• Risoluzione Agenzia Entrate n. 41/E del 11.06.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 41/E del 11.06.2025
  • RISOLUZIONE N. 41/E







    Roma, 11 giugno 2025

    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del
    credito d’imposta Transizione 4.0 di cui all’articolo 1, comma
    1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi dell’articolo
    1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207

    L’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dispone che

    il credito di imposta per beni materiali Transizione 4.0, di cui all’articolo 1, comma

    1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, “è riconosciuto, per gli

    investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il

    30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo

    ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in

    misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, nel limite di spesa di

    2.200 milioni di euro. Il limite di cui al primo periodo non opera in relazione agli

    investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il

    relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di

    acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione”.

    Il comma 447, dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024 prevede che ai

    fini del rispetto del limite di spesa di cui al citato comma 446, l’impresa trasmette

    telematicamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy una comunicazione

    concernente l’ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d’imposta

    maturato. A tal fine, Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha approvato il



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione



    relativo modello di comunicazione con il decreto direttoriale del 15 maggio 2025,

    che ha definito le modalità attuative del credito d’imposta in argomento.

    Inoltre, il decreto direttoriale dispone che, ai sensi del comma 448,

    dell’articolo 1, della legge n. 207 del 2024, il Ministero delle Imprese e del Made

    in Italy trasmette all’Agenzia delle entrate, entro il quinto giorno lavorativo di

    ciascun mese, l’elenco delle imprese beneficiarie ammesse a fruire

    dell’agevolazione nel mese precedente con l’ammontare del relativo credito

    d’imposta utilizzabile in compensazione, sulla base delle sole comunicazioni di

    completamento.

    Il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione presentando il modello

    F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione

    dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto del versamento, a partire dal giorno 10

    del mese successivo a quello della trasmissione dei dati dal Ministero delle imprese

    e del made in Italy all’Agenzia delle entrate. Il credito d’imposta complessivo

    utilizzabile è visibile nel cassetto fiscale del contribuente.

    L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve

    eccedere l’importo trasmesso per ciascun beneficiario dal Ministero delle Imprese

    e del Made in Italy all’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di

    versamento.

    Si rammenta che il comma 1059 della legge n. 178 del 2020 prevede che il

    credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote

    annuali di pari importo.

    Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito

    d’imposta in argomento tramite il modello F24, si istituisce il seguente codice

    tributo:

    • “7077” denominato “Credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma

    1057-bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Transizione 4.0 -

    articolo 1, commi da 446 a 448, della legge 30 dicembre 2024, n. 207”.



    In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice

    tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate

    nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente

    debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito

    versati”.

    Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di completamento

    degli investimenti, nel formato “AAAA”.

    Il decreto direttoriale chiarisce che per gli investimenti per i quali, al 31

    dicembre 2024, risulta verificata l’accettazione dell’ordine da parte del venditore

    con il relativo pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo

    di acquisizione, si applicano le disposizioni di cui al decreto direttoriale 24 aprile

    2024. In tali ipotesi, per la fruizione del credito d’imposta tramite il modello F24

    si continua a utilizzare il codice tributo “6936”, denominato “Credito d’imposta

    investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016

    - art. 1, commi 1056, 1057 e 1057-bis, legge n. 178/2020”, istituito con la

    risoluzione 13 gennaio 2021, n. 3 e rinominato con la risoluzione 26 luglio 2023,

    n. 45.

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