• Risoluzione Agenzia Entrate n. 33/E del 04.06.2025

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  • RISOLUZIONE N. 33/E




    Roma, 4 giugno 2025

    OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante modello F24,
    dell’imposta sostitutiva derivante dalle plusvalenze da cessione di
    partecipazione qualificate realizzate da società ed enti non residenti

    L’articolo 1, comma 59 , della legge 30 dicembre 2023, n. 213 ha introdotto il

    comma 2-bis all’articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), prevedendo che le plusvalenze

    realizzate, a seguito di cessioni di partecipazioni qualificate fiscalmente rilevanti in Italia,

    escluse quelle in società semplici e quelle aventi le caratteristiche di cui all’articolo 68,

    comma 4, del Tuir, poste in essere da società ed enti commerciali, privi di stabile

    organizzazione nel territorio dello Stato, residenti in uno Stato appartenente all’Unione

    europea o in uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo e che siano ivi

    soggetti a un’imposta sul reddito delle società, godano di un particolare regime fiscale, ove

    soddisfino i requisiti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere da a) a d), del citato Tuir.

    Le plusvalenze oggetto del comma 2-bis del citato articolo 68 del Tuir sono

    assoggettate a imposta sostitutiva per effetto dell’articolo 5, comma 2, del decreto

    legislativo 21 novembre 1997, n. 461, come modificato dall’articolo 1, comma 1000, lettera

    a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

    Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta

    sostitutiva in argomento, si istituisce il seguente codice tributo:



    Divisione Servizi
    ______________

    Direzione Centrale Servizi
    Istituzionali e di Riscossione


    2

    • “1864” denominato “Imposta sostitutiva su plusvalenze da cessione di

    partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti – articolo

    68, comma 2-bis del Tuir”.

    In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella

    sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito

    versati” con l’indicazione, nel campo “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta per cui si

    effettua il versamento, nel formato “AAAA”.

    In caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/Regione/Prov./mese

    rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in

    pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in

    un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”.

    IL DIRETTORE CENTRALE

    Firmato digitalmente

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