• Provvedimento Agenzia Entrate del 31.01.2025 (24728/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 31.01.2025 (24728/2025)
  • Prot. n. 24728/2025







    Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
    affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025 e programma delle revisioni
    degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo
    d’imposta 2025.


    IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
    presente provvedimento

    dispone

    1. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
    sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2025

    1.1 Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.
    50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati
    economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici
    sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2025, da dichiarare da parte
    dei contribuenti interessati, sono:

    - quelli individuati nei decreti di approvazione degli indici in vigore per il
    periodo d’imposta 2024;

    - quelli funzionali alla attività di revisione individuati all’interno dei modelli
    per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
    sintetici di affidabilità fiscale utilizzati per il periodo d’imposta 2023
    approvati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 28
    febbraio 2024;

    - quelli indicati nell’allegato 1 al presente provvedimento.

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    1.2 In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a
    partire dal periodo di imposta 2025, a seguito della relativa approvazione con
    decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente
    punto 1.1.

    2. Attività economiche per le quali effettuare la revisione degli indici sintetici
    di affidabilità fiscale

    2.1 Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista
    la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.

    2.2 Atteso quanto previsto dal comma 2-bis dell’articolo 9-bis del decreto-legge
    24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno
    2017, n. 96, l’attività di revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
    deve tenere conto delle evoluzioni della classificazione delle attività
    economiche ATECO.

    2.3 Tenuto conto di quanto indicato al punto precedente e della nuova
    classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore dal
    1° gennaio 2025, le attività economiche di cui al punto 2.1 sono individuate
    facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

    2.4 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, relativi alle attività economiche
    elencate nell’allegato 2, sono applicati a partire dal periodo d’imposta 2025,
    a seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle
    finanze.

    Motivazioni

    Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, come
    convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i
    contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano,
    anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici,
    contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto
    previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il
    decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime
    di determinazione del reddito utilizzato.

    Tale disposizione prevede che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia
    delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli
    indici, sono individuati tali dati.

    Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati, al punto 1,
    i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti,

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    rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di
    imposta 2025.

    Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di
    elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.

    In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure
    sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli
    dichiarativi Redditi anche in considerazione di quanto previsto ai commi 4-bis e
    4-ter del richiamato articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017.

    Al punto 2, il presente provvedimento, sulla base di quanto previsto dal
    comma 2 del citato articolo 9-bis, del decreto-legge n. 50 del 2017, individua le
    ulteriori attività economiche, indicate nell’allegato 2, per le quali deve essere
    effettuata la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a
    seguito di approvazione con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a
    partire dall’annualità di imposta 2025.

    Al riguardo, tale disposizione prevede che «Gli indici sono soggetti a
    revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima
    revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare
    entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche
    per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la
    revisione».

    Nel merito si premette che, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività
    economiche, sono state individuate tenendo conto della tempistica di
    aggiornamento degli indici prevista dall’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del
    2017.

    Al termine delle elaborazioni, atteso anche che il comma 2-bis del citato
    articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, prevede che l’attività di revisione
    degli indici sintetici di affidabilità fiscale deve tenere conto delle evoluzioni della
    classificazione delle attività economiche ATECO, possono essere previsti
    trasferimenti di codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un
    altro sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.

    Al riguardo, atteso che dal 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova
    classificazione delle attività economiche ATECO 2025 e che tale classificazione
    verrà adottata per gli adempimenti di natura amministrativa a partire dal 1° aprile
    2025, le attività economiche indicate nel presente provvedimento, per le quali è
    prevista la revisione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono individuate
    facendo riferimento alla nuova classificazione ATECO 2025.

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    Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57;
    articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,
    comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

    Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

    b) Disciplina normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
    “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”;

    Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante
    “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
    dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di
    modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
    modificazioni, recante “Regolamento recante modalità per la presentazione delle
    dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
    produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
    della legge 23 dicembre 1996, n. 662”;

    Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21
    giugno 2017, n. 96, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti in
    materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per
    le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”;

    Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, recante “Razionalizzazione e
    semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari”;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 28 febbraio 2024, avente
    ad oggetto l’approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
    ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2023;

    Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2024, recante
    “Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
    economiche dei comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
    attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche. Periodo
    d’imposta 2023”;

    Aggiornamento della classificazione delle attività economiche ATECO 2025
    pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto nazionale di statistica, resa nota in
    G.U. Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2024.

    5

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
    entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
    dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 31 gennaio 2025

    IL DIRETTORE VICARIO

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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