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Provvedimento Agenzia Entrate del 09.04.2025 (72928/2025)
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Prot. n. 172928 /2025
Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della
elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi
d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone
1. Approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi
d’imposta 2025 e 2026 e per la relativa accettazione
1.1. È approvato, unitamente alle relative istruzioni, il modello per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di
concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e per la
relativa accettazione della proposta stessa.
1.2. Tale modello è presentato esclusivamente dai contribuenti che nel
periodo d’imposta 2024 hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività
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economiche del settore dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, delle attività
professionali e del commercio per le quali risultano approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale, tenuti all’applicazione degli stessi per il medesimo periodo
d’imposta e che intendono aderire alla proposta di concordato preventivo biennale
per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
1.3. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del
sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2. Reperibilità dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1. Il modello di cui al punto 1.1 è reso disponibile gratuitamente
dall’Agenzia delle entrate in formato elettronico e può essere utilizzato
prelevandolo dal sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
2.2. Il medesimo modello può essere, altresì, prelevato da altri siti internet
a condizione che lo stesso rispetti le caratteristiche tecniche previste dall’Allegato
n. 1 e rechi l’indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del
presente provvedimento.
2.3. É autorizzata la stampa del modello di cui al punto 1.1, nel rispetto delle
caratteristiche tecniche di cui all’Allegato 1 al presente provvedimento.
3. Modalità per la trasmissione dei dati
3.1. La trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate e la relativa
accettazione della proposta di concordato preventivo biennale devono essere
effettuate per via telematica, utilizzando il modello di cui al punto 1.1,
direttamente, attraverso il servizio Entratel o il servizio Fisconline, ovvero
avvalendosi degli incaricati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,
secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo
provvedimento.
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3.2. I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, comunicano al contribuente,
dopo aver ultimato correttamente l’invio, i dati relativi al calcolo della proposta di
concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026, utilizzando
l’apposito modello o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conforme per
struttura e sequenza al modello approvato con il presente provvedimento.
4. Trattamento dei dati
4.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli
articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2 ter del Codice
in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 – è individuata nel Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024,
n. 13 recante “Disciplina del concordato preventivo biennale”.
Tale norma ha istituito e disciplinato il concordato preventivo biennale per
gli esercenti attività di impresa, arti o professioni di minori dimensioni.
L’istituto citato ha la finalità di favorire l’emersione spontanea delle basi
imponibili, di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei
contribuenti e di rafforzare la collaborazione tra questi e l’Amministrazione
finanziaria.
Il comma 2 dell’articolo 8 del richiamato decreto legislativo 12 febbraio
2024, n. 13 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate, sono individuati le modalità e i dati da comunicare telematicamente
all’Amministrazione finanziaria per l’elaborazione della proposta di concordato.
Il comma 1 dell’articolo 9 della medesima disposizione prevede che la
proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i
dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità
contributiva, sulla base di una metodologia che valorizza le informazioni già nella
disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando l’introduzione di nuovi
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oneri dichiarativi. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a
specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei
mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di
affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici
limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
4.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei
dati in relazione all’intero processo delle attività di elaborazione ed applicazione
degli indici sintetici di affidabilità. L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del
partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema
informativo dell'Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici
sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per
l’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.A. è
designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679.
4.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo
5 par.1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva
i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle
proprie attività istituzionali.
4.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1,
lett. f) del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in
maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non
autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della dichiarazione venga
effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel punto 3 del presente
provvedimento.
4.5 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 necessarie a garantire la
sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli
obblighi di legge e al Regolamento.
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4.6 Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente provvedimento è
stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi
dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
Il decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sulla base della delega di cui
all’articolo 17 comma 2 della legge 9 agosto 2023, n. 111, ha previsto che, al fine
di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo, i
contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro
autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti che svolgono
attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo
biennale e che la proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, in
coerenza con i dati dichiarati dal contribuente.
Tanto premesso, con il presente provvedimento è approvato il modello con
cui i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale,
comunicano i dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato
preventivo biennale per i periodi d’imposta 2025 e 2026 e la relativa accettazione.
Inoltre, sono indicate le modalità attraverso le quali i contribuenti
trasmettono tali dati e la relativa accettazione.
Considerato, infine, che con le disposizioni contenute nel presente
provvedimento, a seguito della valutazione dell’impatto dei trattamenti previsti
sulla protezione dei dati personali, è presente un basso rischio per i diritti e le
libertà delle persone fisiche, non si è reso necessario, a norma dell’articolo 36,
comma 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, consultare l’autorità di controllo.
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Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57;
articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,
comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
“Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, avente ad oggetto “Regolamento recante modalità per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta
regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni,
recante “Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei
contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di
esecuzione telematica dei pagamenti”;
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Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi
per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;
Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante “Delega al Governo per la riforma fiscale”;
Legge 30 dicembre 2023, n. 213, avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-
2026”;
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
Decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, Titolo II, recante “Disciplina del
concordato preventivo biennale”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante
“Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche applicabili a
partire dal periodo d'imposta 2023”;
Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modifiche, dalla legge 21
febbraio 2025, n. 15, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini
normativi”;
Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025
pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 31 marzo 2025, recante
“Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del
commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità
specifiche applicabili dal periodo d’imposta 2024”.
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 9 aprile 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Vincenzo Carbone
Firmato digitalmente