• Provvedimento Agenzia Entrate del 31.01.2025 (25986 /2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 31.01.2025 (25986 /2025)
  • Prot. n. 25986 /2025

    Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito
    d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica,
    in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle
    imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo
    16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
    modificato dall’articolo 1, comma 544, della
    legge 30 dicembre 2024, n. 207, con le relative istruzioni, e definizione delle modalità di
    trasmissione telematica

    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

    dispone

    1 Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di

    credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno

    – ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di

    prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e

    acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,
    modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con le

    relative istruzioni, e definizione delle modalità di trasmissione telematica

    1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, del decreto-

    legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre

    2023, n. 162 (di seguito decreto-legge), modificato dall’articolo 1, comma 544, della legge

    30 dicembre 2024, n. 207, il modello di comunicazione (di seguito Comunicazione) per

    l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella

    Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (di seguito ZES unica) dalle

    imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale

    2

    e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura,

    di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge, con le relative istruzioni.

    1.2 Con la Comunicazione le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti

    agricoli e nel settore forestale e le microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore

    della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile

    adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta di cui

    all’articolo 16-bis del decreto-legge, comunicano l’ammontare delle spese ammissibili

    sostenute dal 1° gennaio 2025 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025

    relative all’acquisizione di beni strumentali, indicati all’articolo 16-bis, comma 2, del

    decreto-legge, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella

    ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania,

    Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107,

    paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito

    TFUE”), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista

    dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti

    a finalità regionale 2022-2027.

    1.3 Con la Comunicazione di cui al paragrafo 1.2 possono essere indicati anche:

    a) gli investimenti di durata pluriennale avviati dal 16 maggio 2024 e conclusi

    successivamente al 31 dicembre 2024;

    b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque non prima del 16

    maggio 2024) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

    1.4 La Comunicazione di cui all’articolo 16-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-

    legge (di seguito Comunicazione integrativa), deve essere inviata, a pena di decadenza

    dall’agevolazione, dai soggetti interessati che hanno trasmesso la Comunicazione, per

    comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15

    novembre 2025.

    1.5 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet

    dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

    2 Reperibilità della Comunicazione e della Comunicazione integrativa

    3

    2.1 La Comunicazione e la Comunicazione integrativa sono disponibili gratuitamente sul sito

    internet www.agenziaentrate.gov.it.

    3 Modalità per l’invio della Comunicazione

    3.1 Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge, la

    Comunicazione è inviata dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 esclusivamente con modalità

    telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della

    trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del

    Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della

    Comunicazione è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES

    UNICA AGRICOLA 2025”, disponibile gratuitamente sul sito internet

    www.agenziaentrate.gov.it.

    3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una

    ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative

    motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la

    Comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

    3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui

    al paragrafo 3.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché

    ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

    3.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:

    a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella

    precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce

    tutte quelle precedentemente inviate;

    b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione

    validamente presentata.

    3.5 La Comunicazione inviata successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di

    accoglienza.

    3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:

    a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della

    Comunicazione;

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    b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati

    presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

    c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva,

    indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35

    del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultanti nell’area

    riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Considerato che l’Istat ha

    sviluppato la nuova classificazione ATECO 2025, nella Comunicazione sono indicati i

    codici attività presenti nella nuova classificazione ATECO 2025.

    4. Modalità per l’invio della Comunicazione integrativa

    4.1 Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, secondo periodo del decreto-legge, la

    Comunicazione integrativa è inviata dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025

    esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi

    di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi

    2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione

    telematica della Comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il

    software denominato “ZES UNICA AGRICOLA INTEGRATIVA 2025”, disponibile

    gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

    4.2 Per le finalità di cui al paragrafo precedente, i soggetti interessati si avvalgono dell’allegato

    modello di comunicazione denominato “Comunicazione per la fruizione del credito

    d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della

    produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel

    settore della pesca e acquacoltura”, già approvato con Provvedimento del Direttore

    dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024, prot. n. 418393/2024, con il contenuto e

    le modalità in esso previste, e aggiornato alla normativa vigente.

    4.3 Si considera tempestiva la Comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del

    termine di cui al paragrafo 4.1 e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio

    telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

    4.4 Nel medesimo periodo, con le stesse modalità di cui al paragrafo 4.1 è possibile:

    a) inviare una nuova Comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella

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    precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione integrativa validamente trasmessa

    sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

    b) annullare la Comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta

    comporta l’annullamento di tutte le Comunicazioni integrative precedentemente

    trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensi del citato secondo

    periodo del comma 2-bis dell’articolo 16-bis del decreto-legge.

    4.5 La Comunicazione integrativa inviata successivamente al termine di presentazione è

    scartata in fase di accoglienza. Oltre i termini di presentazione di cui al paragrafo 4.1

    possono essere accolte eventuali Comunicazioni integrative rettificative dei dati del quadro

    C, nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate

    incomplete, solo se pervenute entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

    4.6 Si applica il paragrafo 3.2.

    4.7 La Comunicazione integrativa è scartata nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo

    3.6.


    5. Utilizzo del credito d’imposta

    5.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa per

    l’anno 2025 di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge, come modificato

    dall’articolo 1, comma 544, lett. a), della legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai

    beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo

    9 luglio 1997, n. 241

    5.2 Il credito risultante dalla Comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi

    dell’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno

    lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 2-

    ter e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene

    comunicato ai richiedenti il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

    5.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.2, la quota del credito corrispondente agli

    investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti

    mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo

    successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il

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    riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della

    certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il

    beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del

    provvedimento di cui all’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge, la certificazione

    mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo:

    creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it. Nel caso di acconti fatturati dal 16 maggio 2024

    (data di entrata in vigore dell’articolo 16-bis del decreto-legge) al 31 dicembre 2024, relativi

    a investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, nella Certificazione deve

    essere attestato che dette spese costituiscono acconto dei predetti investimenti e le relative

    fatture devono essere inviate, unitamente alla Certificazione, all’indirizzo di posta

    elettronica certificata indicato nel periodo precedente.

    5.4 Ai sensi del decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste,

    di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 18 settembre 2024, la

    Certificazione deve attestare l’effettivo e integrale sostenimento delle spese dichiarate nella

    Comunicazione integrativa, nonché la corrispondenza delle stesse alle scritture contabili

    dell’impresa.

    5.5 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 5.2 e 5.3, relativamente alla Comunicazione

    integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura

    spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge sia superiore a euro

    150.000, il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6

    settembre 2011, n. 159. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in

    presenza di un credito spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-ter, del decreto-legge,

    non superiore a 150.000 euro qualora detto importo, sommato ai crediti di imposta per gli

    investimenti nella ZES Unica 2024 di cui all’art. 16-bis del decreto-legge spettanti allo

    stesso beneficiario, contribuisce a superare la soglia di 150.000 euro. In tal caso, è

    obbligatoria la compilazione del quadro C del Modello. L’Agenzia delle entrate comunica

    il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

    5.6 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

    a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili

    dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

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    b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore

    all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo

    modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello

    F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia

    delle entrate;

    c) con risoluzione n. 6/E del 24 gennaio 2025 sono stare impartite le istruzioni per la

    compilazione del modello F24.

    6 Controlli antimafia

    6.1 Nella Comunicazione integrativa è presente il Quadro C - Elenco soggetti sottoposti alla

    verifica antimafia.

    6.2 Nei casi di Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete,

    deve essere inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta la Comunicazione

    integrativa corretta. Per le Comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per

    le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92,

    comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali

    l’impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre

    a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non

    indicati nella comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario un

    avviso contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata

    all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei

    professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

    6.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 6.2, il

    beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una

    Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro

    C, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 5.3. Fino all’invio

    della Comunicazione integrativa corretta è sospesa la fruizione del credito non ancora

    utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il

    beneficiario abbia provveduto all’invio della Comunicazione integrativa corretta, l’Agenzia

    delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto

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    condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

    6.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli

    adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nel

    caso previsto nel paragrafo 5.3.

    7 Trattamento dei dati

    7.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),

    del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

    personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell’articolo

    16-bis, comma 2-bis, del decreto-legge, come modificato dall’articolo 1, comma 544, della

    legge, il quale prevede che i soggetti interessati presentino all’Agenzia delle entrate una

    Comunicazione attestante l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio

    2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025. Il predetto comma

    2-bis, prevede, al secondo periodo, che, a pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti

    interessati comunicano, altresì, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1°

    gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Il medesimo comma prevede che con provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate sia approvato il modello di Comunicazione, con le

    relative istruzioni, e siano definite le relative modalità di trasmissione telematica. Inoltre,

    per le finalità di cui al secondo periodo del predetto comma, è previsto che i soggetti

    interessati si avvalgono del modello di comunicazione già approvato con Provvedimento

    del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024, prot. n. 418393/2024, con il

    contenuto e le modalità in esso previste.

    7.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

    all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si

    avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

    sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici

    sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata

    Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)

    2016/679.

    7.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione e nella Comunicazione

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    integrativa approvate con il presente provvedimento, sono:

    - i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo

    che effettua la Comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi

    sottoposti alla verifica antimafia;

    - i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la

    Comunicazione integrativa in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni

    straordinarie intervenute successivamente al 30 maggio 2025;

    - gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un

    tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

    - i dati contabili relativi al credito d’imposta;

    - gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e

    relative ad acquisti agevolabili.

    I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

    rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione e della

    Comunicazione integrativa, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli

    importi non spettanti.

    7.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del

    Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

    trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di

    liquidazione, accertamento e riscossione.

    7.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del

    Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire

    un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto

    che la trasmissione della Comunicazione e della Comunicazione integrativa venga effettuata

    mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario

    oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di

    cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

    7.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste

    dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la

    sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di

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    legge e al Regolamento.

    7.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli

    interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante

    della Comunicazione e della Comunicazione integrativa.

    7.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione e alla Comunicazione

    integrativa è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi

    dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.

    Motivazioni

    L’articolo 1, comma 544, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio per il

    2025, di seguito legge) ha modificato l’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n.

    124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 (di seguito decreto-

    legge), prevedendo un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel settore

    della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese, piccole

    e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti dal 1°

    gennaio 2025 al 15 novembre 2025 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a

    strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le

    zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia,

    ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e le zone

    assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3,

    lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.

    Sono escluse dalla presente agevolazione:

    • le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione

    della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno,

    conformemente all’articolo 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472;

    • le imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento (UE)

    2022/2472;

    • le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e

    dell’acquacoltura;

    • le imprese specificamente individuate all’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/2473.

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    In base all’articolo 16-bis, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge, introdotto

    dall’articolo 1, comma 544, lett. c), della legge, per accedere al contributo sotto forma di credito

    d’imposta i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese

    ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15

    novembre 2025.

    Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis, del decreto-legge, con il presente provvedimento

    è approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito

    d’imposta per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della

    produzione primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore

    della pesca e acquacoltura”. Il citato modello di Comunicazione e le relative istruzioni

    costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

    In base all’articolo 16-bis, comma 2-bis, secondo periodo, del decreto-legge, introdotto

    dall’articolo 1, comma 544, lett. c), della legge, i soggetti interessati, a pena di decadenza

    dall’agevolazione, comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle spese ammissibili

    sostenute dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025.

    Per le finalità di cui al periodo precedente, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-bis ultimo

    periodo del decreto-legge, i soggetti interessati si avvalgono dell’allegato modello di

    comunicazione denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli

    investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria

    di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e

    acquacoltura”, già approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18

    novembre 2024, prot. n. 418393/2024, con il contenuto e le modalità in esso previste, e aggiornato

    alla normativa vigente.

    Ai sensi dell’articolo 1, comma 545, della legge, per tutto quanto non espressamente

    previsto dall’articolo 16-bis del decreto-legge, come modificato dai commi 544 e 546 del

    medesimo articolo della legge, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro

    dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 18 settembre 2024.

    Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti

    dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata

    rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati

    12

    delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.

    Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 2-ter, del

    decreto-legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del

    provvedimento con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare

    massimo del credito d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16-bis,

    comma 1, del decreto-legge, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025.

    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

    articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

    73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

    delle agenzie fiscali).

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

    Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

    Articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

    legge 13 novembre 2023, n. 162;

    Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con

    il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 novembre 2024, prot. n. 418393.

    Articolo 1, commi da 544 a 546, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    13

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

    legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 31 gennaio 2025
    IL DIRETTORE VICARIO

    Vincenzo Carbone
    firmato digitalmente

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