• Provvedimento Agenzia Entrate del 24.07.2025 (305720/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 24.07.2025 (305720/2025)
  • Prot. n. 305720/2025



    Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23

    dicembre 2014, n. 190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento

    spontaneo nei confronti di lavoratori autonomi ed imprese di minori dimensioni

    per i quali emergono anomalie nella comunicazione dei dati ricevuti ai fini della

    applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis

    del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge

    21 giugno 2017, n. 96

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

    1.1 L’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti tenuti

    all’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) di cui

    all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i seguenti elementi ed

    informazioni:

    a) comunicazioni relative a possibili omissioni o anomalie nei dati dichiarati

    ai fini degli ISA per il periodo d’imposta 2023;

    2

    b) risposte eventualmente inviate dal contribuente, anche per il tramite del

    proprio intermediario, relative alle comunicazioni di cui al precedente punto

    utilizzando la specifica procedura informatica.

    2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del

    contribuente, ovvero del suo intermediario, elementi ed informazioni

    2.1 I contribuenti potranno accedere agli elementi e alle informazioni, di cui

    alle lettere a) e b) del precedente punto 1.1, quando disponibili, consultando il

    proprio “Cassetto fiscale”, alla Sezione “Consultazioni - ISA/studi di settore -

    Comunicazioni anomalia”, disponibile nell’area riservata del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate (accessibile con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei

    casi in cui possono essere rilasciate, con le credenziali Entratel/Fisconline).

    2.2 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui

    all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

    1998, n. 322, potranno accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto

    1.1, consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano

    preventivamente ricevuto la relativa delega.

    2.3 Le comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1 saranno

    anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il

    contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della

    dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023 e se l’intermediario

    avrà accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.

    2.4 All’interno dell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate l’utente

    visualizzerà un avviso personalizzato e, se avrà registrato il proprio indirizzo di

    posta elettronica e autorizzato la finalità “Stato delle richieste” nella specifica

    sezione dell’area riservata, riceverà un messaggio con cui verrà data

    comunicazione che l’area ISA/studi di settore, all’interno della sezione

    Consultazioni del “Cassetto fiscale”, è stata aggiornata con la pubblicazione delle

    3

    comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1. I fac-simile dei

    messaggi sono pubblicati dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale.

    2.5 Qualora l’indirizzo di cui al precedente punto 2.4 fosse di posta

    elettronica certificata (PEC), i messaggi saranno inviati dalle caselle funzionali di

    posta elettronica certificata, denominate nel modo seguente:

    1) complianceISA1@pec.agenziaentrate.it;

    2) complianceISA2@pec.agenziaentrate.it.

    Tali indirizzi sono disponibili per la libera consultazione presso l’indice dei

    domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi

    (IPA).

    Le anomalie oggetto di comunicazione non sono esplicitate all’interno dei

    messaggi di posta elettronica ordinaria e/o certificata ma saranno reperibili

    esclusivamente all’interno del “Cassetto fiscale” come precisato al punto 2.1.

    Gli indirizzi di posta elettronica certificata non possono essere utilizzati per

    rispondere ai messaggi (caselle di PEC “no-reply”). A tal fine ci si potrà avvalere

    esclusivamente delle modalità descritte al successivo punto 3.

    3. Modalità con cui il contribuente può segnalare all’Agenzia delle

    entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

    3.1 I contribuenti, in relazione alle comunicazioni di cui alla lettera a) del

    precedente punto 1.1, potranno fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando

    esclusivamente lo specifico “Software di compilazione anomalie 2025” (di seguito

    “software”) gratuito e reso disponibile dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito

    istituzionale.

    3.2 Il software consente al contribuente di redigere un testo contenente gli

    elementi ritenuti di utilità da trasmettere all’Agenzia delle entrate.

    4

    3.3 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni

    potranno fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti interessati dalle

    comunicazioni di cui alla lettera a) del precedente punto 1.1, esclusivamente

    attraverso l’utilizzo del software.

    4. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni

    e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    4.1 I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle

    informazioni rese disponibili dall’Agenzia delle entrate, potranno regolarizzare gli

    errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste

    dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando

    della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione

    delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.

    5. Trattamento dei dati

    5.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate

    ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di

    seguito, “Regolamento”) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali

    di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e

    integrazioni (di seguito, “Codice”). La base giuridica del trattamento dei dati

    personali – prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento e

    dall’articolo 2-ter del Codice – è individuata nella normativa di riferimento

    indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 9-bis del

    decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e nell’articolo 1, commi da 634 a 636, della

    legge 23 dicembre 2014, n. 190.

    5.2 L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A.

    al quale sono affidate la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

    l’elaborazione e l’aggiornamento degli ISA e le attività tecniche necessarie alla

    5

    realizzazione della campagna informativa di cui al presente provvedimento. Sogei

    S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28

    del Regolamento.

    5.3 I dati personali trattati sono quelli indicati alle lettere a) e b) del punto

    1.1. I dati personali dei contribuenti, ovvero degli eventuali soggetti delegati,

    rappresentanti di persone fisiche o persone di fiducia che effettuano l’accesso al

    “Cassetto fiscale”, presente nell’area riservata, vengono trattati ai fini degli

    adempimenti strettamente connessi alla gestione delle comunicazioni e degli

    obblighi legali correlati. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate

    nelle varie fasi del procedimento sono necessari per la corretta gestione ed

    esecuzione del servizio.

    5.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

    5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati

    oggetto del trattamento per il tempo necessario allo svolgimento delle proprie

    attività istituzionali.

    5.5 In conformità al principio di integrità e riservatezza (articolo 5,

    paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), è stato disposto che la trasmissione della

    comunicazione, l’eventuale indicazione da parte del contribuente di elementi di

    chiarimento e/o giustificazione, nonché l’eventuale regolarizzazione di omissioni

    e/o errori dichiarativi, vengano effettuate esclusivamente con le modalità descritte

    rispettivamente ai punti 2, 3 e 4 del presente provvedimento.

    5.6 L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative

    richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la correttezza e la

    sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità dello stesso alla

    vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

    5.7 Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è

    stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi

    dell’articolo 35 del Regolamento.

    6

    5.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13

    e 14 del Regolamento è disponibile nella sezione dedicata alla protezione dei dati

    personali del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle entrate.

    6. Approvazione delle tipologie di comunicazioni di anomalie nei dati

    degli ISA relativi al periodo d’imposta 2023

    6.1 È approvata, in allegato n. 1, la specifica tecnica con cui sono

    individuate le tipologie di anomalie nei dati degli ISA previste alla lettera a) del

    punto 1.1 del presente provvedimento.

    6.2 Le diverse tipologie di anomalia di cui al precedente punto possono

    essere elaborate tenendo conto, oltre che dei dati presenti nel modello dei dati

    rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA relativo al periodo d’imposta 2023,

    anche delle altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria, relative

    a più annualità d’imposta.

    Motivazioni

    L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede

    che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, siano individuate

    le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635

    del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia

    di Finanza.

    Tali elementi ed informazioni hanno la finalità di introdurre forme di

    comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale per semplificare gli

    adempimenti, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire

    l’emersione spontanea delle basi imponibili, anche in termini preventivi rispetto

    alle scadenze fiscali.

    In proposito, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione del

    contribuente, ovvero del suo intermediario, mediante strumenti digitali, elementi e

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    informazioni relativi a possibili anomalie riscontrate nei dati dichiarati ai fini degli

    ISA.

    Tali forme di comunicazione sono altresì utili, nel caso si riscontri

    l’effettiva presenza di errori od omissioni, al fine di porvi rimedio mediante

    l’istituto del ravvedimento operoso.

    Con il presente provvedimento sono individuate le anomalie nei dati degli

    ISA, afferenti al periodo d’imposta 2023. Le anomalie individuate nel modello dei

    dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli ISA sono individuate anche attraverso

    il ricorso ad altre fonti informative disponibili presso l’Anagrafe tributaria relative

    a più annualità d’imposta (es. modelli Certificazione Unica, modelli per la richiesta

    di registrazione e gli adempimenti successivi relativi a contratti di locazione e

    affitto di immobili, modelli Redditi e modelli ISA relativi ad annualità precedenti).

    Le anomalie riscontrate sono comunicate ai contribuenti interessati

    mediante pubblicazione nel proprio “Cassetto fiscale”, disponibile nell’area

    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e accessibile con le credenziali

    SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti, con le credenziali Entratel/Fisconline

    rilasciate dall’Agenzia.

    Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui

    all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

    1998, n. 322, potranno accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto

    precedente consultando il “Cassetto fiscale” dei soggetti dai quali abbiano

    preventivamente ricevuto la relativa delega. Le comunicazioni di anomalie saranno

    anche trasmesse dall’Agenzia delle entrate, via Entratel, all’intermediario, se il

    contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della

    dichiarazione annuale dei redditi e se tale intermediario avrà accettato, nella

    medesima dichiarazione, di riceverle.

    All’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate di

    ciascun utente verrà inoltre messo a disposizione un avviso personalizzato e sarà

    8

    inviato un messaggio ai recapiti eventualmente indicati dal contribuente, tramite

    posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC), con cui sarà data

    comunicazione che l’area ISA/studi di settore del “Cassetto fiscale” è stata

    aggiornata con la pubblicazione delle comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati

    ai fini ISA.

    I contribuenti, in relazione alle citate comunicazioni di anomalie, potranno

    fornire chiarimenti e precisazioni, inviando eventuali risposte o direttamente o per

    il tramite del proprio intermediario, utilizzando esclusivamente lo specifico

    “Software di compilazione anomalie 2025” reso disponibile gratuitamente

    dall’Agenzia delle entrate sul proprio sito internet istituzionale.

    Gli elementi giustificativi eventualmente forniti secondo le modalità

    innanzi descritte, saranno successivamente resi disponibili all’interno del

    “Cassetto fiscale”, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

    (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;

    articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42

    del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di

    gestione n. 15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con

    delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla

    delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze del 28 dicembre 2000, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    9

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e

    successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

    aggiunto”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e

    successive modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle imposte sui

    redditi”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

    modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle

    dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività

    produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136,

    della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (articolo 3, comma 3);

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e

    integrazioni, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative

    per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della

    legge 23 dicembre 1996, n. 662” (articolo 13);

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e

    integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

    disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)

    n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

    alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

    personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

    95/46/CE”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre

    2007, recante “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli

    adempimenti posti in essere con l'Agenzia delle entrate”;

    10

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29

    luglio 2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del

    “Cassetto fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3,

    comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322”;

    Legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione

    del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (articolo 1, commi da 634 a 636);

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

    27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

    abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

    Decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 21 giugno 2017, n. 96, recante “Indici Sintetici di affidabilità fiscale”

    (articolo 9-bis);

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 gennaio

    2023, recante “Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli

    indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione

    delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di

    imposta 2022 e programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità

    fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta 2023”;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze dell’8 febbraio 2023,

    recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad

    attività economiche dei comparti dell'agricoltura, delle manifatture, dei servizi,

    del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità

    specifiche applicabili al periodo d'imposta 2022”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 settembre

    2023,recante “Abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate

    11

    e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone

    fisiche e delle persone di fiducia”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio

    2024, recante “ Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati

    rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da

    utilizzare per il periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei

    dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo

    biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un

    sistema di importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini

    della semplificazione del relativo adempimento dichiarativo”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio

    2024, recante “Approvazione delle specifiche tecniche e dei controlli per la

    trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici

    sintetici di affidabilità fiscale per il p.i. 2023 e dei dati rilevanti ai fini della

    elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi

    d’imposta 2024 e 2025 e della relativa accettazione”;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 18 marzo 2024,

    recante “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad

    attività economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e

    delle attività professionali e di approvazione delle territorialità

    specifiche. Periodo d’imposta 2023”;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 29 aprile 2024,

    recante “Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale

    applicabili al periodo d'imposta 2023”;

    Decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 4 luglio 2025, n. 101, recante “Sospensione dei termini in materia di

    adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale

    per l'area dei Campi Flegrei” (articolo 11).

    12

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 24 luglio 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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