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Provvedimento Agenzia Entrate del 14.04.2025 (178713/2025)
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Prot. n. 178713/2025
Definizione delle modalità operative per la prestazione della garanzia ai sensi
dell’articolo 35, comma 7-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, da parte dei soggetti non residenti in uno Stato membro
dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo,
che intendono effettuare operazioni intracomunitarie e che adempiono gli obblighi
in materia di imposta sul valore aggiunto sul territorio nazionale avvalendosi di un
rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del
medesimo decretoIL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Soggetti obbligati
1.1 I soggetti non residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno
degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che adempiono gli obblighi in
materia di imposta sul valore aggiunto tramite un rappresentante fiscale nominato ai
sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono tenuti a prestare idonea garanzia, ai sensi dell’articolo 35,
comma 7-quater, del medesimo decreto, al fine di richiedere o mantenere l’inclusione
nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES).
2. Modalità di prestazione della garanzia per l’inclusione nella banca dati VIES
2.1 I soggetti di cui al punto 1.1, già titolari di partita IVA, prestano idonea
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garanzia preventivamente alla richiesta di inclusione nella banca dati VIES.
2.2 I soggetti di cui al punto 1.1, non ancora in possesso di partita IVA, prestano
idonea garanzia contestualmente alla presentazione della dichiarazione di inizio attività
nella quale è valorizzata la richiesta di inclusione nella banca dati VIES.
2.3 La garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o
garantiti dallo Stato o sotto forma di polizza fideiussoria ovvero di fideiussione bancaria
rilasciate ai sensi dell’articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive
modifiche e integrazioni, per un valore massimale minimo di 50 mila euro.
2.4 La garanzia deve essere prestata a favore del Direttore pro tempore della
Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio
fiscale del rappresentante fiscale e consegnata, personalmente o tramite il rappresentante
fiscale, alla medesima Direzione Provinciale.
2.5 La garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o titoli garantiti dallo
Stato, come meglio specificato nel fac-simile allegato al presente provvedimento,
contiene le seguenti informazioni:
- dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;
- dati identificativi del soggetto presso cui è costituito il deposito vincolato;
- dati identificativi dell’eventuale soggetto terzo intestatario dei titoli;
- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene
prestata garanzia;
- delimitazione, durata e importo della garanzia;
- composizione del deposito;
- obbligazioni delle parti contraenti;
- forma delle comunicazioni;
- foro competente.
2.6 La polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, come meglio specificato nel
fac-simile allegato al presente provvedimento, contiene le seguenti informazioni:
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- dati identificativi del soggetto che richiede l’inclusione nella banca dati VIES;
- dati identificativi del soggetto che si costituisce fideiussore del contraente;
- Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate a favore della quale viene
prestata garanzia;
- delimitazione, durata e importo della garanzia;
- inadempimento del contraente e obbligazioni delle parti contraenti;
- rinuncia alla preventiva escussione e surrogazione;
- forma delle comunicazioni;
- foro competente.
2.7 La garanzia deve essere prestata per un periodo non inferiore a trentasei mesi
dalla data di consegna alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate competente.
2.8 La Direzione Provinciale competente verifica la conformità della garanzia ai
requisiti normativamente previsti e ne comunica l’esito al soggetto che l’ha prestata.
2.9 Dalla data della comunicazione di cui al punto 2.8 è possibile richiedere
l’inclusione nella banca dati VIES secondo le modalità previste dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014.
3. Soggetti già inclusi nella banca dati VIES
3.1 I soggetti di cui al punto 1.1 che, alla data di pubblicazione del presente
provvedimento, risultano inclusi nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie, prestano, entro sessanta giorni dalla medesima data, la
garanzia con le modalità definite al paragrafo precedente.
3.2 In caso di mancata prestazione della garanzia, decorso il termine di cui al
punto precedente, l’Agenzia delle entrate comunica al rappresentante fiscale del
soggetto non residente, mediante Posta Elettronica Certificata o con raccomandata con
ricevuta di ritorno A/R, l’avvio della procedura di esclusione dalla banca dati VIES del
soggetto rappresentato.
3.3 A partire dalla data di ricezione della comunicazione di cui al punto 3.2
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decorre l’ulteriore termine di sessanta giorni entro il quale il soggetto rappresentato ha
la possibilità di prestare, anche a mezzo del rappresentante fiscale, la garanzia prevista
per il mantenimento dell’iscrizione nella banca dati VIES.
3.4 Alla scadenza dell’ulteriore termine di cui al punto precedente, in assenza di
prestazione della garanzia, viene effettuata l’esclusione d’ufficio della partita IVA dalla
banca dati VIES.
4. Trattamento dei dati personali
4.1 Il trattamento dei dati personali avviene ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1,
lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento”). La base
giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, paragrafo 3, lettera
b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nella normativa di
riferimento indicata in calce al presente provvedimento e, in particolare, nell’articolo 4,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 febbraio 2024 n.13, che ha introdotto
nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
comma 7- quater il quale stabilisce che per i soggetti non residenti in uno Stato membro
dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che
adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto tramite un
rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano
operazioni intracomunitarie avviene previo rilascio di un’idonea garanzia. Con il decreto
del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, in conformità a quanto previsto dal
comma 7-quater sono individuati i criteri e le modalità di rilascio della garanzia.
L’articolo 5 del citato decreto ministeriale affida all’Agenzia delle entrate il compito di
definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le modalità operative per
l’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto.
4.2 Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei
dati personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner tecnologico
Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe
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tributaria, per questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi
dell’articolo 28 del Regolamento.
4.3 I dati personali oggetto di trattamento riguardano i dati anagrafici del soggetto
non residente e del suo rappresentante fiscale, nonché del soggetto che effettua la
richiesta.
4.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del
procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed indispensabili per
la corretta gestione ed esecuzione del servizio.
4.5 Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del
Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo
minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
4.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza ai sensi dell’articolo 5,
paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, il dato è trattato in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.
4.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del
trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al
Regolamento.
4.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da
parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
4.9 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è stata
eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35,
comma 4, del Regolamento.
MotivazioniIl decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, con l’articolo 4, comma 1, lettera
b), ha introdotto nell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, il comma 7-quater il quale stabilisce che, per i soggetti non residenti in
uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio
economico europeo che adempiono gli obblighi in materia di imposta sul valore
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aggiunto tramite un rappresentante fiscale, l’inclusione nella banca dati dei soggetti
passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES) avviene previo rilascio di
un’idonea garanzia.
Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024, sono stati individuati i
criteri e le modalità di rilascio della garanzia.
Il presente provvedimento, in attuazione dell’articolo 5 del citato decreto
ministeriale, definisce le modalità operative per la prestazione della garanzia a favore
del Direttore pro-tempore della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate,
competente in ragione del domicilio fiscale del rappresentante fiscale. L’opzione per
l’inclusione nella banca dati VIES può essere esercitata secondo le modalità previste con
il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 159941 del 15 dicembre 2014, solo
successivamente alla comunicazione, da parte della Direzione Provinciale competente,
dell’esito positivo della verifica della garanzia.
Ai soggetti che, alla data di pubblicazione del presente provvedimento, risultano
già inclusi nella banca dati VIES è concesso, a partire da tale data, un termine di sessanta
giorni per prestare la garanzia, decorso il quale viene comunicata al rappresentante
fiscale l’attivazione del procedimento di esclusione dal VIES del soggetto rappresentato.
Se la mancata prestazione della garanzia si protrae anche per i successivi sessanta giorni
dalla ricezione della predetta comunicazione, il soggetto rappresentato sarà escluso
d’ufficio dalla banca dati VIES.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo
57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,
comma 3, lettera a; articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del
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20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Disciplina normativa di riferimento:
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, recante “Disposizioni
in materia di statuto dei diritti del contribuente”;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei
dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al
Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE” e successive modifiche e integrazioni”;
Regolamento (UE) 2010/904 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla
cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore
aggiunto;
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 159941 del 15
dicembre 2014 recante “Modalità operative per l’inclusione nella banca dati dei
soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, di cui all’articolo 17 del
Regolamento (UE) 904/2010 del Consiglio del 7 ottobre 2010 ai sensi dell’articolo 35,
8
comma 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”;
Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma
fiscale”;
Decreto legislativo 12 febbraio 2024 n. 13, recante “Disposizioni in materia di
accertamento tributario e di concordato preventivo biennale”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 4 dicembre 2024,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2024;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 14 aprile 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente