• Risoluzione Agenzia Entrate n. 28/E del 10.04.2025

  • Risoluzione Agenzia Entrate n. 28/E del 10.04.2025

  • RISOLUZIONE N. 28

    Divisione Contribuenti
    Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori

    autonomi ed enti non commerciali
    Roma, 10/04/2025




    OGGETTO: PIR ''fai da te'' – Utilizzo del look through per investimenti qualificati
    detenuti tramite OICR NON PIR Compliant–– Articolo 13, commi 2 e 2–
    bis, decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124




    Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

    QUESITO

    La società di gestione del risparmio istante (di seguito, ''Istante'' o ''SGR'') intende
    offrire alla propria clientela l'investimento in fondi di investimento alternativi (di seguito
    ''FIA'') ai sensi della legge lussemburghese del 12 luglio 2013 che ha recepito la
    direttiva europea 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011
    (direttiva AIFM).

    Nel caso di specie, i FIA saranno principalmente costituti sotto forma di SCSp
    (société en commandite spéciale) o di SCA ­ SICAR (société en commandite par actions
    ­ Société d'Investissement en Capital à Risque
    ) di diritto lussemburghese.

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    Le SCSp sono delle partnership (società di persone) la cui struttura prevede due
    tipologie di soci:

    ­ il general partner (GP) che ha il potere di controllo e di gestione dell'attività di
    ordinaria amministrazione della struttura e che risponde con responsabilità illimitata?

    ­ i limited partners (LP) che non hanno diritto a partecipare alla gestione in virtù
    di una responsabilità limitata al patrimonio sociale.

    Al riguardo, l'Istante rappresenta che la figura del GP verrà ricoperta da una
    società di diritto lussemburghese, quale la S.à r.l. (Société à responsabilité limitée), e i
    LP italiani investiranno tramite l'Istante che, in qualità di distributore italiano, opererà
    come «nominee on behalf of its clients».

    Le SCA sono società in accomandita per azioni la cui struttura prevede due diversi
    tipi di partecipanti:

    ­ l'azionista accomandatario, responsabile in solido di qualsiasi obbligo?

    ­ gli azionisti accomandanti, la cui responsabilità è limitata all'importo
    dell'investimento.

    Le SCA ­ SICAR sono, generalmente, strutture multicomparto che, come tali,
    possono gestire comparti separati che si distinguono per la loro specifica politica
    d'investimento o per altre caratteristiche particolari, ognuno dei quali può essere
    rappresentato da una o più classi di azioni.

    I gestori delle SCSp e delle SCA ­ SICAR saranno management company
    costituite secondo la legge lussemburghese e vigilate dall'autorità di vigilanza
    lussemburghese (Commission de Surveillance du Secteur Financier ­ CSSF).

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    La SGR fa presente che «le SCSp e le SCA ­ SICAR che verranno proposte [...]
    saranno veicoli di investimento esteri che avranno tutte le caratteristiche per essere
    qualificate come Fondi di Investimento Alternativo (FIA) esteri.
    [...] La conformità di tali
    strutture alle disposizioni dell'AIFMD verrà esplicitata anche nei regolamenti e negli atti
    costitutivi delle strutture stesse
    [...]. Anche la politica di investimento degli stessi (che
    deve essere sempre conforme alla AIFMD) sarà esplicitata nei regolamenti dei veicoli.

    In conclusione, sia le SCSp sia le SCA ­ SICAR sono veicoli societari per mezzo
    dei quali in Lussemburgo è possibile istituire fondi d'investimento alternativi conformi
    alla direttiva 2011/61/EU
    ».

    I FIA proposti investiranno esclusivamente in attività finanziare aventi i requisiti
    necessari per essere considerate ''investimenti qualificati'' ai fini della normativa sui piani
    di investimento a lungo termine (cd. ''PIR'') di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114,
    della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ma non nelle percentuali
    per essere qualificati come OICR PIR compliant.

    La SGR fa presente che presso la medesima sono stati costituiti PIR, sia ordinari
    sia alternativi, in forma di rapporti di custodia e amministrazione in regime di risparmio
    amministrato, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1996, n. 461.

    Al riguardo, la SGR «chiede se i sottoscrittori dei FIA potranno inserire tale
    investimento in un PIR cd. ''fai da te'', dando rilevanza non alle quote o azioni dei
    FIA, ma all'investimento effettivamente effettuato indirettamente in ''strumenti finanziari
    qualificati'' per il tramite dei predetti veicoli
    ».

    SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

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    L'Istante ritiene che, nell'ambito di un PIR ''fai da te'', una persona fisica possa
    investire indirettamente in strumenti finanziari qualificati anche per il tramite di un OICR
    NON PIR
    compliant.

    In tal senso, l'Istante evidenzia che le disposizioni di cui ai commi 2 e 2­bis
    dell'articolo 13­bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che prevedono la possibilità
    di destinare le somme e valori in un PIR anche ''indirettamente'' agli investimenti
    qualificati
    , sono state introdotte per dare rilevanza normativa all'approccio look through,
    in precedenza utilizzato limitatamente agli investimenti ''indiretti'' effettuati tramite
    OICR NON PIR compliant da parte dei cd. ''fondi di fondi''.

    A parere della SGR, «è la stessa Agenzia delle entrate che, nella circolare 19/
    E del 2021 ha affermato che ''Gli investimenti nei predetti veicoli societari assumono
    rilevanza sia qualora effettuati da OICR PIR compliant sia nell'ambito dei PIR c.d. ''fai
    da te'''' (pag. 27).

    Pertanto, il medesimo principio non può che applicarsi anche con riferimento
    agli investimenti qualificati effettuati nell'ambito di un PIR ''fai da te'' indirettamente
    attraverso la partecipazione in un OICR che effettui esclusivamente investimenti
    ''qualificati o non qualificati'' ammessi al regime PIR (con esclusione, quindi degli
    investimenti in società residenti in Paesi non white list). Ciò in quanto il chiarimento
    fornito dall'Agenzia delle entrate esprime un principio di carattere generale applicabile
    anche al PIR ''fai da te''.

    Tanto premesso, a parere dell'istante, fermo restando il rispetto di tutte le altre
    condizioni, tale chiarimento dovrebbe applicarsi anche alla fattispecie in esame, nella
    quale i veicoli di investimento esteri pur avendo forma societaria, possiedono anche le

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    caratteristiche per qualificarsi anche come FIA alternativi ai sensi della direttiva AIFM.
    In altri termini, laddove il FIA non si qualifichi come ''OICR PIR compliant'', ma investa
    esclusivamente in attività finanziarie ammissibili ai fini PIR, dovrebbe poter essere
    considerato semplicemente un ''veicolo'', al di là della circostanza che sia anche un FIA,
    tramite il quale il titolare di un PIR ''fai da te'' realizza un investimento indiretto che può
    essere valorizzato nell'ambito degli investimenti qualificati da detenere nel PIR
    ».

    In tale ipotesi, ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di investimento e del
    limite di concentrazione in capo al titolare del piano sarà necessario considerare l'effetto
    ''demoltiplicativo'' in funzione della quota di partecipazione al veicolo medesimo, così
    come previsto dai documenti di prassi (cfr. circolare 19/E del 2021, par. 2).

    In conclusione, «l'Istante ritiene che le somme o i valori conferiti nell'ambito
    della quota obbligatoria di un ''PIR fai da te'', possano essere destinati ''indirettamente''
    agli investimenti qualificati che caratterizzano ciascuna tipologia di PIR anche tramite
    un veicolo che si qualifichi come OICR in base alla normativa del Paese nel quale è
    istituito, a prescindere dalla forma giuridica assunta
    ».

    PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

    L'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
    di bilancio 2017) prevede un regime di non imponibilità dei redditi di capitale e
    dei redditi diversi di natura finanziaria, derivanti da determinati investimenti (cd.
    ''investimenti qualificati'') operati tramite piani di investimento del risparmio a lungo
    termine (PIR) effettuati nel rispetto di determinate caratteristiche espressamente previste
    dalla normativa (vincoli e divieti di investimento), cd. regime PIR.

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    Gli investimenti che compongono il PIR devono rispettare specifici limiti
    quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate
    caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli
    di composizione (cd. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e
    liquidità).

    Come affermato nella relazione illustrativa alla predetta legge, si tratta di una
    disciplina fiscale diretta a favorire la canalizzazione del risparmio delle famiglie verso
    gli investimenti in strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali, italiane ed
    europee, radicate sul territorio italiano, per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse
    finanziarie e insufficiente è l'approvvigionamento mediante il canale bancario.

    I chiarimenti in merito alla disciplina fiscale dei PIR sono stati resi con le circolari
    26 febbraio 2018, n. 3/E, 29 dicembre 2021, n. 19/E e 4 maggio 2022, n. 10/E.

    Come chiarito dalle richiamate circolari, oltre agli investimenti ''diretti'',
    costituiscono investimenti qualificati anche quelli effettuati ''indirettamente'' attraverso
    OICR PIR compliant, vale a dire OICR che investono negli strumenti finanziari che,
    secondo il regime PIR, si definiscono qualificati.

    Al riguardo, nella circolare n. 19/E del 2021 è stato affermato che ai fini della
    verifica dei vincoli e divieti di investimento in capo agli OICR PIR compliant facenti
    parte del PIR o dell'unico OICR che costituisce il PIR, tenuto conto che trattasi di
    entità soggette alla vigilanza delle competenti autorità di regolamentazione del settore
    bancario e finanziario, si può far riferimento alla politica di investimento indicata nel
    relativo regolamento di gestione dell'OICR italiano ovvero, nel caso di OICR estero,
    nella documentazione d'offerta pubblicata.

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    In particolare, come chiarito dalla circolare n. 3/E del 2018, nel regolamento
    o nella documentazione di offerta dell'OICR devono essere specificatamente indicati i
    vincoli di investimento, ivi compreso il divieto di investimento in Paesi non collaborativi,
    e il limite di concentrazione previsti dalla normativa fiscale sui PIR.

    In ogni caso, anche gli OICR PIR compliant devono essere conformi, in base alla
    tipologia di ciascun OICR, alle caratteristiche e ai requisiti previsti dalle disposizioni
    di vigilanza. Ne consegue che detti OICR possono considerarsi investimenti qualificati
    ai fini del regime PIR, a condizione che il relativo regolamento (o documentazione di
    offerta) indichi espressamente i vincoli, i limiti e i divieti di investimento previsti dalla
    normativa fiscale pro­tempore vigente in materia.

    Come chiarito nella circolare n. 3/E del 2018, gli investimenti conferiti nel piano
    possono essere costituiti anche esclusivamente da quote o azioni di un medesimo OICR
    PIR compliant
    .

    In tal caso, i vincoli e i divieti, soddisfatti dall'OICR, risultano implicitamente
    soddisfatti anche in capo al titolare del piano. Diversamente, nel caso di investimenti
    qualificati
    ­ diversi da OICR PIR compliant ­ i vincoli devono essere rispettati, in capo
    al titolare del piano.

    La citata circolare, inoltre, ha precisato che possono rientrare tra gli investimenti
    qualificati
    anche le quote o azioni di OICR che investano negli strumenti finanziari
    rilevanti ai fini della normativa in commento per il tramite di altri organismi di
    investimento (c.d. ''fondi di fondi'').

    In tal caso, qualora i vincoli e i limiti previsti dalla normativa PIR siano rispettati,
    sia dall'organismo di investimento in cui la persona fisica investe direttamente sia dagli

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    OICR ''sottostanti'' all'organismo di investimento medesimo, l'investimento può essere
    considerato qualificato senza necessità di considerare le singole attività in cui hanno
    investito l'OICR oggetto di investimento diretto da parte della persona fisica e gli OICR
    in cui questo, a sua volta, investe.

    Diversamente, nel caso in cui l'OICR investa in OICR NON PIR compliant al fine
    di stabilire se l'investimento nel primo OICR rispetti i vincoli di composizione (e dunque
    possa essere considerato PIR compliant) rilevano le singole attività in cui è investito il
    patrimonio dell'OICR sottostante (look through).

    In altri termini, le indicazioni fornite nelle citate circolari sull'approccio look­
    through
    nell'ipotesi di investimento in un OICR che investa in altri OICR evidenziano
    che tale criterio consente di ''isolare'' gli investimenti utili al raggiungimento delle
    soglie minime di investimenti qualificati previste da ciascuna tipologia di PIR, al fine di
    considerare l'OICR oggetto di investimento diretto come PIR compliant.

    Ciò premesso, a seguito delle modifiche normative al regime PIR, nella circolare
    n. 19/E del 2021 è stato precisato anche che la normativa sui PIR 3.0 e sui PIR
    Alternativi prevede che le somme o i valori conferiti nel piano nell'ambito della quota
    obbligatoria possono essere destinati anche «indirettamente» agli investimenti qualificati
    che caratterizzano ciascuna tipologia di PIR (cfr. commi 2 e 2­bis dell'articolo 13€bis,
    del decreto legge n. 124 del 2019).

    Tale previsione normativa è volta a dare rilevanza all'approccio look­through, già
    utilizzato nella circolare n. 3/E del 2018 con riferimento agli investimenti ''indiretti''
    effettuati tramite OICR Non PIR compliant da parte dei ''fondi di fondi''.

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    In base a tale approccio, legittimato dallo stesso legislatore quale criterio generale
    per valorizzare nell'ambito degli investimenti qualificati detenuti nel PIR, anche quelli
    effettuati indirettamente, nella citata circolare n. 19/E del 2021 si è ritenuto che assumano
    ora rilevanza anche gli investimenti qualificati effettuati indirettamente per il tramite di
    un veicolo.

    Detti investimenti andranno computati tenendo conto dell'effetto demoltiplicativo
    dato dalla percentuale di partecipazione nel veicolo stesso.

    Affinché il veicolo possa essere utilizzato per dare rilevanza agli investimenti
    qualificati
    indiretti, deve essere di natura partecipativa e rispettare determinati requisiti,
    in coerenza con la normativa generale PIR.

    Pertanto, deve trattarsi di veicoli societari, italiani o esteri, istituiti in Stati UE o
    SEE che consentano un adeguato scambio di informazioni.

    In quest'ultimo caso, il citato documento di prassi precisa che considerato che ai
    fini dell'agevolazione rileva l'investimento sottostante, al fine di garantire la ratio della
    normativa di esenzione, si ritiene che il veicolo societario debba investire esclusivamente
    in attività finanziare ammissibili ai fini PIR (''investimenti qualificati'' e ''investimenti
    non qualificati
    ''). Di conseguenza, può trattarsi di una ''holding pura'' o di uno special
    purpose vehicle
    , che non potrà investire in strumenti finanziari emessi da imprese situate
    in Paesi cd. ''non collaborativi'' ai sensi del comma 105 dell'articolo 1 della legge di
    bilancio 2017 (divieto di investire in Paesi diversi da quelli inclusi nella ''white list'').

    Gli investimenti nei predetti veicoli societari assumono rilevanza sia qualora
    effettuati da OICR PIR compliant sia nell'ambito dei PIR ''fai da te''.

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    In tale ultimo caso, la verifica del rispetto dei vincoli di investimento e del
    limite di concentrazione deve essere effettuata in capo al titolare del piano tenendo
    conto dell'effetto ''demoltiplicativo'' in funzione della quota di partecipazione al veicolo
    medesimo.

    Inoltre, deve essere rispettato il divieto di detenzione nel piano di partecipazioni
    qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera c), del Tuir, tenendo conto anche
    delle percentuali di partecipazione possedute dai familiari di cui all'articolo 5, comma
    5, del Tuir e dalle società o enti, direttamente o indirettamente, controllati, ai sensi
    dell'articolo 2359, comma 1, nn. 1) e 2), del codice civile, dal titolare del piano o dai suoi
    familiari, secondo quanto stabilito dal comma 100 dell'articolo 1 della legge di bilancio
    2017.

    L'adozione del look­through implica un controllo giornaliero degli investimenti
    effettuati per il tramite dei veicoli societari, ai fini della verifica del rispetto, per almeno
    i due terzi dell'anno, dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione disposti
    dalla disciplina in esame.

    Come evidenziato, la circolare n. 19/E del 2021 ha già chiarito che la previsione
    contenuta nei commi 2 e 2­bis dell'articolo 13­bis del decreto legge n. 124 del 2019
    conferma la rilevanza dell'approccio look through da utilizzare per valorizzare gli
    investimenti effettivamente operati nell'ambito del PIR, criterio già adottato nella prassi
    con riferimento agli investimenti in quote o azioni dei c.d. ''fondi di fondi'' al fine di
    considerare qualificati gli investimenti effettuati tramite OICR NON PIR compliant.

    In sostanza, la novità di tale previsione normativa attiene all'investimento
    indiretto che è possibile effettuare nell'ambito dei PIR per il tramite di altre entità

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    diverse dagli OICR (e imprese di assicurazione), prevedendo la possibilità di detenere
    gli investimenti qualificati mediante i veicoli societari.

    In tale contesto, non si individuano restrizioni per gli investimenti effettuati
    «indirettamente» tramite OICR estero (PIR compliant e NON PIR compliant),
    indipendentemente dalla forma giuridica dell'OICR stesso, poiché la ratio sottesa
    alle suddette modifiche normative consiste nell'ampliare le modalità di investimento
    indiretto.

    Pertanto, si ritiene che in un PIR ''fai da te'' sia possibile valorizzare gli
    investimenti qualificati effettivamente operati tramite OICR NON PIR compliant
    utilizzando il criterio del look through, come descritto nella citata prassi.

    Si applicano anche a tale modalità di investimento le indicazioni della circolare
    n. 19/E del 2021. In particolare, si fa presente che tale approccio implica, in capo al
    titolare del piano, un controllo giornaliero degli investimenti effettuati per il tramite
    dell'OICR che investa esclusivamente in attività finanziare ammissibili ai fini PIR, ai fini
    della verifica del rispetto, per almeno i due terzi dell'anno, dei vincoli di investimento
    e del limite di concentrazione disposti dal regime PIR, tenendo conto dell'effetto
    ''demoltiplicativo'' in funzione della quota di partecipazione all'OICR medesimo, fermo
    restando il divieto di detenzione di partecipazioni qualificate.

    Al riguardo, nell'ambito della documentazione integrativa presentata, la SGR ha
    dichiarato che sarà proprio onere «provvedere alla verifica di tutti i vincoli (di durata,
    importo concentrazione, etc) previsti dalla normativa PIR in capo al singolo soggetto
    titolare del piano
    », sulla base di un apposito accordo tra l'Istante e la società di gestione
    del fondo lussemburghese.

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    Pertanto, nel caso di specie, il criterio del look through potrà essere utilizzato per
    l'investimento in OICR NON PIR compliant operato nell'ambito di un PIR ''fai da te'' al
    fine di tenere conto degli investimenti qualificati sottostanti all'organismo medesimo.

    Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni
    fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni
    provinciali e dagli Uffici dipendenti.




    LA DIRETTRICE CENTRALE
    (firmato digitalmente)

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