• Provvedimento Agenzia Entrate del 03.07.2025 (280268/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 03.07.2025 (280268/2025)
  • Prot. n. 280268/2025

    Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.

    190 – Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei

    confronti dei soggetti per i quali risulta, per il periodo d’imposta 2024, la

    mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la presentazione della

    stessa senza il quadro VJ o il quadro VE o con un ammontare di operazioni

    attive dichiarate inferiore a 1.000 euro

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

    1.1 L’Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche emesse e dei

    corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente dai

    contribuenti soggetti passivi IVA per verificare per l’anno d’imposta 2024

    l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la

    presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE o con

    operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro. Le

    operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo

    VE50) aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e

    passaggi interni (importo del rigo VE40).

    2

    Inoltre, utilizza i dati delle fatture elettroniche ricevute per verificare il corretto

    assolvimento degli obblighi dichiarativi connessi al regime di inversione

    contabile (reverse charge) da parte del cessionario/committente che ha

    presentato la dichiarazione IVA con il quadro VJ non compilato.

    L’Agenzia delle entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto

    1.2, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e per

    consentire al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare la presunta

    anomalia rilevata.

    1.2 Dati di cui al punto 1.1 contenuti nelle comunicazioni:

    a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

    b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo

    d’imposta;

    c) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il

    periodo d’imposta 2024;

    d) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione

    della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;

    e) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare

    all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa

    non conosciuti;

    f) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e

    beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    di cui al successivo punto 5.

    2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del

    contribuente gli elementi e le informazioni

    2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica

    Certificata, una comunicazione, contenente le informazioni di cui al

    precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti –

    comunicato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 29

    novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

    3

    2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.

    179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

    2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 è consultabile da parte del

    contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico

    dell’Agenzia delle entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web

    “Fatture e Corrispettivi.

    3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare

    all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non

    conosciuti

    3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione

    delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente

    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero

    segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla

    stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al

    punto 2.1. Alla casella di Posta Elettronica Certificata da cui viene inviata la

    comunicazione, invece, non possono essere inviate risposte perché non è

    abilitata a ricevere messaggi in entrata.

    4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei

    contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

    4.1 In ossequio a quanto disposto dal comma 636 dell’articolo 1 della legge del 23

    dicembre 2014, n. 190, i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi

    disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici. In tale

    ipotesi, la Guardia di Finanza tratterà i dati personali resi ad essa disponibili

    in modo autonomo e in qualità di titolare del diverso trattamento effettuato.

    4

    5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e

    beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    5.1 I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al

    periodo d’imposta 2024 possono regolarizzare la posizione presentando la

    dichiarazione entro novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2025, con il

    versamento delle maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura

    ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto

    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 nella formulazione successiva alle

    modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

    5.2 I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo

    d’imposta 2024 possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente

    commessi presentando una dichiarazione integrativa con il versamento delle

    maggiori imposte, degli interessi e delle sanzioni in misura ridotta come

    previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 nella

    formulazione successiva alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14

    giugno 2024, n. 87. Restano, infine, dovute autonomamente, in sede di

    ravvedimento le sanzioni ridotte per le cosiddette violazioni prodromiche.

    6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

    6.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate nel

    rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e

    tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

    europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al Codice in materia di protezione

    dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e

    successive modificazioni.

    6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli

    obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e,

    precisamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.

    633 e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da 209 a 213, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

    5

    nonché per l’esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o,

    comunque, connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia

    delle entrate (articolo 6, paragrafo 1, lettera. c) ed e) del Regolamento (UE)

    2016/679).

    6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle entrate

    assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero

    processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si

    avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la

    gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo

    Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento

    (UE) 2016/679.

    6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente

    provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle

    varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta

    gestione delle comunicazioni.

    6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5

    paragrafo 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate

    conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno

    successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero

    fino alla definizione di eventuali giudizi.

    6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la

    trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite

    invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le

    relative informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente,

    all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle

    entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e

    Corrispettivi”, al quale è possibile accedere nelle modalità previste dalla

    normativa in materia.

    6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

    richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a

    6

    garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché

    la conformità di esso agli obblighi di legge e del Regolamento.

    6.8 Le Informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai

    sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili

    nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet

    istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

    Motivazioni

    L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede

    che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate

    le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635

    del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia

    di Finanza.

    In particolare, con il presente provvedimento sono individuate le modalità

    con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza,

    anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alla

    presenza di fatture elettroniche emesse e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che

    segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il

    periodo d’imposta 2024 o la presentazione della stessa senza quadro VE o con

    operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1.000 euro, minore

    rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo

    periodo d’imposta. Inoltre, viene segnalata la presentazione della dichiarazione

    IVA senza il quadro VJ a fronte di fatture ricevute in regime di inversione contabile

    (reverse charge). Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente

    provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di presentare la

    dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di

    presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi,

    mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto

    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 come modificato dal decreto legislativo 14

    giugno 2024, n. 87.

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    Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla

    circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati

    accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i

    soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto

    di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento,

    nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del

    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del

    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del

    controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della

    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i

    contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle

    entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

    (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;

    articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato

    Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del

    20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di

    gestione n. 15/2022, (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con

    delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla

    delibera del Comitato di gestione n. 25/2024, (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    8

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e

    successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore

    aggiunto”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e

    successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di

    accertamento delle imposte sui redditi”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 e

    successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per il

    riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e

    di imposte dirette”;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni,

    recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,

    di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3,

    comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni,

    recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le

    violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23

    dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

    modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la

    presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta

    regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi

    dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante

    “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti

    di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione

    9

    telematica dei pagamenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto

    1998;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante

    “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione

    dei dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento

    nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del

    Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con

    riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali

    dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante

    “Codice dell’amministrazione digitale”;

    Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, recante

    “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

    (legge finanziaria 2008)” (articolo 1, commi da 209 a 214);

    Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

    dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, recante “Misure

    urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare

    in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10

    giugno 2009 e successive modificazioni, recante “Adeguamento dei servizi

    telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la

    protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008”;

    Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, recante “Ulteriori

    misure urgenti per la crescita del Paese”;

    Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 e successive modificazioni,

    recante: “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della

    10

    fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi

    dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;

    Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, recante

    “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

    (legge di stabilità 2015)”;

    Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni,

    recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni

    di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,

    comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del

    27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

    abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016

    e successive modificazioni, recante “Definizione delle informazioni da

    trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la

    memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi

    giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto

    legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della

    relativa opzione”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e

    successive modificazioni, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione

    delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate

    tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le

    relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la

    trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni

    di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui

    11

    all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.

    127”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018

    e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per la memorizzazione

    elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri

    relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come

    carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma

    1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019 e

    successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica dei dati dei

    corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto

    2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30

    aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 settembre

    2021, recante “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n.

    99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30

    giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021, in

    tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei

    corrispettivi giornalieri”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre

    2022 e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per l’emissione e la

    ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi

    effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative

    variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione

    telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi

    transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1

    del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;

    12

    Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e

    semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

    Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante “Revisione del sistema

    sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n.

    111”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 15 gennaio

    2025, recante “Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2025 concernenti

    l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2025 ai fini

    dell’imposta sul valore aggiunto”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 3 luglio 2025
    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone
    Firmato digitalmente

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