• Provvedimento Agenzia Entrate del 01.07.2025 (277593/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 01.07.2025 (277593/2025)
  • Prot. n. 277593/2025




    Definizione dei criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2025 con esito
    a rimborso da sottoporre a controllo preventivo - Articolo 5, comma 3-bis, del
    decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Criteri di selezione delle dichiarazioni modello 730/2025

    1.1 Gli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello

    730/2025 con esito a rimborso, presentate dai contribuenti con modifiche rispetto

    alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o

    dell’imposta, sono individuati nello scostamento per importi significativi dei dati

    risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle

    dichiarazioni dell’anno precedente, o nella presenza di altri elementi di

    significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle

    certificazioni uniche.

    1.2 È altresì considerato elemento di incoerenza delle dichiarazioni dei

    redditi modello 730/2025, con esito a rimborso, la presenza di situazioni di rischio

    individuate in base alle irregolarità verificatesi negli anni precedenti.

    2

    Motivazioni

    Il comma 3-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.

    175, introdotto dall’articolo 1, comma 949, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

    (legge di stabilità per il 2016), prevede che “nel caso di presentazione della

    dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta

    l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che

    incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi

    di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore

    dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore

    a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via

    automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro

    quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero

    dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso

    che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato

    dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto

    per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se

    questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di

    imposte sui redditi.”.

    Per effetto del richiamo al citato articolo 5, comma 3-bis, contenuto

    nell’articolo 1, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 175 del 2014, i controlli

    preventivi possono trovare applicazione anche con riferimento alle dichiarazioni

    presentate tramite CAF o professionisti abilitati.

    Tanto premesso, con il presente provvedimento sono approvati i criteri per

    individuare gli elementi di incoerenza da utilizzare per effettuare i controlli delle

    dichiarazioni dei redditi modello 730/2025 con esito a rimborso.

    3

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
    (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68,
    comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, approvato con delibera del
    Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
    Ufficiale
    n. 42 del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera
    del Comitato di gestione n. 15/2022 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma
    1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato
    con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato
    dalla delibera del Comitato di gestione n. 25/2024 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione

    degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e

    dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di

    gestione delle dichiarazioni”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, avente ad

    oggetto “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni

    relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e

    4

    all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge

    23 dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto del Ministero delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, avente ad

    oggetto “Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai Centri di

    assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai

    professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

    241”;

    Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 e successive modificazioni,

    recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


    Roma, 1° luglio 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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