• Provvedimento Agenzia Entrate del 11.04.2025 (361819/2024)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 11.04.2025 (361819/2024)
  • Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.
    190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei
    confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono delle differenze
    tra i dati della dichiarazione IVA relativa al periodo d’imposta 2022 e l’importo
    delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto legislativo 5
    agosto 2015, n. 127

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del
    presente provvedimento

    DISPONE

    1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

    1.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti
    passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, le
    informazioni derivanti dal confronto tra:
    a) i dati fiscali delle fatture elettroniche (“dati fattura” come definiti al punto

    1.2 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24
    novembre 2022 e successive modificazioni) emesse per le cessioni di beni
    e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o
    identificati nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto
    legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai
    sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007,
    n. 244;

    b) i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente e trasmessi
    telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2 del
    decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

    c) i dati indicati nella Dichiarazione annuale IVA;

    da cui risulterebbero delle anomalie dichiarative per il periodo di imposta
    2022.

    Prot. n. 176284/2025

    2

    L’Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è
    riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla
    correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter
    fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di
    giustificare la presunta anomalia.

    1.2 Dati e informazioni di cui al punto 1.1 contenuti nelle comunicazioni:
    a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
    d) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
    e) codice atto;
    f) totale delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto

    legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e dei commi da 209 a 214, articolo 1 della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti nature:

    i. imponibili;
    ii. con applicazione del regime di inversione contabile (reverse charge) di

    cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 17 e ai commi 7 e 8 dell’articolo 74, del
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
    (ricevute);

    g) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio
    relativi all’anomalia riscontrata;

    h) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
    all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa
    non conosciuti;

    i) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e
    beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
    di cui al successivo punto 5.1.


    2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del

    contribuente gli elementi e le informazioni

    2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le
    informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli
    contribuenti – comunicato ai sensi dell’articolo 16, commi 6 e 7, del decreto-
    legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
    gennaio 2009, n. 2, e dell’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre
    2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
    221.

    2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di
    dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area
    riservata del portale informatico dell’Agenzia delle entrate denominata

    3

    “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono
    resi disponibili:
    a) il protocollo identificativo e la data di invio della dichiarazione IVA, per il

    periodo d’imposta oggetto di comunicazione, per la quale risultano delle
    anomalie;

    b) i seguenti dati della dichiarazione di cui al punto a):
    i. per le operazioni attive imponibili la somma algebrica dei righi VE24,

    colonna 1 (Totale imponibile), VE37 colonna 1 (Operazioni effettuate
    nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), VE38
    (Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17-
    ter) e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta
    esigibile nell’anno oggetto di comunicazione);

    ii. per le operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse
    charge
    ), per le quali il contribuente risulta debitore d’imposta, la somma
    algebrica degli importi indicati nella colonna 1 dei righi VJ6, VJ7, VJ8,
    VJ12, VJ13, VJ14, VJ15, VJ16 e VJ17;

    c) importo della somma delle operazioni IVA trasmesse telematicamente ai
    sensi del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 1, commi
    da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 aventi le seguenti
    nature:
    i. attive imponibili;

    ii. passive con applicazione del regime di inversione contabile (reverse
    charge
    ) di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 17 e ai commi 7 e 8
    dell’articolo 74, del d.P.R. n. 633 del 1972;

    d) ammontare complessivo delle operazioni attive imponibili e/o delle
    operazioni passive in regime di inversione contabile (reverse charge) che
    non risulterebbe indicato nella dichiarazione IVA;

    e) dati identificativi dei clienti (denominazione/cognome e nome e codice
    fiscale) e relativo ammontare delle operazioni attive imponibili;

    f) ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri per operazioni
    imponibili, distinto per “matricola dispositivo RT”, “documenti
    commerciali online” o “distributori carburanti”;

    g) dati identificativi dei fornitori (denominazione/cognome e nome e codice
    fiscale) e relativo ammontare delle operazioni passive in regime di
    inversione contabile (reverse charge).

    4

    3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o
    segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla
    stessa non conosciuti

    3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione
    delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente
    della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero
    segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla
    stessa non conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al
    punto 2.1.


    4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei

    contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

    4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia
    di Finanza tramite strumenti informatici.


    5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e

    beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi
    resi dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni
    eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del
    decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella formulazione precedente
    alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87,
    beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso
    dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla
    disposizione normativa citata.


    6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

    6.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate nel
    rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
    tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
    europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di
    protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
    196 e successive modificazioni.

    6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli
    obblighi a carico dell’Agenzia delle entrate previsti dalla legge (e,
    precisamente, dal d.P.R. n. 633 del 1972 e successive modificazioni,
    dall’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e

    5

    dal decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 - Trasmissione telematica delle
    operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
    distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g),
    della legge 11 marzo 2014, n. 23), nonché per l’esecuzione di compiti
    istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di
    pubblici poteri di cui è investita l’Agenzia delle entrate (articolo 6, par. 1, lett.
    c) e e) del Regolamento (UE) 2016/679).

    6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle entrate
    assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero
    processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
    avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la
    gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo
    Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento
    (UE) 2016/679.

    6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente
    provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle
    varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta
    gestione delle comunicazioni.

    6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.
    1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i
    dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a
    quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla
    definizione di eventuali giudizi.

    6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la
    trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite
    invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le
    relative informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del contribuente,
    all’interno dell’area riservata del portale informatico dell’Agenzia delle
    entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e
    Corrispettivi”, al quale è possibile accedere nelle modalità previste dalla
    normativa in materia.

    6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
    richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a
    garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché
    la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

    6

    6.8 Le Informative che il Titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai
    sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella
    sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet istituzionale
    dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it).


    Motivazioni

    L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede
    che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate
    le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635
    del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia
    di Finanza.

    In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con
    le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza,
    anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal
    confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente ai sensi del decreto
    legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e ai sensi dei commi da 209 a 214, articolo 1 della
    legge 24 dicembre 2007, n. 244 e i dati della dichiarazione IVA da cui
    risulterebbero delle anomalie.

    Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2 e 2.2 del presente
    provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli
    eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui
    all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella formulazione
    precedente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.

    Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla
    circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati
    accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i
    soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto
    di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento,
    nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del
    decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del
    decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del
    controllo formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della
    Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

    Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i
    contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle
    entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

    7

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni
    (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
    articolo 71, comma 3, lettera a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
    del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato
    nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
    successive modificazioni, recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
    aggiunto
    ”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
    successive modificazioni, recante “Disposizioni comuni in materia di
    accertamento delle imposte sui redditi
    ”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e
    successive modificazioni, recante “Approvazione del Testo Unico delle imposte sui
    redditi
    ”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 e
    successive modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante norme per il
    riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e
    di imposte dirette
    ”;

    Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni,
    recante “Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli
    scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale
    regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali
    ”;

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni,
    recante “Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette,
    di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3,
    comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
    ”;

    8

    Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni,
    recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le
    violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23
    dicembre 1996, n. 662
    ”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
    modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
    presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui rediti, all’imposta
    regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto
    ”;

    Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante
    “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
    di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
    telematica dei pagamenti
    ”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto
    1998;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni, recante
    “Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente”;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione
    dei dati personali, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento
    nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
    Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
    riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
    dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
    ”;

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante
    “Codice dell’amministrazione digitale”;

    Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, recante
    “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
    (legge finanziaria 2008)
    ”; articolo 1, commi da 209 a 214;

    Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni
    dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni, recante “Misure
    urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
    in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale
    ”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10
    giugno 2009 e successive modificazioni, recante “Adeguamento dei servizi
    telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la
    protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008
    ”;

    9

    Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla
    legge 17 dicembre 2012, n. 221 e successive modificazioni, recante “Ulteriori
    misure urgenti per la crescita del Paese
    ”;

    Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, e successive modificazioni,
    recante: “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
    fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
    dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
    ”;

    Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, recante
    “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
    (legge di stabilità 2015)
    ”;

    Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni,
    recante “Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni
    di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,
    comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23
    ”;

    Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
    27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
    abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016
    e successive modificazioni, recante “Definizione delle informazioni da
    trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la
    memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
    giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto
    legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della
    relativa opzione
    ”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018,
    e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione
    delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate
    tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le
    relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la
    trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni
    di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui
    all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
    127
    ”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 maggio 2018,
    e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per la memorizzazione

    10

    elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
    relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come
    carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma
    1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127
    ”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 luglio 2019 e
    successive modificazioni, recante “Trasmissione telematica dei dati dei
    corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto
    2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30
    aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
    ”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 7 settembre
    2021, recante “Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
    entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016, come modificato dai provvedimenti n.
    99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20 dicembre 2019, n. 248558 del 30
    giugno 2020, n. 389405 del 23 dicembre 2020 e n. 83884 del 30 marzo 2021, in
    tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei
    corrispettivi giornalieri
    ”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre
    2022, e successive modificazioni, recante “Regole tecniche per l’emissione e la
    ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
    effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative
    variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione
    telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi
    transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1
    del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127
    ”;

    Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e
    semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari
    ”.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia
    delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 11 aprile 2025
    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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