• Provvedimento Agenzia Entrate del 23.04.2025 (193922/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 23.04.2025 (193922/2025)
  • Prot. n. 193922/2025



    Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri
    soggetti autorizzati



    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito
    del presente provvedimento


    Dispone

    1. Definizioni

    1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:

    a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto
    dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3,
    commi 2, 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
    1998, n. 322;

    b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto
    dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo
    3, comma 2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai soggetti di cui
    al comma 2-ter del medesimo articolo;

    c) per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
    accessibile previa autenticazione digitale con credenziali SPID, CNS o CIE
    e, per i soggetti titolati ad averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia
    (Entratel/Fisconline) per l’utilizzo dei servizi online disponibili e, tra questi,
    le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata;

    d) per “dichiarazione precompilata”, la dichiarazione dei redditi resa
    disponibile al contribuente in base all’articolo 1 del decreto legislativo 21
    novembre 2014, n. 175;

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    e) per “CAF”, i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32, comma 1,
    lettere d), e) e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

    f) per “professionista abilitato”, un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori
    commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28
    giugno 2005, n. 139 o nell'Albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge
    11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato la comunicazione all’Agenzia
    delle entrate per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità
    ai sensi dell’articolo 21 del decreto del Ministro delle Finanze del 31
    maggio 1999, n. 164;

    g) per “altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle
    dichiarazioni”, i soggetti di cui alle lettere b), c) ed e) dell’articolo 3, comma
    3, del d.P.R. n. 322 del 1998, nonché i Centri di assistenza fiscale per le
    imprese di cui alla lettera d) del medesimo articolo 3, comma 3;

    h) per “sostituto di imposta”, il datore di lavoro o l’ente pensionistico;

    i) per “Cassetto fiscale”, la sezione dell’area riservata nella quale ciascun
    utente può consultare le proprie informazioni fiscali;

    j) per “persona di fiducia”, la persona fisica che è abilitata, su richiesta di altre
    persone fisiche e nell’interesse di queste ultime, ad utilizzare i servizi online
    disponibili nell’area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla
    dichiarazione precompilata. La persona di fiducia agisce al di fuori
    dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente
    svolta;

    k) per “interessato”, la persona fisica nel cui interesse la persona di fiducia
    utilizza i servizi online disponibili nell’area riservata e, tra questi, le
    funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata;

    l) per “rappresentante”, la persona fisica che, in seguito a un provvedimento
    dell’autorità giudiziaria (tutore, amministratore di sostegno o curatore
    speciale) o per status legale (genitore), è abilitata ad utilizzare, in nome e
    per conto di altre persone fisiche, i servizi online disponibili nell’area
    riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione
    precompilata;

    m) per “rappresentato”, la persona fisica per la quale il rappresentante utilizza
    i servizi online disponibili nell’area riservata e, tra questi, le funzionalità
    riferite alla dichiarazione precompilata;

    n) per “fatture elettroniche”, i documenti informatici, emessi anche in forma
    semplificata, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015,
    n. 127, trasmessi in formato strutturato per via telematica al Sistema di

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    Interscambio (di seguito “SdI”) e da questo recapitati ai soggetti riceventi
    secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore
    dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche;

    o) per “dati delle fatture elettroniche”, i dati fattura di cui al punto 1.2 del
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 24 novembre 2022 e
    successive modifiche;

    p) per “corrispettivi”, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri delle operazioni
    di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
    1972, n. 633, memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente
    all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n.
    127 del 2015.

    2. Soggetti destinatari della dichiarazione precompilata

    2.1 Sono destinatari della dichiarazione precompilata i contribuenti che hanno
    percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e
    assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g),
    con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo,
    i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito Tuir),
    nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4,
    del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.

    2.2 La dichiarazione dei redditi precompilata è resa disponibile, in via
    sperimentale anche ai contribuenti persone fisiche titolari di redditi differenti
    da quelli indicati al punto 2.1.

    3. Dichiarazione precompilata e altri dati oggetto dell’accesso

    3.1 Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti
    dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire dal 30 aprile
    2025, accedono ai seguenti documenti:

    a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta
    precedente;

    b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata
    disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei
    dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e
    relative fonti informative (Allegato 1). Per quanto riguarda le
    informazioni risultanti dalla Certificazione Unica, nell’elenco sono
    riportati anche i dati relativi ai compensi per prestazioni di lavoro

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    autonomo, nonché alle indennità e provvigioni, da indicare nel modello
    Redditi persone fisiche.

    3.2 L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei
    seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri,
    trasmessi da soggetti terzi:

    • quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
    • premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi

    per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
    • contributi previdenziali e assistenziali;
    • contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza

    personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
    • spese sanitarie e relativi rimborsi;
    • spese veterinarie;
    • spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta

    formazione e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
    • contributi versati alle forme di previdenza complementare;
    • spese funebri;
    • spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli

    interventi finalizzati al risparmio energetico;
    • spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
    • erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di

    promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi
    per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di
    interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni
    riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di
    attività di ricerca scientifica;

    • spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
    • spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
    • spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

    locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
    • rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto

    correttive (cd. “bonus vista”);
    • rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)

    presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per
    procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri,
    concluse tramite Ente autorizzato;

    • oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

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    L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della
    dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse
    annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno
    precedente.

    3.3 Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione
    anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia
    delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base
    delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le
    Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti
    dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2014. Se nelle comunicazioni
    trasmesse dai soggetti terzi di cui al precedente punto 3.2 non è individuato il
    soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei
    redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta
    fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso,
    l’onere è riportato nell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b),
    sia del familiare fiscalmente a carico, sia dei soggetti di cui il familiare a cui
    la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico.

    Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione
    proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei
    requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata
    sostenuta da un soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella
    risultante dal prospetto dei familiari a carico.

    3.4 Dal 2025, nella dichiarazione precompilata sono riportati anche i dati,
    trasmessi da soggetti terzi, relativi ai proventi derivanti dalla cessione
    dell’energia prodotta in esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato
    da fonti rinnovabili e i dati relativi ai redditi da lavoro dipendente dei lavoratori
    frontalieri trasmessi all’Agenzia delle entrate, in attuazione dell’articolo 7
    dell’Accordo Italia-Svizzera stipulato in data 23 dicembre 2020.

    3.5 Dal 2025, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata modello
    Redditi Persone fisiche, con riferimento ai redditi dei soggetti che aderiscono
    al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
    (articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
    con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e dei soggetti che
    aderiscono al regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23
    dicembre 2014, n. 190), l’Agenzia delle entrate utilizza, in via sperimentale,
    anche le informazioni desumibili dai dati delle fatture elettroniche e dai
    corrispettivi.

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    4. Modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate

    4.1 Accesso da parte del contribuente

    4.1.1 Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al punto 3.1
    attraverso le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata,
    utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

    • Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo
    64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
    dell’Amministrazione Digitale (di seguito “CAD”);

    • Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del
    CAD;

    • Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i
    soggetti titolati ad utilizzarle.

    4.1.2 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno
    dell’area riservata, può effettuare, in relazione alla propria
    dichiarazione precompilata, le seguenti operazioni:

    • visualizzazione e stampa;
    • accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati

    contenuti nella dichiarazione, e invio;
    • annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati

    errati oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e
    sostituire la dichiarazione già inviata;

    • versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello
    F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con
    possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale,
    nei casi di cui al punto 6.7;

    • indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul
    quale accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui al punto 6.7;

    • consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della
    dichiarazione presentata;

    • consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa
    disponibile la dichiarazione precompilata.

    4.1.3 Nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati di cui al punto 2.1
    è resa disponibile, in via sperimentale, all’interno dell’area riservata,
    una modalità di presentazione semplificata della dichiarazione 730
    precompilata, in alternativa a quella ordinaria. In tal caso, le
    informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate sono proposte al
    contribuente che può direttamente confermarle o modificarle mediante

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    un percorso guidato e con un linguaggio semplificato. I dati così
    confermati o modificati sono riportati in maniera automatica nei campi
    corrispondenti del modello 730, senza la necessità per il contribuente di
    conoscere i righi da valorizzare e i codici da indicare nel modello 730.

    4.1.4 Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla
    propria dichiarazione precompilata, inserisce un indirizzo di posta
    elettronica e/o un numero di telefono cellulare valido, che provvede a
    tenere aggiornato, nell’apposita sezione della propria area riservata.

    4.1.5 Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua
    fiducia per l’accesso ai servizi online dell’Agenzia, anche per effettuare
    le operazioni di cui al punto 4.1.2 nel proprio interesse. La disciplina
    dell’abilitazione e della disabilitazione della persona di fiducia è
    contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
    332731 del 22 settembre 2023, al quale si rinvia. A tal fine la persona
    di fiducia accede all’area riservata con le credenziali di cui al punto
    4.1.1 e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure
    nell’interesse di un’altra persona fisica. Tali modalità di accesso non si
    applicano ai sostituti d’imposta, ai CAF, ai professionisti abilitati e agli
    altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni
    che accedono nel rispetto di quanto previsto al punto 4.2. Se la persona
    di fiducia ha inviato la dichiarazione precompilata riferita al soggetto
    interessato oppure ha iniziato a modificarla, il soggetto interessato può
    comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al punto 3.1. Nel
    proprio cassetto fiscale il soggetto interessato può consultare le
    comunicazioni, le ricevute, la dichiarazione presentata e il nominativo
    della persona di fiducia alla quale è stata resa disponibile la
    dichiarazione precompilata.

    4.1.6 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di
    erede effettuano le operazioni di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie
    credenziali di cui al punto 4.1.1, purché preventivamente abilitati. Per
    ottenere l’abilitazione l’erede dichiara, ai sensi del decreto del
    Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la propria
    condizione di erede tramite l’apposito servizio web disponibile nella
    sua area riservata nella sezione “Autorizzazioni”. In alternativa, l’erede
    può inviare la richiesta, sottoscritta con firma digitale, come allegato ad
    un messaggio di posta elettronica certificata (PEC), a una qualsiasi
    Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. Qualora la richiesta
    sia compilata in formato cartaceo e sottoscritta con firma autografa, può
    essere inviata come copia per immagine di documento analogico,

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    unitamente alla copia del documento d'identità dell’erede. Infine,
    l’erede può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale
    dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la
    propria condizione di erede o una dichiarazione sostitutiva della stessa.
    Se un erede, autorizzato all’accesso, ha inviato la dichiarazione
    precompilata riferita alla persona deceduta oppure ha iniziato a
    modificarla, gli altri eredi autorizzati all’accesso possono comunque
    visualizzare e stampare i documenti di cui al punto 3.1, ma non possono
    effettuare le altre operazioni di cui al punto 4.1.2. Se l’erede è un
    soggetto rappresentato, le operazioni di cui al presente punto sono
    svolte dai rappresentanti, preventivamente abilitati ai sensi del punto
    4.1.8.

    4.1.7 L’abilitazione dell’erede è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è
    rilasciata. Nel caso in cui l’erede sia stato autorizzato ad accedere alla
    dichiarazione precompilata nell’anno precedente, l’accesso è
    autorizzato anche per l’anno corrente.

    4.1.8 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di
    rappresentanti effettuano le operazioni di cui al punto 4.1.2 utilizzando
    le proprie credenziali di cui al punto 4.1.1, purché preventivamente
    abilitati all’accesso ai servizi online disponibili nell’area riservata. La
    disciplina dell’abilitazione e della disabilitazione dei rappresentanti è
    contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
    332731 del 22 settembre 2023 al quale si rinvia.

    4.2 Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF, del professionista abilitato
    e degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle
    dichiarazioni.

    4.2.1 Requisiti per l’accesso

    4.2.1.1 Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accede ai
    documenti di cui al punto 3.1, previa acquisizione della delega di cui
    al punto 5, con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso,
    nei termini, all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica, e solo
    se dalla Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta
    precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata,
    risulta aver prestato l’assistenza fiscale.

    4.2.1.2 Il CAF o il professionista abilitato accedono ai documenti di cui al
    punto 3.1 con riferimento ai contribuenti per cui è stata elaborata una

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    dichiarazione precompilata, previa acquisizione della delega di cui
    al punto 5.

    4.2.1.3 Gli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle
    dichiarazioni, previa acquisizione della delega di cui al punto 5,
    accedono ai documenti di cui al punto 3.1 con esclusivo riferimento
    al modello Redditi Persone fisiche.

    4.2.2 Modalità di accesso

    4.2.2.1 Per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1, i sostituti d’imposta
    possono avvalersi dei soggetti incaricati della presentazione
    telematica delle dichiarazioni dei redditi di cui all’articolo 3, commi
    2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, designandoli responsabili del
    trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28 del
    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
    del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”). In tal caso, i sostituti
    d’imposta conservano la delega di cui al punto 5 e consegnano al
    soggetto incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei
    codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe
    di cui al punto 5. Ai fini dell’acquisizione della delega di cui al punto
    5, i sostituti d’imposta informano i contribuenti sostituiti che
    intendono avvalersi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis
    e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

    4.2.2.2 I CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati della
    trasmissione telematica delle dichiarazioni possono nominare i
    propri dipendenti come operatori incaricati, ai sensi del
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del
    10 giugno 2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni
    precompilate, mediante apposito servizio reso disponibile all’interno
    dell’area riservata.

    4.2.2.3 L’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 è consentito fino al 10
    novembre effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via
    web.

    4.2.3 Richiesta tramite file

    4.2.3.1 Il CAF, il professionista abilitato, uno degli altri soggetti incaricati
    della trasmissione telematica delle dichiarazioni e il sostituto
    d’imposta che presta assistenza fiscale accedono a una o più
    dichiarazioni precompilate mediante la trasmissione all’Agenzia
    delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero

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    Fisconline per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20
    percipienti, di un file contenente l’elenco dei contribuenti per i quali
    richiedono i documenti di cui al punto 3.1, per l’accesso ai quali è
    stata acquisita la delega di cui al punto 5.

    4.2.3.2 Il file è predisposto tramite l’apposito software reso disponibile
    dall’Agenzia delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di
    cui all’Allegato A del presente provvedimento, utilizzando il
    software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

    4.2.3.3 Nel file inviato sono indicati i seguenti dati:

    • codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF,
    professionista abilitato o altro soggetto incaricato della
    trasmissione telematica delle dichiarazioni);

    • codice fiscale del soggetto incaricato nell’ipotesi di cui al punto
    4.2.2.1;

    • l’elenco dei documenti richiesti di cui al punto 3.1, contenente,
    per ciascun contribuente, i seguenti elementi:

    o codice fiscale del contribuente;

    o reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto
    di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello
    Redditi Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a
    quello per il quale viene richiesta la dichiarazione
    precompilata;

    o importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di
    liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello
    Redditi Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a
    quello per il quale viene richiesta la dichiarazione
    precompilata;

    o in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo
    differenza, se con riferimento all’anno precedente rispetto a
    quello per il quale viene richiesta la dichiarazione
    precompilata il contribuente non ha presentato la
    dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di
    dichiarazione;

    o numero e data della delega di cui al punto 5;
    o tipologia e numero del documento di identità del contribuente

    delegante;

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    • modello dichiarativo richiesto, 730 o Redditi Persone fisiche. Gli
    altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle
    dichiarazioni possono richiedere esclusivamente il modello
    Redditi Persone fisiche.
    In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile
    indicare nelle richieste di accesso tramite file anche i seguenti dati:

    • codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega
    del contribuente delegante;

    • modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).
    La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle
    richieste è il 30 aprile per quanto riguarda il modello 730 e il 7
    maggio per quanto riguarda il modello Redditi Persone fisiche.

    Esclusivamente in caso di delega conferita al CAF nelle modalità
    di cui al punto 5.3, le richieste di accesso tramite file devono
    contenere il codice fiscale del soggetto richiedente e il codice
    fiscale del contribuente, in quanto gli elementi identificativi della
    delega sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate all’atto del
    conferimento della stessa da parte del contribuente.

    4.2.3.4 Entro 3 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella
    sezione “Ricevute” dell’area riservata un file, identificato dallo
    stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia
    delle entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati
    nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.

    4.2.3.5 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella
    ricevuta di cui al punto 4.2.3.4, non sono consegnati i documenti di
    cui al punto 3.1 per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario
    inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti
    punti 4.2.3.2 e 4.2.3.3, contenente i dati corretti.

    4.2.3.6 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante
    invio telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui
    al punto 4.2.3.4, della richiesta che si intende annullare.

    4.2.3.7 Per le richieste regolarmente pervenute nei primi cinque giorni dalla
    data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file indicata al punto
    4.2.3.3, i documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili al
    soggetto che ha inviato il file, nell’area riservata, entro 5 giorni dalla
    data della richiesta. Per le richieste pervenute a partire dal sesto
    giorno successivo alla medesima data indicata la punto 4.2.3.3, i

    12

    documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili entro 3 giorni dalla
    data della richiesta. Contestualmente è reso disponibile:

    • l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la
    dichiarazione precompilata;

    • l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la
    dichiarazione precompilata.

    4.2.3.8 I documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili:

    a) secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato B in caso della
    richiesta di scarico del modello 730;

    b) secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato C in caso della
    richiesta di scarico del modello Redditi Persone fisiche.

    4.2.3.9 Trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi
    disponibili, i documenti di cui al punto 3.1 vengono cancellati
    dall’area riservata.

    4.2.3.10 In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione precompilata
    dopo il 30 aprile, il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato
    l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1, un’apposita
    comunicazione nella sezione “Ricevute e Comunicazioni” alla voce
    “Altre comunicazioni” dell’area riservata affinché possa effettuare
    una nuova richiesta con le modalità descritte nei punti precedenti.

    4.2.4 Richiesta via web

    4.2.4.1 I CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati della
    trasmissione telematica delle dichiarazioni possono effettuare
    richieste di download dei documenti di cui al punto 3.1 relativi a
    singoli contribuenti, attraverso le funzionalità rese disponibili
    all’interno dell’area riservata, previa autenticazione con le proprie
    credenziali di cui al punto 4.1.1, fornendo i seguenti dati del
    contribuente per il quale richiedono la dichiarazione precompilata:

    • codice fiscale del contribuente;

    • reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di
    liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello
    Redditi Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a
    quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;

    • importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di
    liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello

    13

    Redditi Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a
    quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata;

    • in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo
    differenza, se con riferimento all’anno precedente rispetto a
    quello per il quale viene richiesta la dichiarazione precompilata
    il contribuente non ha presentato la dichiarazione dei redditi,
    l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;

    • numero e data della delega di cui al punto 5;

    • tipologia e numero del documento di identità del contribuente
    delegante;

    • modello dichiarativo richiesto, 730 o Redditi Persone fisiche. Gli
    altri soggetti incaricati alla trasmissione telematica delle
    dichiarazioni possono richiedere esclusivamente il modello
    Redditi Persone fisiche.

    In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile
    indicare nelle richieste di accesso via web anche i seguenti dati:

    • codice hash del file in formato pdf contenente la copia della
    delega del contribuente delegante;

    • modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).

    Qualora la delega sia conferita al CAF mediante documento
    informatico sottoscritto dal contribuente con il processo di firma
    elettronica avanzata secondo le modalità di cui al punto 5.3, le
    richieste di accesso via web contengono esclusivamente il codice
    fiscale del contribuente, in quanto gli elementi identificativi della
    delega sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate all’atto del
    conferimento della stessa da parte del contribuente.

    4.2.4.2 I CAF possono accedere ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a
    singoli contribuenti in cooperazione applicativa con cornice di
    sicurezza. Le modalità tecniche di accesso sono disciplinate da
    apposite convenzioni tra l’Agenzia delle entrate e i CAF e comunque
    nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie di seguito indicate:

    • i servizi resi disponibili sono esclusivamente integrati dai CAF
    con il proprio sistema informativo e non sono resi disponibili a
    terzi né direttamente né indirettamente per via informatica;

    14

    • l’accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi
    del CAF realizzati per le finalità espresse nel presente
    provvedimento;

    • i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni al CAF,
    ad eccezione delle società di servizi e degli intermediari di cui il
    CAF si avvale per lo svolgimento dell’attività di assistenza
    fiscale, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 1-bis, del decreto del
    Ministro delle Finanze n. 164 del 1999, i quali in tal caso
    assumono il ruolo di responsabili del trattamento ai sensi
    dell’articolo 28 del Regolamento, con le rispettive
    responsabilità;

    • in nessun caso è consentita l’esposizione dei servizi di
    cooperazione applicativa forniti verso l’esterno;

    • la procedura di autenticazione dell’utente deve essere protetta
    dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi
    crittografici di robustezza almeno equivalente a quella offerta dal
    protocollo TLS1.2 esclusivo, chiavi RSA 2048 bit e cifrari basati
    su algoritmo AES;

    • i CAF devono utilizzare proprie procedure, di carattere
    organizzativo o tecnologico, in grado di evidenziare eventuali
    anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori
    designati. In tali circostanze, a seguito di una segnalazione
    prodotta dalle suddette procedure, essi devono procedere
    all’interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare
    soluzioni alternative atte ad evitare il blocco applicativo dei
    sistemi di cooperazione, dandone contestuale comunicazione
    all’Agenzia delle entrate;

    • i CAF provvedono a tracciare le operazioni concernenti la
    richiesta di accesso ai dati tramite il canale di cooperazione
    applicativa ed a conservarle secondo i requisiti di legge.

    4.2.4.3 Nelle richieste di accesso sono indicati i dati di cui al punto 4.2.4.1,
    il codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega
    del contribuente delegante, nonché la modalità di sottoscrizione della
    delega.

    Le richieste di accesso ai dati riferite ai contribuenti che hanno
    conferito delega nelle modalità indicate al punto 5.3 sono effettuate
    indicando esclusivamente il codice fiscale del contribuente, in

    15

    quanto gli elementi identificativi della delega sono acquisiti
    dall’Agenzia delle entrate all’atto del conferimento della stessa da
    parte del contribuente.

    4.2.4.4 I documenti di cui al punto 3.1, richiesti via web, sono resi disponibili
    in tempo reale secondo le specifiche di cui al punto 4.2.3.8.

    4.2.4.5 In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione precompilata
    dopo il 30 aprile, il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato
    l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 un’apposita
    comunicazione nella sezione “Ricevute e Comunicazioni” alla voce
    “Altre comunicazioni” dell’area riservata, affinché possa effettuare
    una nuova richiesta con le modalità descritte nei punti precedenti.

    5. Delega per l’accesso

    5.1 Il CAF, il professionista abilitato, uno degli altri soggetti incaricati della
    trasmissione telematica delle dichiarazioni e il sostituto d’imposta che presta
    assistenza fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti di cui al
    punto 3.1, unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in
    formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in
    formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta nel rispetto del CAD.

    5.2 Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password
    personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area di questo
    appositamente dedicata, in alternativa alle modalità indicate al punto 5.1 è
    possibile per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette
    credenziali.

    5.3 Le deleghe ai CAF possono essere conferite mediante documento informatico
    (deleghe digitali) sottoscritto dal contribuente con il processo di firma
    elettronica avanzata realizzato secondo i requisiti contenuti in apposita
    convenzione stipulata tra il CAF e l’Agenzia delle entrate.

    5.4 La delega per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 contiene le seguenti
    informazioni:

    • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;

    • anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione precompilata;

    • data di conferimento della delega;

    • indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione
    precompilata di cui al punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione
    dell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b).

    16

    5.5 Se la delega è conferita dal genitore, dal rappresentante legale (tutore, curatore
    speciale e amministratore di sostegno) o dall’erede per l’accesso alla
    dichiarazione precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona
    rappresentata o alla persona deceduta, il CAF, il professionista abilitato o uno
    degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni
    acquisiscono anche idonea documentazione da cui si evince la qualità di
    genitore, rappresentante legale o erede. Nella delega devono essere indicati sia
    il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente per il quale viene richiesto
    l’accesso alla dichiarazione precompilata, sia il codice fiscale e i dati
    anagrafici del contribuente delegante (genitore o rappresentante legale o
    erede).

    5.6 L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le
    stesse modalità di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 ed ha un contenuto analogo a quello
    di cui ai punti 5.4 e 5.5.

    5.7 Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda
    utilizzare la dichiarazione precompilata, il CAF, il professionista abilitato o
    uno degli altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle
    dichiarazioni acquisiscono idonea documentazione da cui si evince la mancata
    autorizzazione da parte del contribuente all’accesso alla dichiarazione
    precompilata.

    5.8 Il sostituto d’imposta, il CAF, il professionista abilitato o uno degli altri
    soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni conservano
    le deleghe acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei
    deleganti, salvo che la delega sia stata acquisita con le modalità di cui ai punti
    5.2 o 5.3 e individuano uno o più responsabili per la gestione delle suddette
    deleghe. Le deleghe acquisite direttamente in formato elettronico sono
    conservate nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 71 del CAD.

    5.9 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito
    registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

    • numero progressivo e data della delega;

    • codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;

    • estremi del documento di identità, o dell’identità digitale, del delegante.

    La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data
    di conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto
    al momento della richiesta della dichiarazione precompilata.

    5.10 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e
    sull’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 anche presso le sedi dei sostituti

    17

    d’imposta, dei CAF, dei professionisti abilitati e degli altri soggetti incaricati
    della trasmissione telematica delle dichiarazioni. Inoltre, l’Agenzia delle
    entrate richiede, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità
    indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni precompilate. In tal caso, i
    sostituti d’imposta, i CAF, i professionisti abilitati e gli altri soggetti incaricati
    della trasmissione telematica delle dichiarazioni trasmettono i suddetti
    documenti, tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta.
    Qualora fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede,
    tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto
    dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità civile e
    l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

    5.11 Con riferimento ai CAF che utilizzano i servizi di cui al punto 4.2.4.2, ferme
    restando le previsioni di cui al punto 5.9, l’Agenzia delle entrate effettua i
    controlli anche mediante accesso in cooperazione applicativa con cornice di
    sicurezza alle deleghe e ai documenti di identità indicati nelle richieste di
    accesso alle dichiarazioni precompilate. Le modalità tecniche di accesso sono
    disciplinate da apposite convenzioni tra l’Agenzia delle entrate e i CAF, nel
    rispetto comunque delle misure di sicurezza necessarie descritte al punto
    4.2.4.2 del presente provvedimento.

    5.12 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
    disponibili i documenti di cui al punto 3.1 tramite le apposite funzionalità
    presenti nell’area riservata di cui al punto 4, nonché consultando il proprio
    cassetto fiscale, disponibile nell’area riservata.

    6. Presentazione diretta della dichiarazione

    6.1 Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso di cui al punto 4.1, può inviare
    telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata
    direttamente all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 maggio.

    6.2 L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della
    dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo
    telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:

    • la data di presentazione della dichiarazione;

    • il riepilogo dei principali dati contabili.

    6.3 L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto del
    Ministro delle Finanze n. 164 del 1999, rende disponibili i risultati contabili
    dei modelli 730 ai sostituti d’imposta che hanno comunicato la sede telematica
    dove ricevere il flusso contenente i risultati stessi.

    18

    6.4 Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile
    del modello 730, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al
    contribuente mediante un avviso nell’area riservata nonché mediante la
    trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo di posta
    elettronica di cui al punto 4.1.4.

    6.5 Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile del
    modello 730 non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il
    sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite
    un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici
    dell’Agenzia, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad
    effettuare il conguaglio. Di conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a
    darne comunicazione al contribuente con le modalità di cui al punto 6.4.

    6.6 Nei casi di cui ai punti 6.4 e 6.5 il contribuente può, alternativamente:

    • presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili
    nell’area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del
    sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti
    di cui al punto 6.7;

    • rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.

    6.7 Per i contribuenti che presentano il modello Redditi Persone fisiche ovvero il
    modello 730 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il
    conguaglio ai sensi dell’articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
    69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i rimborsi
    sono eseguiti dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale
    della dichiarazione. Se dalla dichiarazione presentata ai sensi del periodo
    precedente emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento con le
    modalità indicate nell'articolo 19 del decreto legislativo n. 241 del 1997, anche
    richiedendo l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario
    o postale.

    6.8 In presenza dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 4, del decreto del
    Ministro delle Finanze n. 164 del 1999, i coniugi possono congiungere le
    proprie dichiarazioni dei redditi. A tal fine, il soggetto che intende presentare
    la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la
    compilazione della propria dichiarazione, indica nell’area riservata il codice
    fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di
    “dichiarante”. Quest’ultimo esprime il consenso alla presentazione congiunta
    mediante l’indicazione, nella propria area riservata, del codice fiscale del
    coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da parte di
    entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione precompilata

    19

    del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel 730
    congiunto che viene reso disponibile nell’area riservata del dichiarante, il
    quale può procedere all’invio con le modalità di cui al punto 6.1 e seguenti.

    6.9 Per i contribuenti che presentano la dichiarazione per il tramite della persona
    di fiducia, secondo le modalità individuate dal punto 4.1.5, la relativa
    responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta
    dell’Amministrazione finanziaria resta in capo agli stessi.

    7. Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

    7.1 La sicurezza dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, di cui alle lettere
    a) e b) del punto 1.1, viene garantita dalla loro cifratura mediante l’adozione
    di meccanismi standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni. In
    risposta alle richieste pervenute tramite file, l’Agenzia delle entrate fornisce i
    dati di cui al punto 3.1 in un file, munito del codice di autenticazione per il
    servizio Entratel generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al
    paragrafo 2 dell’allegato tecnico ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter al
    decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni. Data la
    specificità dei dati e la loro rilevanza, sono assicurati adeguati livelli di
    sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, ponendo in essere procedure
    e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio informativo
    della fiscalità. L’utilizzo via web delle funzionalità per l’accesso diretto del
    contribuente alla dichiarazione precompilata di cui al punto 4.1.1, sarà
    possibile con le tipologie di browser più diffuse, con limitazioni per le versioni
    più obsolete, che gli utenti possono aggiornare autonomamente e senza oneri,
    adeguandosi alle minime richieste. L’Agenzia delle entrate procede al
    tracciamento degli accessi all’Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto
    d’imposta, CAF, professionista abilitato e altro soggetto incaricato della
    trasmissione telematica delle dichiarazioni e predispone appositi strumenti di
    monitoraggio e analisi periodica degli accessi effettuati ai sistemi telematici.
    L’Agenzia delle entrate, inoltre, effettua verifiche periodiche, anche con
    controlli a campione, sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate dal
    sostituto d’imposta, dal CAF, dal professionista abilitato e dagli altri soggetti
    incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, anche alla luce
    delle relazioni fornite ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 175 del
    2014.

    7.2 Il sostituto d’imposta, il CAF , i professionisti abilitati e gli altri soggetti
    incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, in qualità di titolari
    del trattamento dei dati di cui al punto 3.1, si impegnano, con apposita
    dichiarazione di assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta

    20

    - anche per il tramite di chiunque agisca sotto la loro autorità secondo quanto
    disposto dall’articolo 29 del Regolamento - al rispetto dei principi di cui
    all’articolo 5 del Regolamento, nonché a non divulgare, comunicare, cedere a
    terzi o riprodurre le informazioni acquisite. A tal fine, è stata prevista per la
    richiesta via web, di cui al punto 4.2.4 - immediatamente dopo la digitazione
    delle credenziali di autenticazione effettuata dal sostituto d’imposta, dal CAF,
    dai professionisti abilitati e dagli altri soggetti incaricati della trasmissione
    telematica delle dichiarazioni e prima dell’effettivo accesso ai documenti di
    cui al punto 3.1 - l’introduzione di una maschera di “Avviso” per la
    formalizzazione dell’impegno di cui al punto precedente. La richiesta via web
    prevede inoltre la digitazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare
    usi impropri del servizio. Analogo avviso è riportato nella richiesta prodotta
    via file. Il sostituto d’imposta, il CAF, i professionisti abilitati e gli altri
    soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, archiviano
    sui propri sistemi i documenti di cui al punto 3.1 scaricati tramite file, nel
    formato firmato, compresso e cifrato così come predisposti dall’Agenzia.
    Ciascuna sede secondaria del CAF visualizza esclusivamente i documenti di
    cui al punto 3.1 che ha richiesto tramite file; gli stessi dati possono essere
    acquisiti per via telematica anche dalla corrispondente sede principale.

    7.3 I CAF che accedono ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli
    contribuenti in cooperazione applicativa adottano le misure di sicurezza
    necessarie descritte al punto 4.2.4.2 del presente provvedimento e quelle
    previste nella convenzione di cui al punto 5.11, che assumono il valore di
    prescrizioni ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
    n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali con il
    provvedimento di parere favorevole al trattamento dei dati emesso dal Garante
    per la protezione dei dati personali.

    8. Aggiornamento delle specifiche tecniche

    8.1 Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate al presente
    provvedimento saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
    dell’Agenzia delle entrate.

    9. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali

    9.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della
    predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo
    36, paragrafo 4, del Regolamento. Il Garante si è espresso con il
    provvedimento n. 199 del 10 aprile 2025.

    21

    Motivazioni

    L’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che
    l’Agenzia delle entrate, entro il 30 aprile di ciascun anno, rende disponibile
    telematicamente la dichiarazione precompilata, relativa al periodo d’imposta
    precedente, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati agli
    articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle indennità
    percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir.

    L’articolo 1, comma 3, del predetto decreto dispone, poi, che la
    dichiarazione precompilata sia resa disponibile direttamente al contribuente,
    mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita
    delega, tramite il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite
    un CAF o un professionista abilitato.

    L’articolo 9 del citato decreto legislativo, prevede che con uno o più
    provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuati i termini
    e le modalità applicative delle disposizioni normative in materia di dichiarazione
    730 precompilata (articoli da 1 a 8).

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23
    febbraio 2015 è stata definita la platea dei contribuenti destinatari della
    dichiarazione precompilata per il primo anno di applicazione, in via sperimentale,
    delle citate disposizioni normative. In particolare, la dichiarazione precompilata è
    stata resa disponibile ai contribuenti per i quali i sostituti d’imposta hanno
    trasmesso all’Agenzia delle entrate, nei termini, la Certificazione Unica e che
    hanno presentato, per l’anno d’imposta precedente, il modello 730 ovvero il
    modello Unico Persone fisiche pur avendo i requisiti per la presentazione del
    modello 730.

    Con il medesimo provvedimento sono state stabilite, inoltre, le modalità
    tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere
    alla dichiarazione precompilata.

    Con successivi provvedimenti sono state, poi, individuate, ulteriori
    modalità di accesso alla dichiarazione precompilata: in particolare, con il
    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 9 aprile 2018 è stato
    introdotto l’accesso in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza da parte
    dei CAF che sottoscrivono specifica Convenzione, mentre con il provvedimento
    del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, in via sperimentale, è
    stata introdotta la delega digitale, ossia un documento informatico sottoscritto dal
    contribuente con una firma elettronica avanzata proposta dal CAF. La firma
    elettronica avanzata è una procedura, dettagliata nella convenzione stipulata tra il
    CAF e l’Agenzia delle entrate attraverso la quale il contribuente, prima di

    22

    confermare la sua intenzione di delegare il CAF, si identifica su un servizio web
    reso disponibile dall’Agenzia, utilizzando gli strumenti previsti all’articolo 64 del
    CAD. Tale soluzione permette all’Agenzia di acquisire notizia della delega
    contestualmente al momento del conferimento.

    Dal 2022 sono state individuate modalità semplificate per richiedere, tra
    l’altro, l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte di rappresentanti legali
    di persone fisiche (tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori
    esercenti la responsabilità genitoriale) o di persone di fiducia che operano
    nell’interesse di altre persone fisiche. La disciplina dell’abilitazione è contenuta
    nel provvedimento del 22 settembre 2023, al quale si rinvia integralmente.

    Al fine di agevolare i contribuenti, con il provvedimento del Direttore
    dell’Agenzia delle entrate del 29 aprile 2024, in attuazione delle disposizioni di
    cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in via
    sperimentale, è stata resa disponibile una modalità di presentazione semplificata
    della dichiarazione 730 precompilata per dipendenti e pensionati, in alternativa a
    quella ordinaria, ed è stata prevista l’elaborazione della dichiarazione dei redditi
    precompilata anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro autonomo e
    d’impresa. L’accesso a tale ultima dichiarazione è consentito anche per il tramite
    degli intermediari delegati, mediante scarico sia puntuale che massivo.

    Inoltre, per poter proseguire la sperimentazione prevista dall’articolo 1,
    comma 1-bis del decreto legislativo n. 175 del 2014 ed elaborare la dichiarazione
    dei redditi precompilata per i soggetti IVA in regime di vantaggio e forfetario, sono
    utilizzate le informazioni reddituali tratte dai dati delle fatture elettroniche
    trasmesse allo SDI e dai dati dei corrispettivi giornalieri inviati nel 2024 dai
    soggetti in questione.

    In particolare, per le fatture elettroniche sono presi in considerazione ai fini
    della dichiarazione precompilata esclusivamente i cosiddetti “dati fattura” di cui al
    punto 1.2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 24 novembre 2022 e
    successive modifiche.

    Con riferimento ai dati utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione 730
    precompilata, con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12
    aprile 2019, del 30 aprile 2020, del 7 maggio 2021, del 19 maggio 2022, del 18
    aprile 2023 e del 29 aprile 2024, nonché con il presente provvedimento, è stato via
    via integrato l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi,
    che sono utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione.

    Dal 2025 il set informativo utilizzato per la precompilazione viene
    arricchito dei dati dei proventi derivanti dalla cessione dell’energia prodotta in
    esubero a seguito di utilizzo di un impianto alimentato da fonti rinnovabili e dei

    23

    dati relativi ai redditi di lavoro dipendente dei lavoratori frontalieri, trasmessi
    all’Agenzia delle entrate in attuazione dell’articolo 7 dell’Accordo Italia Svizzera,
    stipulato il 23 dicembre 2020, entrato in vigore il 17 luglio 2023 e applicabile dal
    1° gennaio 2024.

    Dal 2025, inoltre, i dati riferiti ai familiari a carico per i quali è riconosciuto,
    dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito “INPS”), l’Assegno
    unico e universale di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.
    230, che nel 2024 erano stati trasmessi dall’Ente erogatore attraverso uno specifico
    flusso di dati, sono riportati in uno specifico prospetto della Certificazione Unica
    rilasciata dall’INPS ai soggetti percipienti l’assegno.

    Inoltre, per consentire ai rappresentanti legali preventivamente abilitati di
    procedere anche all’invio della dichiarazione del rappresentato in qualità di erede,
    il servizio web per la gestione delle autorizzazioni in capo all’erede è stato reso
    fruibile anche ai relativi tutori, amministratori di sostegno e genitori già abilitati
    all’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate secondo le modalità previste
    dal provvedimento del 22 settembre 2023.

    Infine, considerato che l’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5
    agosto 2024, n. 108, ha previsto che, dal 2025, la dichiarazione precompilata di cui
    all’articolo 1, comma 1-bis del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 sia
    resa disponibile, conferendo apposita delega, anche tramite uno degli altri soggetti
    incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, individuati dall'articolo
    3, comma 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, il presente provvedimento disciplina anche
    l’accesso alla dichiarazione precompilata Modello Redditi PF da parte degli altri
    intermediari individuati dalle lettere b), c), d) (limitatamente ai Centri di assistenza
    fiscale per le imprese) ed e) del medesimo articolo 3, comma 3.

    Per il resto sono confermate le disposizioni previste dal provvedimento del
    9 aprile 2018, sopra richiamato.

    Con riferimento alla modalità tecniche per consentire al contribuente e agli
    altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata, si è acquisito
    il parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014.

    Tutti i richiami ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del
    23 febbraio 2015, dell’11 aprile 2016, del 7 aprile 2017, del 9 aprile 2018, del 12
    aprile 2019, del 30 aprile 2020, del 7 maggio 2021, del 19 maggio 2022, del 18
    aprile 2023 e 29 aprile 2024 contenuti in altri provvedimenti o documenti di prassi
    si intendono riferiti anche al presente provvedimento.

    24

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
    (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
    articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
    del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
    successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
    aggiunto
    ”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
    successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
    accertamento delle imposte sui redditi
    ”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
    successive modificazioni, recante “Approvazione del Testo Unico delle imposte sui
    redditi
    ”;

    Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di
    sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
    dell’articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
    ”.

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “Norme di semplificazione
    degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
    dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di
    gestione delle dichiarazioni
    ”.

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
    modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
    presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui rediti, all’imposta
    regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto
    ”;

    Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante
    “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
    di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione

    25

    telematica dei pagamenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto
    1998;

    Decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164 “Regolamento
    recante norme per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le
    imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi
    dell'articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
    ”.

    Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante
    “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
    documentazione amministrativa
    ”.

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione
    dei dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento
    nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
    riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
    dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
    ”;

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante
    “Codice dell’amministrazione digitale”;

    Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il
    rilancio dell’economia
    ”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1,
    comma 1, legge 9 agosto 2013, n. 98.

    Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante “Semplificazione
    fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata
    ” e successive modificazioni.

    Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni,
    recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni
    di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,
    comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23
    ”;

    Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e successive modificazioni, recante
    “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti
    tributari
    ”.

    Decreto legislativo 5 agosto 2024, n. 108 e successive modificazioni,
    recante “Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento
    collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e
    concordato preventivo biennale
    ”.

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
    27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

    26

    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
    abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

    Accordo Italia-Svizzera, stipulato in data il 23 dicembre 2020, entrato in
    vigore il 17 luglio 2023 e applicabile dal 1° gennaio 2024.

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 24 novembre 2022
    e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione
    delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni,
    utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei
    dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e
    per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto
    legislativo 5 agosto 2015, n. 127
    ”.

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 aprile 2024 e
    successive modificazioni, recante “Accesso alla dichiarazione precompilata da
    parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati
    ”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 23 aprile 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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