• Provvedimento Agenzia Entrate del 28.01.2025 (21477/2025)

  • Provvedimento Agenzia Entrate del 28.01.2025 (21477/2025)
  • Prot. n. 21477/2025

    Predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle
    liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA di cui
    all’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Ulteriore estensione del
    periodo sperimentale stabilito con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
    entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021

    IL DIRETTORE

    In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

    provvedimento

    Dispone

    1 Il periodo sperimentale di cui ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle

    entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021, n. 9652 del 12 gennaio 2023 e n. 11806

    del 19 gennaio 2024 è esteso alle operazioni effettuate nel 2025.

    2 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8

    luglio 2021 al punto 6.6. la parola “1.000” è sostituita dalla seguente “2.000”.

    3 Restano confermate le altre disposizioni contenute nei provvedimenti del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8 luglio 2021 e nei relativi

    allegati A e B, n. 9652 del 12 gennaio 2023 e n. 11806 del 19 gennaio 2024.

    Motivazioni

    L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato,

    da ultimo, dall’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, prevede

    che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale,

    nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni

    acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni

    2

    transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia

    delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in

    Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le

    bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle

    comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA (di seguito “Lipe”).

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 183994 dell’8

    luglio 2021 sono state individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei

    documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le

    modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 9652 del 12

    gennaio 2023 è stata ampliata la platea dei soggetti destinatari dei documenti IVA

    elaborati dall’Agenzia ed esteso al 2023 il periodo di sperimentazione.

    Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 11806 del 19

    gennaio 2024 è stato esteso il periodo sperimentale anche al 2024 per consolidare le

    funzionalità dell’applicativo web dei documenti IVA precompilati per una più corretta

    integrazione dei registri IVA proposti e per migliorare la determinazione della

    liquidazione IVA periodica e annuale. Nel corso del 2024, per consentire una maggiore

    fruizione dei documenti IVA precompilati predisposti dall’Agenzia, è stata estesa ai

    registri IVA e alla Lipe la funzionalità di scarico dei documenti tramite i servizi in

    cooperazione applicativa machine to machine di cui al punto 8 del provvedimento del

    Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 433608 del 24 novembre 2022, già attiva per i

    file delle fatture elettroniche, dei corrispettivi e degli elenchi A e B del bollo. Tale

    funzionalità permette un colloquio automatico tra sistemi informatici, per consentire ai

    soggetti IVA e ai loro intermediari di acquisire nei propri sistemi gestionali i dati

    precompilati in via automatica, oppure utilizzarli per un confronto con le informazioni

    a loro disposizione.

    Nel corso del 2025 la stessa funzione di scarico automatico verrà estesa anche

    alla dichiarazione IVA precompilata. Pertanto, si ritiene opportuno prolungare il periodo

    sperimentatale anche al 2025 al fine di verificare l’utilizzo del nuovo servizio di scarico

    3

    massivo in cooperazione applicativa dei documenti precompilati da parte dei soggetti

    IVA e degli intermediari.

    Inoltre, a partire dall’anno 2025 le funzionalità previste nell’area web per la

    visualizzazione, modifica e integrazione dei registri IVA mensili saranno attivabili

    anche nel caso di un numero di operazioni mensili superiore a 1.000, ma inferiore a

    2.000, incrementando del 100% il precedente limite di 1.000 operazioni fissato nel

    provvedimento dell’8 luglio 2021. Nel caso di un numero di operazioni mensili

    superiore a 2.000, l’utente potrà solo scaricare i dati.

    Restano confermate le modalità di accesso all’applicativo web, le regole tecniche

    per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA, le modalità e i termini per la

    convalida dei registri e le connesse condizioni per la memorizzazione dei registri

    convalidati da parte dell’Agenzia delle entrate, disciplinate con i precedenti

    provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

    Riferimenti normativi

    Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

    Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1)

    Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

    Normativa di riferimento

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

    Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

    Legge 27 luglio 2000, n. 212;

    Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

    Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

    Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

    luglio 2010, n. 122;

    Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;

    4

    Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

    Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

    luglio 2020, n. 77;

    Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

    Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 luglio 2021, n. 183994;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 novembre 2022, n.

    433608;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 gennaio 2023, n. 9652;

    Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 gennaio 2024, n. 11806.

    La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

    tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma

    361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

    Roma, 28 gennaio 2025

    IL DIRETTORE VICARIO

    Vincenzo Carbone

    Firmato digitalmente

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