• Risoluzione Agenzia Entrate n. 45/E del 30.06.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 45/E del 30.06.2025

  • RISOLUZIONE N. 45

    Divisione Contribuenti
    Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori

    autonomi ed enti non commerciali
    Roma, 30/06/2025




    OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile all'incentivo al trattenimento in servizio
    dei lavoratori – Articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n.
    197, come sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre
    2024, n. 207




    Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

    QUESITO

    L'Istante dichiara di essere «dipendente dell'Ente [...] titolare dal 01.01.2024 del
    Bonus relativo al Trattenimento in Servizio
    » di cui all'articolo 1, comma 286, della legge
    29 dicembre 2022, n. 197 che, a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 1, comma
    161, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (c.d. legge di bilancio 2025), a partire dal
    2025 non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.

    Il citato articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 prevede che
    i lavoratori dipendenti che hanno conseguito i requisiti per il trattamento pensionistico
    anticipato possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a

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    proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l'invalidità, la
    vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive
    della medesima. In conseguenza dell'esercizio di tale facoltà viene meno l'obbligo di
    versamento contributivo da parte del datore di lavoro e la somma corrispondente alla
    quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto
    versare all'ente previdenziale è corrisposta interamente al lavoratore, quale incentivo per
    la prosecuzione dell'attività lavorativa.

    Il vigente articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022 prevede, inoltre, che
    alle somme in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2,
    lett. i­bis), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986 (TUIR), che prevede la non concorrenza alla formazione
    del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da
    parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo.

    Poiché tale ultima disposizione si applica solo ai lavoratori dipendenti
    iscritti all'«assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed
    i superstiti» e alle «forme sostitutive della medesima
    » e non anche alle forme «esclusive
    della medesim
    a», l'Istante chiede se, in qualità di lavoratore dipendente iscritto all'INPS
    all'atto dello scioglimento degli Enti previdenziali d'origine nella forma ''esclusiva''
    dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alla somma corrispondente alla quota
    di contribuzione a suo carico che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente
    previdenziale, che gli viene corrisposta a partire dal 2025, si applichino le disposizioni
    di cui al citato articolo 51, comma 2, lett. i­bis) del TUIR.

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    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

    L'Istante ritiene che, a partire dal 2025, alle somme in questione si applicano le
    disposizioni di cui al citato articolo 51, comma 2, lett. i­bis) del TUIR.

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    L'articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio
    2023) è stato sostituito dall'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2024, n.
    207 (c.d. legge di bilancio 2025) ed attualmente prevede che «I lavoratori dipendenti
    che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2025, i requisiti minimi previsti dalle
    disposizioni di cui all'articolo 14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
    con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e all'articolo 24, comma 10,
    del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono rinunciare all'accredito contributivo della
    quota dei contributi a proprio carico relativi all'assicurazione generale obbligatoria
    per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
    sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta
    facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di
    lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere
    dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e
    successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza,
    la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che
    il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non
    fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore

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    e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo
    51, comma 2, lettera i­bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [...]
    ».

    Tale ultima disposizione prevede che non concorrono a formare il reddito di
    lavoro dipendente «le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte
    del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
    generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
    dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima
    scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi
    secondo la vigente normativa
    ».

    Per effetto delle modifiche apportate dalla legge di bilancio 2025, risulta ampliata
    la platea dei soggetti destinatari della disposizione sopra riportata che riguarda non solo
    i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile di cui all'articolo
    14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
    28 marzo 2019, n. 26 (come previsto dalla previgente disciplina) ma anche i soggetti
    che raggiungono il diritto alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del
    decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
    dicembre 2011, n. 122.

    In applicazione delle disposizioni sopra riportate, dunque, i lavoratori dipendenti
    ­ iscritti alla predetta assicurazione generale obbligatoria (AGO) o «alle forme sostitutive
    ed esclusive della medesima
    » che, al 31 dicembre 2025, possiedono i requisiti per
    l'accesso al trattamento pensionistico anticipato flessibile oppure al trattamento di
    pensione anticipata ­ possono rinunciare all'accredito contributivo della quota dei

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    contributi a proprio carico relativi all'AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della
    medesima.

    Stante il richiamo contenuto nel citato articolo 1, comma 286, della legge di
    bilancio 2023 alle disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera i­bis), del TUIR,
    dal punto di vista fiscale, le quote di retribuzione derivanti dalla rinuncia all'accredito
    contributivo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

    Va rilevato, al riguardo, che il citato articolo 51, comma 2, lettera i­bis), del TUIR
    riguarda solo i lavoratori dipendenti iscritti «all'AGO e alle sue forme sostitutive» e non
    anche i lavoratori iscritti alle forme ''esclusive'' con la conseguenza che restano esclusi da
    tale disposizione i lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, in quanto forma
    esclusiva dell'AGO.

    Dagli atti parlamentari (cfr. relazione tecnica di passaggio alla legge di bilancio
    2025) emerge che la modifica normativa recata dal citato articolo 1, comma 161, della
    legge di bilancio 2025 è finalizzata ad ampliare la platea dei lavoratori destinatari degli
    incentivi al posticipo della pensione, includendovi oltre ai soggetti che hanno maturato
    i requisiti di 62 anni e 41 anni di contributi al 31 dicembre 2025, anche quelli che hanno
    maturato i requisiti contributivi di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41
    anni e 10 mesi per le donne entro il 31 dicembre 2025, nonché a prevedere l'esclusione
    dalla tassazione delle somme corrispondenti alla quota di contribuzione corrisposta
    interamente al lavoratore.

    La finalità agevolativa (incentivante) della disposizione richiamata sarebbe in
    parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all'accredito contributivo anche per
    gli iscritti alle forme ''esclusive'' dell'AGO non fosse accompagnata dall'esclusione dalla

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    tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del
    lavoratore, della predetta rinuncia.

    In tal senso, si ritiene che la modifica normativa recata dal citato comma 161
    abbia, prima di tutto, individuato l'ambito soggettivo di applicazione dell'incentivo
    (lavoratori dipendenti iscritti all'AGO o a forme sostitutive ed esclusive della medesima).
    Va rilevato, inoltre, che il terzo periodo del medesimo comma nel disporre che
    «relativamente alla medesima (somma corrispondente alla quota di contribuzione a
    carico del lavoratore) trova applicazione quanto previsto all'articolo 51, comma 2,
    lettera i­bis), del TUIR
    », abbia inteso prevedere, per tutti i lavoratori iscritti alle
    forme previdenziali elencate nel medesimo comma 161, il beneficio fiscale della non
    concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle quote di retribuzione
    derivanti dall'esercizio, da parte dei lavoratori medesimi, della facoltà di rinuncia
    all'accredito contributivo.

    Per i motivi su esposti, si ritiene che nel rispetto delle condizioni previste dal
    citato articolo 1, comma 286, della legge n. 197 del 2022, come sostituito dall'articolo 1,
    comma 161, della legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità di cui all'articolo
    51, comma 2, lettera i­bis), del TUIR possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti
    iscritti a forme ''esclusive'' di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti
    iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all'accredito
    contributivo.

    Ciò posto, nel caso in esame, le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio,
    da parte dell'Istante, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso la forma
    esclusiva dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, percepite a partire dal 2025 non

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    concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi del citato articolo
    51, comma 2, lettera i­bis), del TUIR.

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
    fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
    provinciali e dagli Uffici dipendenti.




    IL DIRETTORE CENTRALE AD INTERIM
    (firmato digitalmente)

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