6.1 può essere effettuata anche

    dall’intermediario, delegato al servizio “Cassetto fiscale delegato”.

    7. Versamento dell’imposta

    7.1 L’imposta è versata dal committente ai sensi dell’articolo 17 del decreto

    legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza possibilità di compensazione, entro il termine

    di cui all’articolo 18 del medesimo decreto legislativo, riferito al mese successivo

    alla data di emissione della fattura da parte del prestatore.

    7.2 Con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la

    compilazione del modello F24.

    8. Trattamento dei dati

    8.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli

    6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in

    materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

    196 – è individuata nell’articolo 1, comma 60, della Legge e nella normativa di

    riferimento indicata in calce al presente provvedimento.

    8.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

    relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle

    entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico e metodologico Sogei S.p.A., al quale

    sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria designata per

    5

    questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento

    (UE) 2016/679. Le categorie di dati personali trattate attraverso il modello di

    Comunicazione, sono descritte nel medesimo e nell’informativa sul trattamento dei

    dati personali ad esso allegata.

    8.3 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

    procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili

    per la corretta gestione ed esecuzione della Comunicazione.

    8.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5,

    paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate

    conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

    proprie attività istituzionali.

    8.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, paragrafo 1,

    lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in

    maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o

    illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello di Comunicazione venga

    effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

    8.6 L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative richieste

    dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento dei

    dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

    8.7 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata

    eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35,

    comma 4, del Regolamento.

    Motivazioni

    Il presente provvedimento, emanato in base all’articolo 1, comma 60, della

    Legge, approva il modello di Comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi

    rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione

    merci e servizi di logistica, con le relative istruzioni. Il modello deve essere utilizzato

    per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal

    prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della Legge

    (comma modificato dall’articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84).

    6

    Detto regime stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di

    servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti

    consorziati o rapporti negoziali comunque denominati venga effettuato dal

    committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile

    dell’imposta dovuta. Come previsto dall’articolo 1, commi 60 e 61, della Legge,

    l’opzione è comunicata dal committente all’Agenzia delle entrate ed ha durata

    triennale. L’esercizio dell’opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione

    della Comunicazione.

    L’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra i subappaltatori.

    L’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e

    subappaltatore prescinde dall’esercizio della medesima nel rapporto tra committente

    e primo appaltatore.

    Con lo stesso provvedimento sono individuate la modalità di presentazione, la

    reperibilità del modello di Comunicazione e le modalità di consultazione del modello

    inviato ad opera delle parti.

    La trasmissione telematica della Comunicazione è effettuata a decorrere dal 30

    luglio 2025 secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

    Il file contenente la Comunicazione è formato utilizzando il software

    denominato “ReverseChargeLogistica”, disponibile gratuitamente sul sito internet

    www.agenziaentrate.gov.it.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo

    57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,

    comma 3, lettera a);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del

    20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di gestione n.

    15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con

    delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    7

    Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del

    Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive

    modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

    modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la presentazione

    delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività

    produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136, della

    legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, recante “Modalità tecniche di

    trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da

    sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti”,

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante “Disposizioni

    in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei

    dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al

    regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

    2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

    dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

    95/46/CE”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno

    2009, recante “Adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle

    prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento

    18 settembre 2008”;

    8

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio

    2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del “Cassetto fiscale

    delegato” da parte degli intermediari, di cui all’art. 3, comma 3 del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 93676 del 31 luglio

    2013, recante “Modifiche al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    10 giugno 2009, concernente l’adeguamento dei servizi telematici alle prescrizioni del

    Garante per la protezione dei dati personali di cui al Provvedimento 18 settembre

    2008. Nuova modalità di presentazione della domanda di abilitazione al servizio

    telematico Entratel e delle istanze di variazione dell’utenza”;

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

    aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

    dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

    95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 375356 del 2 ottobre

    2024 e successive modificazioni, recante “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo

    dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”;

    Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per

    l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

    Decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84, recante “Disposizioni urgenti in materia

    fiscale”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 28 luglio 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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