• Provvedimento Agenzia Entrate del 07.02.2025 (38133/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 07.02.2025 (38133/2025)
  • Prot. n. 38133/2025




    Disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi 86 e 87, della legge 30 dicembre
    2023, n. 213. Comunicazione da inviare al contribuente intestatario catastale di
    immobili oggetto degli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19
    maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
    77, e successivamente modificato dall’art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n.
    104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, in caso di mancata
    presentazione della dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del
    regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701.


    IL DIRETTORE



    In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento,


    DISPONE


    1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

    1.1 Al fine di agevolare l’adempimento spontaneo degli obblighi tributari relativi

    all’aggiornamento degli archivi catastali, l’Agenzia delle entrate invia

    apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 30

    dicembre 2023, n. 213 agli intestatari catastali di immobili oggetto degli

    interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e

    successivamente modificato dall’art. 24 del decreto-legge 10 agosto 2023, n.

    104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, per i quali non

    risulta essere stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all'articolo

    1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze

    19 aprile 1994, n. 701.

    2

    L’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente le informazioni, il

    cui dettaglio è riportato al successivo punto 1.2, per una valutazione in ordine

    alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente all’intestatario catastale

    di regolarizzare la sua posizione secondo le modalità di cui al punto 4 ovvero

    di fornire elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Agenzia, sulla base

    dei quali non si rende obbligatoria la presentazione della dichiarazione nel

    caso di specie.

    1.2 Informazioni rese disponibili ai contribuenti di cui al punto 1.1:

    a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;

    b) identificativo catastale dell’immobile indicato dal contribuente nella

    Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del

    patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti

    fotovoltaici e colonnine di ricarica ai sensi degli articoli 119 e 121 del

    decreto-legge n. 34 del 2020, come modificati dalla legge n. 234 del 2021;

    c) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il servizio

    “Consegna documenti e istanze” disponibile nell’area riservata del sito

    internet dell’Agenzia delle entrate, nel caso in cui il contribuente ravvisi

    inesattezze nei dati in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire

    elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.


    2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del

    contribuente gli elementi e le informazioni

    2.1 L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le

    informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale di cui

    all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

    (INIPEC) ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

    2.2 La medesima comunicazione è altresì resa disponibile nel Cassetto fiscale del

    contribuente.

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    3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare

    all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non

    conosciuti

    3.1 Il contribuente, anche mediante soggetti delegati, può segnalare all’Agenzia

    delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

    con le modalità indicate al punto 1.2 lettera c).


    4. Modalità con cui l’intestatario catastale può regolarizzare errori od omissioni

    e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

    4.1 Gli intestatari catastali che hanno avuto conoscenza delle informazioni rese

    disponibili dall’Agenzia delle entrate possono regolarizzare le omissioni

    attraverso la presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e

    2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994,

    n. 701, beneficiando della riduzione delle sanzioni previste dall’articolo 31 del

    regio decreto legge 16 aprile 1939, n. 652, come richiamato dall’articolo 60

    del Regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 1°

    dicembre1949, n. 1142, in ragione del tempo trascorso dalla commissione

    delle violazioni stesse secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto

    legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

    5. Trattamento dei dati personali

    5.1 Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo

    1, lettera e) del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “Regolamento). La

    base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par.

    3, lett. b), del Regolamento e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

    personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata

    nella normativa di riferimento indicata in calce al presente provvedimento e,

    in particolare, nell'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2023, n. 213

    il quale stabilisce che l’Agenzia delle entrate possa inviare apposita

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    comunicazione agli intestatari catastali di immobili - oggetto di interventi di

    recupero del patrimonio edilizio volti all’efficientamento energetico, rischio

    sismico, all’installazione di sistemi fotovoltaici e colonnine di ricarica di

    veicoli elettrici, - qualora questi, ove previsto, non abbiano inviato la

    dichiarazione di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al

    decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

    5.2 Per le finalità di cui al presente provvedimento, titolare del trattamento dei dati

    personali è l’Agenzia delle entrate che si avvale, inoltre, del partner

    tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema

    informativo dell’Anagrafe Tributaria, per questo designata Responsabile del

    trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento.

    5.3 I dati personali oggetto di trattamento, desumibili dalla comunicazione inviata

    al contribuente, sono indicati nel precedente punto 1.2. dell’articolo del

    presente provvedimento. I dati personali dei contribuenti, ovvero degli

    eventuali soggetti delegati, rappresentanti di persone fisiche o persone di

    fiducia che effettuano l’accesso al Cassetto fiscale, presente nell’area

    riservata, verranno trattati ai fini degli adempimenti strettamente connessi alla

    gestione della comunicazione e degli obblighi legali correlati.

    5.4 I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

    procedimento rappresentano il complesso di informazioni minime ed

    indispensabili per la corretta gestione ed esecuzione del servizio.

    5.5 Nel rispetto del principio di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e) del

    Regolamento, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento

    per il tempo minimo necessario allo svolgimento delle proprie attività

    istituzionali.

    5.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f), del

    Regolamento), il dato è trattato in maniera da garantire un’adeguata sicurezza

    tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti.

    5.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

    5

    richieste dall’art. 32 del Regolamento necessarie a garantire la sicurezza del

    trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di

    legge e al Regolamento.

    5.8 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da

    parte degli interessati è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    5.9 Sul trattamento dei dati personali relativo al servizio rappresentato è eseguita

    la valutazione d’impatto sulla protezione dati (DPIA) ai sensi dell’articolo 35,

    comma 4, del Regolamento.

    Motivazioni

    L’art. 1, comma 86, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 stabilisce che «L'Agenzia

    delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi di cui

    all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

    modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, verifica, sulla base di specifiche

    liste selettive elaborate con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità

    e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione

    di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro

    delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla

    rendita dell'immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati».

    Il successivo comma 87 precisa che «Nei casi oggetto di verifica di cui al comma

    86 per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l'Agenzia delle entrate può

    inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell'articolo 1, commi da

    634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»

    L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che «Con

    provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità

    con cui gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 sono messi a

    disposizione del contribuente e della Guardia di finanza. Il provvedimento di cui

    al primo periodo indica, in particolare, le fonti informative, la tipologia di

    informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra

    quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo

    6

    delle nuove tecnologie, i livelli di assistenza e i rimedi per la rimozione delle

    eventuali omissioni e per la correzione degli eventuali errori commessi».

    Il presente provvedimento detta, dunque, le modalità con le quali l’Agenzia invia

    al contribuente apposita comunicazione nei casi in cui non risulti presentata la

    dichiarazione di variazione catastale.

    Sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono comunicare

    all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non

    conosciuti, in relazione all’assenza di obbligo di regolarizzazione catastale per gli

    immobili indicati, nonché le modalità per regolarizzare errori od omissioni e

    beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate


    − Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

    − Statuto dell’Agenzia delle entrate;

    − Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;

    − Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, (“Disposizioni recanti le

    modalità di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale

    provvisorio del personale dell'amministrazione finanziaria a norma degli articoli

    73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”), pubblicato nella Gazzetta

    Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

    Disciplina normativa di riferimento

    - Regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 convertito con modificazioni, dalla

    legge 11 agosto 1939, n. 1249 - Accertamento generale dei fabbricati urbani,

    rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano;

    - Decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701- Regolamento recante

    7

    norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi

    catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari;

    − Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni –

    Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni

    di norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre

    1996, n. 662;

    − Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del

    contribuente;

    − Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno

    2009, come modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate n. 93676 del 31 luglio 2013, recante adeguamento dei servizi

    telematici dell’Agenzia delle entrate alle prescrizioni del Garante per la

    protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

    − Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio

    annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);

    − Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 17 luglio 2020, n. 77 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al

    lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

    epidemiologica da COVID-19 (Articoli 119 e 121);

    − Legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno

    finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026 (Articolo 1,

    commi 86 e 87);

    − Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno

    2003, n. 196;

    − Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

    aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al

    trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che

    abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

    − Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 332731 del 22

    8

    settembre 2023, pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, recante

    abilitazione all’utilizzo dei servizi on line dell’Agenzia delle entrate e

    dell’Agenzia delle entrate-Riscossione da parte dei rappresentanti di persone

    fisiche e delle persone di fiducia.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

    dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 7 febbraio 2025

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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