• Provvedimento Agenzia Entrate del 11.04.2025 (176203/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 11.04.2025 (176203/2025)


  • Prot. n. 176203/2025

    Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in

    corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal

    comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    Dispone

    1. Ambito di applicazione dei benefici premiali

    1.1. I benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge

    24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,

    n. 96 (di seguito “decreto”), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli

    indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) per l’annualità di imposta

    2024, con le modalità e alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5,

    determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori componenti positivi

    di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.

    2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11

    dell’articolo 9-bis del decreto

    2

    2.1. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un

    livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del

    visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di

    importo non superiore a:

    a) 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati

    nell’annualità 2025;

    b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle

    attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2024.

    2.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto

    l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione

    del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta

    2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

    2.3. I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai

    contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,

    calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito

    dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

    2.4. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un

    livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero

    dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la

    compensazione dei crediti di importo non superiore a:

    a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati

    nell’annualità 2025;

    b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle

    attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2024.

    2.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 2.4 è riconosciuto l’esonero

    dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del

    credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta

    2026, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

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    2.6. I benefici di cui ai punti 2.4 e 2.5 sono riconosciuti anche ai

    contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a

    8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a

    seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

    2.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), 2.2, e di cui ai punti

    2.4, lettera a) e 2.5, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis

    del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate

    nel 2026.

    3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11

    dell’articolo 9-bis del decreto

    3.1. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un

    livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del

    visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di

    rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2025, per crediti di

    importo non superiore a 70.000 euro annui.

    3.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto

    l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della

    garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi

    tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a

    70.000 euro annui.

    3.3. I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai

    contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,

    calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito

    dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

    3.4. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un

    livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero

    dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia,

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    sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2025,

    per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

    3.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 3.4 è riconosciuto l’esonero

    dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia,

    sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre

    trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 50.000

    euro annui.

    3.6. I benefici di cui ai punti 3.4 e 3.5 sono riconosciuti anche ai

    contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a

    8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a

    seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

    3.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1, 3.2, e ai punti 3.4 e 3.5, come

    previsto dalla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono

    cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2026.

    4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma

    11 dell’articolo 9-bis del decreto

    4.1. L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non

    operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è riconosciuta

    per il periodo d’imposta 2024:

    a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di

    imposta 2024;

    b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,

    calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a

    seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

    4.2. L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di

    cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo

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    comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

    1972, n. 633, è riconosciuta per il periodo d’imposta 2024:

    a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo

    di imposta 2024;

    b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,

    calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a

    seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

    4.3. I termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti

    dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno, con riferimento al

    periodo d’imposta 2024, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità

    almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

    4.4. L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo

    di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

    1973, n. 600, con riferimento al periodo d’imposta 2024, è riconosciuta ai

    contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il

    medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile

    non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

    Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello

    di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

    dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi

    d’imposta 2023 e 2024.

    5. Ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali

    5.1. I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia

    reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali

    di cui ai precedenti punti se:

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    - applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove

    previsti;

    - il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA,

    anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo

    individuato per l’accesso al beneficio stesso.

    Motivazioni

    L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno

    specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano

    gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.

    In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del

    decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del

    citato articolo 9-bis è previsto:

    a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di

    crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente

    all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000

    euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle

    attività produttive;

    b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione

    della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo

    non superiore a 70.000 euro annui;

    c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di

    cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

    d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui

    all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,

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    secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di

    affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti

    dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29

    settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro

    autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della

    Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui

    all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

    1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda

    di due terzi il reddito dichiarato.

    Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a)

    e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore

    aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli

    di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo

    d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della

    richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché

    della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della

    dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

    Tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis in precedenza citato

    prevede che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono

    individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità

    pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al

    comma 11» e che il successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del

    direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni

    necessarie per l’attuazione del presente articolo», il presente provvedimento

    disciplina, per il periodo d’imposta 2024, le condizioni in presenza delle quali si

    rendono applicabili i benefici in argomento.

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    Con riferimento alla precedente lettera a) vengono pertanto previste due

    ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto

    dal contribuente.

    Nella prima ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di

    un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo

    di imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi,

    relativamente:

    - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro

    annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di

    imposta 2025;

    - alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a

    70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta

    2026;

    - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro

    annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e

    all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2024.

    Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello

    di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

    dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori

    componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta

    2023 e 2024.

    Nella seconda ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione

    di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli

    ISA per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori

    componenti positivi, relativamente:

    - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro

    annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di

    imposta 2025;

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    - alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a

    50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta

    2026;

    - alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro

    annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e

    all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2024.

    Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello

    di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media

    semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di

    ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi

    d’imposta 2023 e 2024.

    In tutte le ipotesi, si tratta della compensazione dei crediti di importo

    comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10,

    comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 3

    del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

    L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA

    infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che

    l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate

    nell’anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

    Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b),

    vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del

    punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

    Nella prima ipotesi è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di

    conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito

    IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2025, ovvero del

    credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026,

    per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione

    10

    di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo

    di imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

    Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello

    di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

    dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori

    componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta

    2023 e 2024.

    Nella seconda ipotesi è statuito che, all’attribuzione di un punteggio

    inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo

    di imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi,

    è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla

    prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla

    dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2025, ovvero del credito IVA

    infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per un

    importo non superiore a 50.000 euro annui.

    Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello

    di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media

    semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di

    ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi

    d’imposta 2023 e 2024.

    In tutte le ipotesi, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a

    30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del

    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

    Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione

    limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo

    complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a

    70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

    11

    Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), tenuto

    conto che l’articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 ha abrogato, a

    decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del

    decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 in materia di società in perdita sistematica, è

    statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non

    operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è

    condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito

    dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, anche per effetto

    dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di

    affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

    dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori

    componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta

    2023 e 2024.

    Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito

    che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui

    all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del

    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo

    comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

    1972, n. 633, è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a

    seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, anche per

    effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

    Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello

    di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

    dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori

    componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta

    2023 e 2024.

    Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito

    che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta

    2024, previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della

    12

    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del

    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei

    confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il

    periodo di imposta 2024, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8,

    anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

    Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è

    statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di

    cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

    n. 600, per il periodo d’imposta 2024, è condizionata alla circostanza che il reddito

    complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e

    all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione

    di ulteriori componenti positivi.

    Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di

    affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice

    dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori

    componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta

    2023 e 2024.

    Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato

    articolo 9-bis è inoltre necessario che:

    - nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro

    autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;

    - nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in

    cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per

    quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito

    dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi

    d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai

    benefici.

    L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata

    in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2023,

    13

    tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati,

    emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche

    al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la

    soglia individuata con il punteggio pari a 8; in particolare, prendendo in

    considerazione il livello medio dei redditi dichiarati, quale possibile parametro per

    valutare l’affidabilità del contribuente, a partire dalla classe di punteggio da 8 a

    8,5, il relativo reddito medio risulta superiore al reddito medio dell’intera platea

    dei contribuenti che applicano gli ISA.

    Al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) ed f),

    particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio delle attività di controllo

    dell’Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso

    quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del decreto, si è provveduto a

    graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a “0,5” per quanto

    riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a “1” per quelli

    di cui alle lettere c) ed f).

    L’individuazione del livello di affidabilità per l’accesso ai benefici premiali

    di cui alle lettere a) e b), relativo alle soglie più elevate introdotte dalle modifiche

    operate dall’articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata

    effettuata tenuto anche conto di quanto indicato nella relazione illustrativa al

    medesimo decreto legislativo n. 1.

    In tale documento viene, infatti, chiarito che, considerato che il richiamato

    comma 12 dell’articolo 9-bis prevede che con provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è

    collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme

    restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma

    potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA

    con punteggio pari o superiore a 9).

    Inoltre, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai

    contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco

    14

    temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità

    fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle

    lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che

    presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la

    media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli

    ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.

    Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è

    individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”,

    per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è

    fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici

    premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.

    Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle

    Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di

    esperti prevista dal comma 8 dell’articolo 9-bis, del decreto, con nota inviata il 31

    marzo 2025.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57;

    articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,

    comma 3, lettera a); articolo. 73, comma 4];

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

    febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    15

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante

    “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38-bis

    rubricato “Esecuzione dei rimborsi”;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante

    “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

    dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

    modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

    modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la

    presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

    regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, recante

    “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito

    rilevanti ai fini degli studi di settore”;

    Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21

    giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative

    a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi

    sismici e misure per lo sviluppo”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, recante

    “Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici

    sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24

    aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.

    96” e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998,

    concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei

    contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di

    16

    esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di

    approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, recante

    “Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in

    corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal

    comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;

    Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 148, rubricato “Modifiche alla

    disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 26 aprile 2021, recante

    “Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in

    corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal

    comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2022, recante

    “Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in

    corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal

    comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2023, recante

    “Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in

    corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal

    comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,

    con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;

    Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e

    semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante

    “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività

    17

    economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle

    attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”;

    Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifiche, dalla legge 21

    febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini

    normativi”;

    Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025

    pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in

    Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024;

    Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025, recante

    “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività

    economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del

    commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità

    specifiche”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 11 aprile 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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