• Provvedimento Agenzia Entrate del 11.04.2025 (176087/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 11.04.2025 (176087/2025)
  • Prot. n. 176087/2025



    Individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati

    necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per

    il periodo di imposta 2024 e della elaborazione della proposta di concordato

    preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e approvazione delle

    relative specifiche tecniche

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

    presente provvedimento

    dispone

    1. Modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini

    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di

    imposta 2024 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo

    biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026

    1.1. Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di

    affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il

    periodo d’imposta 2024 ed alla elaborazione della proposta di concordato

    preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 per i contribuenti tenuti

    2

    all’applicazione degli stessi indici, sono acquisiti secondo le modalità indicate nei

    successivi punti 2 e 3 del presente provvedimento.

    2. Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari

    ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo

    di imposta 2024 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo

    biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, da parte dei soggetti incaricati della

    trasmissione telematica

    2.1. Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati

    alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

    2.1.1. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo

    3, comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 322, (di seguito,

    intermediari) ai fini dell’acquisizione massiva dei dati di cui al punto 1 del presente

    provvedimento, trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio

    telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano

    delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali

    dati.

    Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per

    ciascun delegante, l’indicazione (inserita nelle modalità, definite nelle specifiche

    tecniche citate al successivo punto 2.1.2) di possesso della delega alla

    consultazione del cassetto fiscale del delegante.

    L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini

    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione

    della proposta di concordato preventivo biennale è subordinata alla positiva

    verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva

    alla data di invio della richiesta.

    La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà

    indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    3

    2.1.2. Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi

    disponibili dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti nel rispetto

    delle specifiche tecniche indicate negli allegati 1.1 e 1.2, utilizzando il software di

    controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

    2.1.3. Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono

    stati resi disponibili i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento consultando

    il proprio cassetto fiscale, disponibile nella sua area riservata del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate (area riservata).

    2.2. Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non

    provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, valide

    fino alla data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati

    relativi al conferimento della delega, prevista al punto 12 del provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024.

    2.2.1. Gli intermediari non provvisti di delega alla consultazione del

    cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati di cui al

    punto 1 del presente provvedimento, acquisiscono le deleghe unitamente a copia

    di un documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo

    ovvero in formato elettronico, fermo restando quanto previsto al punto 13 del

    provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2

    ottobre 2024. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere

    sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del

    decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale).

    2.2.2. La delega di cui al punto precedente contiene almeno le seguenti

    informazioni:

    − codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;

    − codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale /

    negoziale, ovvero tutore del delegante;

    − periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;

    4

    − data di conferimento della delega.

    2.2.3. I soggetti di cui al punto 2.2.1 trasmettono all’Agenzia delle entrate,

    attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei

    contribuenti per cui sono stati delegati alla richiesta dei dati di cui al punto 1 del

    presente provvedimento.

    Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per

    ciascun delegante, i seguenti elementi:

    − codice fiscale del contribuente;

    − codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero

    tutore del delegante;

    − numero e data della delega secondo quanto previsto al successivo punto

    2.2.6;

    − tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;

    − gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2024 – anno

    d’imposta 2023 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della

    applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2024 - Periodo

    d’imposta 2023, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati in

    allegato 3 al presente provvedimento.

    Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di

    notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica.

    n. 445 del 2000, con cui l’intermediario dichiara di aver ricevuto specifica delega

    ai fini dell’acquisizione dei dati di cui al punto 1 del presente provvedimento, che

    gli originali delle deleghe sono conservati per 10 anni presso la sua sede o ufficio

    e che i dati dei deleganti e delle deleghe indicati nel file corrispondono a quelli

    riportati negli originali delle deleghe.

    L’attivazione della fornitura massiva dei dati di cui al punto 1 del presente

    provvedimento è subordinata alla positiva verifica degli elementi di riscontro.

    5

    La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà

    indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    2.2.4. Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi

    disponibili dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti nel rispetto

    delle specifiche tecniche indicate negli allegati 1.1 e 1.2, utilizzando il software di

    controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.

    2.2.5. I soggetti di cui al punto 2.2.1 conservano le deleghe acquisite,

    unitamente alle copie dei documenti d’identità dei deleganti e individuano uno o

    più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite

    direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole

    tecniche di cui all’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

    2.2.6. Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un

    apposito registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

    − numero progressivo e data della delega;

    − codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;

    − estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.

    2.2.7. L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite

    anche presso le sedi degli intermediari. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a

    campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità di cui al punto 2.2.5; in

    tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta

    elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate

    irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui

    all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano

    ferme, laddove accertate, la responsabilità civile e l’applicazione delle sanzioni

    penali.

    2.2.8. Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono

    stati resi disponibili i dati di cui al punto 2 del presente provvedimento consultando

    il proprio cassetto fiscale.

    6

    2.3. Ricevute

    2.3.1. Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella

    sezione Ricevute dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,

    accessibile come indicato al successivo al successivo punto 3.1, un file, identificato

    dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle

    entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste

    trasmesse con la relativa diagnostica.

    2.3.2. In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella

    ricevuta di cui al punto 2.3.1, non sono resi disponibili i dati di cui al punto 1 del

    presente provvedimento per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario inviare un

    nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti 2.1.1 e 2.2.3,

    contenente i dati corretti.

    2.3.3. È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante

    invio telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto 2.3.1,

    della richiesta che si intende annullare.

    2.4. Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva

    2.4.1. La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti

    i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento sarà indicata sul sito internet

    dell’Agenzia delle entrate.

    2.4.2. Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al

    punto 2.4.1, sono resi disponibili, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia

    delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, i file

    contenenti i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento entro 5 giorni dalla

    data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro la data di cui al

    punto 2.4.1, i file sono resi disponibili entro 5 giorni a partire da tale data.

    Contestualmente è reso disponibile:

    − l’elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;

    − l’elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.

    7

    2.4.3. I file contenenti i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento

    sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 2.1 e 2.2.

    2.4.4. L’Agenzia delle entrate rende disponibili nell’area riservata del sito

    internet per venti giorni lavorativi, i file contenenti i dati di cui al punto 1 del

    presente provvedimento.

    3. Modalità per l’accesso puntuale ai dati necessari ai fini

    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di

    imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo

    biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, da parte dei contribuenti e degli

    intermediari delegati

    3.1. Il contribuente effettua il prelievo del file, contenente i dati di cui al

    punto 1 del presente provvedimento, all’interno del cassetto fiscale, disponibile

    nell’area riservata. L’area riservata è accessibile previa autenticazione mediante

    uno dei seguenti strumenti:

    − Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei

    Servizi (CNS), di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione

    Digitale;

    − credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate (Fisconline/Entratel) nei

    casi normativamente previsti.

    3.2. Gli intermediari, nella propria area riservata del sito dell’Agenzia delle

    entrate, accedono al servizio Cassetto Fiscale Delegato del soggetto dal quale

    hanno acquisito la relativa delega, al fine di effettuare il prelievo del file contenente

    i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento.

    Motivazioni

    Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici

    sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato

    8

    preventivo biennale per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi,

    sono necessari ulteriori dati, individuati nella Note tecniche e metodologiche

    allegate ai relativi decreti di approvazione, che l’Agenzia delle entrate deve

    rendere disponibili ai medesimi contribuenti.

    Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per

    l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato

    oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi

    modificati.

    Al riguardo il presente provvedimento definisce le modalità con cui

    l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero agli intermediari,

    specificamente delegati, gli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli

    indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e ai fini della

    elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi

    d’imposta 2025 e 2026.

    In particolare, laddove gli intermediari risultino già delegati alla

    consultazione del cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia

    dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire

    tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la validità della delega.

    In assenza della suddetta delega alla consultazione del cassetto fiscale e fino

    alla data di disponibilità delle funzionalità per la comunicazione dei dati relativi al

    conferimento della delega di cui al punto 12 del provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate prot. n. 375356 del 2 ottobre 2024, invece, è necessario

    seguire il procedimento disciplinato nel presente provvedimento che prevede

    l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo

    conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di

    accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il

    quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso

    favorevolmente.

    9

    Con il presente provvedimento sono individuate anche le specifiche

    tecniche con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i

    soggetti incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati.

    Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso puntuale ai dati da parte

    dei contribuenti e degli intermediari delegati.

    Il provvedimento individua, infine, le specifiche tecniche con cui sono resi

    disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del

    punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale

    applicabili per il periodo d’imposta 2024 e all’elaborazione della proposta di

    concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [articolo 57;

    articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,

    comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4];

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20

    febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella

    Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante

    “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

    10

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante

    “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di

    dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di

    modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

    modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la

    presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta

    regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi

    dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni,

    recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei

    contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di

    esecuzione telematica dei pagamenti”;

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione

    Digitale”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, recante

    “Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti

    posti in essere con l’Agenzia delle entrate”;

    Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008, recante

    “Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito

    rilevanti ai fini degli studi di settore”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio

    2013, recante “Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del “Cassetto

    fiscale delegato” da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3 del

    decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.322”;

    Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante “Disposizioni in materia di

    semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”;

    11

    Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21

    giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in

    materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi

    per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 15 gennaio 2024, recante

    “Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2024 concernenti l’anno 2023,

    con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2024 ai fini dell’imposta sul

    valore aggiunto”;

    Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;

    Legge 30 dicembre 2023, n. 213, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello

    Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-

    2026”;

    Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e

    semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 29 gennaio 2024, recante

    “Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di

    affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma delle revisioni

    degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo

    d’imposta 2024”;

    Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II, recante “Disciplina del

    concordato preventivo biennale”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024, recante

    “Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini

    dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il

    periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai

    fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i

    periodi d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un sistema di

    12

    importazione dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della

    semplificazione del relativo adempimento dichiarativo”;

    Decreto ministeriale 18 marzo 2024, recante “Approvazione degli indici sintetici

    di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle

    manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di

    approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta

    2023”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 2 ottobre 2024, recante

    “Delega unica agli intermediari per l’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle

    entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione”;

    Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifiche, dalla legge 21

    febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini

    normativi”;

    Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025

    pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in

    Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024;

    Decreto ministeriale 31 marzo 2025, recante “Approvazione degli indici sintetici

    di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura,

    delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di

    approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta

    2024”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 11 aprile 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    13

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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