• Provvedimento Agenzia Entrate del 24.07.2025 (305754/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 24.07.2025 (305754/2025)
  • Prot. n. 305754 /2025

    Approvazione del modello di comunicazione, di cui all’articolo 4, comma 2, del
    decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
    del 1° aprile 2025, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta
    per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla
    gestione dell’azienda agricola previsto dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024,
    n. 36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di presentazione e delle
    modalità di trasmissione telematica

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Approvazione del modello di comunicazione, di cui all’ articolo 4,

    comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e

    delle foreste del 1° aprile 2025 per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito

    d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione

    attinenti alla gestione dell’azienda agricola, previsto dall’articolo 6 della legge

    15 marzo 2024, n. 36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di

    presentazione e delle modalità di trasmissione telematica

    1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2,

    del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

    di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 1° aprile 2025 (di

    seguito, “decreto”) il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, per

    l’utilizzo del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute

    per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda

    2

    agricola, previsto dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n. 36 (di seguito,

    “legge”).

    1.2 Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età

    superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato

    l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a),

    della legge.

    1.3 Con la comunicazione di cui al punto 1.1 (di seguito “comunicazione”),

    i soggetti che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta

    di cui all’articolo 6 della legge, comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare

    delle spese ammissibili effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31

    dicembre 2024, rientranti nelle seguenti categorie:

    a) spese per l’acquisizione di competenze, come corsi di formazione,

    seminari, conferenze e coaching, attinenti alla gestione dell’azienda

    agricola;

    b) spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione alle iniziative di cui

    alla lettera a), fino a un importo massimo del 50% dell’ammontare delle

    spese di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto.

    L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la

    stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

    1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del

    sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    2. Reperibilità della Comunicazione

    2.1 La comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet

    www.agenziaentrate.gov.it.

    3. Modalità per l’invio della Comunicazione

    3.1 La comunicazione è inviata dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025

    con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un

    soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3,

    commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

    3

    322. La trasmissione telematica della comunicazione è effettuata utilizzando

    esclusivamente il software denominato “GESTIONE AZIENDA AGRICOLA”,

    disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    3.2 A seguito della presentazione della comunicazione è rilasciata, entro

    cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con

    l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione

    del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate.

    3.3 Si considera tempestiva la comunicazione trasmessa alla data di

    scadenza del termine di cui al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma

    scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari

    successivi a tale termine.

    3.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1, è

    possibile:

    a) inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella

    precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione validamente

    trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

    b) presentare la rinuncia integrale al credito di imposta precedentemente

    comunicato.

    3.5 La comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione

    è scartata in fase di accoglienza.

    3.6 La comunicazione è altresì scartata nel caso in cui:

    a) il beneficiario non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio

    della comunicazione;

    b) il soggetto beneficiario abbia iniziato l’attività in data antecedente al 1°

    gennaio 2021;

    c) il codice attività comunicato ai sensi dell’articolo 35 del decreto del

    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e risultante nell’area

    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate non inizia con 01;

    d) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non

    4

    corrispondano ai dati presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle

    entrate.

    4. Utilizzo del credito d’imposta

    4.1 Ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge, il credito d’imposta è

    utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo

    17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il secondo periodo di imposta

    successivo a quello in cui la spesa è stata sostenuta.

    4.2 Il credito risultante dalla comunicazione, nella misura effettivamente

    spettante, è utilizzabile a decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo alla

    pubblicazione del provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto con il

    quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo

    del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del previsto limite di spesa e, comunque,

    non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato il

    riconoscimento del credito di imposta. Il credito non è utilizzabile, altresì, prima

    della data di conclusione del corso di formazione.

    4.3 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito di imposta:

    a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici

    resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di

    versamento;

    b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti

    superiore all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti

    utilizzi, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al

    soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta

    consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate;

    c) con specifica risoluzione sono impartite le istruzioni per la

    compilazione del modello F24.

    5. Trattamento dei dati

    5.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

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    articoli 6, paragrafo 3, lettera b), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito,

    “Regolamento”) e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di

    cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e

    integrazioni (di seguito, “Codice”) – è individuata nell’articolo 4, comma 1, del

    decreto, il quale dispone che i soggetti beneficiari del credito d’imposta di cui

    all’articolo 6, comma 1, della legge comunicano all’Agenzia delle entrate

    l’ammontare delle spese per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla

    gestione dell’azienda agricola, sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

    Il citato articolo 4 del decreto, al comma 2, prevede che, con provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate, è approvato il modello di comunicazione, con

    le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto, le modalità e la data di

    trasmissione telematica.

    5.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

    dati in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.

    L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al

    quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Sogei

    S.p.A. è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28

    del Regolamento.

    5.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella comunicazione approvata

    con il presente provvedimento, sono:

    - i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e

    dell’eventuale soggetto terzo che trasmette la comunicazione;

    - i dati anagrafici dell’ente erogante la formazione (codice fiscale);

    - i dati contabili relativi al credito d’imposta;

    - gli estremi delle fatture elettroniche relative a spese ammissibili al

    beneficio effettivamente sostenute nel 2024.

    I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

    processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della

    comunicazione, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi

    non spettanti.

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    5.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo

    5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati

    oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie

    attività istituzionali.

    5.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,

    paragrafo 1, lettera f), del Regolamento), che prevede che i dati siano trattati in

    maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

    autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione venga

    effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a

    cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della

    trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n.

    322 del 1998.

    5.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

    richieste dall’articolo 32 del Regolamento e necessarie a garantire la correttezza e

    la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli

    obblighi di legge e al Regolamento.

    5.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei

    diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate ed è parte integrante della comunicazione.

    5.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione è stata

    eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del

    Regolamento.

    Motivazioni

    L’articolo 6, comma 1, della legge ha previsto un contributo, sotto forma di

    credito di imposta, per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla

    gestione dell’azienda agricola, in misura pari all’80 per cento delle spese

    effettivamente sostenute nell’anno 2024 e idoneamente documentate, fino a un

    importo di 2.500 euro per ciascun beneficiario.

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    Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto, il sostegno è da intendersi

    erogabile ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1408 del 2013 e n. 2831 del 2023 relativi

    ai contributi in regime de minimis nel settore agricolo e in quello generale.

    Possono beneficiare del contributo gli imprenditori agricoli di età superiore

    a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti che hanno iniziato l’attività a

    decorrere dal 1° gennaio 2021, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge.

    Il citato decreto reca i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni

    per l’attribuzione del contributo, sotto forma di credito di imposta, con particolare

    riguardo all’individuazione delle spese ammissibili al beneficio e alle procedure di

    assegnazione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa previsto

    dall’articolo 6, comma 3, della legge.

    Ai fini dell’ammissibilità all’agevolazione, le spese di cui all’articolo 3,

    comma 1, del decreto devono essere pagate attraverso conti correnti intestati al

    soggetto beneficiario e con modalità che consentono la piena tracciabilità del

    pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o

    ricevuta.

    Il soggetto beneficiario decade dal credito d’imposta in caso di

    accertamento dell’insussistenza di uno dei requisiti previsti ovvero qualora la

    documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le

    dichiarazioni rese.

    In base all’articolo 4, comma 1, del decreto, i soggetti che intendono

    beneficiare del contributo, sotto forma di credito d’imposta, di cui all’articolo 6,

    comma 1, della legge, comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle

    spese effettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

    Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, con il presente

    provvedimento è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la

    fruizione del credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi

    di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola”, con le relative

    istruzioni, e sono definiti i termini di presentazione e le modalità di trasmissione

    telematica. Il modello di comunicazione e le relative istruzioni costituiscono parte

    8

    integrante del presente provvedimento.

    Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 4, comma

    4, del decreto, è utilizzabile dal terzo giorno lavorativo successivo alla

    pubblicazione del provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la

    determinazione dell’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile, nel

    rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 6, comma 3, della legge.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

    (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;

    articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42

    del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di

    gestione n. 15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con

    delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla

    delibera del Comitato di gestione n. 32/2025 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e

    successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

    aggiunto” (articolo 35);

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni, recante

    “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

    dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di

    9

    modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni” (articolo 17);

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

    modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle

    dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività

    produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136,

    della legge 23 dicembre 1996, n. 662” (articolo 3, commi 2-bis e 3);

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e

    integrazioni, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante

    disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE)

    n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo

    alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

    personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

    95/46/CE”;

    Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013,

    relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

    dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

    Regolamento (UE) 2831/2023 della Commissione del 13 dicembre 2023,

    relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento

    dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

    Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

    27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

    abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

    Legge 15 marzo 2024, n. 36, recante “Disposizioni per la promozione e lo

    sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo” (articolo 6);

    Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle

    foreste del 1° aprile 2025, recante “Criteri e modalità per l'attuazione del

    contributo, sotto forma di credito di imposta, per le spese sostenute per la

    partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell'azienda agricola”.

    10

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 24 luglio 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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