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Provvedimento Agenzia Entrate del 11.04.2025 (361819/2024)
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Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei
confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze
tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022 e l’importo
delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimentoDISPONE
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti
passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le
informazioni derivanti dal confronto tra:
a) i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti al punto1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24
novembre 2022 e successive modificazioni) emesse per le cessioni di beni
e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o
identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai
sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;b) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi
telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;c) i dati indicati nella Dichiarazione annuale IVA;
da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta
2022.Prot. n. 176284/2025
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L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è
riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla
correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter
fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di
giustificare la presunta anomalia.1.2 Dati e informazioni di cui al punto 1.1 contenuti nelle comunicazioni:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
d) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
e) codice atto;
f) totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decretolegislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dei commi da 209 a 214, articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature:i. imponibili;
ii. con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) dicui ai commi 5 e 6 dell’articolo 17 e ai commi 7 e 8 dell’articolo 74, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
(ricevute);g) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio
relativi all’anomalia riscontrata;h) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa
non conosciuti;i) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
di cui al successivo punto 5.1.
2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione delcontribuente gli elementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le
informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli
contribuenti – comunicato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221.2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di
dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area
riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata3
“Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono
resi disponibili:
a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per ilperiodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle
anomalie;b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):
i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24,colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate
nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38
(Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17-
ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta
esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse
charge), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma
algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8,
VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;c) importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai
sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 1, commi
da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti
nature:
i. attive imponibili;ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse
charge) di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 17 e ai commi 7 e 8
dell’articolo 74, del d.P.R. n. 633 del 1972;d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle
operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che
non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice
fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili;f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni
imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti
commerciali online” o “distributori carburanti”;g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice
fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di
inversione contabile (reverse charge).4
3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o
segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla
stessa non conosciuti3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione
delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero
segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla
stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al
punto 2.1.
4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione deicontribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia
di Finanza tramite strumenti informatici.
5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni ebeneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi
resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni
eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella formulazione precedente
alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87,
beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso
dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla
disposizione normativa citata.
6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate6.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni.6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli
obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e,
precisamente, dal d.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni,
dall’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e5
dal decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 - Trasmissione telematica delle
operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g),
della legge 11 marzo 2014, n. 23), nonché per l’esecuzione di compiti
istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di
pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, par. 1, lett.
c) e e) del Regolamento (UE) 2016/679).6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle entrate
assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero
processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la
gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento
(UE) 2016/679.6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente
provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle
varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta
gestione delle comunicazioni.6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.
1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i
dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a
quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla
definizione di eventuali giudizi.6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la
trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite
invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le
relative informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente,
all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle
entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e
Corrispettivi”, al quale è possibile accedere nelle modalità previste dalla
normativa in materia.6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a
garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché
la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.6
6.8 Le Informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella
sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet istituzionale
dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
MotivazioniL’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede
che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate
le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635
del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia
di Finanza.In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con
le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza,
anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal
confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e i dati della dichiarazione IVA da cui
risulterebbero delle anomalie.Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2 e 2.2 del presente
provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli
eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella formulazione
precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla
circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati
accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i
soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto
di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento,
nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del
controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i
contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle
entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.7
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
(articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto”;Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi”;Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
successive modificazioni, recante “Approvazione del Testo Unico delle imposte sui
redditi”;Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 e
successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per il
riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
di imposte dirette”;Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni,
recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali”;Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni,
recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,
di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;8
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni,
recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662”;Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui rediti, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto”;Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante
“Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto
1998;Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante
“Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione
dei dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante
“Codice dell’amministrazione digitale”;Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008)”; articolo 1, commi da 209 a 214;Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, recante “Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”;Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10
giugno 2009 e successive modificazioni, recante “Adeguamento dei servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la
protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008”;9
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, recante “Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese”;Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, e successive modificazioni,
recante: “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”;Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2015)”;Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni,
recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni
di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23”;Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016
e successive modificazioni, recante “Definizione delle informazioni da
trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della
relativa opzione”;Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018,
e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione
delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le
relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la
trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui
all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127”;Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018,
e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per la memorizzazione10
elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come
carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma
1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127”;Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019 e
successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”;Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 settembre
2021, recante “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n.
99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30
giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021, in
tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri”;Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre
2022, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per l’emissione e la
ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative
variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione
telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi
transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”;Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.Roma, 11 aprile 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIAVincenzo Carbone
Firmato digitalmente