• Provvedimento Agenzia Entrate del 05.06.2025 (244832/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 05.06.2025 (244832/2025)
  • Prot. n. 244832/2025

    Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.
    190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo da parte
    dei beneficiari di aiuti di Stato e di aiuti in regime “de minimis” per i quali è
    stata rifiutata l’iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei
    modelli REDDITI, IRAP e 770 – periodo d’imposta 2021 – dati erronei e/o non
    coerenti con la relativa disciplina agevolativa

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del
    presente provvedimento

    Dispone

    1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
    1.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità

    previste dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata
    registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri
    RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo
    agricolo nazionale) e SIPA (Sistema italiano della pesca e dell’acquacoltura)
    per aver indicato, nel prospetto “Aiuti di Stato” delle dichiarazioni REDDITI,
    IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2021, dati erronei e/o non
    coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

    2

    L’Agenzia delle entrate rende disponibili le menzionate informazioni, per
    consentire al contribuente di fornire elementi utili a regolarizzare l’anomalia
    rilevata.

    1.2 Dati e informazioni di cui al punto 1.1 contenuti nelle comunicazioni:
    a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
    b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno

    d’imposta;
    c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770

    relative al periodo d’imposta 2021;
    d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle

    dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2021
    per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e
    SIPA;

    e) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio
    relativi all’anomalia riscontrata;

    f) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
    all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa
    non conosciuti;

    g) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e
    beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni di cui
    al successivo punto 5.

    2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del
    contribuente
    gli elementi e le informazioni
    2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le

    informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli
    contribuenti – comunicato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-
    legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
    gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre

    3

    2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
    221.

    2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di
    dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area
    riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata
    “Cassetto fiscale” nella sezione “L’Agenzia scrive”.

    3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
    all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
    conosciuti
    3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione

    delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero
    segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali inesattezze delle informazioni a
    disposizione e/o elementi, fatti e circostanze, dalla stessa non conosciuti, con
    le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1.

    4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei
    contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

    4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia

    di Finanza tramite strumenti informatici.

    5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’anomalia e
    beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
    5.1 Il codice residuale 999 nel campo “Codice aiuto” del prospetto “Aiuti di Stato”

    è utilizzabile unicamente nell’ipotesi in cui debbano essere indicati aiuti di
    Stato o aiuti de minimis di natura fiscale automatica non espressamente
    ricompresi nella “Tabella codici aiuti di Stato”. Pertanto, nel caso in cui il
    contribuente abbia erroneamente utilizzato tale codice indicando:

    4

    a) un aiuto di Stato o un aiuto de minimis concesso da altra Amministrazione
    o un’agevolazione non qualificabile come aiuto di Stato, è invitato per le
    prossime dichiarazioni a verificare, con l’ausilio delle relative istruzioni
    alla compilazione, l’effettiva necessità di indicare aiuti di Stato con codice
    999;

    b) un aiuto di Stato o un aiuto de minimis già presente nella “Tabella codici
    aiuti di Stato”, è invitato a presentare una dichiarazione integrativa
    sostituendo il codice 999 con lo specifico codice aiuto.

    5.2 Nel caso in cui il contribuente abbia erroneamente compilato i campi “Codice
    attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”,
    “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto “Aiuti di Stato”, è
    invitato a presentare una dichiarazione integrativa recante i dati corretti.

    5.3 A seguito dell’avvenuta regolarizzazione di cui ai punti 5.1 lettera b) e 5.2, gli
    aiuti di Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e
    SIPA nell’esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della
    dichiarazione integrativa nella quale sono dichiarati.

    5.4 Qualora la mancata registrazione dell’aiuto individuale non sia imputabile a
    errori di compilazione del prospetto “Aiuti di Stato”, il contribuente può
    regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e
    restituendo l’aiuto illegittimamente fruito, comprensivo di interessi.

    5.5 Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 lettera b), 5.2 e 5.4 sono
    dovute le relative sanzioni in relazione alle quali il contribuente può
    beneficiare della riduzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18
    dicembre 1997, n. 472, nella formulazione precedente alle modifiche apportate
    dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

    6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate
    6.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate nel

    rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
    tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

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    europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al Codice in materia di protezione
    dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e
    successive modificazioni.

    6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli
    obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e
    precisamente dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
    n. 600, dall’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha istituito
    il “Registro Nazionale degli aiuti di Stato” e dal decreto del Ministro dello
    sviluppo economico, emanato di concerto con il Ministro dell’economia e
    delle finanze e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31
    maggio 2017, n. 115, che ne ha disciplinato il funzionamento), nonché per
    l’esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque,
    connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle
    entrate (articolo 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), del Regolamento (UE)
    2016/679).

    6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle entrate
    assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero
    processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
    avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la
    gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo
    Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento
    (UE) 2016/679.

    6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nel punto 1 del presente
    provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle
    varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta
    gestione delle comunicazioni.

    6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5
    paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle
    entrate conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo

    6

    anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento,
    ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

    6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la
    trasmissione della comunicazione è effettuata tramite invio della
    comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le relative
    informazioni di dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente,
    all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle
    entrate denominata “Cassetto fiscale” al quale è possibile accedere nelle
    modalità previste dalla normativa in materia.

    6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche e organizzative richieste
    dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la
    correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la
    conformità di esso agli obblighi di legge e al suddetto Regolamento.

    6.8 Le informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli interessati, ai
    sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili
    nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet
    istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

    Motivazioni
    L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede

    che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate
    le modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635
    del medesimo articolo sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia
    di Finanza.

    In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con
    le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza,
    anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni riguardanti la
    mancata registrazione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli
    aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770
    relative al periodo di imposta 2021.

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    L’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito
    dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito,
    presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Registro Nazionale degli
    aiuti di Stato, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi
    di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in
    materia di aiuti di Stato.

    Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto
    con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole
    alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento
    recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di
    Stato (di seguito “Regolamento”).

    Il Regolamento prevede l’interoperabilità del RNA con le informazioni
    relative agli aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti
    nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute
    nei registri SIAN e SIPA, di pertinenza del Ministero dell’agricoltura, della
    sovranità alimentare e delle foreste.

    Il decreto direttoriale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese
    del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati
    relativi ai dati e alle informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti
    di Stato, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l’interoperabilità
    con i sistemi informatici.

    L’Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali “automatici” e “semi-
    automatici” di cui all’articolo 10 del Regolamento, provvedendo alla loro
    iscrizione massiva nei predetti Registri sulla base dei dati dichiarati dai
    contribuenti nell’apposito prospetto “Aiuti di Stato” delle rispettive dichiarazioni
    fiscali.

    Gli aiuti fiscali “automatici” e “semi-automatici” si intendono concessi e
    sono registrati nei Registri dall’Agenzia delle entrate nell’esercizio finanziario
    successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono
    dichiarati dal beneficiario.

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    Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione
    di Soggetto concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla
    concessione dell’aiuto individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei
    Registri e di registrazione dell’aiuto individuale sono assolti dall’Agenzia delle
    entrate in un momento successivo alla fruizione dell’aiuto.

    Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente
    provvedimento consentono ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente,
    secondo le modalità indicate al punto 5, all’anomalia che ha determinato la
    mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli aiuti individuali indicati
    nei modelli REDDITI, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2021.

    Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i
    contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle
    entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    Riferimenti normativi
    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni

    (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
    articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
    del 20 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla delibera del Comitato di
    gestione n. 15/2022, (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, approvato con
    delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001, come da ultimo modificato dalla
    delibera del Comitato di gestione n. 25/2024, (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    9

    Disciplina normativa di riferimento
    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e

    successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
    accertamento delle imposte sui redditi
    ”;

    Legge 4 giugno 1984, n. 194, recante “Interventi a sostegno
    dell’agricoltura
    ” istitutiva del Sistema informativo agricolo nazionale presso il
    Ministero dell’agricoltura e delle foreste;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
    “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni,
    recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,
    di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3,
    comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
    ”;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni,
    recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
    violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23
    dicembre 1996, n. 662
    ”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
    modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
    presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
    regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto
    ”;

    Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni,
    recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
    scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una
    addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi
    locali
    ”;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante
    “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione
    dei dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento

    10

    nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
    riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
    dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”
    ;

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante
    “Codice dell’amministrazione digitale”;

    Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante “Misure urgenti per il sostegno a
    famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il
    quadro strategico nazionale”
    ;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10
    giugno 2009 e successive modificazioni, recante “Adeguamento dei servizi
    telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la
    protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008”
    ;

    Regolamento (UE) 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012,
    relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
    dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad
    imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG);

    Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita
    del Paese”
    ;

    Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modificazioni e integrazioni,
    recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
    all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”
    (articolo 52
    come sostituito dall’articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015,
    n.115 “Registro Nazionale degli aiuti di Stato”);

    Regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
    relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
    dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;

    11

    Regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
    relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
    dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

    Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che
    dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
    degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

    Regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014,
    relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
    dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e
    dell’acquacoltura;

    Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, recante
    “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
    (legge di stabilità 2015)”
    ;

    Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge n. 248 del 24 settembre 2015,
    recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
    dell'Unione europea;

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
    27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
    abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

    Decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato di concerto con il
    Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole
    alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n. 115, “Regolamento recante la
    disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
    dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive
    modifiche e integrazioni
    ”;

    Decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese
    del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 recante “Definizione
    dei tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale

    12

    Aiuti, le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione per l’interoperabilità
    con i sistemi informatici
    ”;

    Regolamento (UE) 2014/702 della Commissione, del 25 giugno 2014, che
    dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
    del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei
    settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

    Regolamento (UE) 2014/1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014,
    che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107
    e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti
    a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e
    commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

    Decreto-legge del 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni,
    dalla legge 23 maggio 2024, n.67, recante “Misure urgenti in materia di
    agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio
    2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre
    misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative
    all’amministrazione finanziaria”
    ;

    Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante “Revisione del sistema
    sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n.
    111
    ”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 5 giugno 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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