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Provvedimento Agenzia Entrate del 02.04.2025 (1161919/2025)
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Prot. n. 161919/2025
Attuazione delle disposizioni in materia di rafforzamento dei servizi digitali, ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: modalità per la
predisposizione e la presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali tramite il
servizio “Istanza rettifica dati catastali”IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presenteprovvedimento
DISPONE
1. Attivazione del servizio “Istanza rettifica dati catastali”1.1. A decorrere dalla data resa nota con apposita comunicazione sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate sarà disponibile, nell’area riservata dello stesso sito,
il servizio “Istanza rettifica dati catastali” per la compilazione e la presentazione
online delle istanze di rettifica dei dati catastali. L’area riservata è accessibile
previa autenticazione con le credenziali SPID, CIE, CNS o, nei casi previsti,
con le credenziali rilasciate dall’Agenzia delle entrate.
2. Modalità di presentazione delle istanze rettifica dei dati catastali2.1. Le istanze di rettifica dei dati catastali sono presentate utilizzando il servizio di
cui al punto 1.1 e osservando una delle seguenti modalità alternative:
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a) direttamente dal soggetto titolare del diritto reale sugli immobili (di seguito,
anche, “interessato”), previo accesso all’area riservata con una delle modalità
indicate al punto 1.1.;
b) da un soggetto che l’interessato ha delegato alla trasmissione dell’istanza di
rettifica dei dati catastali; in tal caso il delegato, dopo aver effettuato l’accesso
all’area riservata con una delle modalità indicate al punto 1.1, trasmette l’istanza
di rettifica dei dati catastali, unitamente al documento informatico contenente
la delega alla trasmissione; sia l’istanza che la delega sono sottoscritti
digitalmente dal delegante o, in alternativa, sottoscritti con firma autografa per
consentire la trasmissione della loro copia per immagine, corredata della copia
di un documento di identità in corso di validità del delegante stesso. Gli originali
dei documenti cartacei trasmessi telematicamente devono essere conservati per
il periodo previsto dall’art. 7 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
territorio del 22 marzo 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25
marzo 2005.
2.2. Il servizio di cui al punto 1.1 può essere utilizzato dai rappresentanti di persone
fisiche o dalle persone di fiducia che siano stati preventivamente abilitati con le
modalità previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate
prot. n. 332731 del 22 settembre 2023, secondo le modalità indicate al punto
2.1, lett. a).
2.3. La documentazione da allegare alle istanze di rettifica dei dati catastali ne
costituisce parte integrante e deve rispettare uno dei formati idonei al
versamento nel sistema di conservazione dei documenti informatici
dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art. 71 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
2.4. Le istanze di rettifica dei dati catastali sono acquisite ed esaminate dall’Ufficio
Provinciale – Territorio dell’Agenzia delle entrate che ha competenza
territoriale in relazione al Comune in cui sono censiti i beni immobili oggetto
della richiesta.
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2.5. È comunque possibile presentare le istanze di rettifica dei dati catastali
attraverso le consuete modalità e, dunque, su supporto cartaceo, a mezzo posta
elettronica o posta elettronica certificata.
3. Modalità di pagamento
3.1. Il pagamento, quando dovuto, dell’imposta di bollo, i cui importi sono calcolati
dal servizio di cui al punto 1.1., avviene utilizzando la piattaforma di cui
all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Ricevute rilasciate dal servizio4.1. L’Agenzia delle entrate attesta, mediante apposite ricevute rese disponibili nel
medesimo servizio online, l’avvenuta ricezione, il controllo e l’accettazione dei
file contenenti i dati delle istanze di rettifica dei dati catastali per i quali si
richiede la registrazione, nonché la regolarità della richiesta presentata e
l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo, ove dovuta.
4.2. Le ricevute di cui al punto 4.1 non sono prodotte se il file non è acquisito per
uno dei motivi riportati nelle specifiche tecniche contenute nell’allegato di cui
al punto 5.1. In questo caso, nell’area riservata compare un messaggio che
comunica lo scarto dell’intero file.
5. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione online dei dati
relativi alle istanze di rettifica dei dati catastali5.1. Le istanze di rettifica dei dati catastali sono trasmesse rispettando le specifiche
tecniche allegate al presente provvedimento e pubblicate sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
5.2. Eventuali correzioni e/o integrazioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate
nelle pagine informative dedicate al servizio “Istanza rettifica dati catastali” del
sito internet dell’Agenzia delle entrate, con opportuna evidenza delle
modifiche, e ne sarà data relativa comunicazione.
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5.3. Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate sarà altresì resa
disponibile la documentazione tecnica relativa al nuovo servizio.
6. Periodo transitorio
6.1. Il servizio di correzione dei dati catastali online “Contact Center” continuerà a
essere reso disponibile fino alla data di dismissione, che verrà resa nota con
specifico comunicato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate. Oltre tale
data non sarà consentita la presentazione di istanze di rettifica dei dati catastali
predisposte tramite il servizio “Contact Center”.
7. Trattamento dei dati personali
7.1. Il trattamento dei dati personali degli interessati è necessario per l’esecuzione
di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
di cui è investito il Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi
dell’articolo 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) n. 2016/679 (di seguito,
anche “Regolamento”) e per gli adempimenti connessi alla gestione e
all’utilizzo del servizio telematico ed alla corretta tenuta delle banche dati
catastali.
7.2. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6,
par. 3, lett. b), del Regolamento e 2-ter del Codice della protezione dei dati
personali (d.lgs. n. 196/2003, di seguito anche “Codice”) – è dettata dall’articolo
1 del decreto del Ministero delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, dall’articolo 1
del Testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con Regio decreto 8
ottobre 1931, n. 1572 e dall’articolo 1 del Regolamento per la formazione del
nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142.
7.3. I soggetti interessati alla richiesta e coloro che la effettuano per conto di questi
sono tenuti, nell’ambito della ripartizione dei rispettivi ruoli tra essi stabiliti,
all’assolvimento degli obblighi di correttezza, legittimità e minimizzazione del
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trattamento dei dati personali per la predisposizione dell’istanza di rettifica dei
dati catastali e per la trasmissione della stessa e dei relativi documenti allegati.
7.4. L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale
è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per
questo designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28
del Regolamento.
7.5. I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dall’istanza di rettifica dei
dati catastali, riguardano le parti che intervengono nell’atto immobiliare
soggetto a registrazione ovvero nel documento di aggiornamento degli atti del
catasto nonché quelli dell’eventuale soggetto che la presenta per conto degli
stessi. I dati personali contenuti nell’istanza di rettifica dei dati catastali ovvero
nei relativi documenti ad essa allegati possono, in taluni casi, comprendere
anche categorie particolari di dati personali (articolo 9 del Regolamento) o
essere relativi a condanne penali e reati o a connesse misure di sicurezza
(articolo 10 del Regolamento) ove questi dati siano indispensabili ai fini della
richiesta.
7.6. I dati richiesti per la presentazione dell’istanza di rettifica dei dati catastali
dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del procedimento rappresentano il
complesso di informazioni minime ed indispensabili per la corretta gestione ed
esecuzione degli adempimenti in materia di correzione e rettifica dei dati
catastali e verranno trattati e conservati dall’Agenzia delle entrate in conformità
a quanto indicato dal Regolamento e dal Codice.
7.7. Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del
Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per
il tempo necessario allo svolgimento delle proprie attività istituzionali di tenuta
della banca dati del Catasto Terreni e del Catasto Fabbricati.
7.8. L’Agenzia delle entrate adotta le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’art. 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del trattamento
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dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al
Regolamento.
7.9. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da
parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
7.10. Sul trattamento dei dati personali relativo al processo rappresentato è stata
eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35
del Regolamento.
Motivazioni
Il presente provvedimento disciplina l’attivazione del servizio “Istanza rettifica daticatastali” da utilizzare per trasmettere il modello di istanza di rettifica dei dati catastali e
approva le relative specifiche tecniche. Il servizio è reso disponibile nell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate ed è accessibile ai soggetti titolari di un diritto reale sugli
immobili oggetto della richiesta, direttamente o mediante delegati.
Il servizio è utilizzabile anche dal rappresentante legale o dalla persona di fiducia del
soggetto obbligato, preventivamente abilitati secondo quanto disposto dal Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22 settembre 2023.
Nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate sarà resa disponibile la
documentazione tecnica relativa al nuovo servizio, che semplifica le operazioni di rettifica
dei dati catastali, grazie all’accesso controllato e all’utilizzo coerente delle pertinenti
informazioni contenute nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate.
Il servizio guida l’utente nella compilazione della richiesta, semplificandone la definizione
e consentendone la trasmissione telematica: la finalità è quella di consentire la correzione o la
miglior precisazione delle informazioni presenti nelle banche dati catastali, favorirne il corretto
e tempestivo aggiornamento, tramite l’inserimento di informazioni attendibili, coerenti e
verificate.
Il servizio arricchisce la gamma dei servizi digitali messi a disposizione dei contribuenti, in
attuazione dell’articolo 22 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1 e di quanto previsto
dall’articolo 16, comma 1, lettera i), della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di favorire il
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corretto adempimento degli obblighi tributari e promuovere la compliance attraverso lo
sviluppo di nuovi servizi telematici.
Il nuovo servizio consente di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo, ove dovuta,
tramite la piattaforma di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82 (PagoPA).
Il nuovo servizio “Istanza rettifica dati catastali” sostituirà l’attuale servizio di correzione
dei dati catastali online “Contact Center” disponibile, in area libera, sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate, incrementando le funzionalità per l’utenza e rendendo universale la
possibilità di accesso alla trasmissione telematica delle istanze di rettifica dei dati catastali.
Restano ferme le altre modalità di presentazione delle istanze di rettifica dei dati catastali.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazionedel Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art.
64; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
Normativa di riferimento:
Testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con Regio decreto 8 ottobre1931, n. 1572, e successive modificazioni;
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Regolamento per la conservazione del nuovo catasto dei terreni, approvato con Regio
decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;
Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 1939, n. 1249, concernente l’accertamento generale dei fabbricati urbani,
rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;
Decreto del Ministro delle Finanze 1° marzo 1949 di approvazione della “Istruzione
per la conservazione del catasto terreni (XIV)”;
Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, di approvazione
del “Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano”.
Decreto del Ministro delle Finanze 13 dicembre 1961 di approvazione della
“Istruzione della Direzione Generale del Catasto e dei Servizi Tecnici Erariali 13
dicembre 1961 per la conservazione del catasto edilizio urbano”;
Legge 1° ottobre 1969, n. 679, concernente “Semplificazione delle procedure
catastali”;
Decreto del Ministro delle Finanze del 5 novembre 1969 – Approvazione
dell’istruzione provvisoria per l’attuazione della legge 1° ottobre 1969 n. 679,
concernente la semplificazione delle procedure catastali;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 - Disciplina
dell’imposta di bollo;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, concernente
perfezionamento e revisione del sistema catastale;
Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare,
l’articolo 3-bis;
Decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio
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1994, n. 133, recante “Ulteriori interventi correttivi di finanza pubblica per l'anno 1994”,
in particolare l’articolo 9, che dispone in materia di “Istituzione del catasto dei fabbricati”;
Decreto del Ministero delle Finanze n. 701 del 19 aprile 1994, “Regolamento recante
norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle
conservatorie dei registri immobiliari”;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 recante “Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma
dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138 “Regolamento
recante norme per la revisione generale delle zone censuarie, delle tariffe d'estimo delle
unità immobiliari urbane e dei relativi criteri nonché delle commissioni censuarie in
esecuzione dell'articolo 3, commi 154 e 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, “Regolamento
recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell’articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 26 luglio 2012 recante
“Individuazione delle modalità di inserimento negli atti catastali della sussistenza del
requisito della ruralità”;
Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente;
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa e successive modifiche e integrazioni;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio
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annuale e pluriennale dello Stato e, in particolare, l’articolo 1, comma 374;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione
digitale;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 22 marzo 2005 recante
“Termini, condizioni e modalità relative alla presentazione del modello unico informatico
di aggiornamento degli atti catastali – articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre
2004, n. 311 (legge finanziaria 2005)”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25
marzo 2005;
Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
marzo 2006, n. 80;
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante “Disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, in particolare l’articolo 2;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio 6 dicembre 2006,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 dicembre 2006, n. 288, concernente la
determinazione delle procedure attuative, delle tipologie e dei termini per la trasmissione
telematica ai comuni delle dichiarazioni di variazione e di nuova costruzione e relative
modalità di interscambio, applicabili fino all'attivazione del modello unico digitale per
l'edilizia, ai sensi dell'articolo 34-quinquies del D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla L. 9 marzo 2006, n. 80;
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, concernente misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitività economica, in particolare l’articolo 19, che dispone in materia di
“Aggiornamento del catasto”;
Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di
accertamento;
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Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
Dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22
settembre 2023, recante l’abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle
entrate e dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone
fisiche e delle persone di fiducia;
Legge 9 agosto 2023, n. 111, recante la delega al Governo per la riforma fiscale e,
in particolare, articolo 16, comma 1, lettera i);
Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante misure di “Razionalizzazione e
semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 2 aprile 2025
IL DIRETTORE DELL’AGENZIAVincenzo Carbone
Firmato digitalmente