• Provvedimento Agenzia Entrate del 14.04.2025 (178713/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 14.04.2025 (178713/2025)
  • 1

    Prot. n. 178713/2025

    Definizione delle modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi
    dell’articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre 1972, n. 633, da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro
    dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo,
    che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi
    in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un
    rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del
    medesimo decreto

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Soggetti obbligati

    1.1 I soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno

    degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in

    materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale nominato ai

    sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26

    ottobre 1972, n. 633, sono tenuti a prestare idonea garanzia, ai sensi dell’articolo 35,

    comma 7-quater, del medesimo decreto, al fine di richiedere o mantenere l’inclusione

    nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).

    2. Modalità di prestazione della garanzia per l’inclusione nella banca dati VIES

    2.1 I soggetti di cui al punto 1.1, già titolari di partita IVA, prestano idonea

    2

    garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES.

    2.2 I soggetti di cui al punto 1.1, non ancora in possesso di partita IVA, prestano

    idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività

    nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES.

    2.3 La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o

    garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria

    rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive

    modifiche e integrazioni, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.

    2.4 La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della

    Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio

    fiscale del rappresentante fiscale e consegnata, personalmente o tramite il rappresentante

    fiscale, alla medesima Direzione Provinciale.

    2.5 La garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo

    Stato, come meglio specificato nel fac-simile allegato al presente provvedimento,

    contiene le seguenti informazioni:

    - dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;

    - dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato;

    - dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli;

    - Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene

    prestata garanzia;

    - delimitazione, durata e importo della garanzia;

    - composizione del deposito;

    - obbligazioni delle parti contraenti;

    - forma delle comunicazioni;

    - foro competente.

    2.6 La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato nel

    fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:

    3

    - dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;

    - dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente;

    - Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene

    prestata garanzia;

    - delimitazione, durata e importo della garanzia;

    - inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti;

    - rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;

    - forma delle comunicazioni;

    - foro competente.

    2.7 La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a trentasei mesi

    dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.

    2.8 La Direzione Provinciale competente verifica la conformità della garanzia ai

    requisiti normativamente previsti e ne comunica l’esito al soggetto che l’ha prestata.

    2.9 Dalla data della comunicazione di cui al punto 2.8 è possibile richiedere

    l’inclusione nella banca dati VIES secondo le modalità previste dal Provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014.

    3. Soggetti già inclusi nella banca dati VIES

    3.1 I soggetti di cui al punto 1.1 che, alla data di pubblicazione del presente

    provvedimento, risultano inclusi nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano

    operazioni intracomunitarie, prestano, entro sessanta giorni dalla medesima data, la

    garanzia con le modalità definite al paragrafo precedente.

    3.2 In caso di mancata prestazione della garanzia, decorso il termine di cui al

    punto precedente, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale del

    soggetto non residente, mediante Posta Elettronica Certificata o con raccomandata con

    ricevuta di ritorno A/R, l’avvio della procedura di esclusione dalla banca dati VIES del

    soggetto rappresentato.

    3.3 A partire dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 3.2

    4

    decorre l’ulteriore termine di sessanta giorni entro il quale il soggetto rappresentato ha

    la possibilità di prestare, anche a mezzo del rappresentante fiscale, la garanzia prevista

    per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati VIES.

    3.4 Alla scadenza dell’ulteriore termine di cui al punto precedente, in assenza di

    prestazione della garanzia, viene effettuata l’esclusione d’ufficio della partita IVA dalla

    banca dati VIES.

    4. Trattamento dei dati personali

    4.1 Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,

    lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”). La base

    giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera

    b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui

    al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di

    riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 4,

    comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n.13, che ha introdotto

    nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il

    comma 7- quater il quale stabilisce che per i soggetti non residenti in uno Stato membro

    dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che

    adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un

    rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano

    operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un’idonea garanzia. Con il decreto

    del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, in conformità a quanto previsto dal

    comma 7-quater sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia.

    L’articolo 5 del citato decreto ministeriale affida all’Agenzia delle entrate il compito di

    definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità operative per

    l’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto.

    4.2 Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei

    dati personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico

    Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe

    5

    tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi

    dell’articolo 28 del Regolamento.

    4.3 I dati personali oggetto di trattamento riguardano i dati anagrafici del soggetto

    non residente e del suo rappresentante fiscale, nonché del soggetto che effettua la

    richiesta.

    4.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

    procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per

    la corretta gestione ed esecuzione del servizio.

    4.5 Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del

    Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo

    minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

    4.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza ai sensi dell’articolo 5,

    paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, il dato è trattato in maniera da garantire

    un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

    4.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

    richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del

    trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al

    Regolamento.

    4.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da

    parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    4.9 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata

    eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35,

    comma 4, del Regolamento.


    Motivazioni

    Il decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera

    b), ha introdotto nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

    1972, n. 633, il comma 7-quater il quale stabilisce che, per i soggetti non residenti in

    uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio

    economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore

    6

    aggiunto tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti

    passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) avviene previo rilascio di

    un’idonea garanzia.

    Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024,

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, sono stati individuati i

    criteri e le modalità di rilascio della garanzia.

    Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto

    ministeriale, definisce le modalità operative per la prestazione della garanzia a favore

    del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate,

    competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. L’opzione per

    l’inclusione nella banca dati VIES può essere esercitata secondo le modalità previste con

    il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, solo

    successivamente alla comunicazione, da parte della Direzione Provinciale competente,

    dell’esito positivo della verifica della garanzia.

    Ai soggetti che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano

    già inclusi nella banca dati VIES è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta

    giorni per prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata al rappresentante

    fiscale l’attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.

    Se la mancata prestazione della garanzia si protrae anche per i successivi sessanta giorni

    dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà escluso

    d’ufficio dalla banca dati VIES.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo

    57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,

    comma 3, lettera a; articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del

    7

    20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento:

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

    modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante “Disposizioni

    in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei

    dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al

    Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

    2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

    personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

    95/46/CE” e successive modifiche e integrazioni”;

    Regolamento (UE) 2010/904 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla

    cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore

    aggiunto;

    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27

    aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

    dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

    95/46/CE;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 159941 del 15

    dicembre 2014 recante “Modalità operative per l’inclusione nella banca dati dei

    soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del

    Regolamento (UE) 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 ai sensi dell’articolo 35,

    8

    comma 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;

    Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma

    fiscale”;

    Decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, recante “Disposizioni in materia di

    accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024,

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024;

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 14 aprile 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

Informativa Privacy e Cookie Policy | Carta dei servizi

© 2001 AteneoWeb ® s.r.l.
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - p.iva 01316560331
Periodico telematico Reg.Trib.PC n. 587-20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi
Progetto e sviluppo software: AI Consulting S.r.l.
  • Collegamenti sponsorizzati