• Provvedimento Agenzia Entrate del 03.07.2025 (281068/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 03.07.2025 (281068/2025)
  • Prot. n. 281068/2025

    Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese
    veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi
    precompilata

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Dati relativi alle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema

    Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

    1.1 Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui

    all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, il Sistema

    Tessera Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo

    d’imposta di riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i

    dati consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175

    del 2014, nonché i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo

    3, comma 3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma

    949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),

    dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e

    delle finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro

    dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023,

    dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e

    delle finanze del 22 marzo 2019, dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto

    2

    del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019 e dai

    soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle

    finanze del 16 luglio 2021, relativi a:

    a) spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;

    b) rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o

    parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati versati i

    corrispettivi delle prestazioni non fruite.

    1.2 I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle fatture e ai

    documenti commerciali relativi alle spese sanitarie sostenute dal contribuente

    e dal familiare a carico nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

    1.3 Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 1.1 i dati disponibili sul Sistema

    Tessera Sanitaria sono:

    a) codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la

    spesa o il rimborso;

    b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del

    soggetto erogatore;

    c) data del documento fiscale che attesta la spesa;

    d) tipologia della spesa;

    e) importo della spesa o del rimborso;

    f) data del rimborso;

    g) tracciabilità del pagamento.

    1.4 Le tipologie di spesa sono le seguenti:

    a) ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del

    Servizio Sanitario Nazionale;

    b) farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

    c) dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto

    di dispositivi medici con marcatura CE;

    d) servizi sanitari erogati dalle farmacie;

    e) farmaci per uso veterinario;

    3

    f) prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina

    estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e

    specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione

    chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad

    interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

    g) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto

    del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016, come

    modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28

    novembre 2022 e del 22 maggio 2023;

    h) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto

    del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019;

    i) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto

    del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019;

    j) prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto

    del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021;

    k) spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza

    integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi

    medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali;

    prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o

    ospedaliera);

    l) altre spese sanitarie.

    1.5 Sono confermate le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie

    previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.

    329676 del 16 ottobre 2020.


    2. Modalità di accesso ai dati delle spese sanitarie e relativo trattamento

    2.1 Accesso ai dati relativi alle spese sanitarie da parte dell’Agenzia delle entrate

    e relativo trattamento

    4

    2.1.1 L’Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese sanitarie e dei

    rimborsi, con le modalità e i limiti indicati nei punti seguenti,

    avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema

    Tessera Sanitaria. Tali dati non comprendono le spese sanitarie e i

    rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui

    al punto 2.4.

    2.1.2 L’Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio

    massivo di cooperazione applicativa (servizio web service massivo)

    trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che

    rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione

    precompilata e dei relativi familiari a carico risultanti dal prospetto dei

    familiari a carico della dichiarazione precompilata elaborato in base

    ai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate.

    2.1.3 Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, i totali di

    spesa ed i totali dei rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa

    di cui al punto 1.4, ad esclusione delle spese sanitarie e dei rimborsi

    per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui al punto

    2.4.

    2.1.4 L’Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese sanitarie e ai

    rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con

    sistemi automatici, determinando l’importo complessivo delle spese

    agevolabili ai fini fiscali da utilizzare per la dichiarazione dei redditi

    precompilata. I sistemi di elaborazione dell’Agenzia delle entrate li

    suddividono in:

    − spese automaticamente agevolabili, secondo la legislazione fiscale

    vigente;

    − spese agevolabili solo a particolari condizioni.

    2.1.5 Nel caso di modifiche delle spese sanitarie rispetto ai dati

    precompilati, operate direttamente dal contribuente, anche mediante

    5

    la compilazione semplificata di cui al punto 2.3.2, ovvero per il tramite

    del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero

    avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del

    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i

    dipendenti dell’Agenzia delle entrate, limitatamente alle dichiarazioni

    selezionate in via centralizzata per il controllo formale di cui

    all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 600, accedono alle informazioni di dettaglio di cui

    al punto 1.3, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria. L’accesso è

    consentito ai dipendenti incardinati nell’ufficio territorialmente

    competente all’attività di controllo e riguarda le spese sanitarie

    relative al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico individuati

    in base alla dichiarazione presentata.

    2.2 Accesso ai dati aggregati relativi alle spese sanitarie

    2.2.1 In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente

    visualizza nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione

    precompilata, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate relativo all’accesso alla dichiarazione precompilata da parte

    del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, i seguenti dati

    riferibili anche ai familiari a carico con esclusione di quelli per i quali

    sia stata manifestata l’opposizione di cui al punto 2.4:

    a) totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei

    relativi rimborsi aggregati in base alle tipologie di spesa di cui al

    punto 1.4;

    b) totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di

    particolari condizioni e dei relativi rimborsi aggregati in base alle

    tipologie di spesa di cui al punto 1.4.

    Il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili viene,

    inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente, negli appositi

    6

    campi della dichiarazione precompilata, al netto delle relative spese

    rimborsate di cui al punto 1.1, lettera b), riferibili al medesimo anno

    d’imposta.

    Se il familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese vengono

    inserite nelle dichiarazioni precompilate di questi ultimi in

    proporzione alla percentuale di carico.

    2.2.2 I rimborsi delle spese sanitarie, dovuti alla mancata erogazione totale

    o parziale della prestazione sanitaria ed erogati in un’annualità diversa

    da quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti

    nella dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo

    ai redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa sanitaria

    oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella

    dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta, il

    contribuente può modificare la dichiarazione precompilata

    eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l’importo del

    relativo rimborso.

    2.2.3 Le informazioni di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 sono rese disponibili agli

    intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente

    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché ai sostituti d’imposta,

    preventivamente delegati dal contribuente con le modalità di cui al

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo

    all’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente

    e degli altri soggetti autorizzati, e ai dipendenti dell’Agenzia delle

    entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla

    dichiarazione precompilata.

    2.3 Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese sanitarie da

    parte del contribuente

    2.3.1 Ai fini dell’eventuale consultazione dei dati delle spese sanitarie

    indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data di messa

    7

    a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui

    all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il contribuente

    può verificare nella propria area riservata del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio di interrogazione

    puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale)

    esposto dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di

    cui al punto 1.3 del presente provvedimento relative alle singole spese

    sanitarie e ai rimborsi, anche con riferimento alle spese e ai rimborsi

    relativi ai familiari a carico, ad esclusione delle spese sanitarie e dei

    rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato l’opposizione di cui

    al punto 2.4.

    2.3.2 Ai fini dell’eventuale rettifica dei dati delle spese sanitarie indicati

    nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data in cui è possibile

    accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione il

    contribuente può modificare, nella propria area riservata del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate, tramite i servizi in cooperazione

    applicativa (servizio web service puntuale) esposti dal Sistema

    Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 del

    presente provvedimento relative alle singole spese sanitarie e ai

    rimborsi, anche con riferimento alle spese da lui sostenute per i

    familiari a carico e ai relativi rimborsi, ad esclusione delle spese

    sanitarie e dei rimborsi per i quali l’assistito abbia manifestato

    l’opposizione di cui al punto 2.4. In particolare, il contribuente può

    eliminare oppure aggiungere o modificare i singoli documenti di

    spesa. A seguito delle modifiche apportate dal contribuente, il Sistema

    Tessera Sanitaria crea una copia con i dati aggiornati delle spese e dei

    rimborsi e fornisce all’Agenzia delle entrate, per ciascun soggetto, i

    nuovi totali delle spese e dei rimborsi - determinati anche sulla base

    della percentuale di sostenimento delle spese riferite ai familiari a

    carico nonché di eventuali importi rimborsati da parte di enti e casse

    8

    con finalità assistenziali - aggregati in base alle tipologie di spesa di

    cui al punto 1.4, che vengono utilizzati nell’ambito di un servizio per

    la compilazione semplificata della dichiarazione dei redditi.

    2.3.3 Le informazioni di dettaglio di cui al punto 1.3 non possono essere

    visualizzate né dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate, in sede di

    assistenza, né dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione

    precompilata con le modalità di cui al provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate relativo all’accesso alla dichiarazione

    precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti

    autorizzati. Tutte le informazioni di dettaglio richiamate al punto 1.3,

    riferibili sia al contribuente che ai familiari che risultano a suo carico,

    possono essere consultate dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate

    esclusivamente nell’ambito delle attività di controllo di cui all’articolo

    36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, come indicato al punto 2.1.5.

    2.4 Opposizione dell’assistito a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i

    dati relativi alle spese sanitarie

    2.4.1 Ciascun assistito può esercitare la propria opposizione a rendere

    disponibili all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle spese sanitarie

    sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno

    precedente per prestazioni parzialmente o completamente non

    erogate, per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi

    precompilata. Se l’assistito è un familiare a carico i dati relativi alle

    spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l’opposizione non sono

    visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico, né nell’elenco delle

    informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata di cui al punto

    2.2.1 né nella fase di consultazione dei dati di dettaglio di cui al punto

    2.3.1.

    9

    2.4.2 L’opposizione di cui al punto 2.4.1 viene manifestata con le seguenti

    modalità:

    a) nel caso di scontrino parlante, non comunicando al soggetto che

    emette lo scontrino il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;

    b) negli altri casi chiedendo verbalmente al medico o alla struttura

    sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.

    L’informazione di tale opposizione deve essere conservata anche dal

    medico/struttura sanitaria.

    2.4.3 Oltre a quanto previsto al punto 2.4.2, l’opposizione può essere

    effettuata, in relazione ad ogni singola voce, dal 9 febbraio all’8 marzo

    dell’anno successivo al periodo d’imposta di riferimento, accedendo

    all’area riservata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria

    tramite tessera sanitaria TS-CNS, SPID o CIE. L’assistito può

    consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci

    per le quali esprime la propria opposizione all’invio dei relativi dati

    da parte del Sistema Tessera Sanitaria all’Agenzia delle entrate per

    l’elaborazione della dichiarazione precompilata. L’opposizione

    all’utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta che la spesa

    e il relativo rimborso non siano resi disponibili all’Agenzia delle

    entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

    2.4.4 Dal 1° ottobre dell’anno di riferimento al 31 gennaio dell’anno

    successivo, l’assistito, in alternativa alla modalità di cui al punto

    precedente, può esercitare l’opposizione a rendere disponibili

    all’Agenzia delle entrate i dati aggregati relativi ad una o più tipologie

    di spesa di cui al punto 1.4 del presente provvedimento, comunicando

    all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il

    proprio codice fiscale, gli altri dati anagrafici e il numero di

    identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa

    10

    data di scadenza. L’opposizione all’utilizzo dei dati relativi ad una

    tipologia di spesa comporta che le spese della tipologia selezionata e

    i relativi rimborsi non siano resi disponibili all’Agenzia delle entrate

    per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Per effettuare la

    comunicazione l’assistito può:

    a) inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica

    opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it;

    b) telefonare al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle

    entrate mediante l’utilizzo dei numeri 800909696 - 0697617689

    (da cellulare) – +39 0645470468 (da estero);

    c) recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale

    dell’Agenzia delle entrate e consegnare il modello fac-simile di

    richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate.

    Se l’assistito utilizza le modalità di cui alle lettere a) e b) può inviare

    il modello fac-simile di richiesta di opposizione pubblicato sul sito

    internet dell’Agenzia delle entrate o fornire le informazioni sopra

    indicate in forma libera. In tutti i casi di utilizzo del modello fac-simile

    di richiesta di opposizione pubblicato sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate, alla richiesta occorre allegare copia del documento di

    identità, mentre nell’ipotesi di richiesta in forma libera è sufficiente

    indicare il tipo di documento di identità, il numero e la scadenza dello

    stesso.

    2.4.5 A seguito della richiesta di opposizione rilevata secondo quanto

    previsto dal punto 2.4.4, il servizio sincrono del Sistema Tessera

    Sanitaria consente la gestione della richiesta secondo le seguenti

    modalità:

    11

    − il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce dall’Agenzia delle entrate

    il codice fiscale ovvero la lista dei codici fiscali da elaborare, con

    l’indicazione per ogni codice fiscale di una o più tipologie di spesa

    da escludere, come richiesto dal medesimo assistito;

    − il Sistema Tessera Sanitaria per ogni codice fiscale non trasmette

    all’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della

    dichiarazione precompilata, tutte le spese sanitarie e i rimborsi

    afferenti alle tipologie di spesa escluse;

    − il Sistema Tessera Sanitaria comunica all’Agenzia delle entrate

    l’esito dell’operazione effettuata.

    2.4.6 L’opposizione all’utilizzo delle spese sanitarie e dei rimborsi può

    essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto i sedici

    anni d’età. Se l’assistito non ha compiuto i sedici anni d’età o è

    incapace d’agire l’opposizione viene effettuata dal suo rappresentante

    legale.

    2.4.7 Resta ferma la possibilità per il contribuente di inserire le spese per le

    quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica

    o integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i

    requisiti per la detraibilità delle spese sanitarie previsti dalla legge.

    3. Registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi sui dati

    relativi alle spese sanitarie

    3.1 Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate da parte

    dell’Agenzia delle entrate, nonché quelle di consultazione effettuate dal

    contribuente, sono tracciate e conservate nel sistema di tracciamento del

    Sistema Tessera Sanitaria. In particolare, vengono registrati in appositi file di

    log i dati relativi a:

    12

    a) codice identificativo del soggetto fisico ovvero del processo automatico

    che accede ai dati;

    b) data e ora dell’esecuzione;

    c) modalità di utilizzo dei dati:

    − elaborazione ai fini di totalizzazione;

    − visualizzazione dei dati di dettaglio, da parte dei contribuenti e dei

    dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati delle attività di controllo;

    − codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico di cui vengono

    prelevati i dati.

    I file di log di tracciamento delle operazioni di consultazione sono conservati

    per un periodo di 5 anni.

    4. Dati relativi alle spese veterinarie messi a disposizione dal Sistema

    Tessera Sanitaria ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

    4.1 Ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui

    all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il Sistema Tessera

    Sanitaria, dal 31 marzo di ciascun anno successivo al periodo d’imposta di

    riferimento, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati consolidati

    di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze

    del 1° settembre 2016 relativi a:

    − spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel periodo d’imposta

    precedente, riguardanti le tipologie di animali individuate dal decreto del

    Ministero delle finanze 6 giugno 2001, n. 289;

    − rimborsi effettuati nel periodo d’imposta precedente per prestazioni non

    erogate o parzialmente erogate, specificando la data nella quale sono stati

    versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.

    4.2 I dati forniti dal Sistema Tessera Sanitaria sono quelli relativi alle ricevute di

    pagamento e alle fatture relative alle spese veterinarie sostenute dal

    13

    contribuente nell’anno d’imposta e ai rimborsi erogati.

    4.3 Per ciascuna spesa o rimborso di cui al punto 4.1 i dati disponibili sul Sistema

    Tessera Sanitaria sono:

    a) codice fiscale del contribuente cui si riferisce la spesa o il rimborso;

    b) codice fiscale o partita IVA e cognome e nome o denominazione del

    soggetto di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e

    delle finanze del 1° settembre 2016;

    c) data del documento fiscale che attesta la spesa;

    d) tipologia della spesa;

    e) importo della spesa o del rimborso;

    f) data del rimborso;

    g) tracciabilità del pagamento.

    4.4 Sono confermate le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie

    previste dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.

    329676 del 16 ottobre 2020.

    5. Modalità di accesso ai dati delle spese veterinarie e relativo

    trattamento

    5.1 Accesso ai dati relativi alle spese veterinarie da parte dell’Agenzia delle

    entrate e relativo trattamento

    5.1.1 L’Agenzia delle entrate accede ai dati delle spese veterinarie e dei

    rimborsi avvalendosi di servizi di cooperazione applicativa esposti dal

    Sistema Tessera Sanitaria.

    5.1.2 L’Agenzia delle entrate, tramite sistemi automatici, invoca il servizio

    massivo di cooperazione applicativa (servizio web service massivo)

    trasmettendo al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali che

    rientrano nella platea dei contribuenti interessati dalla dichiarazione

    precompilata.

    14

    5.1.3 Il Sistema Tessera Sanitaria fornisce, per ciascun soggetto, il totale di

    spesa ed il totale dei rimborsi.

    5.1.4 L’Agenzia delle entrate elabora i dati relativi alle spese veterinarie e

    ai rimborsi messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria con

    sistemi automatici.

    5.1.5 Nel caso di modifiche delle spese veterinarie rispetto ai dati

    precompilati, operate direttamente dal contribuente, anche mediante

    la compilazione semplificata di cui al punto 5.3.2, ovvero per il tramite

    del sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, ovvero

    avvalendosi degli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del

    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i

    dipendenti dell’Agenzia delle entrate, limitatamente alle dichiarazioni

    selezionate in via centralizzata per il controllo formale di cui

    all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 600, accedono alle informazioni di dettaglio di cui

    al punto 4.3, disponibili nel Sistema Tessera Sanitaria. L’accesso è

    consentito ai dipendenti incardinati nell’Ufficio territorialmente

    competente all’attività di controllo.

    5.2 Accesso ai dati relativi alle spese veterinarie

    5.2.1 In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente

    visualizza nell’elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione

    precompilata, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate relativo all’accesso alla dichiarazione precompilata da parte

    del contribuente e degli altri soggetti autorizzati, il totale delle spese

    veterinarie e dei relativi rimborsi. Il totale delle spese veterinarie

    viene, inoltre, esposto, secondo la legislazione fiscale vigente,

    nell’apposito campo della dichiarazione precompilata, al netto delle

    relative spese rimborsate, riferibili al medesimo anno d’imposta.

    15

    5.2.2 I rimborsi delle spese veterinarie erogati in un’annualità diversa da

    quella in cui è stato effettuato il relativo pagamento, sono inseriti nella

    dichiarazione precompilata del contribuente nel quadro relativo ai

    redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa veterinaria

    oggetto del rimborso non è stata portata in detrazione nella

    dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata sostenuta, il

    contribuente può modificare la dichiarazione precompilata

    eliminando dai redditi assoggettati a tassazione separata l’importo del

    relativo rimborso.

    5.2.3 Le informazioni di cui ai punti 5.2.1 e 5.2.2 sono rese disponibili agli

    intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente

    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché ai sostituti d’imposta,

    preventivamente delegati dal contribuente con le modalità di cui al

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate relativo

    all’accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente

    e degli altri soggetti autorizzati, e ai dipendenti dell’Agenzia delle

    entrate incaricati di fornire assistenza ai contribuenti in relazione alla

    dichiarazione precompilata.

    5.3 Consultazione e rettifica dei dati di dettaglio relativi alle spese veterinarie da

    parte del contribuente

    5.3.1 Ai fini dell’eventuale consultazione dei dati delle spese veterinarie

    indicati nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data di messa

    a disposizione della dichiarazione dei redditi precompilata di cui

    all’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il contribuente

    può verificare nella propria area riservata del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate, tramite il servizio di interrogazione

    puntuale in cooperazione applicativa (servizio web service puntuale)

    esposto dal Sistema Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio

    relative alle singole spese veterinarie e ai rimborsi.

    16

    5.3.2 Ai fini dell’eventuale rettifica dei dati delle spese veterinarie indicati

    nella dichiarazione precompilata, a partire dalla data in cui è possibile

    accettare, modificare o integrare direttamente la dichiarazione il

    contribuente può modificare, nella propria area riservata del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate, tramite i servizi in cooperazione

    applicativa (servizio web service puntuale) esposti dal Sistema

    Tessera Sanitaria, le informazioni di dettaglio di cui al punto 4.3 del

    presente provvedimento relative alle singole spese veterinarie e ai

    rimborsi. A seguito delle modifiche apportate dal contribuente, il

    Sistema Tessera Sanitaria crea una copia con i dati aggiornati delle

    spese e dei rimborsi e fornisce all’Agenzia delle entrate, per ciascun

    soggetto, i nuovi totali delle spese e dei rimborsi, che vengono

    utilizzati nell’ambito di un servizio per la compilazione agevolata del

    quadro della dichiarazione dei redditi relativo agli oneri deducibili e

    detraibili.

    5.3.3 Tutte le informazioni di dettaglio richiamate al punto 4.3 possono

    essere consultate dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate

    esclusivamente nell’ambito delle attività di controllo di cui all’articolo

    36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, come indicato al punto 5.1.5.

    6. Conservazione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie per finalità

    di controllo relative alla trasmissione dei dati

    6.1 Il Sistema Tessera Sanitaria registra in archivi distinti e separati i dati

    consolidati di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del

    2014, i dati consolidati comunicati dai soggetti di cui all’articolo 3, comma

    3, del medesimo decreto, come modificato dall’articolo 1, comma 949, lettera

    a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nonché i

    dati di cui ai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1°

    settembre 2016 e del 22 marzo 2019, per le successive finalità di controllo

    17

    relative alla corretta e tempestiva trasmissione dei dati di cui all’articolo 23

    del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, e al citato articolo 1,

    comma 949, lettera e), della legge n. 208 del 2015. I dati registrati sono

    conservati fino a quando non siano decorsi i termini previsti dall’articolo 20

    del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per l’irrogazione delle

    sanzioni stabilite dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

    7. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

    7.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della

    predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 36,

    paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante si è espresso con il

    provvedimento n. 62 del 13 febbraio 2025.

    Motivazioni

    L’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che

    l’Agenzia delle entrate renda disponibile telematicamente, per ciascun anno

    d’imposta, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi dell’anno precedente ai

    titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati e pensione.

    L’articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, dispone che

    l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata,

    può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del decreto-legge 30 settembre

    2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

    Il successivo comma 3, dello stesso articolo 3, individua i soggetti tenuti

    alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai

    fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

    Infine, il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione

    dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai

    commi 2 e 3.

    18

    In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche

    di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal

    Sistema Tessera Sanitaria.

    L’articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, ha modificato

    il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, prevedendo che

    in caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che

    presta l'assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che

    incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, le esclusioni dal controllo

    formale, di cui al comma 1 dello stesso articolo 5 si applicano esclusivamente ai

    dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione

    precompilata, che non risultano modificati. Con riferimento, invece, agli oneri

    forniti dai soggetti terzi che risultano modificati rispetto alla dichiarazione

    precompilata, l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai

    documenti che hanno determinato la modifica.

    Inoltre, l’articolo 6 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha modificato il comma 3 del

    citato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, prevedendo che anche nel

    caso di presentazione della dichiarazione precompilata, con modifiche, mediante

    CAF o professionista il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese

    sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata. A

    tal fine, il CAF o il professionista acquisisce dal contribuente i dati di dettaglio

    delle spese sanitarie trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria e ne verifica la

    corrispondenza con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati

    per l'elaborazione della dichiarazione precompilata e, in caso di difformità,

    l'Agenzia delle entrate effettua il controllo formale relativamente ai documenti di

    spesa che non risultano trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

    Come previsto dall’articolo 1, comma 1-bis del decreto legislativo n. 175

    del 2014, introdotto dall’articolo 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, le

    19

    citate limitazioni ai controlli formali sulle dichiarazioni precompilate si applicano

    anche alle dichiarazioni precompilate elaborate a partire dal 2024 alle persone

    fisiche titolari di redditi differenti dai redditi di lavoro dipendente e assimilati,

    trasmesse direttamente o per il tramite dei CAF, professionisti e degli altri

    intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, lettere b), c), d) con riferimento ai

    Centri di assistenza fiscale per le imprese ed e) del d.P.R. n. 322 del 1998. La

    trasmissione attraverso tali ultimi intermediari è consentita a partire dal 2025 come

    previsto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108.

    Pertanto, considerato che a partire dall’anno 2025 sono sottoposte al

    controllo formale ai sensi dell’articolo 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, le

    dichiarazioni dei redditi relative all’anno d’imposta 2022, per il quale trovano

    applicazione le nuove modalità di effettuazione dei controlli introdotti dal

    riformulato articolo 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, il presente

    provvedimento prevede che, nel caso di modifiche delle spese sanitarie e

    veterinarie operate direttamente dal contribuente, dal sostituto d'imposta che presta

    l'assistenza fiscale o di un intermediario, il Sistema Tessera Sanitaria rende

    disponibili in consultazione ai soli dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati

    delle attività di controllo formale, l’elenco delle informazioni di dettaglio delle

    spese sanitarie e veterinarie riferite al contribuente e ai familiari che risultano

    essere a suo carico. Di conseguenza, in sede di controllo formale, per ciascuna

    delle dichiarazioni selezionate sarà possibile verificare puntualmente che i

    documenti esibiti dal contribuente si riferiscano effettivamente a quanto integrato

    o modificato rispetto ai dati precompilati, in modo da consentire ai dipendenti

    dell’Agenzia delle entrate incaricati delle attività di controllo di individuare con

    precisione quale sia la porzione di spesa aggiunta rispetto al dato aggregato

    proposto in precompilata.

    Al netto delle modifiche evidenziate, il provvedimento conferma la

    medesima disciplina prevista dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, come integrato dai successivi provvedimenti

    in materia.

    20

    Sono confermate le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese

    sanitarie e veterinarie previste con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate n. 329676 del 16 ottobre 2020.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

    (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;

    articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato

    Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del

    20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di

    gestione n.15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato

    con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla

    delibera del Comitato di gestione n. 25/2024 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e

    successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per

    la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta

    regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi

    dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni, recante

    “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;

    21

    Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni, recante

    “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

    (articolo 1, comma 949);

    Decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 17 dicembre 2021, n. 215, recante “Misure urgenti in materia economica e

    fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”;

    Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 4 agosto 2022, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni

    fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori

    disposizioni finanziarie e sociali”;

    Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108, recante “Disposizioni

    integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo,

    razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato

    preventivo biennale” (articolo 2);

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 1° settembre 2016,

    recante “Ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria,

    dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini

    dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”, come modificato

    dai decreti del Ministro dell’Economia e delle finanze del 28 novembre 2022 e del

    22 maggio 2023;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 marzo 2019,

    recante “Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema

    tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai

    fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 22 novembre 2019,

    recante “Individuazione delle imposte e delle tasse da rimborsare mediante

    procedure automatizzate e determinazione delle relative modalità di esecuzione”;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 16 luglio 2021,

    recante “Individuazione di ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione, al Sistema

    22

    tessera sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai

    fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6

    maggio 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie

    e delle spese veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi

    precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1432437 del 23

    dicembre 2019, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione

    della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie

    comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, ai sensi dell’articolo 1 del

    decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329652 del 16

    ottobre 2020, recante “Tracciabilità degli oneri detraibili diversi dalle spese

    sanitarie e veterinarie da comunicare all’Agenzia delle entrate ai fini della

    elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall’anno

    d’imposta 2020”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 249936 del 30

    settembre 2021, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione

    della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie

    comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1

    del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 465446 del 16

    dicembre 2022, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione

    della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie

    comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2022, anche ai sensi dell’articolo 1

    del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016,

    come modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28

    novembre 2022”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 258455 dell’11

    luglio 2023, recante “Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della

    23

    dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate,

    a decorrere dall’anno d’imposta 2023, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto

    del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come

    modificato dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 maggio

    2023”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet

    dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,

    ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 3 luglio 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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