• Risoluzione Agenzia Entrate n. 40/E del 09.06.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 40/E del 09.06.2025
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    RISOLUZIONE N. 40/E





    Divisione Servizi
    __________

    Direzione Centrale Servizi Catastali,
    Cartografici e di Pubblicità Immobiliare



    Roma, 9 giugno 2025




    OGGETTO: Articolo 30, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6

    giugno 2001, n. 380: aggiornamento della cartografia catastale e
    dell’archivio censuario del Catasto Terreni con deposito telematico degli
    atti recanti frazionamento dei terreni presso i Comuni.

    Sono pervenute a questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti relativamente
    all’attuazione delle disposizioni recate dall’articolo 30, comma 5-bis, del decreto del
    Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

    In particolare, ai fini della corretta redazione dei Tipi di frazionamento da parte dei
    professionisti incaricati e per il corretto adempimento dell’obbligo di deposito presso il
    Comune a decorrere dal 1° luglio 2025, vengono richiesti chiarimenti relativi
    all’effettivo ambito di applicazione della disciplina normativa in oggetto (tipologie di
    atti Pregeo interessate), nonché alle modalità operative con cui i professionisti potranno
    rendere le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al suddetto deposito,
    conformemente alle mutate disposizioni normative sul tema.

    Al riguardo, al fine di poter fornire i richiesti chiarimenti, risulta necessario
    procedere ad un preliminare inquadramento giuridico-normativo della fattispecie in
    esame, onde coglierne la ratio sottesa e poter conseguentemente fornire una risposta in
    linea con il dettato normativo e coerente con le finalità perseguite dal legislatore.

    Come noto, l’articolo 251 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 20242 ha
    introdotto il comma 5-bis all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 6


    1 Rubricato “Semplificazione degli adempimenti tecnici correlati ai trasferimenti immobiliari”.
    2 Recante “Razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”.

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    giugno 2001, n. 380, secondo cui “A decorrere dalla data stabilita con provvedimento
    del direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa con l’Associazione Nazionale dei
    Comuni Italiani, gli adempimenti di cui al comma 5 vengono effettuati con modalità
    telematiche dall’Agenzia delle entrate mediante deposito, su un’area dedicata del
    Portale dei Comuni, dei tipi di frazionamento ad essa presentati per via telematica dai
    professionisti incaricati, preliminarmente alla loro approvazione. In sede di prima
    applicazione, l’Agenzia delle entrate comunica l’avvenuto deposito a ciascun comune
    competente, mediante posta elettronica certificata la cui ricevuta di avvenuta consegna
    sostituisce l’attestazione di cui al comma 5. Ulteriori o alternative modalità telematiche
    possono essere stabilite con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
    entrate d’intesa con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani”
    .

    Questa Agenzia ha dato attuazione al precetto normativo con Provvedimento del
    Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 dicembre 2024, prot. n. 4601413, il quale ha
    stabilito - nel 1° luglio 2025 - il termine di decorrenza per effettuare il deposito, con
    modalità telematica, presso il Comune dei tipi di frazionamento, di cui al richiamato
    comma 5-bis.

    Dalla suddetta data, quindi, il deposito dei tipi di frazionamento presentati
    all’Agenzia delle entrate dai professionisti incaricati è effettuato, con le modalità
    previste dal comma 5-bis, direttamente dall’Agenzia, preliminarmente alla loro
    approvazione, risultando così superata l’attuale modalità di deposito presso i Comuni,
    effettuata a cura dei professionisti incaricati4.

    La nuova disciplina introduce un cambio di prospettiva rispetto alla disciplina
    previgente, comportando un evidente impulso alla telematizzazione delle procedure,
    oltre che una semplificazione degli adempimenti a carico del cittadino/professionista.

    Ciò posto, venendo agli specifici quesiti posti a questa Direzione Centrale, si
    rappresenta che l’Agenzia, attesa la citata spinta verso la telematizzazione e per dare
    piena attuazione alla novità in parola, ha sviluppato, di concerto con il partner
    tecnologico, la nuova versione “10.6.5 - APAG 2.15” della procedura Pregeo 10 -
    obbligatoria dal 1° luglio 20255, data di decorrenza delle nuove modalità di deposito


    3 Pubblicato sul sito internet dell’Agenzia ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
    4 Un eventuale deposito di un tipo di frazionamento, predisposto per la trasmissione telematica all’Agenzia delle
    entrate, effettuato dal 1° luglio 2025 presso il Comune dal professionista incaricato risulterebbe privo di effetti e,
    pertanto, il tipo non può essere approvato.
    5 Gli atti di aggiornamento redatti con la nuova versione “10.6.5 - APAG 2.15” della procedura Pregeo 10 e
    presentati in via telematica prima del 1° luglio 2025 saranno pertanto respinti dal sistema telematico che renderà
    disponibile all’utente, sempre in via telematica, apposita comunicazione con i motivi che non consentono la
    presentazione dell’atto di aggiornamento. Analogo respingimento è previsto per gli atti di aggiornamento redatti
    con versioni della procedura Pregeo 10 precedenti alla “10.6.5 - APAG 2.15” e presentati in via telematica a partire
    dal 1° luglio 2025.
    Inoltre, al fine di gestire alcune situazioni connesse alle peculiarità del sistema tavolare e nelle more della
    implementazione di specifiche ulteriori casistiche ammesse per l’utilizzo del Pregeo, per i soli atti di
    aggiornamento geometrico recanti frazionamento di Enti Urbani (cod. 282 e 278) presentati nei territori in cui vige
    il sistema del Libro Fondiario di cui al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, potrà essere utilizzata, laddove

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    telematico dei frazionamenti - ed ha implementato specifiche funzionalità relative al
    Portale per i Comuni6, che si rilasciano dalla data di emanazione della presente
    risoluzione al fine di consentirne una anticipata disponibilità da parte degli stakeholder,
    in un’ottica di preliminare diretta conoscibilità delle innovazioni introdotte7.

    Infatti, attese le previsioni di deposito telematico presso i Comuni da parte
    dell’Agenzia delle entrate dei frazionamenti dei terreni trasmessi alla stessa in via
    telematica, si rende necessario modificare il contenuto delle attuali dichiarazioni
    sostitutive di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della
    Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rese dal professionista incaricato nel modello
    unico informatico catastale. In particolare, nella predisposizione dell’atto da trasmettere
    telematicamente all’Agenzia delle entrate dal 1° luglio 2025, il tecnico redattore, con la
    nuova versione “10.6.5 - APAG 2.15” della procedura Pregeo 10, attesta che, in
    coerenza con quanto dallo stesso indicato relativamente alla tipologia di atto di
    aggiornamento redatto8, lo stesso è oggetto di deposito presso il Comune competente ai
    sensi dell’articolo 30, comma 5-bis, del D.P.R. n. 380 del 2001, ovvero che ricorrono le
    condizioni di esonero dall’obbligo di deposito.

    In sostanza, nel nuovo contesto delineato dal legislatore ed attuato dall’Agenzia,
    sulla base della dichiarazione resa dal professionista redattore dell’atto di
    aggiornamento, quando ne ricorrono le condizioni, è la medesima Agenzia delle entrate
    che provvede, preliminarmente alla sua approvazione, al deposito dell’atto sull’area
    dedicata del Portale per i Comuni e alla comunicazione dell’avvenuto deposito al
    Comune competente mediante posta elettronica certificata9, la cui ricevuta di avvenuta


    strettamente necessario, la versione 10.6.5 del software, aggiornata con la specifica patch rilasciata, a tal fine, sul
    sito internet dell’Agenzia. In tali casi, il professionista giustificherà tale scelta nella Relazione Tecnica Libera, nel
    rispetto del principio della perfetta concordanza tra le risultanze del catasto fondiario e del libro maestro.
    Si rappresenta, infine, che la nuova versione “10.6.5 - APAG 2.15” della procedura Pregeo 10 integra al suo interno
    l’aggiornamento del modulo “gestione GNSS”, già rilasciato con la patch del 31 luglio 2024 per la precedente
    versione “10.6.4 - APAG 2.15”, e migliora la gestione del frazionamento degli Enti Urbani con esclusivo
    riferimento al trasferimento di un’area ad un lotto limitrofo, consentito, con la nuova versione, non solo in caso di
    area libera, ma anche quando sulla particella derivata sia presente una costruzione (utilizzo combinato delle
    casistiche “E” e “F” di cui all’Allegato tecnico alla Circolare n. 11/E dell’8 maggio 2023).
    6 Dal 1° luglio 2025, su nuova area dedicata del Portale per i Comuni sono depositati gli atti di aggiornamento
    geometrico recanti frazionamento catastale dei terreni, trasmessi all’Agenzia delle entrate in via telematica, con
    indicazioni sullo stato di perfezionamento del deposito e sull’esito dell’approvazione dell’atto. Sul medesimo
    Portale, sono rese altresì disponibili apposite funzionalità che consentono a ciascun Comune, oltre alla
    visualizzazione dell’indirizzo di PEC presso cui l’Agenzia delle entrate effettua, a decorrere dal 1° luglio 2025, le
    comunicazioni di avvenuto deposito dei frazionamenti sul Portale, di indicare eventualmente, per dette
    comunicazioni, un differente domicilio digitale come risultante dall’“Indice dei domicili digitali della pubblica
    amministrazione e dei gestori di pubblici servizi
    ” (IPA), gestito dall’AgID.
    7 In particolare, la versione 10.6.5 APAG 2.15 della procedura Pregeo viene pubblicata in data odierna nella pagina
    di download del software sul sito internet dell’Agenzia:
    https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/fabbricatiterreni/aggiornamento-catasto-terreni-
    pregeo/software-pregeo .
    8 Si fa riferimento, in particolare, a quanto riportato dal professionista redattore dell’atto nel “libretto delle misure”
    alla “riga 9”.
    9 Le comunicazioni verranno inviate dalla casella di posta elettronica certificata dell’Agenzia delle entrate, unica
    nazionale, a funzionamento automatico e di tipo no-reply: depositofrazionamenticatastali@pec.agenziaentrate.it,
    gestita dalla Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare.

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    consegna sostituisce l’attestazione di cui al comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380
    del 2001.

    Con l’approvazione dell’atto di aggiornamento ed il conseguente aggiornamento
    degli archivi, al professionista incaricato è resa disponibile, unitamente agli attestati di
    approvazione censuaria e cartografica, anche copia della menzionata comunicazione di
    avvenuto deposito, inviata dall’Agenzia delle entrate via PEC al Comune competente, e
    della relativa ricevuta di avvenuta consegna.

    Detta comunicazione, con la relativa ricevuta di avvenuta consegna, è altresì unita
    alla copia dell’atto di aggiornamento geometrico, sottoscritta con firma digitale dal
    direttore dell’ufficio competente dell’Agenzia delle entrate o suo delegato e restituita
    per via telematica, che tiene luogo del secondo originale di cui all’art. 5 del decreto del
    Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.

    Con riferimento, infine, all’ulteriore quesito relativo all’ambito di applicazione
    della disciplina in argomento, si può affermare che dal quadro complessivo sopra
    delineato emerge con evidenza che il complesso impianto posto in essere denota
    un’attenzione particolare del legislatore all’incentivazione dei modelli e delle procedure
    telematiche che possono sostituire le più defatiganti procedure non informatizzate,
    adducendo un fattivo contributo alla ratio di semplificazione perseguita dal legislatore.

    Peraltro, già nel dettato normativo in esame si individuano elementi testuali in
    favore della soluzione qui di seguito prospettata.

    Infatti, per espressa previsione di legge, le novità introdotte dal comma 5-bis
    dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380 del 2001 riguardano gli atti di aggiornamento recanti
    frazionamenti catastali dei terreni, “… presentati per via telematica dai professionisti
    incaricati …
    ” all’Agenzia delle entrate.

    Tutto ciò depone per una individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione
    della nuova disciplina limitato ai soli atti di aggiornamento presentati telematicamente.

    Nello specifico, con riferimento alla classificazione degli atti, operata nell’ambito
    della procedura Pregeo10 sulla base delle loro caratteristiche e dei loro contenuti, le
    tipologie di atti di aggiornamento che - a decorrere dal 1° luglio 2025 - saranno oggetto
    di deposito telematico da parte dell’Agenzia delle entrate, sull’area dedicata del Portale
    per i Comuni, preliminarmente alla loro approvazione, sono i “Tipi di frazionamento”
    (FR), gli “Atti di aggiornamento misti” (Tipi di frazionamento e Tipi Mappali - FM) e i
    “Tipi Mappali con stralcio di corte” (SC), presentati per via telematica.

    Ne consegue che per le altre tipologie di atti di aggiornamento permangono le
    correnti modalità di redazione, trasmissione e trattazione, non essendo interessati dalle
    previsioni di cui al comma 5-bis dell’articolo 30 del D.P.R. 380 del 2001.


    10 Cfr., da ultima, la Circolare n. 44/E del 14 dicembre 2016.

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    Atteso, infine, che la nuova disciplina riguarda i soli atti di aggiornamento
    presentati telematicamente11, nei casi residuali, in cui l’atto di aggiornamento recante
    frazionamento dei terreni è predisposto per la presentazione presso l’Ufficio
    territorialmente competente dell’Agenzia delle entrate su supporto informatico (ad
    esempio, per irregolare funzionamento del servizio telematico), il relativo deposito
    presso i Comuni, previsto dal comma 5 dell’articolo 30 del D.P.R. n. 380 del 2001,
    obbligatorio ai fini dell’approvazione dell’atto da parte dell’Agenzia delle entrate,
    continua a dover essere effettuato dal tecnico redattore incaricato.


    LA DIRETTRICE CENTRALE

    firmato digitalmente


    11 Per la trasmissione telematica degli atti di aggiornamento catastale vige il regime di obbligatorietà per i
    professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti
    di aggiornamento catastale (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 11 marzo 2015, prot. n.
    35112) e di facoltatività per le Amministrazioni Pubbliche, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30
    marzo 2001, n. 165, per i beni dei quali le stesse siano proprietarie o titolari di altri diritti reali soggetti alla
    iscrizione in catasto (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 gennaio 2021, prot. n. 27427).

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