• Risoluzione Agenzia Entrate n. 29/E del 11.04.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 29/E del 11.04.2025

  • RISOLUZIONE N. 29

    Divisione Contribuenti
    Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori

    autonomi ed enti non commerciali
    Roma, 11/04/2025




    OGGETTO: Calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione
    dell'aliquota di tassazione nel caso di iscrizione contemporanea a più
    forme pensionistiche complementari – Articolo 11, decreto legislativo 5
    dicembre 2005, n. 252




    Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

    QUESITO

    L'associazione istante (di seguito, ''Associazione'' o ''Istante'') chiede chiarimenti
    in merito al calcolo dell'anzianità di partecipazione, rilevante ai fini della riduzione
    dell'aliquota di tassazione dal 15 al 9 per cento su determinate prestazioni di previdenza
    complementare, nel caso in cui un aderente sia iscritto contemporaneamente a più forme
    pensionistiche complementari.

    Al riguardo, l'Associazione fa presente che il decreto legislativo 5 dicembre 2005,
    n. 252 prevede, in relazione a determinate prestazioni, l'applicazione di una ritenuta a
    titolo d'imposta con aliquota del 15 per cento, ridotta progressivamente fino al 9 per

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    cento, in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno eccedente il quindicesimo anno
    di partecipazione a forme pensionistiche complementari.Si tratta, in particolare, delle
    somme erogate a titolo di:

    ­ ''rendita integrativa temporanea anticipata'' (RITA) ai sensi dell'articolo 11,
    comma 4, del d.lgs. n. 252 del 2005?

    ­ anticipazioni per sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
    riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di gravissime situazioni
    relative all'iscritto, al coniuge e ai figli, ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera a), del
    citato d.lgs. n. 252 del 2005?

    ­ riscatto parziale, nella misura del 50 per cento della posizione individuale
    maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per
    un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di
    ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni
    ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera b), del medesimo d.lgs.
    n. 252 del 2005?

    ­ riscatto totale della posizione individuale maturata, in caso di invalidità
    permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a
    seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo
    di tempo superiore a 48 mesi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c), del d.lgs. n.
    252 del 2005?

    ­ riscatto totale, da parte degli eredi o dei beneficiari designati, della posizione
    individuale maturata nel caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto

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    alla prestazione pensionistica ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del d.lgs. n. 252 del
    2005?

    ­ prestazioni definitive erogate in forma di rendita o di capitale ai sensi
    dell'articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 252 del 2005.

    Ciò premesso, l'Istante chiede di chiarire se, nel caso in cui l'aderente risulti
    iscritto contemporaneamente a più forme pensionistiche complementari, l'anzianità di
    partecipazione possa essere calcolata anche con riguardo al periodo maturato presso una
    forma pensionistica diversa da quella a cui viene richiesta la prestazione.

    In caso di risposta affermativa, l'Associazione chiede se per far valere l'anzianità
    maturata l'aderente possa presentare alla forma pensionistica a cui è richiesta l'erogazione
    della prestazione, un'attestazione rilasciata da un'altra forma pensionistica, dalla quale
    risulti la data di adesione e la circostanza che la posizione non sia stata interamente
    riscattata.

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

    L'Associazione evidenzia che «dal tenore letterale delle citate disposizioni del
    Decreto, che considerano rilevanti, in generale, tutti i periodi di ''partecipazione a forme
    pensionistiche complementari'', si evince che, sia ai fini regolamentari sia per gli aspetti
    fiscali, rileva l'anzianità complessivamente maturata dall'iscritto presso il sistema di
    previdenza complementare, a prescindere dalla circostanza che abbia aderito ad una
    sola forma pensionistica o detenga contemporaneamente più posizioni».

    Tale impostazione, sarebbe coerente con il caso in cui l'aderente a più forme
    previdenziali complementari proceda a consolidare le diverse posizioni in un unico fondo

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    di previdenza complementare. In tale ipotesi, infatti, l'anzianità risultante corrisponde a
    quella di adesione al fondo più remota.

    Con riguardo alla documentazione da produrre per far valere l'anzianità maturata
    presso altra forma pensionistica per la riduzione dell'aliquota, l'Istante ritiene che, in
    assenza di specifiche indicazioni nel d.lgs. n. 252 del 2005, l'aderente possa presentare
    alla forma pensionistica a cui è richiesta l'erogazione della prestazione, l'attestazione
    rilasciata da altra forma pensionistica dalla quale risulti la data di adesione e la
    circostanza che la posizione non è stata interamente riscattata.

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    L'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (rubricato
    ''Disciplina delle forme pensionistiche complementari'') prevede che determinate
    prestazioni sono assoggettate alla «ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15
    per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente
    il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un
    limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali
    ».

    Al riguardo, si osserva che il comma 9 del medesimo articolo 11 stabilisce che «Ai
    fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni
    e delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione
    alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non
    abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale»
    .

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    La normativa, dunque, ammette che l'aderente può simultaneamente essere
    iscritto a più fondi di previdenza complementare e che, a determinate condizioni, può
    accedere alle prestazioni pensionistiche.

    In particolare, con riferimento alle prestazioni pensionistiche complementari
    erogate sia in forma di rendita che di capitale, nella circolare 18 dicembre 2007, n. 70/
    E è stato chiarito che «Ai fini della determinazione dell'aliquota applicabile in sede
    di ritenuta, si ritiene che il ''periodo di partecipazione'' debba essere individuato con
    riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall'effettivo versamento
    dei contributi. Pertanto, dovranno considerarsi utili tutti i periodi di iscrizione a forme
    pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della
    posizione individuale, come chiarito nella deliberazione COVIP del 28 giugno 2006
    ».

    Pertanto, ai fini della determinazione dell'aliquota della ritenuta applicabile alla
    prestazione è necessario individuare con esattezza l'anzianità complessiva.

    Ai fini regolamentari, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP)
    nella Relazione per l'anno 2012 chiarisce che «l'anzianità necessaria ai fini della
    maturazione degli otto anni previsti per accogliere alcune richieste di anticipazione
    non può essere limitata al periodo maturato presso il fondo al quale è stata presentata
    la richiesta di anticipazione, ma deve essere calcolata considerando la complessiva
    permanenza in forme pensionistiche complementari»
    .

    In base alla citata normativa e alla predetta Relazione COVIP, dunque, l'anzianità
    necessaria per la richiesta delle prestazioni non va riferita esclusivamente al periodo di
    iscrizione al fondo al quale è richiesta la prestazione, ma al periodo di partecipazione

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    complessivamente maturato in relazione alle posizioni in essere alla data di richiesta
    della prestazione.

    L'adesione contestuale a più forme di previdenza complementare comporta,
    quindi, che il periodo di partecipazione rilevante ai fini del calcolo dell'aliquota di
    tassazione applicabile alle anticipazioni e alle altre prestazioni pensionistiche deve essere
    definito tenendo conto anche di eventuali periodi di partecipazione pregressi maturati
    presso altre forme pensionistiche a cui l'aderente risulti contemporaneamente iscritto,
    diverse da quella a cui viene richiesta la prestazione.

    In sostanza, nell'ipotesi in cui l'aderente sia iscritto a più forme pensionistiche
    complementari, ai fini della determinazione dell'anzianità utile per il calcolo dell'aliquota
    di tassazione, occorre far riferimento all'anzianità maturata in relazione alla posizione,
    non integralmente riscattata, accesa in data anteriore.

    Ai fini della documentazione da produrre alla forma pensionistica alla quale viene
    richiesta la prestazione, si ritiene che l'altra forma pensionistica potrà attestare la data di
    adesione al fondo di previdenza complementare e la circostanza che la relativa posizione
    non è stata interamente riscattata. Ciò permetterà al fondo al quale viene richiesta la
    prestazione di tener conto dell'anzianità maturata anche nell'altro fondo.

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
    fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
    provinciali e dagli Uffici dipendenti.




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    LA DIRETTRICE CENTRALE
    (firmato digitalmente)

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