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Provvedimento Agenzia Entrate del 11.04.2025 (176203/2025)
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Prot. n. 176203/2025
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2024, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
Dispone
1. Ambito di applicazione dei benefici premiali
1.1. I benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge
24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96 (di seguito “decreto”), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli
indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) per l’annualità di imposta
2024, con le modalità e alle condizioni indicate ai successivi punti da 2 a 5,
determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori componenti positivi
di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del decreto.
2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11
dell’articolo 9-bis del decreto
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2.1. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un
livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del
visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei crediti di
importo non superiore a:
a) 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
nell’annualità 2025;
b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2024.
2.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto
l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione
del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.
2.3. I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai
contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
2.4. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un
livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la
compensazione dei crediti di importo non superiore a:
a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
nell’annualità 2025;
b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2024.
2.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 2.4 è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del
credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
2026, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
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2.6. I benefici di cui ai punti 2.4 e 2.5 sono riconosciuti anche ai
contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a
8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
2.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), 2.2, e di cui ai punti
2.4, lettera a) e 2.5, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-bis
del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate
nel 2026.
3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11
dell’articolo 9-bis del decreto
3.1. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un
livello di affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del
visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di
rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2025, per crediti di
importo non superiore a 70.000 euro annui.
3.2. Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto
l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della
garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi
tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a
70.000 euro annui.
3.3. I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai
contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
3.4. Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2024, presentano un
livello di affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia,
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sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2025,
per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.
3.5. Ai medesimi contribuenti di cui al punto 3.4 è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia,
sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre
trimestri dell’anno di imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 50.000
euro annui.
3.6. I benefici di cui ai punti 3.4 e 3.5 sono riconosciuti anche ai
contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a
8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
3.7. Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1, 3.2, e ai punti 3.4 e 3.5, come
previsto dalla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono
cumulative, riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2026.
4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma
11 dell’articolo 9-bis del decreto
4.1. L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non
operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è riconosciuta
per il periodo d’imposta 2024:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di
imposta 2024;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
4.2. L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di
cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo
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comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è riconosciuta per il periodo d’imposta 2024:
a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo
di imposta 2024;
b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
4.3. I termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti
dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno, con riferimento al
periodo d’imposta 2024, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità
almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.
4.4. L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo
di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, con riferimento al periodo d’imposta 2024, è riconosciuta ai
contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il
medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile
non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi
d’imposta 2023 e 2024.
5. Ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali
5.1. I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia
reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali
di cui ai precedenti punti se:
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- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove
previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA,
anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo
individuato per l’accesso al beneficio stesso.
Motivazioni
L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno
specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano
gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.
In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del
decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del
citato articolo 9-bis è previsto:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di
crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente
all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000
euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
attività produttive;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione
della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 70.000 euro annui;
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
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secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di
affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti
dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro
autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda
di due terzi il reddito dichiarato.
Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a)
e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore
aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli
di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo
d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della
richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché
della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della
dichiarazione ai fini delle imposte dirette.
Tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis in precedenza citato
prevede che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità
pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al
comma 11» e che il successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l’attuazione del presente articolo», il presente provvedimento
disciplina, per il periodo d’imposta 2024, le condizioni in presenza delle quali si
rendono applicabili i benefici in argomento.
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Con riferimento alla precedente lettera a) vengono pertanto previste due
ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto
dal contribuente.
Nella prima ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di
un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo
di imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi,
relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di
imposta 2025;
- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a
70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
2026;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e
all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2024.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2023 e 2024.
Nella seconda ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione
di un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli
ISA per il periodo di imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, relativamente:
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di
imposta 2025;
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- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a
50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
2026;
- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e
all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2024.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi
d’imposta 2023 e 2024.
In tutte le ipotesi, si tratta della compensazione dei crediti di importo
comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 3
del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA
infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che
l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate
nell’anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.
Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b),
vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del
punteggio ISA ottenuto dal contribuente.
Nella prima ipotesi è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di
conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito
IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2025, ovvero del
credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026,
per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione
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di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo
di imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2023 e 2024.
Nella seconda ipotesi è statuito che, all’attribuzione di un punteggio
inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo
di imposta 2024, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi,
è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla
prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla
dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2025, ovvero del credito IVA
infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2026, per un
importo non superiore a 50.000 euro annui.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi
d’imposta 2023 e 2024.
In tutte le ipotesi, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a
30.000 euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione
limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo
complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a
70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.
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Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), tenuto
conto che l’articolo 9 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 ha abrogato, a
decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 in materia di società in perdita sistematica, è
statuito che l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non
operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è
condizionato all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito
dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, anche per effetto
dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, ovvero ad un livello di
affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2023 e 2024.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito
che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo
comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a
seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2024, anche per
effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2023 e 2024.
Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito
che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta
2024, previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
12
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei
confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il
periodo di imposta 2024, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8,
anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.
Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è
statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di
cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, per il periodo d’imposta 2024, è condizionata alla circostanza che il reddito
complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e
all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione
di ulteriori componenti positivi.
Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di
affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2023 e 2024.
Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato
articolo 9-bis è inoltre necessario che:
- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro
autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;
- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in
cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per
quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito
dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi
d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai
benefici.
L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata
in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2023,
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tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati,
emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche
al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la
soglia individuata con il punteggio pari a 8; in particolare, prendendo in
considerazione il livello medio dei redditi dichiarati, quale possibile parametro per
valutare l’affidabilità del contribuente, a partire dalla classe di punteggio da 8 a
8,5, il relativo reddito medio risulta superiore al reddito medio dell’intera platea
dei contribuenti che applicano gli ISA.
Al fine di far accedere ai benefici premiali di cui alle lettere c), d) ed f),
particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio delle attività di controllo
dell’Agenzia, i contribuenti che presentano profili di affidabilità più elevati, atteso
quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del decreto, si è provveduto a
graduare la soglia di accesso incrementandola di un importo pari a “0,5” per quanto
riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e di un importo pari a “1” per quelli
di cui alle lettere c) ed f).
L’individuazione del livello di affidabilità per l’accesso ai benefici premiali
di cui alle lettere a) e b), relativo alle soglie più elevate introdotte dalle modifiche
operate dall’articolo 14 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, è stata
effettuata tenuto anche conto di quanto indicato nella relazione illustrativa al
medesimo decreto legislativo n. 1.
In tale documento viene, infatti, chiarito che, considerato che il richiamato
comma 12 dell’articolo 9-bis prevede che con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è
collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme
restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma
potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti ISA
con punteggio pari o superiore a 9).
Inoltre, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai
contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco
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temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità
fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle
lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che
presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la
media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli
ISA per i periodi d’imposta 2023 e 2024.
Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è
individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”,
per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è
fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici
premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.
Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle
Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di
esperti prevista dal comma 8 dell’articolo 9-bis, del decreto, con nota inviata il 31
marzo 2025.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57;
articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,
comma 3, lettera a); articolo. 73, comma 4];
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
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Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 38-bis
rubricato “Esecuzione dei rimborsi”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 11 febbraio 2008, recante
“Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
rilevanti ai fini degli studi di settore”;
Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative
a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2019, recante
“Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici
sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24
aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.
96” e approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998,
concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di
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esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di
approvazione della relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020, recante
“Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 148, rubricato “Modifiche alla
disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 26 aprile 2021, recante
“Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2022, recante
“Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2023, recante
“Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante
“Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
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economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche”;
Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifiche, dalla legge 21
febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini
normativi”;
Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025
pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 31 marzo 2025, recante
“Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del
commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità
specifiche”.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 11 aprile 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente