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Provvedimento Agenzia Entrate del 17.04.2025 (1186444/2025)
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Prot. n. 186444/2025
Individuazione delle modalità semplificate di comunicazione dell’esito negativo
dell’attività istruttoria di controllo effettuata nei confronti del contribuente ai
sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1 Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 6, comma 5-bis, della
legge 27 luglio 2000, n. 212, individua le modalità semplificate di
comunicazione dell’esito negativo dell’attività istruttoria di controllo
effettuata nei confronti del contribuente.
2. Definizioni
2.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:
a) per “area riservata”, la sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate
accessibile, previa autenticazione digitale, mediante gli strumenti previsti
dall’articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell’amministrazione digitale (di seguito “CAD”), ovvero SPID,
CIE, CNS oppure, nei casi previsti, tramite le credenziali Entratel o
Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle entrate;
b) per “applicazione IO”, l’applicazione scaricabile da una persona fisica per
l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione tramite la Piattaforma
IO;
c) per “utente IO”, una persona fisica che abbia scaricato l’applicazione IO;
d) per “utente attivo”, un utente IO che non abbia disabilitato il servizio
“comunicazioni per te” dell’Agenzia delle entrate;
e) per “Piattaforma IO”, l’insieme dei sistemi e componenti tecnologiche
messe a disposizione dalla Società PagoPA S.p.A. per l’accesso telematico
ai servizi della pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 64-bis del
CAD;
f) per “applicazione AgenziaEntrate”, l’applicazione, scaricabile
gratuitamente, per accedere ad una serie di servizi offerti dall’Agenzia delle
entrate tramite utilizzo di smartphone o tablet;
g) per “domicilio digitale”, un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di
posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato, come definito dal Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato
interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, valido ai fini delle
comunicazioni elettroniche aventi valore legale;
h) per “esito negativo dell’attività istruttoria di controllo”, la conclusione
dell’attività istruttoria di controllo, avviata nei confronti del contribuente
tramite l’invio di un questionario e/o di un invito di comparizione ai sensi
dell’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, dell’articolo 53-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, o dell’articolo 47 del decreto legislativo
31 ottobre 1990, n. 346, senza che siano state rilevate violazioni.
3. Contenuto della comunicazione
3.1. La comunicazione, consistente in un breve messaggio di testo, è costituita
dalle seguenti informazioni:
• mittente del messaggio: l’Agenzia delle entrate;
• titolo del messaggio: in cui si fa riferimento all’esito dell’attività
istruttoria di controllo avviata con l’invio del questionario e/o dell’invito
di comparizione;
• contenuto del messaggio: in cui si informa il contribuente che l’attività
istruttoria svolta nei suoi confronti si è conclusa senza che siano state
rilevate violazioni e che l’esito comunicato non pregiudica l’esercizio
successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria, sulla
base delle disposizioni vigenti;
• tipologia e numero dell’atto: in cui si fa riferimento al questionario o
invito di comparizione inviato, individuandolo con gli estremi
identificativi e l’anno di emissione;
• denominazione Ufficio: in cui si individua la struttura dell’Agenzia delle
entrate che ha emesso l’atto istruttorio di controllo.
4. Modalità di trasmissione della comunicazione tramite l’applicazione IO
e l’applicazione AgenziaEntrate
4.1. La trasmissione della comunicazione tramite l’applicazione IO è effettuata
attraverso un messaggio inviato, mediante notifica push, al dispositivo degli
utenti attivi che non abbiano disabilitato il servizio “Comunicazioni per te”
dell’Agenzia delle entrate sull’applicazione IO.
4.2. La trasmissione della comunicazione tramite l’applicazione AgenziaEntrate
è effettuata con la pubblicazione di un messaggio nell’area notifiche
dell’applicazione, accessibile previa autenticazione dell’utente tramite SPID
o, nei casi previsti, tramite le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
4.3 La comunicazione di cui al punto 4.2 è visibile anche nell’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle entrate.
4.4. La comunicazione al contribuente dell’esito negativo dell’attività di controllo
con le modalità previste ai punti 4.1, 4.2 e 4.3 è effettuata entro il termine di
sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo.
5. Trasmissione della comunicazione mediante messaggio di posta
elettronica certificata
5.1 L’Agenzia delle entrate può trasmettere la comunicazione di cui al punto 3
mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata al domicilio
digitale del contribuente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 60-ter,
comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 600.
5.2 La comunicazione al contribuente dell’esito negativo dell’attività di
controllo con la modalità prevista dal punto 5.1 è effettuata entro il termine
di sessanta giorni dalla conclusione della procedura di controllo.
6. Trattamento dei dati personali
6.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Agenzia delle entrate nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali
e tutela della riservatezza prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. La base giuridica del trattamento dei dati personali –
prevista dall’articolo 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 – è
individuata nella normativa di riferimento indicata in calce al presente
provvedimento e, in particolare, nell’articolo 6, comma 5-bis, della legge
27 luglio 2000, n. 212.
6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati
in relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.
L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei
S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
tributaria, per questo designato Responsabile del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché di PagoPA
S,p.A. per l’attività di comunicazione, avvisi e ricezione di messaggi.
6.3 I dati oggetto di trattamento del presente provvedimento sono:
- i dati anagrafici del contribuente;
- l’indirizzo di posta elettronica, anche certificata (PEC), del contribuente.
6.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate durante l’intero
processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione
della comunicazione semplificata al contribuente.
6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione, ai sensi
dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679,
l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per un anno.
6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza, ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679, i dati sono trattati
in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti
non autorizzati o illeciti.
6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a
garantire la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la
conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da
parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate.
Motivazioni
L’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha introdotto un
nuovo comma 5-bis nell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. “Statuto
dei diritti del contribuente”), in materia di conoscenza degli atti e di
semplificazione.
In particolare, la disposizione prevede che, in caso di esercizio di attività
istruttorie di controllo nei confronti del contribuente del cui avvio lo stesso sia
informato, l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente, in forma
semplificata, entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione della procedura
di controllo, l’esito negativo della medesima.
Il secondo periodo del citato comma rinvia, ai fini dell’attuazione della
disposizione, ad un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria con cui
vengano individuate le modalità semplificate di comunicazione, anche mediante
l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza mobile del destinatario,
della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione IO. L’Agenzia
delle entrate individua con il presente provvedimento, quale modalità di
comunicazione semplificata, l’inoltro di messaggistica ai contribuenti tramite
l’applicazione IO, l’applicazione AgenziaEntrate e la posta elettronica certificata
(PEC).
Nel presente provvedimento vengono definite le modalità attraverso le quali
il contribuente fornisce i propri dati al fine di consentire la sopra citata
comunicazione.
L’utilizzo, quale strumento di comunicazione, anche della PEC tiene conto
della recente introduzione, da parte del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13,
nel decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600,
dell’articolo 60-ter, rubricato “Notificazioni e comunicazioni al domicilio
digitale”, che, come chiarito dalla relazione illustrativa del citato decreto
legislativo, è finalizzato ad “incrementare l’utilizzo della posta elettronica
certificata per le comunicazioni e le notifiche degli atti, con effetti di
semplificazione e di riduzione dei costi, anche per i contribuenti”.
Con la citata disposizione, che, al primo comma, prevede che “tutti gli atti,
i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge
devono essere notificati, possono essere inviati direttamente dal competente
ufficio, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, anche in deroga all’articolo 149-bis del
codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme
relative alle singole leggi d’imposta non compatibili con quelle di cui al presente
articolo […]”, infatti, il legislatore ha inteso non solo razionalizzare il sistema
delle notifiche digitali, ma anche estendere alle mere comunicazioni la possibilità
di utilizzo della posta elettronica certificata, nei confronti di tutti i contribuenti già
dotati di domicilio digitale o che provvedono alla relativa comunicazione ai sensi
del comma 5 del citato articolo 60-ter secondo le modalità individuate dal
provvedimento direttoriale prot. n. 379575 del 7 ottobre 2024.
Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 6 dello Statuto dei diritti del
contribuente specifica che la comunicazione dell’esito negativo non pregiudica
tuttavia l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione
finanziaria.
Le disposizioni in esame non si applicano alle liquidazioni delle imposte,
dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni ai sensi
dell’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, né alle liquidazioni dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni ai sensi
dell’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e successive
modificazioni, recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni
concernenti l’imposta di registro”;
Decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 e successive modificazioni,
recante “Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta
sulle successioni e donazioni”);
Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni,
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante
“Codice dell’Amministrazione Digitale”;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, legge 4 agosto 2022, n. 122, recante
“Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al
lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 17 aprile 2025IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo CarboneFirmato digitalmente