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Circolare INPS n.112 del 16.07.2025
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INDICE
1. Premessa e quadro normativo
2. Finalità
2.1 Ambito di applicazione: datori di lavoro
3. Prestazioni
3.1 Tipologia
3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
4. Prestazioni ordinarie
4.1 Assegno di integrazione salariale
4.1.1 Causali d’intervento. Criteri di valutazione
4.1.2 Misura della prestazione
4.1.3 Durata dell’intervento
4.1.4 Contributo addizionale
4.1.5 Informativa sindacale
4.1.6 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
4.2 Programmi formativi
5. Prestazioni integrative alla NASpI
5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
5.2 Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione integrativa alla NASpI
6. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento, del contributo addizionale e del conguaglio dell’assegno di integrazione salariale
7. Finanziamento
8. Istruzioni contabili
1. Premessa e quadro normativo
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2022, attraverso modifiche e integrazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, ha riordinato l’impianto normativo degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.
Come illustrato nella circolare n. 18 del 1° febbraio 2022, nonché nella circolare n. 76 del 30 giugno 2022, le nuove norme introducono, tra le altre, novità sulle disposizioni in merito alla platea dei lavoratori beneficiari del trattamento di integrazione salariale, alle causali di intervento, alla misura del trattamento di integrazione salariale - ordinario e straordinario - alla misura della contribuzione addizionale, nonché alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali (cfr. gli articoli 26, 27 e 40 del decreto legislativo n. 148/2015) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS).
Si rammenta che i Fondi di solidarietà, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovevano adeguarsi, in particolare, a quanto prescritto dai commi 7-bis dell’articolo 26 e 1-bis dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, che prevedono l’obbligo di ricomprendere nel campo di applicazione dei Fondi i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, entro il 31 dicembre 2022. Il medesimo termine del 31 dicembre 2022 era richiesto anche per adeguarsi alle disposizioni di cui all’articolo 30, comma 1-bis, del medesimo decreto legislativo, il quale prevede che, per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, i Fondi assicurino, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie, la prestazione di un assegno di integrazione salariale di importo almeno pari a quello definito dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015 e stabiliscano la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
Successivamente l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nel modificare gli articoli 26, comma 7-bis, 40, comma 1-bis, e 30, comma-1 bis, ha prorogato tale termine al 30 giugno 2023.
In conformità al citato obbligo di adeguamento, in data 5 ottobre 2022, Confindustria Trento, Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino, Confesercenti del Trentino, Associazione Albergatori ed Imprese Turistiche, Federazione Trentina della Cooperazione, Confprofessioni e CGIL del Trentino, CISL del Trentino, UIL del Trentino hanno manifestato, nei termini previsti dalla legge, la volontà di adeguare il Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento (di seguito, Fondo), già costituito alla data del 31 dicembre 2021[1], alle disposizioni di cui all’articolo 40 comma, 1-bis, ampliando la platea dei destinatari del Fondo, e all’articolo 30, comma 1-bis, adeguandol’importo, la durata e le causali di accesso alla normativa in materia di assegno di integrazione salariale di cui al decreto legislativo n. 148/2015, come modificato dalla legge n. 234/2021.
A seguito dell’accordo del 5 ottobre 2022 è stato emanato il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, 15 novembre 2023, la cui disciplina, che sostituisce integralmente quella dettata dal decreto interministeriale 9 agosto 2019, n. 103593, adegua il Fondo alla novella introdotta dalla legge n. 234/2021.
Rispetto alla previgente disciplina, le novità più rilevanti riguardano l’ampliamento della platea dei soggetti rientranti nella disciplina del Fondo, la durata e la misura dell’assegno di integrazione salariale, l’applicabilità delle causali ordinarie e straordinarie e una nuova formulazione dell’aliquota ordinaria di contribuzione.
Si precisa che il D.I. 15 novembre 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2024 e che, pertanto, è entrato in vigore il 27 gennaio 2024[2] (cfr. il messaggio n. 370 del 26 gennaio 2024).
Tanto premesso, di seguito si illustrano le novità introdotte dal D.I. in argomento, rinviando alle circolari n. 197 dell’11 novembre 2016 e n. 156 del 29 dicembre 2020 in ordine ai profili non espressamente illustrati nella presente circolare.
Per quanto non espressamente previsto nel D.I. 15 novembre 2023, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148/2015 e successive modificazioni.
2. Finalità
Il Fondo ha lo scopo di assicurare, nei confronti dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro privati rientranti nel campo di applicazione, tutele in costanza di rapporto di lavoro e di attuare altri interventi di natura economica o formativa.
Il Fondo non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.
Nello specifico, il Fondo, ai sensi dell’articolo 2, comma 7, del D.I. 15 novembre 2023, ha lo scopo di:
“a) assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria;
b) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto alle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente;
c) prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
d) assicurare il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore dei lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni;
e) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell’Unione europea”.
2.1 Ambito di applicazione: datori di lavoro
A decorrere dalla data di istituzione del Fondo hanno facoltà di aderire allo stesso i datori di lavoro già aderenti a Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 148/2015 che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia di Trento. I datori di lavoro aderenti al Fondo del Trentino possono aderire ai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del medesimo decreto legislativo costituiti successivamente a livello nazionale; in tale caso, a decorrere dalla data di adesione ai Fondi di solidarietà bilaterali, i datori di lavoro non sono più soggetti alla disciplina del Fondo in argomento, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate.
Rientrano, invece, obbligatoriamente nel campo di applicazione del Fondo i datori di lavoro privati, a prescindere dalla consistenza dell’organico, appartenenti a settori che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 148/2015, per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 27 del medesimo decreto e che occupano almeno il 75% dei propri dipendenti in unità produttive ubicate nel territorio della Provincia autonoma di Trento.
3. Prestazioni
3.1 Tipologia
Ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2, del D.I. 15 novembre 2023, il Fondo garantisce le seguenti prestazioni ordinarie e integrative:
a) un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori coinvolti in processi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;
b) tutele integrative, in termini di importi e durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Il Fondo, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7 può stabilire le seguenti ulteriori prestazioni:
“a) assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nell’ambito del quadro dei processi di agevolazione all’esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti pensionistici nei successivi cinque anni;
b) versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a trentacinque anni per un periodo non inferiore a tre anni;
c) contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell’Unione europea”.
3.2 Condizioni di accesso alle prestazioni
Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del D.I. 15 novembre 2023, l’accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale è preceduto dall’espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015.
3.3 Ambito di applicazione: beneficiari
Ai sensi dell’articolo 4 del D.I. 15 novembre 2023 sono destinatari delle prestazioni del Fondo i lavoratori subordinati, compresi coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo e i lavoratori a domicilio, che, alla data della domanda di concessione del trattamento, abbiano un’anzianità di lavoro effettivo, presso l’unità produttiva per la quale è richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni anche non continuativi e cumulabili in diversi contratti di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
In caso di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, l’anzianità di effettivo lavoro si computa tenendo conto del periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
Per quanto attiene agli apprendisti, il comma 3 del medesimo articolo 4 prevede che alla ripresa dell’attività lavorativa a seguito di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, il periodo di apprendistato è prolungato in misura equivalente all’ammontare delle ore di sospensione o riduzione fruite.
Infine, il comma 4 dello stesso articolo 4 statuisce l’esclusione dal novero dei destinatari delle prestazioni del Fondo dei dirigenti, dei dipendenti pubblici e delle altre figure professionali escluse dalla normativa statale.
4. Prestazioni ordinarie
4.1 Assegno di integrazione salariale
A norma dell’articolo 7, comma 1, del D.I. 15 novembre 2023, il Fondo ha lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro tramite la corresponsione di un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148/2015, e successive modificazioni.
4.1.1 Causali d’intervento. Criteri di valutazione
Come anticipato, l’accesso all’assegno di integrazione salariale è previsto in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 (ordinarie) e 21 (straordinarie) del decreto legislativo n. 148/2015, e successive modificazioni.
In merito ai criteri di valutazione delle domande di assegno di integrazione salariale, con particolare riferimento alle causali straordinarie, si evidenzia che l’articolo 21, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 148/2015, così come modificato dall’articolo 1, comma 199, lettera a), della legge n. 234/2021, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’applicabilità della causale di riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione.
In attuazione del citato articolo 21, comma 1, lettera a), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato il decreto ministeriale 25 febbraio 2022, n. 33, che ha modificato il decreto ministeriale 13 gennaio 2016, n. 94033, fornendo indicazioni sui criteri per l’approvazione di un programma di riorganizzazione aziendale anche per realizzare processi di transizione, nonché specifici criteri per l’accesso all’assegno di integrazione salariale per le causali straordinarie del FIS, incluso il contratto di solidarietà.
Sul punto, si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 109 del 5 ottobre 2022, in particolare al paragrafo 4, ribadendo che i criteri di valutazione delle istanze con causale straordinaria applicabili ai datori di lavoro afferenti al FIS trovano applicazione, ai fini dell’ammissione all’assegno di integrazione salariale per causali straordinarie erogato dai Fondi di solidarietà, per le istanze relative ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a 15 dipendenti nel semestre precedente.
Per le domande relative ai datori di lavoro con forza occupazionale media superiore a 15 dipendenti nel semestre di riferimento, operano, invece, i criteri previsti dagli articoli 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 94033/2016, come novellato dal D.M. n. 33/2022. Pertanto, i datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione del Fondo possono presentare istanze al Fondo medesimo per tutte le causali straordinarie previste dalla normativa, con l’avvertenza di rispettare i criteri previsti dal D.M. n. 94033/2016, e successive modificazioni, a seconda del requisito dimensionale posseduto nel semestre precedente alla data della domanda. Si ricorda, inoltre, che le istanze per le causali in materia di integrazione salariale ordinaria sono valutate sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 95442/2016 (cfr. la circolare n. 139 del 1° agosto 2016).
4.1.2 Misura della prestazione
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.I. in trattazione, la misura dell’assegno di integrazione salariale è pari all’integrazione salariale, come previsto dall’articolo 30, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Conseguentemente, stante il rinvio al citato comma 1-bis dell’articolo 30, l’importo dell’assegno di integrazione salariale è pari a quello definito dall’articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 148/2015, ossia pari all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, comprese fra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale, che per l’anno 2024 corrisponde all’importo massimo lordo di 1.392,89 euro (cfr. la circolare n. 25 del 29 gennaio 2024) e per l’anno 2025 è pari a 1.404,03 euro (cfr. la circolare n. 25 del 29 gennaio 2025).
Tale importo viene rivalutato annualmente con le modalità e i criteri in atto per il trattamento di integrazione salariale ordinaria.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.I. in argomento, agli importi così determinati si applica la riduzione dell’integrazione salariale prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, attualmente pari al 5,84% (cfr. il paragrafo 5 della circolare n. 201 del 16 dicembre 2015). Pertanto, l’importo massimo mensile netto dell’assegno di integrazione salariale è pari a 1.311,56 euro per l’anno 2024, e a 1322,05 euro per l’anno 2025.
Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.
Si rammenta, inoltre, come richiamato al paragrafo 4 della circolare n. 18/2022, che la legge n. 234/2021 ha esteso ai Fondi di solidarietà bilaterali la disposizione di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 148/2015, modificando in questo senso il dettato dell’articolo 39, comma 1, del medesimo decreto legislativo, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Conseguentemente, anche ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo spetta, a decorrere dal 1° gennaio 2022, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l'assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico della gestione del Fondo stesso, fermo restando che, a decorrere dal 1° marzo 2022, la predetta tutela è stata riconosciuta in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico, in ragione delle novità contenute nel decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, in materia di Assegno unico e universale per i figli a carico.
Infine, il comma 5 dell’articolo 8 del D.I. 15 novembre 2023 conferma che, per i periodi di erogazione dell’assegno di integrazione salariale, sia versata a carico del Fondo, alla gestione previdenziale di iscrizione dei lavoratori interessati, la contribuzione correlata, utile per il conseguimento del diritto a pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
4.1.3 Durata dell’intervento
In ordine alla durata dell’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo, l’articolo 8, comma 2, del D.I. 15 novembre 2023 prevede i seguenti limiti di durata:
• ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti, una durata massima non superiore a 13 settimane per singola richiesta e, in ogni caso, nel limite di 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il limite è elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà;
• ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti, una durata massima non superiore a 26 settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il limite è elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà;
• ai datori di lavoro che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda abbiano occupato mediamente oltre 15 dipendenti:
- 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie in un biennio mobile;
- 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS di crisi aziendale;
- 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS di riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione;
- 24 mesi, o 36 mesi alle condizioni di cui al comma 5 dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 148/2015, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS contratto di solidarietà.
Datori di lavoro
Durata garantita dal Fondo
- datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente
- 13 settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il limite è elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà
- datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente
- 26 settimane per singola richiesta, e in ogni caso nel limite di 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie e straordinarie in un biennio mobile. Il limite è elevato a 24 mesi nel caso di causale straordinaria per contratto di solidarietà
- datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente
- 52 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie in un biennio mobile
- 12 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile, per la causale CIGS crisi aziendale
- 24 mesi, anche continuativi in un quinquennio mobile, per la causale CIGS riorganizzazione aziendale, anche per realizzare processi di transizione
- 24 mesi ovvero 36 mesi alle condizioni di cui al comma 5 dell’art. 22 del D.lgs. n. 148/2015, anche continuativi in un quinquennio mobile, per causale CIGS contratto di solidarietà
Le durate sopra indicate sono garantite sempre nel rispetto della durata massima complessiva di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 148/2015, e successive modificazioni.
Per i datori di lavoro rientranti nel Fondo, al fine del rispetto dei limiti previsti nel biennio e nel quinquennio mobile, sono considerati i periodi di assegno di integrazione salariale autorizzati dal FIS, con l’eccezione dei periodi relativi a prestazioni con causale COVID-19, nonché l'assegno di integrazione salariale autorizzato ai sensi del comma 11–sexies dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148/2015.
Per i riferimenti ai codici Ateco si rinvia alla circolare n. 97 del 10 agosto 2022.
Tenuto conto che le modifiche intervenute con il D.I. 15 novembre 2023 sono entrate in vigore il 27 gennaio 2024, si precisa che sono istruite in accordo alla vigente normativa le domande di assegno di integrazione salariale presentate dalla data di entrata in vigore del decreto, riguardanti periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa intervenuti a decorrere dal 12 gennaio 2024. Fanno eccezione le istanze relative a causali ordinarie per eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015, per le quali sono riconosciuti periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal primo giorno del mese precedente la data di entrata in vigore del D.I. 15 novembre 2023, ossia dal 1° dicembre 2023.
4.1.4 Contributo addizionale
In caso di fruizione dell’assegno di integrazione salariale di cui all’articolo 7, comma 1, del D.I. 15 novembre 2023, viene posto a carico del datore di lavoro l’obbligo di versamento di un contributo addizionale nella misura del 4 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dal lavoratore destinatario della prestazione.
4.1.5 Informativa sindacale
Ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del D.I. 15 novembre 2023 l'accesso alla prestazione di assegno di integrazione salariale è preceduto dall'espletamento delle procedure di informazione e consultazione sindacale previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015.
Sul punto, trovano applicazione le indicazioni fornite con il messaggio n. 2372 del 26 giugno 2023, riguardo agli adempimenti prescritti dal citato articolo 14 in materia di informativa sindacale per i datori di lavoro che accedono al trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO).
Pertanto, anche per la prestazione di assegno di integrazione salariale erogata dal Fondo non è obbligatorio produrre documentazione probatoria dell’avvenuto espletamento della procedura di informativa sindacale di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 148/2015, ma è possibile fornire una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando l’obbligo di conservazione della relativa documentazione per eventuali controlli disposti dagli Uffici in ordine alla veridicità della dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 71 del medesimo D.P.R.
Resta ferma la facoltà, anche per il Comitato amministratore del Fondo, al fine di avere a disposizione ulteriori elementi di valutazione per la conseguente delibera di concessione della prestazione di assegno di integrazione salariale, di richiedere la suddetta documentazione ai datori di lavoro e di verificare la veridicità della dichiarazione di responsabilità resa al momento dell’inoltro dell’istanza.
Per le istanze di assegno di integrazione salariale riportanti la causale contratto di solidarietà di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 148/2015, invece, deve essere necessariamente allegato il verbale di accordo adottato nel rispetto delle procedure sindacali previste dall’articolo 21, comma 5, del medesimo decreto legislativo che, ai fini della sua validità, deve essere corredato dall’elenco dei lavoratori interessati dalla riduzione di orario.
4.1.6 Autorizzazioni, pagamenti e rimborso delle prestazioni
Una volta deliberata dal Comitato amministratore del Fondo la concessione dell’intervento, è rilasciata conforme autorizzazione quale presupposto per la corresponsione diretta del trattamento economico ai lavoratori interessati o per le operazioni di conguaglio e rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro; la delibera e la relativa autorizzazione vengono notificate al datore di lavoro con posta elettronica certificata (PEC) tramite procedura centralizzata.
Ai trattamenti garantiti dal Fondo, in tema di pagamenti e rimborso delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 39 del decreto legislativo n. 148/2015, si applicano le medesime disposizioni vigenti per le integrazioni salariali stabilite dall’articolo 7, commi da 1 a 4, del medesimo decreto legislativo.
Pertanto, il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga unitamente all’assegno per il nucleo familiare (dal 1° gennaio 2022) ove spettante (cfr. il precedente paragrafo 4.1.2) e rimborsato dall’INPS al datore di lavoro o da quest’ultimo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
A tale ultimo fine il legislatore ha stabilito, all’articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015, dei termini perentori per il conguaglio e le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro, che devono essere effettuate, a pena di decadenza, entro 6 mesi:
a) dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione;
b) dalla data di notifica dell’autorizzazione rilasciata dall’INPS, se successiva.
Una volta intervenuto il termine decadenziale, la richiesta di rimborso/conguaglio non sarà più operabile, né sulla denuncia ordinaria né sui flussi di regolarizzazione.
Il pagamento diretto ai lavoratori può essere autorizzato dal Comitato amministratore del Fondo, dietro espressa richiesta del datore di lavoro, solo nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda e per serie e documentate difficoltà finanziarie (cfr. la circolare n. 197 del 12 gennaio 2015 e relativo Allegato n. 2).
4.2 Programmi formativi
Il Fondo, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), del D.I. 15 novembre 2023, ha la finalità di contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi provinciali, nazionali o dell’Unione europea.
L’accesso ai contributi al finanziamento di programmi formativi presuppone l’accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza, con quelle territoriali.
Tuttavia, l’accesso a tali programmi formativi è permesso anche in assenza di accordo aziendale, qualora l’intervento formativo di cui viene chiesto il finanziamento sia previsto dai contratti collettivi territoriali di tipo settoriale o intersettoriale sottoscritti da associazioni datoriali e organizzazioni sindacali provinciali firmatarie dell’accordo istitutivo del Fondo.
La Provincia autonoma di Trento potrà destinare in favore del Fondo specifici finanziamenti volti a garantire la funzionalità del Fondo stesso nel suo complesso, valorizzando in modo particolare la sinergia sul territorio tra i diversi strumenti previsti in relazione agli ammortizzatori sociali, alle politiche attive e del lavoro in generale, anche in applicazione delle deleghe funzionali attribuite in materia all’autonomia speciale. In questo caso i finanziamenti saranno vincolati allo specifico capitolo di spesa finalizzato, salvo diversa deliberazione della Giunta provinciale e successivo atto formale di recepimento del Comitato.
5. Prestazioni integrative alla NASpI
Ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del D.I. 15 novembre 2023 il Fondo eroga tutele integrative, in termini di importi e di durate, rispetto alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
5.1 Condizioni, criteri e modalità di accesso
Secondo quanto disposto dall’articolo 10 del D.I. in argomento, le tutele integrative delle prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro sono destinate ai lavoratori stagionali e ai lavoratori che hanno compiuto 58 anni di età e che non hanno ancora maturato i requisiti minimi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato.
In particolare, il citato articolo 10, ai commi 2 e 3, prevede, rispettivamente, che:
a) ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata, e che alla data di cessazione del rapporto di lavoro hanno compiuto 58 anni di età, il Fondo eroga, a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione di durata pari a un mese e di importo pari all’ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce altresì all’INPS la contribuzione correlata;
b) ai lavoratori privi di occupazione che hanno fruito della NASpI per l’intera sua durata e che hanno lavorato con la qualifica di stagionali nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, del commercio al dettaglio, della ristorazione e degli impianti a fune, per un periodo non inferiore a 26 settimane, anche non continuative, nei 12 mesi precedenti la domanda di accesso alle tutele integrative in argomento, e per i quali la durata della NASpI non supera i 4 mesi, il Fondo eroga, a decorrere dal giorno successivo al termine del godimento della NASpI, una prestazione di durata pari alla differenza tra 4 mesi e la durata della NASpI e in ogni caso non superiore a un mese, e di importo pari all’ultima NASpI percepita. Il Fondo trasferisce altresì all’INPS la contribuzione correlata.
La contribuzione correlata alla prestazione è versata alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato a cura del Fondo. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata sono computate sulla base dell’aliquota di finanziamento della gestione di iscrizione dei lavoratori tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
5.2 Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione integrativa alla NASpI
Per l’utilizzo delle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 2, il Comitato amministratore del Fondo può proporre un contributo integrativo a carico dell’ultimo datore di lavoro.
Con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative e contabili.
6. Modalità di compilazione del flusso Uniemens. Esposizione dell’evento, del contributo addizionale e del conguaglio dell’assegno di integrazione salariale
Al fine di semplificare le procedure, sono stati unificati i codici di esposizione degli eventi nel flusso Uniemens e i codici di conguaglio per la prestazione di assegno di integrazione salariale e per l’accredito della contribuzione correlata alla prestazione, nonché per il versamento del contributo addizionale, per tutte le causali previste, compresa la causale contratto di solidarietà.
Per tutte le istanze presentate dal mese di gennaio 2024 i datori di lavoro devono associare all’istanza medesima un codice identificativo (ticket).
I datori di lavoro devono indicare il
per gli eventi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa tutelati dal Fondo, gestiti con il sistema del ticket. A tale fine i medesimi devono compilare il flusso Uniemens secondo le seguenti modalità.
Nell’elemento
di di , nel campo devono essere utilizzati i codici che identificano l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Gli stessi devono essere valorizzati nell’elemento dell’elemento in corrispondenza di (contenente la codifica della tipologia dell’evento del giorno). L’elemento
deve contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi. Per la modalità di corretta compilazione del suddetto elemento, si rinvia alle indicazioni fornite nel documento tecnico Uniemens. Nell’elemento
deve essere indicato il codice identificativo (ticket), ottenuto dall’apposita funzionalità “Inserimento ticket”, prevista all’interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo, sia in caso di assegno richiesto (non ancora autorizzato) sia dopo avere ricevuto l’autorizzazione. Tale ticket identifica l’intero periodo di riduzione/sospensione e deve essere indicato nella domanda di accesso alla prestazione per consentirne l’associazione con l’autorizzazione rilasciata all’esito dell’istruttoria. Anche nell’elemento
di deve essere valorizzato il codice evento già in uso “AOR”, avente il significato di “Assegno di integrazione salariale”. Il codice evento “ASR” non deve essere più utilizzato. Le posizioni contributive che possono utilizzare tale codice sono identificate dal codice di autorizzazione del Fondo in trattazione “7V”.
Per i periodi di erogazione dell’assegno è accreditata, sul conto assicurativo del lavoratore, la contribuzione correlata, calcolata ai sensi dell’articolo 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Per l’esposizione sia del contributo addizionale che del conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori e relative a ciascuna domanda di assegno ordinario autorizzata, deve essere utilizzato a livello di denuncia aziendale
l’elemento . I datori di lavoro devono operare nel seguente modo: nell’elemento di deve essere esposto il numero di autorizzazione rilasciato dalla Struttura INPS competente; negli elementi e di di devono essere indicati rispettivamente la causale del versamento del contributo addizionale e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “A101”, avente il significato di “ctr. Addizionale su assegno di integrazione salariale”. Negli elementi
e di di devono essere indicati rispettivamente la causale dell’importo posto a conguaglio e il relativo importo. A tale fine deve essere valorizzato il codice causale già in uso “L001”, avente il significato di “Conguaglio assegno di integrazione salariale”. I codici “A102” e “L002” non devono essere più utilizzati.
In caso di cessazione di attività il datore di lavoro può richiedere il rimborso tramite il flusso Uniemens di regolarizzazione riferito all’ultimo mese di attività e, comunque, entro i termini di decadenza delle autorizzazioni.
7. Finanziamento
L’aliquota contributiva ordinaria di finanziamento al Fondo è pari allo 0,50% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano almeno un dipendente e sino a 5 dipendenti, allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente da 5,1 a 15 dipendenti e allo 0,90% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 15 dipendenti. Detta contribuzione è calcolata sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, compresi gli apprendisti assunti con qualsiasi tipo di contratto di apprendistato e i lavoratori a domicilio, a esclusione dei dirigenti in quanto non espressamente previsti dal decreto istitutivo del Fondo.
Ai fini della corretta applicazione delle suddette aliquote del contributo ordinario – decorrenti dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del D.I. 15 novembre 2023 (gennaio 2024) – si rammenta che i datori di lavoro iscritti al Fondo (contraddistinti dal codice di autorizzazione “7V”), che operano con più posizioni contributive e realizzano i richiamati requisiti occupazionali computando i lavoratori denunciati su più matricole, devono darne comunicazione alle Strutture territoriali dell’INPS di competenza per consentire l’attribuzione dei codici “6G” - Azienda con più di 5 e fino a 15 dipendenti, che opera su più posizioni - e “2C” - Azienda con più di 15 dipendenti, che opera su più posizioni - (cfr. il messaggio n. 370 del 26 gennaio 2024).
A decorrere dal 1° gennaio 2025, fermo restando l’obbligo di garantire l’equilibrio di bilancio del Fondo, a favore dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente fino a 5 dipendenti e che non abbiano presentato domanda di assegno di integrazione salariale per almeno 24 mesi, a fare data dal termine del periodo di fruizione del trattamento, l’aliquota dello 0,50%, può essere ridotta fino alla misura massima del 40% previa apposita delibera del Comitato da assumersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Come anticipato, è inoltre dovuto un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro che ricorre alla sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, nella misura del 4 per cento delle retribuzioni perse dal lavoratore.
Infine, l’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del D.I. 15 novembre 2023 prevede, nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, nonché in ambito di staffetta generazionale, un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro.
L’importo di tale contributo corrisponde, rispettivamente, al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata (cfr. la lettera c) e al fabbisogno di copertura degli oneri e delle minori entrate relativi alla richiamata prestazione della staffetta generazionale (cfr. la lettera d) come previsto dall’articolo 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148/2015.
Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, a eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. Sono applicabili altresì le disposizioni in materia di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (cfr. l’art. 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148/2015).
Con successivo messaggio sarà fornita la disciplina di dettaglio e le istruzioni operative e contabili delle prestazioni legate alla staffetta generazionale.
8. Istruzioni contabili
A seguito del recepimento delle novità normative introdotte dall’articolo 1, commi 208 e 212, della legge n. 234/2021, che hanno previsto a decorrere dal 1° gennaio 2022, rispettivamente, la corresponsione dell’assegno di integrazione salariale in luogo dell’assegno ordinario precedentemente previsto e degli ANF a carico del Fondo, per le connesse registrazioni contabili, si evidenzia che i conti di rilevazione delle prestazioni ordinarie erogate con pagamento diretto, già istituiti con la circolare n. 197/2016, e delle prestazioni anticipate dal datore di lavoro mediante il sistema del conguaglio con il flusso Uniemens, già istituiti con la circolare n. 170 del 15 novembre 2017, sono stati ridenominati con il messaggio n. 4167 del 17 novembre 2022.
Con la circolare n. 156/2020 sono stati istituiti, inoltre, i conti di rilevazione delle prestazioni integrative di cui all’articolo 10 del D.I. 15 novembre 2023 e delle prestazioni a titolo di finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale di cui all’articolo 7, comma 3, lettera c), e all’articolo 12 del medesimo decreto interministeriale.
Con la circolare n. 197/2016 sono stati istituiti, infine, i conti di rilevazione della contribuzione ordinaria delle prestazioni conguagliate, mentre con la circolare n. 170/2017 e con il messaggio n. 1113 del 10 marzo 2017, rispettivamente, i conti di rilevazione della contribuzione addizionale dovuta a titolo di finanziamento delle prestazioni conguagliate ed erogate direttamente.
Al fine di uniformare le varie causali compresa quella di solidarietà, si provvede in questa sede a integrare la denominazione dei conti che rilevano l’onere, il debito, il recupero delle prestazioni indebitamente erogate e ad adeguare i conti della contribuzione ordinaria e addizionale dovuta alla nuova normativa.
Si precisa che i conti con causale contratto di solidarietà, istituiti per rilevare gli oneri delle prestazioni in applicazione dei contratti di solidarietà e della contribuzione addizionale dovuta, esposti nel flusso Uniemens, con i codici conguaglio “A101” e “L002”, rimangono validi ai fini della movimentabilità fino a quando saranno ammesse le regolarizzazioni.
Infine, si specifica che viene conseguentemente adeguata la descrizione del Fondo con i riferimenti normativi aggiornati.
Relativamente alla contabilizzazione degli eventi riferiti alla staffetta generazionale e annessa contribuzione, di cui all’articolo 7, comma 3, lettera b), del D.I. 15 novembre 2023, nonché al finanziamento delle prestazioni integrative ai sensi dell’articolo 10 del medesimo decreto interministeriale, si fa riserva di fornire con successivo messaggio le istruzioni contabili.
Si allega la variazione al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale Valeria Vittimberga
[1] Il Fondo è stato istituito con il decreto interministeriale 1° giugno 2016, n. 96077.
[2] Si ricorda che la data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale rappresenta la data da cui decorre il termine di 15 giorni di vacatio legis, allo spirare del quale la disciplina recata entra in vigore, e che, pertanto, il decreto è entrato in vigore dal 27 gennaio 2024.